Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 34053 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: divisione di beni caduti in successione,
vertente
TRA
codice fiscale: Parte_1 C.F._1
codice fiscale: ; Parte_2 C.F._2
codice fiscale: , tutti con Parte_3 C.F._3
l'avv. Stefano Guzzi
-ATTORI-
E
codice fiscale: ; Parte_4 C.F._4
codice fiscale: Parte_5 C.F._5
-CONVENUTI CONTUMACI-
E
con sede a Roma, codice Controparte_1
fiscale: , con l'avv. Laura Laurenti P.IVA_1
-INTERVENUTA AI SENSI DELL'ART. 1113 COD. CIV.-
1
Per gli attori
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l'istruttoria ritenuta occorrente, così disporre:
In via principale: Accertare e dichiarare la non comoda divisibilità del bene in immobiliare in oggetto e così dichiarare il diritto degli attori di ottenere lo scioglimento della comunione relativamente al bene immobile sito in Cernusco Sul Naviglio (MI) alla via Leonardo da Vinci n. 11, identificato al Catasto del citato Comune al NCEU Fg 29, particella 469, sub. 1 – Cat. A/3, vani 5,5, sup. cat. 109 mq, rc. Euro 624,91.
In relazione alla documentata valutazione dell'unità immobiliare, come allegata in atti e pari a € 185.000,000 voglia l'adito Tribunale disporre l'assegnazione delle tre quote indivise dell'unità immobiliare in oggetto a favore del comproprietario nonché attore OR dietro Parte_1 pagamento, da ritenersi subordinato alla concessione lui di mutuo già richiesto, dell'importo di € 35.000,00 per ogni quota indivisa di ¼ di proprietà dell'immobile dei ORi ed e di € 46.250,00, Pt_2 Parte_6 quale prezzo risultante dalla perizia in atti, a favore del convenuto OR per la di lui quota di ¼ con versamento dell'eventuale Parte_4 prezzo a favore dell' a soddisfazione del credito da Controparte_2 questa vantato e che verrà dalla medesima analiticamente documentato nel presente giudizio.
Con contestuale invito all'Agenzia dell'Entrate o di Riscossione convenuta di disporre a sue spese o a carico del convenuto la Parte_4 cancellazione delle ipoteche insistenti sulla quota pro indiviso dell'immobile oggetto di attribuzione al OR ed ogni altro gravame Parte_1 presente sull'immobile dandone immediato avviso al Conservatore immobiliare affinché vi provveda.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse ritenere congruo il prezzo oggetto della dispiegata perizia in atti, voglia l'adito Tribunale disporre l'assegnazione delle tre quote indivise dell'unità immobiliare in oggetto a favore del comproprietario nonché attore OR dietro pagamento da parte di quest'ultimo, subordinato Parte_1 alla concessione di mutuo, dell'importo di € 35.000,00 per ogni quota indivisa di proprietà dell'immobile dei ORi ed in quanto Pt_2 Parte_6 oggetto di espressa pattuizione tra le parti e dell'importo che dovesse risultare dall'accertamento demandato a perito di nomina di Codesto Ufficio a favore Co del OR e per lui, all'Agenzia Riscossione a Parte_4 soddisfazione del di lei credito vantato e documentato nel presente giudizio.
Con contestuale invito all'Agenzia dell'Entrate o di Riscossione convenuta di disporre a sue spese o ponendo le stesse a carico del convenuto Parte_4
, la cancellazione delle ipoteche insistenti sulla quota pro indiviso
[...]
2 dell'immobile oggetto di attribuzione al OR ed ogni altro Parte_1 gravame presente sull'immobile dandone immediato avviso al Conservatore immobiliare affinché vi provveda.
In via istruttoria: nel solo caso in cui l'adito Tribunale dovesse discostarsi dalla valutazione in atti e disporre la nomina di perito accertatore del valore del bene immobile, disporsi la nomina di professionista incaricato alla sola valutazione della quota di ¼ del bene di proprietà del OR Parte_4 avendo cura di valutare anche l'incidenza – in negativo - sull'effettivo valore della singola quota della presenza di ipoteche legali e al netto delle migliorie conseguenti alle ristrutturazioni relative all'unità abitativa in corso di esecuzione ed il cui costo è stato integralmente sostenuto dall'attore OR
. Parte_1
Disporsi in ogni caso le spese del professionista delegato a carico del convenuto o, in subordine, a carico delle parti tutte in Parte_4 solido tra loro, con espressa riserva di autorizzare le parti anticipatarie per conto del convenuto contumace delle spese sostenute in corso di causa a rivalersi sull'eventuale ricavato in eccedenza che dovesse risultare dovuto al OR a seguito di valutazione della propria quota e previo Parte_4 soddisfacimento del credito dell'Agenzia di riscossione.
In punto spese, si chiede sin d'ora volersi condannare parte convenuta
[...] al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, ivi Parte_4 comprese quelle sostenute per la mediazione obbligatoria, di CTU/perito estimatore solo se necessaria e ogni altra spesa che dovesse derivare allo stato non prevedibile, in quanto relative ad un giudizio intrapreso esclusivamente a causa delle eccessive ed ingiustificate pretese economiche del convenuto che hanno impedito la soluzione bonaria dello scioglimento della comunione, imponendo il ricorso all'Autorità giudiziaria.
Per la parte intervenuta Controparte_1
Accertare e dichiarare la divisione del bene con conseguente scioglimento della comunione ad oggi esistente, garantendo al terzo creditore titolare di ipoteca il diritto di agire nei confronti del proprio debitore;
accertare e dichiarare l'esatto valore dell'intera unità immobiliare e, pertanto, il valore della porzione oggetto di ipoteca, anche a mezzo di apposita perizia qualora ritenuto necessario;
fermo quanto sopra, qualora siano accolte le domande di parte attrice in merito alla acquisizione dell'immobile stesso, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la liquidazione della quota Controparte_1 ipotecaria individuata e, pertanto, disporre tale liquidazione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, in qualità di comproprietari - per quote uguali di 1/4 ciascuno -
dell'appartamento in Cernusco sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci n. 11,
nel condominio 23, posto al piano rialzato-primo della scala A, in catasto fabbricati identificato al foglio 29, particella 469, subalterno 1, hanno convenuto in giudizio , titolare della restante quota Parte_4
di 1/4 nonché , in qualità di cedente la sua quota di 1/4 in favore Parte_5
di con scrittura privata autenticata nelle firme dalla dr.ssa Parte_1
Notaio in Cassina de' Pecchi, con atto in data Persona_1
11/02/2019, rep. 23048, racc. 13053, per chiedere lo scioglimento della comunione mediante attribuzione dell'intero immobile a , con Parte_1
contestuale obbligo di pagamento a carico di quest'ultimo di un conguaglio già
concordato con gli altri attori nella misura di Euro 35.000,00 ciascuno e,
quanto a , da determinarsi a cura del Tribunale. Parte_4
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti sono rimasti contumaci mentre è intervenuta ai sensi dell'art. 1113 cod. civ. l Controparte_1
, a tutela dell'ipoteca legale esattoriale iscritta sulla quota
[...]
di in data 17/07/2014 ai nn. 65653/11002. Parte_4
Indi, espletata una consulenza tecnica d'ufficio per stimare il valore dei beni e verificarne la regolarità edilizia e catastale, la causa è stata avviata alla decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta.
Infatti l'immobile in comunione non è frazionabile e comunque non è
comodamente divisibile, trattandosi di un piccolo appartamento di tre locali e servizi con una superficie di circa mq. 110.
4 Pertanto ricorrono tutti i presupposti di non comoda divisibilità di cui all'art. 720 cod. civ., con conseguente necessario accoglimento della domanda di attribuzione dell'intero formulata congiuntamente dagli attori, sia pure in favore di uno solo di essi e precisamente di . Parte_1
Inoltre il c.t.u. arch. ha verificato e attestato che le Persona_2
planimetrie catastali degli immobili sono conformi allo stato di fatto e che il fabbricato di cui fa parte l'appartamento è stato edificato in data anteriore al
1° settembre 1967 (foglio 12), di modo che sussistono senz'altro le condizioni di cui alla legge n. 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni oltre che quelle dell'art. 29, comma 1-bis, legge n. 52/1985.
Peraltro le “dichiarazioni” o “menzioni” edilizie e catastali erano state già
rese da tutte le parti, con riferimento al medesimo immobile, nell'atto in autentica Notaio innanzi richiamato (doc. 6 della Persona_1
produzione di parte attrice).
Il c.t.u. ha poi attribuito all'appartamento con annessa cantina il valore di totali
Euro 190.000,00 che appare congruo e che, in ogni caso, non è stato fatto oggetto di rilievi o contestazioni.
Si deve allora procedere allo scioglimento della comunione sul sopra indicato immobile mediante attribuzione dell'intera sua proprietà all'attore Parte_1
, cui va correlativamente imposto l'obbligo di versare a titolo di
[...]
conguaglio, ai comproprietari e che Parte_2 Parte_3
hanno già prestato il consenso, la somma di Euro 35.000,00 ciascuno e al comproprietario la somma di Euro 47.500,00 Parte_4
pari a un 1/4 del valore del compendio immobiliare stimato dal c.t.u. in
Euro 190.000,00.
5 Su tale credito da conguaglio spettante a dovrà quindi Parte_4
trasferirsi, a norma dell'art. 2825 del codice civile, il diritto di prelazione spettante all'Agenzia sulla quota di 1/4 di cui il Controparte_1
predetto è comproprietario, in forza dell'ipoteca esattoriale sopra specificata.
Ne consegue che all'ipoteca sulla quota subentra il vincolo di pegno sul credito da conguaglio, fino alla concorrenza dei crediti a garanzia dei quali l'ipoteca è
stata iscritta.
Quanto da ultimo evidenziato comporta ulteriormente che, una volta divenuto esigibile il credito da conguaglio con il passaggio in giudicato della presente sentenza, l potrà rivalersi sul credito da Controparte_1
conguaglio spettante a fino alla concorrenza dei propri Parte_4
crediti e con preferenza rispetto ad eventuali altri creditori, beninteso nei limiti della somma per la quale l'ipoteca era stata iscritta sulla quota immobiliare.
Il “trasferimento” della prelazione dalla quota immobiliare al corrispondente credito da conguaglio comporta, ancora, che deve contestualmente ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca, sia pure al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2884 cod. civ., al fine di evitare una duplicazione di prelazioni in favore dell'intervenuto Agente della riscossione.
A norma dell'art. 2646 cod. civ. la presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari.
Quanto infine alle spese di lite, va innanzitutto chiarito che è del tutto estraneo ad ogni statuizione in ordine ad esse il convenuto , evocato in Parte_5
giudizio per ragioni prudenziali in quanto già comproprietario della quota di
1/4 da lui alienata, ben prima dell'inizio della causa, in favore di Parte_1
.
[...]
6 Analogo discorso vale per la posizione del creditore ipotecario
[...]
, intervenuto a tutela delle sue ragioni a norma dell'art. Controparte_1
1113 cod. civ., il cui primo comma prevede tuttavia che l'intervento dei creditori avvenga sempre “a proprie spese”.
Ciò posto, deve quindi aversi riguardo al consolidato principio di diritto per il quale, nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass. n. 1635/2020).
Nella fattispecie la contumacia del convenuto , in Parte_4
quanto comportamento processuale neutro dal quale non può trarsi, almeno nell'ordinamento italiano, alcuna conseguenza giuridica, impone che le spese siano regolate in base alle quote di comproprietà di ciascun partecipante alla comunione.
Ne deriva che le spese dell'intero giudizio, a partire dalla notificazione della citazione e per finire con le imposte di registrazione e trascrizione della presente sentenza, devono restare a carico degli attori per la complessiva quota di 3/4, mentre la restante quota di 1/4 deve gravare sul convenuto
[...]
. Parte_4
A carico del convenuto, nella detta misura di un quarto, devono essere allora poste tutte le spese anticipate dagli attori per pervenire allo scioglimento della comunione in ragione di Euro 806,00 a titolo di contributo unificato di iscrizione a ruolo (Euro 759,00), marca (Euro 27,00) e notifica della citazione,
7 di Euro 3.355,76 quale costo della consulenza tecnica d'ufficio comprensivo degli oneri accessori, di assistenza legale pari ad Euro 4.711,00 (D.M. Giustizia
n. 55/2014, scaglione da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00 atteso il valore della quota del convenuto, con limitazione al minimo della fase decisionale essendosi proceduto ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.), oltre gli oneri accessori
(rimborso spese 15%, cassa avvocati 4% e I.V.A. 22%) per un totale di
Euro 6.873,92.
E poiché le spese di giudizio a carico della massa ammontano dunque a complessivi Euro 11.035,68 (806,00 + 3.355,76 + 6.873,92), il convenuto va in definitiva condannato a rimborsare gli attori della quota di un quarto di tale importo e quindi della somma di Euro 2.758,92 e, nella stessa misura di un quarto, al pagamento delle ulteriori spese di registrazione e trascrizione della presente sentenza se anticipate per intero dagli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dispone lo scioglimento della comunione mediante attribuzione a nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
ai sensi dell'art. 720 del codice civile, dell'intera C.F._1
proprietà dell'immobile sito a Cernusco sul Naviglio (MI), via Leonardo da
Vinci n. 11, nel condominio 23, del complessivo valore di Euro 190.000,00,
costituito precisamente da:
appartamento al piano rialzato-primo della scala A, composto da tre locali e servizi con annesso vano di cantina al piano seminterrato, in catasto fabbricati censito al foglio, particella 469, subalterno 1, via Leonardo da Vinci n.11,
piano S1-T, categoria A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie catastale
8 totale mq. 109, superficie catastale escluse aree scoperte mq. 106, rendita
Euro 624,91;
confini da nord in senso orario dell'appartamento: cortile comune,
appartamento di proprietà di terzi, cortile comune, appartamento di proprietà di terzi, vano scala, appartamento di proprietà di terzi ed infine vano scala;
confini da nord in senso orario della cantina: cortile comune, cantina di proprietà di terzi, corridoio comune ed infine cantina di proprietà di terzi;
2)pone a carico di l'obbligo di corrispondere i seguenti Parte_1
conguagli:
-Euro 35.000,00 in favore di;
Parte_2
-Euro 35.000,00 in favore di Parte_3
-Euro 47.500,00 in favore di;
Parte_4
3)dispone che il solo credito da conguaglio in favore di Parte_4
resti sottoposto al vincolo di pegno in favore dell Controparte_1
, fino a concorrenza ed integrale soddisfo del credito garantito
[...]
dall'ipoteca di cui al seguente capo 4);
4)ordina la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta ai sensi dell'art. 77 D.P.R.
n. 602/1973 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data 17/07/2014 ai nn. 65653/11002 a favore di Equitalia Nord s.p.a. e contro
, per la quota di 1/4 sull'immobile di cui al capo 1) Parte_4
che precede;
5)ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari;
6)pone le spese dell'intero giudizio, incluse quelle successive di registrazione e trascrizione della presente sentenza, a carico dei comproprietari in ragione delle rispettive quote e, quindi, nella misura di tre quarti a carico degli attori e
9 di un quarto a carico del convenuto;
Parte_4
7)condanna il convenuto al pagamento, in favore degli Parte_4
attori, della quota di un quarto a suo carico delle spese del giudizio divisionale pari a complessivi Euro 2.758,92 comprensivi di oneri accessori, oltre che al pagamento, sempre nella misura di un quarto, delle successive spese di registrazione e trascrizione della presente sentenza se anticipate per intero dagli attori.
Milano, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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