Art. 61.3.
Art. 61-c.
Piu' istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attivita', o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.
La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e puo' anche, ove ne sia il caso, essere promossa ((...)) dal Sottoprefetto, dal Prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gl'istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa Provincia, o in Provincie diverse.
((Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Provincie diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle Giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare))
All'autorita' che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresi' di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.
Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
Contro il rifiuto del Sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, e' ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.
I provvedimenti del Ministro, circa l'approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni tra istituti di province diverse, sono definitivi.
La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
La federazione facoltativa puo' inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degl'istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del Sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo le distinzioni fatte nel secondo comma del presente articolo.
La federazione costituita d'ufficio non puo' essere sciolta se non con decreto dell'autorita' che ha proceduto alla costituzione di essa.
Per motivi di convenienza, la federazione puo' essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terzultimo comma dell'articolo 61-b).
(3) (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Art. 61-c.
Piu' istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attivita', o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.
La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e puo' anche, ove ne sia il caso, essere promossa ((...)) dal Sottoprefetto, dal Prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gl'istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa Provincia, o in Provincie diverse.
((Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Provincie diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle Giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare))
All'autorita' che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresi' di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.
Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
Contro il rifiuto del Sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, e' ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.
I provvedimenti del Ministro, circa l'approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni tra istituti di province diverse, sono definitivi.
La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
La federazione facoltativa puo' inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degl'istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del Sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo le distinzioni fatte nel secondo comma del presente articolo.
La federazione costituita d'ufficio non puo' essere sciolta se non con decreto dell'autorita' che ha proceduto alla costituzione di essa.
Per motivi di convenienza, la federazione puo' essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terzultimo comma dell'articolo 61-b).
(3) (4)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".