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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 27/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4476 2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
18/10/1980, rappresentato e difeso, dall'avv. FRENI GIUSEPPE giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, p.iva ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. con sede centrale in Roma, via
[...] P.IVA_1
Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_3
con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 legge 448/98 e per procura a rogito
[...]
1 della Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. Persona_1
37521, rappresentato e difeso dall'avv. Nivola Mario e dall'avv. Antonello
Monoriti, giusta procura in atti
Resistente
con sede in Roma via G. Grezer 14 Controparte_4
con C.F.e P. IVA , subentrata a titolo universale a P.IVA_2 [...]
giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 CP_5
maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Scaffidi, giusta procura, rilasciata da Vincenzo Pavone, autorizzato dal direttore dell' Controparte_6
, avv. Ernesto Maria Ruffini, con atto del Notaio
[...] Persona_2
rep. 181515 Racc. 12772, rilasciata su separato foglio e da intendersi in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Vittorio
Veneto n° 25 is. 11 Ter CP_1
OGGETTO: opposizione ad atto di intimazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa
Con ricorso depositato in data 29.8.2024, il ricorrente, esponeva che in data
22.7.2024, l' notificava l'intimazione di Controparte_6
pagamento n. 29520249011004687000 fondata sui seguenti avvisi di addebito afferenti contributi previdenziali:
1) avviso di addebito n. 59520160003879420000 presuntivamente notificato il
07.11.2016 per € 2.747,83 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015 oltre spese di notifica;
2) avviso di addebito n.
59520170001581992000 presuntivamente notificato il 03.10.2017 per € 5.520,30 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme
2 aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per l'anno
2016; 3) avviso di addebito n. 59520180002058404000 presuntivamente notificato il 11.07.2018 per € 4.156,83 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2017; 4) avviso di addebito n.
59520180004755404000 presuntivamente notificato il 21.12.2018 per € 2.784,69 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per gli anni
2017/18; 5) avviso di addebito n. 59520190001120703000 presuntivamente notificato il 05.07.2019 per € 2.770,71 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2018.
Instava quindi nell'annullamento dell'intimazione opponendo l'irregolarità della procedura di riscossione, non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle e degli atti podromici e la prescrizione.
Si costituiva l' deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_1
passiva della S.c.c.i e nel merito eccepiva che il ricorrente aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 30/04/2019 prot.n.237666 (c.d. rottamazione ter) e successivamente la dichiarazione di
Adesione alla Definizione Agevolata prot. W-2023062207554926 (c.d. rottamazione quater) presentata in data 22.6.2023 inerente alle cartelle impugnate, atti che dimostravano la piena conoscenza di quest'ultime e l'interruzione del termine prescrizionale.
L' costituendosi contestava la sussistenza di qualsivoglia responsabilità CP_4 per i fatti estintivi antecedenti alla concessione dell'attività di riscossione e chiedeva di essere, in caso contrario, manlevato dall'ente previdenziale.
All'udienza del 4.2.2025 la parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione in ragione delle eccezioni sollevate dalle controparti, richiesta che reitera
3 all'odierna udienza, con la resistenza delle controparti in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
2 Decisione e spese.
Deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante la rinunzia all'azione di parte ricorrente.
Come affermato dalla Suprema Corte infatti, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass.
18255/2004).
Le spese seguono quindi la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n.
147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti che si liquidano in euro 2.695,50, per ciascuna, per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 27/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 4476 2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
18/10/1980, rappresentato e difeso, dall'avv. FRENI GIUSEPPE giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, p.iva ,
[...] P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. con sede centrale in Roma, via
[...] P.IVA_1
Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Controparte_3
con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 legge 448/98 e per procura a rogito
[...]
1 della Dott.ssa Notaio in Tivoli, in data 3 luglio 2014, Rep. Persona_1
37521, rappresentato e difeso dall'avv. Nivola Mario e dall'avv. Antonello
Monoriti, giusta procura in atti
Resistente
con sede in Roma via G. Grezer 14 Controparte_4
con C.F.e P. IVA , subentrata a titolo universale a P.IVA_2 [...]
giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 CP_5
maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Scaffidi, giusta procura, rilasciata da Vincenzo Pavone, autorizzato dal direttore dell' Controparte_6
, avv. Ernesto Maria Ruffini, con atto del Notaio
[...] Persona_2
rep. 181515 Racc. 12772, rilasciata su separato foglio e da intendersi in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via Vittorio
Veneto n° 25 is. 11 Ter CP_1
OGGETTO: opposizione ad atto di intimazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa
Con ricorso depositato in data 29.8.2024, il ricorrente, esponeva che in data
22.7.2024, l' notificava l'intimazione di Controparte_6
pagamento n. 29520249011004687000 fondata sui seguenti avvisi di addebito afferenti contributi previdenziali:
1) avviso di addebito n. 59520160003879420000 presuntivamente notificato il
07.11.2016 per € 2.747,83 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2015 oltre spese di notifica;
2) avviso di addebito n.
59520170001581992000 presuntivamente notificato il 03.10.2017 per € 5.520,30 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme
2 aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per l'anno
2016; 3) avviso di addebito n. 59520180002058404000 presuntivamente notificato il 11.07.2018 per € 4.156,83 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2017; 4) avviso di addebito n.
59520180004755404000 presuntivamente notificato il 21.12.2018 per € 2.784,69 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per gli anni
2017/18; 5) avviso di addebito n. 59520190001120703000 presuntivamente notificato il 05.07.2019 per € 2.770,71 relativo a contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale e a somme aggiuntive su contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale per l'anno 2018.
Instava quindi nell'annullamento dell'intimazione opponendo l'irregolarità della procedura di riscossione, non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle e degli atti podromici e la prescrizione.
Si costituiva l' deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_1
passiva della S.c.c.i e nel merito eccepiva che il ricorrente aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 30/04/2019 prot.n.237666 (c.d. rottamazione ter) e successivamente la dichiarazione di
Adesione alla Definizione Agevolata prot. W-2023062207554926 (c.d. rottamazione quater) presentata in data 22.6.2023 inerente alle cartelle impugnate, atti che dimostravano la piena conoscenza di quest'ultime e l'interruzione del termine prescrizionale.
L' costituendosi contestava la sussistenza di qualsivoglia responsabilità CP_4 per i fatti estintivi antecedenti alla concessione dell'attività di riscossione e chiedeva di essere, in caso contrario, manlevato dall'ente previdenziale.
All'udienza del 4.2.2025 la parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'azione in ragione delle eccezioni sollevate dalle controparti, richiesta che reitera
3 all'odierna udienza, con la resistenza delle controparti in merito alla regolamentazione delle spese di lite.
2 Decisione e spese.
Deve darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante la rinunzia all'azione di parte ricorrente.
Come affermato dalla Suprema Corte infatti, la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (ex multis Cass.
18255/2004).
Le spese seguono quindi la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n.
147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- Rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti che si liquidano in euro 2.695,50, per ciascuna, per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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