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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3258/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3258/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATANE' Controparte_1 C.F._1
ROBERTA e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PATANE' ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3 PATANE' ROBERTA e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PATANE' ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATANE' Parte_1 C.F._4 ROBERTA e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PATANE' ROBERTA
RICORRENTI contro (C.F. ), con il patrocinio del Prof. Avv. PAOLO TOSI e Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. GIOVANNA CONTI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Tosi in Milano, Via Paleocapa n. 6 RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 17 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta, con mansioni di capo treno/ capo servizi treno, salvo
REDAVIDE IN pensione dal febbraio 2024 – hanno convenuto in giudizio innanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Milano al fine di sentir accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inopponibilità ai ricorrenti delle clausole contenute: nell'art. 34. 8
Contratto Aziendale FS 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €4,50, nell'art.31.5 del Co Contratto Aziendale 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €4,50
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, 2022 laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella A e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016(“indennità di utilizzazione professionale”);
C) dall'art. 35 Contratto Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art.32 CCA FS 2012-2016
(“indennità scorta vetture eccedenti”); D) dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall' accordo programmatico del 15/05/2009 e successivamente dall'art.36.5 CCA (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”)
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_3 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce P.IVA_1
Rossa n. 1 al pagamento in favore della sig.ra della somma di Euro Controparte_1
9.914,49 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da settembre
2007 sino al mese di agosto 2012 e da gennaio 2021 sino a dicembre 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_3 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce P.IVA_1
Rossa n. 1 al pagamento in favore della sig.ra della somma di Controparte_2
Euro 10.939,00 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da settembre 2007 sino al mese di agosto 2012 e da gennaio 2021 sino a dicembre 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_3 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce P.IVA_1
Rossa n. 1 al pagamento in favore del sig. della somma di Euro 8.464,34 già Parte_1 detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da settembre 2007 sino al mese di agosto 2012 e da gennaio 2021 sino a febbraio 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ove Codesto Tribunale ne ravvisasse la necessità, si chiede la nomina di idoneo CTU affinché provveda alla quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti;
- condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. /p.iva Controparte_3
con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. P.IVA_1
1 al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione”.
Con la presente azione, i ricorrenti hanno lamentato che il compenso corrisposto durante il periodo di ferie include solo alcuni degli elementi che, secondo la contrattazione collettiva, compongono la retribuzione. In particolare, la retribuzione erogata durante le ferie non include: a) l'indennità di assenza dalla residenza;
b) l'indennità di utilizzazione professionale;
c) l'indennità di scorta vetture eccedenti e d) le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Ciò, secondo la parte ricorrente, viola i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e la recente giurisprudenza di merito e di legittimità.
2. si è costituita con articolata memoria chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_3 contestandole allegazioni avversarie.
***
3. Fallito il tentativo di conciliazione, considerata la natura documentale del giudizio, la causa è stata discussa e viene decisa con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
4. Il ricorso è fondato. La Corte d'Appello di Milano, sez. lav. con sentenza n. 966 del
21.11.2022 ( + 5) la quale si richiama anche ex art. 118 dispos. Att. Controparte_5
C.p.c., condividendo le sentenze della stessa Corte (n. 32/2020, 36/2020, 596/21, 892/21,
1470/21, 397/2022) ha stabilito che: “per quanto riguarda la “indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del Gruppo 2012 e 2016 non Controparte_6 escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale non assumendo rilievo direttamente, né consentendo di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciarti dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'aert. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Infatti, pacifico che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile dell'appellato nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. cedolini paga allegati): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incedere sulla decisione del lavoratore se usufruire o meno delle ferie. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla “indennità per assenza dalla residenza” ex art. 77, comma 2, CCNL, intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dagli appellati (che comportano il continuo non occasionale allontanamento dalla residenza) e avente la funzione di compensare tale specifico disagio, connotante lo status professionale del personale mobile. Per le ulteriori indennità di “scorte vetture eccedenti” e “premio scoperta irregolarità” per quanto vero sia che tali indennità siano condizionate nel primo caso dal numero di vetture componenti il convoglio e nel secondo caso dal fatto che eventualmente venga trovato un passeggero senza biglietto, nondimeno trattasi di indennità strettamente correlate con la mansione svolta dal capotreno e finalizzate a compensare il maggior disagio ad esse connesso. In primo luogo, l'asserita incidenza irrisoria di dette indennità sulla retribuzione annua degli appellati, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei cedolini paga in atti, da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Sotto ulteriore profilo, come evidenziato nel precedente giurisprudenziale di questa
Corte sopra richiamato, non appare corretto limitare il raffronto alla sola prospettiva annuale, risultando maggiormente aderente alla ratio dell'istituto valorizzare anche la prospettiva mensile. In tale prospettiva l'entità del divario risulta apprezzabile e va altresì considerato che valutazioni condotte sul più breve arco temporale del mese possono valorizzare in concreto portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie”.
5. Avverso la sentenza n. 966/2022 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano sez. lav., ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che con provvedimento Controparte_3 del 05.03.2024 così ha stabilito: “ 13) i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nel periodo di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C 155/10,
AM ; CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). 14) In questo senso, si è precisato, Parte_2 nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulto volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio del riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C – 514/20, DS c. Koch). 20) l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 22) In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23) Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle provvigioni per vendita dei titoli di viaggio a bordo treno (si veda sul punto anche la sentenza n. 134/22 del
Tribunale di Milano, richiamata e allegata al ricorso).
6. Anche con Ordinanza del 05.05.2025., la Corte di Cassazione ha ribadito quanto espresso dal precedente richiamato e ha accolto la domanda.
7. L'orientamento giurisprudenziale, oltre che condivisibile, risulta consolidato e non vi sono motivi per discostarsene. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso va accolto e la resistente condannata a corrispondere ai lavoratori gli importi richiesti nelle conclusioni – non specificatamente contestati nel quantum - oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
8. In ogni caso, il calcolo effettuato appare corretto anche alla luce dell'orientamento secondo cui “il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti”. (Trib. Milano Sent. 1736/2022, Trib.
Milano sent. 2678/2021, Trib. Milano sent. 7453/22).
9. Quanto poi alla portata dissuasiva della mancata inclusione delle indennità in questione, è sufficiente, da un lato, considerare l'ammontare delle differenze retributive richieste, di certo non simbolico e, dall'altro, ricordare l'orientamento, condivisibile, secondo cui “tale percentuale deve essere naturalmente calcolata nel rapporto tra retribuzione giornaliera (media) e indennità feriale giornaliera: non certo tra retribuzione annuale
e la indennità per 28 giornate di ferie” (Tribunale di Milano sent. n. 187/2023).
10. Parte resistente ha poi eccepito che nel contratto collettivo nazionale della mobilità è presente una clausola secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate inscindibili ed esigibili”. Tale clausola determinerebbe, secondo la convenuta, che l'eventuale nullità delle norme censurate dal ricorrente provocherebbe, altresì, la nullità di tutte le altre norme che disciplinano le indennità invocate.
11. L'eccezione è infondata. Come osservato anche da altro precedente di merito che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. e secondo cui le parti contrattuali non possono
“attraverso una declaratoria pattizia di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una disposizione imperativa (conclusione a cui si perviene anche argomentando ex art. 1344 c.c., in quanto la clausola di inscindibilità risulterebbe funzionale ad eludere
l'applicazione di una norma imperativa, quella per cui si considera orario di lavoro quello in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni)” (cfr. Tribunale Trieste n. 38/2018).
12. Sull'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta si osserva che la stessa
è infondata alla luce dell'orientamento secondo il quale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs. n.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione sez. lav. n. 30957/2022).
13. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi maggiorati di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo: euro 9.914,49 a;
Controparte_1 euro 10.939,00 a;
Controparte_2 euro 8.464,34 a;
Parte_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3258/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 3258/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PATANE' Controparte_1 C.F._1
ROBERTA e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PATANE' ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3 PATANE' ROBERTA e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE ( ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PATANE' ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATANE' Parte_1 C.F._4 ROBERTA e dell'avv. PATANE' GIUSEPPE ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PATANE' ROBERTA
RICORRENTI contro (C.F. ), con il patrocinio del Prof. Avv. PAOLO TOSI e Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. GIOVANNA CONTI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Tosi in Milano, Via Paleocapa n. 6 RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 17 marzo 2025, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta, con mansioni di capo treno/ capo servizi treno, salvo
REDAVIDE IN pensione dal febbraio 2024 – hanno convenuto in giudizio innanzi alla sezione Lavoro del Tribunale di Milano al fine di sentir accogliere le Controparte_3 seguenti conclusioni:
“Rigettata ogni contraria e diversa istanza comunque formulata, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/annullabilità o comunque l'inopponibilità ai ricorrenti delle clausole contenute: nell'art. 34. 8
Contratto Aziendale FS 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €4,50, nell'art.31.5 del Co Contratto Aziendale 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €4,50
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL Mobilità Area
Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2016, 2022 laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella A e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016(“indennità di utilizzazione professionale”);
C) dall'art. 35 Contratto Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art.32 CCA FS 2012-2016
(“indennità scorta vetture eccedenti”); D) dall'art. 75 CCNL AF 2003 integrato dall' accordo programmatico del 15/05/2009 e successivamente dall'art.36.5 CCA (“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”)
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_3 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce P.IVA_1
Rossa n. 1 al pagamento in favore della sig.ra della somma di Euro Controparte_1
9.914,49 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da settembre
2007 sino al mese di agosto 2012 e da gennaio 2021 sino a dicembre 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_3 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce P.IVA_1
Rossa n. 1 al pagamento in favore della sig.ra della somma di Controparte_2
Euro 10.939,00 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da settembre 2007 sino al mese di agosto 2012 e da gennaio 2021 sino a dicembre 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_3 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce P.IVA_1
Rossa n. 1 al pagamento in favore del sig. della somma di Euro 8.464,34 già Parte_1 detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da settembre 2007 sino al mese di agosto 2012 e da gennaio 2021 sino a febbraio 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ove Codesto Tribunale ne ravvisasse la necessità, si chiede la nomina di idoneo CTU affinché provveda alla quantificazione delle somme dovute ai ricorrenti;
- condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore. c.f. /p.iva Controparte_3
con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n. P.IVA_1
1 al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che all'uopo ne fanno espressa dichiarazione”.
Con la presente azione, i ricorrenti hanno lamentato che il compenso corrisposto durante il periodo di ferie include solo alcuni degli elementi che, secondo la contrattazione collettiva, compongono la retribuzione. In particolare, la retribuzione erogata durante le ferie non include: a) l'indennità di assenza dalla residenza;
b) l'indennità di utilizzazione professionale;
c) l'indennità di scorta vetture eccedenti e d) le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Ciò, secondo la parte ricorrente, viola i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea e la recente giurisprudenza di merito e di legittimità.
2. si è costituita con articolata memoria chiedendo il rigetto del ricorso e Controparte_3 contestandole allegazioni avversarie.
***
3. Fallito il tentativo di conciliazione, considerata la natura documentale del giudizio, la causa è stata discussa e viene decisa con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
4. Il ricorso è fondato. La Corte d'Appello di Milano, sez. lav. con sentenza n. 966 del
21.11.2022 ( + 5) la quale si richiama anche ex art. 118 dispos. Att. Controparte_5
C.p.c., condividendo le sentenze della stessa Corte (n. 32/2020, 36/2020, 596/21, 892/21,
1470/21, 397/2022) ha stabilito che: “per quanto riguarda la “indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali del Gruppo 2012 e 2016 non Controparte_6 escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale non assumendo rilievo direttamente, né consentendo di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciarti dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e dell'aert. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Infatti, pacifico che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della IUP sulla retribuzione mensile dell'appellato nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. cedolini paga allegati): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incedere sulla decisione del lavoratore se usufruire o meno delle ferie. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla “indennità per assenza dalla residenza” ex art. 77, comma 2, CCNL, intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dagli appellati (che comportano il continuo non occasionale allontanamento dalla residenza) e avente la funzione di compensare tale specifico disagio, connotante lo status professionale del personale mobile. Per le ulteriori indennità di “scorte vetture eccedenti” e “premio scoperta irregolarità” per quanto vero sia che tali indennità siano condizionate nel primo caso dal numero di vetture componenti il convoglio e nel secondo caso dal fatto che eventualmente venga trovato un passeggero senza biglietto, nondimeno trattasi di indennità strettamente correlate con la mansione svolta dal capotreno e finalizzate a compensare il maggior disagio ad esse connesso. In primo luogo, l'asserita incidenza irrisoria di dette indennità sulla retribuzione annua degli appellati, sostenuta da parte appellante, non trova riscontro nei cedolini paga in atti, da cui emergono importi non trascurabili erogati ai lavoratori a tale titolo. Sotto ulteriore profilo, come evidenziato nel precedente giurisprudenziale di questa
Corte sopra richiamato, non appare corretto limitare il raffronto alla sola prospettiva annuale, risultando maggiormente aderente alla ratio dell'istituto valorizzare anche la prospettiva mensile. In tale prospettiva l'entità del divario risulta apprezzabile e va altresì considerato che valutazioni condotte sul più breve arco temporale del mese possono valorizzare in concreto portata dissuasiva rispetto alla fruizione delle ferie”.
5. Avverso la sentenza n. 966/2022 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano sez. lav., ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che con provvedimento Controparte_3 del 05.03.2024 così ha stabilito: “ 13) i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nel periodo di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C 155/10,
AM ; CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). 14) In questo senso, si è precisato, Parte_2 nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulto volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio del riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C – 514/20, DS c. Koch). 20) l'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 22) In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. 23) Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alle provvigioni per vendita dei titoli di viaggio a bordo treno (si veda sul punto anche la sentenza n. 134/22 del
Tribunale di Milano, richiamata e allegata al ricorso).
6. Anche con Ordinanza del 05.05.2025., la Corte di Cassazione ha ribadito quanto espresso dal precedente richiamato e ha accolto la domanda.
7. L'orientamento giurisprudenziale, oltre che condivisibile, risulta consolidato e non vi sono motivi per discostarsene. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso va accolto e la resistente condannata a corrispondere ai lavoratori gli importi richiesti nelle conclusioni – non specificatamente contestati nel quantum - oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
8. In ogni caso, il calcolo effettuato appare corretto anche alla luce dell'orientamento secondo cui “il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti”. (Trib. Milano Sent. 1736/2022, Trib.
Milano sent. 2678/2021, Trib. Milano sent. 7453/22).
9. Quanto poi alla portata dissuasiva della mancata inclusione delle indennità in questione, è sufficiente, da un lato, considerare l'ammontare delle differenze retributive richieste, di certo non simbolico e, dall'altro, ricordare l'orientamento, condivisibile, secondo cui “tale percentuale deve essere naturalmente calcolata nel rapporto tra retribuzione giornaliera (media) e indennità feriale giornaliera: non certo tra retribuzione annuale
e la indennità per 28 giornate di ferie” (Tribunale di Milano sent. n. 187/2023).
10. Parte resistente ha poi eccepito che nel contratto collettivo nazionale della mobilità è presente una clausola secondo cui “le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate inscindibili ed esigibili”. Tale clausola determinerebbe, secondo la convenuta, che l'eventuale nullità delle norme censurate dal ricorrente provocherebbe, altresì, la nullità di tutte le altre norme che disciplinano le indennità invocate.
11. L'eccezione è infondata. Come osservato anche da altro precedente di merito che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. e secondo cui le parti contrattuali non possono
“attraverso una declaratoria pattizia di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una disposizione imperativa (conclusione a cui si perviene anche argomentando ex art. 1344 c.c., in quanto la clausola di inscindibilità risulterebbe funzionale ad eludere
l'applicazione di una norma imperativa, quella per cui si considera orario di lavoro quello in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni)” (cfr. Tribunale Trieste n. 38/2018).
12. Sull'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta si osserva che la stessa
è infondata alla luce dell'orientamento secondo il quale, in ogni caso, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92/2012 e del d.lgs. n.
23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. Cassazione sez. lav. n. 30957/2022).
13. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo e distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi maggiorati di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo: euro 9.914,49 a;
Controparte_1 euro 10.939,00 a;
Controparte_2 euro 8.464,34 a;
Parte_1
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese, € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Milano, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli