Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4043 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Ilenia TONELLO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. Il IG. e la IG.ra sono cointestatari dell'immobile Parte_1 Parte_2
1
IG.ra non rinverrà una nuova soluzione abitativa ove si trasferirà e ove Parte_2
verrà fissata la sua residenza anagrafica e quella della figlia minore , con il Per_1
consenso espresso del padre.
Si precisa altresì che la IG.ra è proprietaria per la quota di 1/2, Parte_2 unitamente alla sorella di un appartamento oggetto dell'eredità Persona_2
della madre, sito in Vicenza alla Via Cantore 16.
3. La figlia minore viene affidata in via condivisa con collocazione paritaria Per_1
presso ciascun genitore e, considerata la particolare situazione di divisione della casa coniugale, continuerà a vivere presso la stessa e mantenendovi la residenza anagrafica, sino a che la IG.ra non si trasferirà in altra abitazione Parte_2
e solo allora la minore sarà collocata prevalentemente presso la madre con il consenso del IG. . Parte_1
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute di , tenendo conto Per_1
dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé la figlia minore considerato che , di anni 14, frequenta il primo anno della Scuola Per_1
Secondaria di Secondo Grado Istituto Tecnico Economico “G. Piovene” indirizzo turistico e attualmente non pratica alcuno sport.
Vista la particolare situazione di divisione dell'abitazione familiare, i IGg.ri e Pt_1
hanno convenuto che la figlia minore starà con ciascun genitore a Parte_2 Per_1
settimane alternate, compreso dunque la fine settimana, dal lunedì mattina alla domenica sera/lunedì mattina successivo, secondo il piano genitoriale/calendario stilato all'uopo dagli stessi.
2 I presenti accordi potranno subire delle variazioni per le esigenze lavorative dei genitori e/o necessità e/o esigenze e/o richieste della minore, ma le stesse variazioni andranno comunicate almeno 2 giorni prima all'altro genitore;
per 15/20 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivamente, avendo cura di comunicare all'altro genitore la data delle ferie entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
per almeno 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il giorno di
Natale e Santo Stefano, ad anni alterni, nonché quello di Capodanno, ad anni alterni;
per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis, ad anni alterni;
per le altre festività e il giorno di compleanno di si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Quindi per Per_1 quanto riguarda quest'anno e il prossimo, il giorno di Natale 2024 e quello di Pasqua
2025, lo trascorrerà con la madre. Per_1
La possibilità per i genitori di trascorrere altri periodi di vacanza con la figlia minore viene riconosciuta anche per occasioni diverse da quelle specificate, così come la possibilità di mutare tempi e modi di visita, semprecché le parti siano entrambe concordi in tal senso. In caso di disaccordo il presente calendario sarà rispettato fedelmente da entrambi i genitori.
5. Stante la disparità economica tra i coniugi e, indipendentemente dall'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato, il IG. corrisponderà la somma Pt_1 mensile pari ad € 200,00 a titolo di contributo del mantenimento della figlia minore
, da versarsi mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie della Per_1
moglie il cui Codice IBAN è già noto, entro il giorno 20 di ogni mese, fino a quando non avrà terminato il corso di studi universitari e/o comunque non avrà Per_1 raggiunto l'indipendenza economica. La predetta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie.
6. Il IG. verserà il 50% delle spese straordinarie medico-specialistiche, Parte_1
protesiche, terapeutiche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale), purché debitamente prescritte dal medico di base;
scolastiche (tasse, imposte, costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola); testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e/o tablet), gite scolastiche che comportino
3 un costo non superiore ad € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante, ricreative (gite, centri estivi etc.) e sportive affrontate nell'interesse della figlia minore , preventivamente concordate laddove Per_1
necessario; in ogni caso si ha riguardo al Protocollo del Tribunale di Vicenza datato
26 ottobre 2017, e in ordine alla loro individuazione, e in ordine alla necessità del preventivo accordo.
7. L'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps in favore di , a prescindere Per_1 dal relativo importo spettante, che dipende dall'ISEE e dall'età dei minori, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti d'età, verrà percepito nella sua totalità dalla IG.ra con il consenso espresso del IG. ; la figlia Parte_2 Pt_1
minore resterà comunque fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella Per_1
misura del 50% ciascuno.
8. Il IG. è proprietario dell'autovettura Mercedes-Benz A180 targata EP Parte_1
050 SN e dell'autovettura Audi A3 targata DP 407 RG, nonché dell'autocarro
Mercedes-Benz 412DT targato AR 153 AY, che utilizza per la propria attività.
L'autovettura Audi A3 è attualmente in uso alla IG.ra , pertanto, si Parte_2
dà atto che la predetta auto continuerà ad essere utilizzata dalla moglie, con il consenso espresso del marito, il quale ne rimarrà proprietario, dandosi atto altresì che tutte le spese di manutenzione ordinaria, di revisione, di assicurazione, di pagamento del bollo auto e di eventuali sanzioni amministrative saranno a carico della IG.ra Parte_2
9. I coniugi si dichiarano indipendenti ed economicamente autosufficienti, per cui nessun mantenimento viene stabilito l'uno nei confronti dell'altra.
10. I coniugi si dichiarano sin da ora disponibili al rilascio del proprio passaporto e di quello della figlia minore ovvero di documento equipollente valido ai fini dell'espatrio.
11. Tutte le altre e diverse questioni personali ed economiche sussistenti tra i coniugi sono già state oggetto di reciproco accordo, anche al di fuori degli accordi di separazione mediante diversa e separata scrittura privata.
12. I coniugi chiedono altresì che venga ordinato all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torri di Quartesolo (VI) di procedere all'annotazione nel Registro degli
4 Atti di Matrimonio dell'anno 2018.
13. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 8/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 3/09/2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore ed alla collocazione paritaria Per_1
della stessa presso entrambi i genitori;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
- le spese straordinarie relative alla figlia minore come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese
5 economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore Per_1
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Torri di Quartesolo (VI) in data 3/09/2018 con atto trascritto al n. 9, Parte I, Anno 2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torri di
Quartesolo (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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