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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dr.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3915/2022, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Salerno, come da procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione in opposizione, e domiciliato presso lo studio di questi;
- PARTE ATTRICE OPPONENTE - contro
“ con sede in Milano, alla via G. Silva, n. 34 (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, in forza dei poteri conferiti con procura del Notaio di Persona_1
Milano (Rep. 402188 – Racc. 89863), rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Brunello, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e domiciliata presso lo studio di questa;
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
Conclusioni: La parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto integrale delle richieste avanzate da parte opposta, eccependo, in via principale, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e, comunque, la carenza di legittimazione attiva di , con Controparte_1 condanna al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
La parte opposta, ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 687/2022; in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 49.179,99 o di quella diversa che emergesse in corso di causa, oltre interessi convenzionali sino al saldo, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2022, , in qualità di parte debitrice, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 687/2022 (R.G. n. 2232/2022) – emesso, su ricorso della società (d'ora in avanti solo ”), in data 13 luglio 2022, dal Controparte_1 CP_1
Tribunale di Catanzaro e a lui notificato il 29 luglio 2022 – in forza del quale gli veniva intimato il pagamento di Euro 49.179,00, oltre agli interessi legali del 6% dalla scadenza di ogni singola rata al saldo effettivo, a titolo di restituzione di un finanziamento a rate dallo stesso contratto con la società
e per le spese di procedimento. Controparte_1
In sede di opposizione, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito Parte_1 oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, deducendo che: avvenuto il pagamento dell'ultima rata del finanziamento in data 28 luglio 2011, e verificatasi il 28 ottobre 2011 la perdita dal beneficio del termine in conseguenza del mancato pagamento della rata che in quella data sarebbe andata a scadenza, il termine decennale di prescrizione avrebbe dovuto esser calcolato proprio al momento della dedotta decadenza di tal che sarebbe, pertanto, decorso il termine decennale di prescrizione, risalendo il primo atto interruttivo al 13 aprile 2022.
A sostegno di ciò, la parte opponente ha sottolineato come l'art. 17 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto con ”, sotto la rubrica “Decadenza dal beneficio CP_1 del termine”, prevedeva testualmente che: “…oltre alle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro come per eventuale sospensione/riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario/pensione od assegno mensile o a ritardato versamento da parte del datore di lavoro/Ente pensionistico e/o delle Amministrazioni delegate anche di una sola delle rate mensili sopra pattuite, il richiedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la
Delegataria potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto…”.
In altri termini, la parte opponente ha asserito che “se interviene la decadenza dal beneficio del termine, la prescrizione del diritto ad esigere il rimborso decorre dalla scadenza del termine concesso per il pagamento del debito residuo in un'unica soluzione”.
Oltre a ciò, ha eccepito la presenza di vizi nella procedura che ha portato alla Parte_1 cessione del contratto di finanziamento, fonte del diritto di credito oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo, da parte della società “FAST FINANCIAL ITALIA S.p.A.” in favore di “ ”. CP_1
Alla luce di quanto argomentato nell'atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 concluso chiedendo, in via principale, che sia dichiarata la prescrizione del diritto di credito “de quo” e, in via subordinata, che sia dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza assoluta di legittimazione attiva, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Con comparsa si è costituita ”, concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in CP_1 via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di Euro 49.179,00, o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi convenzionali sino al saldo, con concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in esame, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
“In limine”, nel resistere alle difese avversarie, ” ha evidenziato come la parte CP_1 opponente non abbia contestato i seguenti fatti storici: -la titolarità del credito in capo a
”; -la stipulazione del contratto di finanziamento, in forza del quale la parte opponente CP_1 veniva riconosciuta debitrice della somma complessiva di Euro 60.840,00; -la circostanza che ha corrisposto soltanto 23 (ventitré) delle 120 (centoventi) rate previste nel Parte_1 contratto di prestito.
Nel merito, con riguardo alla presunta decadenza dal beneficio del termine, la parte opposta ha negato che “FINANCIAL FAST ITALIA S.p.A.”, o alcuno dei successivi titolari del diritto di credito abbiano mai esercitato la facoltà riconosciuta dall'art. 1186 c.c. e dall'art. 16 delle condizioni generali del contratto di finanziamento di pretendere immediatamente il residuo importo della somma concessa a prestito in favore di parte opponente per il caso in cui si fosse verificata l'insolvenza del debitore. Di tal ché, il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione del credito deve essere individuato, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella data di scadenza dell'ultima rata del contratto di mutuo.
Con le note di trattazione scritta, depositate in data 8 settembre 2023, la parte opponente, a parziale modifica della strategia difensiva in precedenza adottata in sede di redazione dell'atto di citazione in opposizione, ha denunciato la nullità, per difetto di specifica sottoscrizione, della clausola sub)
17 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, la quale avrebbe natura vessatoria prevedendo la decadenza dal beneficio del termine per il mutuatario quale conseguenza del mancato pagamento anche di una sola rata di mutuo.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1), c.p.c., la parte opposta ha contestato quanto asserito da parte opponente relativamente alla nullità della clausola contenuta nell'art. 17 di cui sopra, asserendo come la stessa debba considerarsi pienamente valida in quanto riproduttiva di una disposizione di legge (v. art. 1186 c.c.). Inoltre, viene fatto notare come la deduzione della nullità della suddetta clausola negoziale costituisca, invero, un'implicita rinuncia all'eccezione di prescrizione, la quale basata proprio sulla presunta validità della stessa.
Va dato atto, infine, che, in data 2 maggio 2023, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza, ha accolto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiunto oggetto del presente giudizio di
3 opposizione e, assegnati il termine di 15 giorni dalla sua comunicazione alle parti per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria, ha rinviato la causa all'udienza del 15 settembre 2023 da svolgersi mediante la c.d. “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
All'udienza del 19.6.2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza, che si deposita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata;
conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 687/2022 dev'essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Com'è noto, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione delle parti è invertita, per cui, provata ad opera del creditore la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza ed allegato l'inadempimento, è onere del debitore convenuto dare prova dell'esistenza di fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. u. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
” ha assolto all'onere su di essa gravante, avendo dato prova della titolarità del diritto CP_1 di credito, oggetto del decreto ingiuntivo in questione, il quale, nello specifico, deriva da un contratto di finanziamento stipulato da “FAST FINANCIAL ITALIA S.p.A.” con
[...]
, e poi oggetto di una cessione di contratto in favore di “ ”, benché nella Parte_1 CP_1 cessione stessa si rinvii ad un allegato, comprendente il credito oggetto di ingiunzione, non prodotto in giudizio dalla parte opposta.
Va disattesa, perciò, in via preliminare, la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo a ”. CP_1
Sul tema, occorre richiamare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., il quale afferma che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Tale disposizione ipotizza la possibilità che siano le stesse parti del rapporto ad influire sull'assetto della distribuzione dell'onere della prova attraverso la non specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte, il quale costituisce un comportamento idoneo a rendere pacifici i fatti allegati dalla controparte e, dunque, non bisognosi di prova.
Nella fattispecie in esame, emerge “per tabulas” come nel proporre Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo in questione, non abbia articolato alcuna specifica contestazione sulla titolarità, da parte della ”, del credito oggetto di ingiunzione. Infatti, nell'atto di CP_1 citazione in opposizione si legge che “ … aveva perfezionato un contratto di Parte_1 finanziamento con la Fast Financial Italia spa dell'importo di € 60.840,00, impegnandosi a restituirlo mediante 120 rate mensili di retribuzione di € 507,00 ciascuna… che la Controparte_2
[..
[...] , in costanza del rapporto contrattuale di finanziamento con l'odierno attore, aveva incorporato
[...]
Co la e che dalla predetta fusione era nata la Finanziamenti spa oggi fallita;
Controparte_3 con atto di cessione denominato, “accordo di cessione di contratti” del 20.12.2012, la Società
[...
, diveniva piena e legittima titolare dei crediti di cui era originaria creditrice la CP_1
”. Controparte_5
Da quanto sostenuto, pertanto, dall'attore in sede di opposizione, deve escludersi la sussistenza, in capo al creditore, dell'onere di provare i fatti costitutivi del credito oggetto dell'impugnato decreto ingiuntivo, i quali devono intendersi per provati (rectius: come non bisognevoli di essere provati).
L'opponente, infatti, in via subordinata ebbe unicamente a lamentare la carenza di legittimazione attiva della senza alcunchè dedurre sul punto, con allegazione, dunque, meramente CP_1 assertiva e affatto articolata, come era suo onere fare;
è noto, come espresso dalla Suprema Corte nel principio cui il Tribunale aderisce che “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”. (Cass. Civ.
n. 8900 del 3.4.2025).
Solo nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.5.2024 l'opponente per la prima volta deduceva la carenza di prova in ordine all'inclusione del credito verso tra Pt_1 quelli oggetto di cessione tra e e a fronte di tale contestazione, Controparte_6 CP_1 peraltro tardivamente articolata, la società opposta ebbe a produrre per l'udienza del 3.5.2024
l'allegato 1 dell'accordo, l'atto notarile 20.12.2012 di cessione dei crediti tra Controparte_6
e , l'atto di fusione per incorporazione 20.12.2010 tra CP_1 Controparte_7 ed e la visura camerale di dalla quale risulta a pag. 37 la Controparte_3 Controparte_6 registrazione del cambio di denominazione da a . Controparte_3 Controparte_6
Ha inoltre evidenziato che nell'elenco prodotto quale doc. 7 e, in particolare a pag. 37, è riportato nella colonna “codice contratto 3F” quello di contrassegnato dal n. 27437 (lo Parte_1 stesso indicato nel contratto di finanziamento e nella copia acconto e saldo -doc. 2 e 3), a fianco del numero assegnato da nella colonna “codice contratto ” 240655” (riportato nel CP_1 CP_1 piano di ammortamento e nella diffida -doc. 6 e 7).
La produzione seguì le proprie deduzioni in ordine al difetto di legittimazione attiva della società opposta.
5 Ne discende, dunque, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, la cui insussistenza è, oltremodo, comprovata dalla circostanza che lo stesso opponente abbia proposto, proprio sul presupposto che parte opposta fosse titolare del diritto di credito oggetto di ingiunzione, eccezione di prescrizione, collegandone il decorso proprio dal momento del presunto esercizio, da parte di ”, della facoltà di far decadere dal beneficio del termine, secondo CP_1 Pt_1 quanto previsto dall'art. 17 delle condizioni generali del contratto di finanziamento oggetto di cessione.
Deve considerarsi, altresì, infondata il secondo motivo di opposizione costituito dall'eccezione di prescrizione del diritto di credito vantato da ”, fondata sul fatto che siano trascorsi più CP_1 di dieci anni dalla decadenza del beneficio del termine posto in favore di parte opponente, avvenuta in data 28 ottobre 2011, a seguito del mancato pagamento di una delle rate del prestito.
La tesi è, però, priva di previo, in quanto, nel caso di specie, la parte opposta non ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 1186 c.c. e dall'art. 17 delle condizioni generali del contratto di finanziamento. Da ciò consegue che occorre fare riferimento all'orientamento tradizionale della
S.C., secondo cui il pagamento di ratei del mutuo configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Infatti, il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e, conseguentemente, per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche.
La data di decorrenza dalla prescrizione deve, quindi, essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova
28.6.2016).
In altri termini, l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione che decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dato che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per pretendere dal debitore all'adempimento.
Con riferimento, infine, al terzo motivo di opposizione consistente nell'asserita vessatorietà della clausola sub) 17 delle condizioni generali del contratto di finanziamento concluso tra parte opponente e “FAST FINANCIAL ITALIA S.p.A.” (e, poi, oggetto di cessione in favore di
”), deve evidenziarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che una CP_1 delle più frequenti clausole abusive è quella inserita nei contratti di durata (ad es. mutuo) che prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di
6 una sola rata (o simili): tale clausola, in particolare, viola l'art. 33, co. 3, lett. o), Cod. Cons. (cfr.
CGUE “Aziz” 14.03.2015 in C-415/11).
Nel caso in esame, tuttavia, deve ritenersi irrilevante la circostanza che la natura abusiva di tale clausola non sia stata accertata (e dichiarata) dal giudice del monitorio, in quanto la stessa non ha esplicato alcuna efficacia, non avendo la parte opposta fatto uso della facoltà che tale clausola gli attribuiva, ossia quella di determinare la decadenza dal beneficio del termine posto in favore del cliente nel caso non avesse adempiuto anche ad una soltanto delle rate del finanziamento.
Il rigetto della proposta opposizione, determina la soccombenza dell'opponente, con liquidazione delle spese, secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e succ mod, come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione II, definitivamente pronunziando sulla causa introdotta da
, così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 687/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 13 luglio 2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società Parte_1
, che liquida nella misura Euro 2538,50, per onorari, oltre IVA e CPA e spese Controparte_1 forfettarie al 15%.
Catanzaro, 19.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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