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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/05/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 352 e 281 quinquies del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6029/2024 tra:
(c.f. in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di procuratore generale di
(c.f. ) Per_1 C.F._2 rappresentate e difese dall'avvocato Sabrina Carandina del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Torino al corso Matteotti n. 55 parte appellante
e
(C.F. Controparte_1 C.F._3
(C.F. Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Nicola del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino alla via Beaumont n. 3 parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino;
opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; compenso professionale di avvocato;
domanda di restituzione somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante in proprio e in qualità di Parte_1 procuratore generale di Per_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis:
− in via pregiudiziale, ai sensi dell'art 1243 comma 2 c.c., sospendere la condanna per il credito di cui all'impugnata sentenza fino all'accertamento del credito opposto in compensazione oggetto del procedimento R.G. n° 2193/2024 Tribunale di Torino – Sezione Terza Civile;
− nel merito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art 283 c.p.c. per i motivi dedotti nell'apposita istanza alleganda al fascicolo di appello: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 700/2024 – Rep. n° 1474/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino, Giudice Dott.ssa Cultrera nell'ambito del giudizio R.G. n° 16991/2022, depositata in data 29/02/2024, notificata in data 01/03/2024, accogliere le conclusioni avanzate dalle eredi avv. Giovanni MA Pomo nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“dichiarare che nulla è dovuto ai signori Controparte_1 e dalle Eredi avv. Giovanni MA Parte_2 Pomo, creditrici nei confronti di questi ultimi di maggiori somme, revocando il decreto opposto. Con vittoria di onorari e spese di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze formulate dai signori e Controparte_1 [...] a dinanzi al Giudice di Pace per tutti i Parte_2 motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata e Controparte_1 Parte_2
:
[...]
“In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte per i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta, con pronuncia sulle spese Nel merito
2 - Confermare la sentenza di primo grado e pertanto condannare le controparti a quanto già oggetto della stessa In subordine
- Dichiarare ed accertare che gli esponenti non sono debitori di alcuna somma per le vertenze in cui hanno avuto l'assistenza dell'avv. Pomo menzionate dalle controparti, oggi asserite dalle eredi. In ogni caso
- Con il favore delle spese processuali, comprese quelle di primo grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torino.
Le odierne parti appellanti in proprio e Parte_1 in qualità di procuratore generale di sono Per_1 eredi dell'avvocato Giovanni MA Pomo il quale ha prestato assistenza legale a favore degli appellati e per Controparte_1 Parte_2
l'impugnazione della delibera assembleare del 1° agosto
2015 del sito in Ospedaletti (IM) alla Parte_3 via Aurelia Ponente n. 30.
Con ricorso monitorio presso il Giudice di Pace di
Torino, depositato in Cancelleria il 6 luglio 2022, i ricorrenti e Controparte_1 Parte_2 hanno chiesto ingiungersi alle intimate eredi e Parte_1 il pagamento di € 1.525,45, oltre accessori e Per_1 spese legali, trattandosi di somma corrisposta in eccedenza al di loro dante causa avvocato Giovanni MA Pomo per la menzionata assistenza legale prestata nel giudizio R.G. n.
3264/2015 davanti al Tribunale di Imperia e per la quale in data 25.9.2015 gli assistiti e il predetto avvocato
Giovanni MA Pomo avevano concordato preventivo scritto.
In accoglimento del ricorso monitorio presentato, il
Giudice di Pace di Torino ha emesso il decreto ingiuntivo n. 5469/2022 con il quale è stato ingiunto alla parte opponente e MA Pomo di pagare, in favore dei Parte_1
3 ricorrenti e la Controparte_1 Parte_2 somma di € 1.525,45 oltre accessori e spese per il suddetto titolo.
Avverso detto decreto ha promosso opposizione ex art. 645 del c.p.c. l'odierna parte appellante in Parte_1 proprio e in qualità di procuratore generale di Per_1 deducendo, in via preliminare, la nullità della notificazione ex art. 160 del c.p.c. e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 del c.p.c., essendo stata consegnata una sola copia dell'atto per due differenti destinatari, anziché due distinte copie;
nel merito, ha poi dedotto la non debenza della somma ingiunta in quanto, secondo la prospettazione offerta, le odierne appellanti sono creditrici di maggiori somme nei confronti degli odierni appellati e Controparte_1 Parte_2
, e ciò in conseguenza dell'attività
[...] professionale svolta a loro favore, in altre cause civili, dall'avvocato Giovanni MA Pomo per l'importo di €
38.470,00, oltre accessori e spese, così come liquidato nel parere emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino in data 21 luglio 2022.
2. La sentenza appellata n. 700/2024 del Giudice di
Pace di Torino.
Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa in via meramente documentale, con la sentenza n.
700/2024 qui gravata, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo in allora proposta ex art. 645 del c.p.c. da parte della parte opponente in proprio e in Parte_1 qualità di procuratore generale di e, per Per_1
l'effetto, ha confermato il d.i. opposto n. 5469/2022 dichiarandolo altresì esecutivo, con condanna della predetta opponente alla rifusione delle spese di lite.
4 In particolare, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato l'opposizione in allora proposta rilevando:
1) che l'eccezione preliminare di nullità della notifica ex art. 160 del c.p.c. dedotta da parte opponente deve ritenersi superata essendo stata promossa opposizione a decreto ingiuntivo da in proprio e in qualità Parte_1 di procuratore generale di;
Per_1
2) che il credito richiesto da parte opposta CP_1
e è nato da un accordo
[...] Parte_2 scritto sul compenso dovuto all'avvocato Giovanni MA
Pomo, dovendosi pertanto ritenere prevalente, ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ., la pattuizione intercorsa tra le parti rispetto alla successiva liquidazione del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
3) che l'accordo scritto sul compenso professionale di avvocato non può essere superato da una determinazione del
Giudice il quale, a ben vedere, può stabilire il compenso dovuto applicando i parametri ministeriali solo in assenza di un preventivo o di uno specifico accordo;
4) che non è stata effettuata precisa e puntuale contestazione in merito alla debenza della somma richiesta dalla parte ricorrente e Controparte_1 Parte_2
, dovendosi dunque ritenere non contestato il
[...] credito ingiunto;
5) che la dedotta più ampia vicenda nella quale sarebbero coinvolte le parti in causa esula dalla disamina della fattispecie del presente giudizio così instaurato.
3. I motivi di appello.
Avverso la predetta sentenza n. 700/2024 del Giudice di Pace di Torino, l'odierna parte appellante Parte_1 in proprio e in qualità di procuratore generale di Per_1
, ha proposto appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c.
[...] impugnando integralmente la decisione di prime cure.
5 In particolare, secondo la Difesa appellante, il
Giudice di Pace di Torino:
- ha violato e falsamente applicato l'art. 320 comma 4 del c.p.c. non concedendo alle parti i termini per le memorie istruttorie (v. pagg. 5 e 6 dell'atto di appello);
- ha erroneamente ritenuto la prevalenza del preventivo sulla liquidazione del COA (v. pagg. da 6 a 8 dell'atto di appello);
- ha altresì erroneamente ritenuto corretta la quantificazione del credito avversario contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato (v. pagg. da 8 a
10 dell'atto di appello);
- ha frainteso le difese dell'odierna parte appellante ritenendo inconferente l'eccezione di compensazione da essa avanzata (v. pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa di appello è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5. Sul merito della causa.
L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere respinto e ciò per i seguenti dirimenti motivi:
a) è irrilevante l'asserita mancata concessione in primo grado di termini processuali per memorie istruttorie non avendo parte appellante evidenziato quale precisa e puntuale facoltà le è stata preclusa e a quale utilità processuale e sostanziale essa sarebbe pervenuta nel caso in cui avesse ottenuto la concessione dei predetti termini istruttori ex art. 320 comma 4 del c.p.c.; tale doglianza deve invero tradursi nella censura, che qui difetta, alla successiva mancata ammissione in sede di decisione di istanze, domande o conclusioni specifiche;
b) qualora infatti venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il “thema decidendum” e il “thema
6 probandum”, l'appellante che si duole di ciò, in primo luogo, è tenuto a specificare quale sia la conseguenza della violazione della norma processuale evocata (ciò che nel caso in esame difetta completamente); in secondo luogo, ove anche l'atto di appello si interpreti come volto a far valere la nullità della sentenza gravata, una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice non rientrando nei casi previsti dall'articolo 354 del c.p.c., la parte appellante non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il
“thema decidendum” alternativo sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado o comunque a valutare nel merito le istanze istruttorie disattese (cfr., sul punto, Cass., Sez. 1, sent. n. 9169/2008 e Cass., Sez. 2, sent. n. 19568/2016);
Cont c) la liquidazione compiuta dal evocata dalla parte appellante è irrilevante ai fini di causa poiché nessuna valenza di accertamento essa assume ai fini di causa, non potendo la mera liquidazione di compenso (emessa in sede di c.d. opinamento) assurgere ad accertamento giuridicamente valido e vincolante ai fini della compensazione;
d) allo stato degli atti non vi è alcun controcredito da far valere e portare in compensazione a seguito della mera liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
si tratta infatti di un mero parere di congruità non avente alcuna valenza decisoria né vincolante;
e) risulta invero decisivo e dirimente ai fini della decisione della presente causa di appello osservare e ribadire che in primo grado l'odierna parte appellante a fondamento della propria opposizione si è limitata ad
7 opporre un asserito controcredito (avente ad oggetto anche in questo caso un compenso di natura professionale), il quale, tuttavia, non è affatto accertato ed è allo stato illiquido poiché non supportato da alcun accertamento giudiziale;
f) l'istanza qui avanzata ex art. 1243 comma 2 del codice civile dalla parte appellante deve essere rigettata trattandosi di debito opposto in compensazione illiquido già sub iudice in altro separato e distinto procedimento, tenuto anche conto che l'evocata sospensione è rimessa alla mera discrezionalità del giudice e non già atto obbligatorio;
g) la Corte Suprema di Cassazione ha peraltro chiarito che in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima ex art. 1243 comma 2 del c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 del c.p.c. o dall'art. 337 comma 2 del c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 del codice civile (v., per tutte, Cass.,
Sez. 2, ord. n. 27113/2024);
h) in definitiva, va ribadito che l'unica contestazione operata dalla parte opponente (alla pretesa restitutoria di parte opposta in relazione al pagamento in
8 eccesso in allora operato) attiene all'asserita sussistenza di un controcredito, il quale, tuttavia, in quanto indimostrato allo stato degli atti, non è idoneo a paralizzare l'iniziativa monitoria avanzata da parte opposta.
In ragione di quanto sopra, l'appello proposto va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite afferenti al presente giudizio di appello devono parimenti essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese del presente grado seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n.
9 147/2020), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), opportunamente diminuiti sino ai valori minimi in ragione della natura delle questioni trattate nella presente causa di appello, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 213,00
b) fase introduttiva → € 213,00
c) fase decisionale → € 426,00
- per un totale di € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza di primo grado qui impugnata.
2) Condanna ex art. 91 del c.p.c. la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in € € 852,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 - quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino il giorno 11 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 352 e 281 quinquies del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6029/2024 tra:
(c.f. in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di procuratore generale di
(c.f. ) Per_1 C.F._2 rappresentate e difese dall'avvocato Sabrina Carandina del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Torino al corso Matteotti n. 55 parte appellante
e
(C.F. Controparte_1 C.F._3
(C.F. Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Nicola del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino alla via Beaumont n. 3 parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino;
opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; compenso professionale di avvocato;
domanda di restituzione somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante in proprio e in qualità di Parte_1 procuratore generale di Per_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis:
− in via pregiudiziale, ai sensi dell'art 1243 comma 2 c.c., sospendere la condanna per il credito di cui all'impugnata sentenza fino all'accertamento del credito opposto in compensazione oggetto del procedimento R.G. n° 2193/2024 Tribunale di Torino – Sezione Terza Civile;
− nel merito, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art 283 c.p.c. per i motivi dedotti nell'apposita istanza alleganda al fascicolo di appello: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 700/2024 – Rep. n° 1474/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino, Giudice Dott.ssa Cultrera nell'ambito del giudizio R.G. n° 16991/2022, depositata in data 29/02/2024, notificata in data 01/03/2024, accogliere le conclusioni avanzate dalle eredi avv. Giovanni MA Pomo nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“dichiarare che nulla è dovuto ai signori Controparte_1 e dalle Eredi avv. Giovanni MA Parte_2 Pomo, creditrici nei confronti di questi ultimi di maggiori somme, revocando il decreto opposto. Con vittoria di onorari e spese di giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze formulate dai signori e Controparte_1 [...] a dinanzi al Giudice di Pace per tutti i Parte_2 motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata e Controparte_1 Parte_2
:
[...]
“In via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte per i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta, con pronuncia sulle spese Nel merito
2 - Confermare la sentenza di primo grado e pertanto condannare le controparti a quanto già oggetto della stessa In subordine
- Dichiarare ed accertare che gli esponenti non sono debitori di alcuna somma per le vertenze in cui hanno avuto l'assistenza dell'avv. Pomo menzionate dalle controparti, oggi asserite dalle eredi. In ogni caso
- Con il favore delle spese processuali, comprese quelle di primo grado.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torino.
Le odierne parti appellanti in proprio e Parte_1 in qualità di procuratore generale di sono Per_1 eredi dell'avvocato Giovanni MA Pomo il quale ha prestato assistenza legale a favore degli appellati e per Controparte_1 Parte_2
l'impugnazione della delibera assembleare del 1° agosto
2015 del sito in Ospedaletti (IM) alla Parte_3 via Aurelia Ponente n. 30.
Con ricorso monitorio presso il Giudice di Pace di
Torino, depositato in Cancelleria il 6 luglio 2022, i ricorrenti e Controparte_1 Parte_2 hanno chiesto ingiungersi alle intimate eredi e Parte_1 il pagamento di € 1.525,45, oltre accessori e Per_1 spese legali, trattandosi di somma corrisposta in eccedenza al di loro dante causa avvocato Giovanni MA Pomo per la menzionata assistenza legale prestata nel giudizio R.G. n.
3264/2015 davanti al Tribunale di Imperia e per la quale in data 25.9.2015 gli assistiti e il predetto avvocato
Giovanni MA Pomo avevano concordato preventivo scritto.
In accoglimento del ricorso monitorio presentato, il
Giudice di Pace di Torino ha emesso il decreto ingiuntivo n. 5469/2022 con il quale è stato ingiunto alla parte opponente e MA Pomo di pagare, in favore dei Parte_1
3 ricorrenti e la Controparte_1 Parte_2 somma di € 1.525,45 oltre accessori e spese per il suddetto titolo.
Avverso detto decreto ha promosso opposizione ex art. 645 del c.p.c. l'odierna parte appellante in Parte_1 proprio e in qualità di procuratore generale di Per_1 deducendo, in via preliminare, la nullità della notificazione ex art. 160 del c.p.c. e la conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 del c.p.c., essendo stata consegnata una sola copia dell'atto per due differenti destinatari, anziché due distinte copie;
nel merito, ha poi dedotto la non debenza della somma ingiunta in quanto, secondo la prospettazione offerta, le odierne appellanti sono creditrici di maggiori somme nei confronti degli odierni appellati e Controparte_1 Parte_2
, e ciò in conseguenza dell'attività
[...] professionale svolta a loro favore, in altre cause civili, dall'avvocato Giovanni MA Pomo per l'importo di €
38.470,00, oltre accessori e spese, così come liquidato nel parere emesso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Torino in data 21 luglio 2022.
2. La sentenza appellata n. 700/2024 del Giudice di
Pace di Torino.
Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa in via meramente documentale, con la sentenza n.
700/2024 qui gravata, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo in allora proposta ex art. 645 del c.p.c. da parte della parte opponente in proprio e in Parte_1 qualità di procuratore generale di e, per Per_1
l'effetto, ha confermato il d.i. opposto n. 5469/2022 dichiarandolo altresì esecutivo, con condanna della predetta opponente alla rifusione delle spese di lite.
4 In particolare, il Giudice di Pace di Torino ha rigettato l'opposizione in allora proposta rilevando:
1) che l'eccezione preliminare di nullità della notifica ex art. 160 del c.p.c. dedotta da parte opponente deve ritenersi superata essendo stata promossa opposizione a decreto ingiuntivo da in proprio e in qualità Parte_1 di procuratore generale di;
Per_1
2) che il credito richiesto da parte opposta CP_1
e è nato da un accordo
[...] Parte_2 scritto sul compenso dovuto all'avvocato Giovanni MA
Pomo, dovendosi pertanto ritenere prevalente, ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ., la pattuizione intercorsa tra le parti rispetto alla successiva liquidazione del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
3) che l'accordo scritto sul compenso professionale di avvocato non può essere superato da una determinazione del
Giudice il quale, a ben vedere, può stabilire il compenso dovuto applicando i parametri ministeriali solo in assenza di un preventivo o di uno specifico accordo;
4) che non è stata effettuata precisa e puntuale contestazione in merito alla debenza della somma richiesta dalla parte ricorrente e Controparte_1 Parte_2
, dovendosi dunque ritenere non contestato il
[...] credito ingiunto;
5) che la dedotta più ampia vicenda nella quale sarebbero coinvolte le parti in causa esula dalla disamina della fattispecie del presente giudizio così instaurato.
3. I motivi di appello.
Avverso la predetta sentenza n. 700/2024 del Giudice di Pace di Torino, l'odierna parte appellante Parte_1 in proprio e in qualità di procuratore generale di Per_1
, ha proposto appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c.
[...] impugnando integralmente la decisione di prime cure.
5 In particolare, secondo la Difesa appellante, il
Giudice di Pace di Torino:
- ha violato e falsamente applicato l'art. 320 comma 4 del c.p.c. non concedendo alle parti i termini per le memorie istruttorie (v. pagg. 5 e 6 dell'atto di appello);
- ha erroneamente ritenuto la prevalenza del preventivo sulla liquidazione del COA (v. pagg. da 6 a 8 dell'atto di appello);
- ha altresì erroneamente ritenuto corretta la quantificazione del credito avversario contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato (v. pagg. da 8 a
10 dell'atto di appello);
- ha frainteso le difese dell'odierna parte appellante ritenendo inconferente l'eccezione di compensazione da essa avanzata (v. pagg. 10 e 11 dell'atto di appello).
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa di appello è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5. Sul merito della causa.
L'appello non è fondato e, pertanto, deve essere respinto e ciò per i seguenti dirimenti motivi:
a) è irrilevante l'asserita mancata concessione in primo grado di termini processuali per memorie istruttorie non avendo parte appellante evidenziato quale precisa e puntuale facoltà le è stata preclusa e a quale utilità processuale e sostanziale essa sarebbe pervenuta nel caso in cui avesse ottenuto la concessione dei predetti termini istruttori ex art. 320 comma 4 del c.p.c.; tale doglianza deve invero tradursi nella censura, che qui difetta, alla successiva mancata ammissione in sede di decisione di istanze, domande o conclusioni specifiche;
b) qualora infatti venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il “thema decidendum” e il “thema
6 probandum”, l'appellante che si duole di ciò, in primo luogo, è tenuto a specificare quale sia la conseguenza della violazione della norma processuale evocata (ciò che nel caso in esame difetta completamente); in secondo luogo, ove anche l'atto di appello si interpreti come volto a far valere la nullità della sentenza gravata, una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice non rientrando nei casi previsti dall'articolo 354 del c.p.c., la parte appellante non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il
“thema decidendum” alternativo sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo grado o comunque a valutare nel merito le istanze istruttorie disattese (cfr., sul punto, Cass., Sez. 1, sent. n. 9169/2008 e Cass., Sez. 2, sent. n. 19568/2016);
Cont c) la liquidazione compiuta dal evocata dalla parte appellante è irrilevante ai fini di causa poiché nessuna valenza di accertamento essa assume ai fini di causa, non potendo la mera liquidazione di compenso (emessa in sede di c.d. opinamento) assurgere ad accertamento giuridicamente valido e vincolante ai fini della compensazione;
d) allo stato degli atti non vi è alcun controcredito da far valere e portare in compensazione a seguito della mera liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
si tratta infatti di un mero parere di congruità non avente alcuna valenza decisoria né vincolante;
e) risulta invero decisivo e dirimente ai fini della decisione della presente causa di appello osservare e ribadire che in primo grado l'odierna parte appellante a fondamento della propria opposizione si è limitata ad
7 opporre un asserito controcredito (avente ad oggetto anche in questo caso un compenso di natura professionale), il quale, tuttavia, non è affatto accertato ed è allo stato illiquido poiché non supportato da alcun accertamento giudiziale;
f) l'istanza qui avanzata ex art. 1243 comma 2 del codice civile dalla parte appellante deve essere rigettata trattandosi di debito opposto in compensazione illiquido già sub iudice in altro separato e distinto procedimento, tenuto anche conto che l'evocata sospensione è rimessa alla mera discrezionalità del giudice e non già atto obbligatorio;
g) la Corte Suprema di Cassazione ha peraltro chiarito che in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima ex art. 1243 comma 2 del c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo;
in tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 del c.p.c. o dall'art. 337 comma 2 del c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 del codice civile (v., per tutte, Cass.,
Sez. 2, ord. n. 27113/2024);
h) in definitiva, va ribadito che l'unica contestazione operata dalla parte opponente (alla pretesa restitutoria di parte opposta in relazione al pagamento in
8 eccesso in allora operato) attiene all'asserita sussistenza di un controcredito, il quale, tuttavia, in quanto indimostrato allo stato degli atti, non è idoneo a paralizzare l'iniziativa monitoria avanzata da parte opposta.
In ragione di quanto sopra, l'appello proposto va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite afferenti al presente giudizio di appello devono parimenti essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese del presente grado seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n.
9 147/2020), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 5.200,00), opportunamente diminuiti sino ai valori minimi in ragione della natura delle questioni trattate nella presente causa di appello, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 213,00
b) fase introduttiva → € 213,00
c) fase decisionale → € 426,00
- per un totale di € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza di primo grado qui impugnata.
2) Condanna ex art. 91 del c.p.c. la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in € € 852,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 - quater dell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino il giorno 11 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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