Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4644 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso all'udienza dell'11/06/2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3159 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Alessandro Miluccio, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti, dall'avv. Rossella Del Sarto , presso la quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.02.2025 parte ricorrente in epigrafe, ha dedotto di essere stato riconosciuto invalido al 16% dall' , con decorrenza 16.10.2016; di essere stato CP_1
successivamente riconosciuto invalido al 7%, in seguito alla visita di revisione del
19.03.2024; di aver presentato ricorso avverso tale decisione, in data 13.11.2024, senza ottenere alcun riscontrato dall' convenuto. CP_2
Tanto premesso ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare sussistente “ una inabilità permanente al lavoro, con percentuale nella misura pari o superiore al 16%, dalla data della convocazione per la rivalutazione del danno biologico, e, in conseguenza dichiarare il suo
2. in via subordinata, accogliere il presente ricorso, accertando e dichiarando, previa consulenza tecnica di ufficio, il ricorrente soggetto con una inabilità permanente al lavoro, con percentuale nella misura compresa tra l' 8% e il 15% e, in conseguenza dichiarare il suo diritto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico subito, ex art.13
D.Lgs. 38/00; 3. per gli effetti condannare l Controparte_3
in persona del rappresentante leg. pro temp., al pagamento
[...] dei ratei maturati e maturandi della rendita costituita per l'infortunio sul lavoro subito, quantificata nella misura pari o superiore 16% o, in subordine al pagamento in capitale del danno biologico, quantificato nella misura compresa tra l'8% e il 15%, con decorrenza dalla data della convocazione per la rivalutazione del danno biologico, oltre interessi e rivalutazione monetaria;” spese vinte.
L' si è costituito, rilevando l'inammissibilità della domanda oltre che l'infondatezza in CP_1 fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
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Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il riconoscimento da parte dell' della CP_1
sussistenza di una inabilità permanente al lavoro, pari al 16%, come da verbale del
20.05.2025 in atti.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n.
12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il riconoscimento da parte dell' della CP_1
sussistenza di un danno biologico pari al 16%, avvenuto successivamente al deposito del ricorso, determina pertanto la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno, la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la statuizione, in virtù del principio di soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' , atteso che il riconoscimento è CP_1
intervenuto in corso di giudizio
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
2.700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 11.06.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)