Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 19543
CASS
Sentenza 27 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni.

Commentario1

  • 1Vittima di furto non può farsi giustizia da se con violenza o minaccia (Cass. 12497/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 aprile 2025

    Chi ha subìto un reato non può certo sostituirsi alla pubblica autorità pretendendo di farsi giustizia da sé; anzi, tale condotta denota ancora una maggiore pericolosità del soggetto, che evidentemente si pone completamente al di fuori delle regole dell'ordinamento. Costituisce estorsione la condotta di chi, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione del profitto del reato: la vittima di un reato non ha alcun "diritto" a esercitare una propria indagine personale, nei confronti del sospettato, diretta a ottenere, con violenza e minaccia, la restituzione di quanto assumeva esser l'oggetto del furto, con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 19543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19543
Data del deposito : 27 marzo 2024

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