Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2025REG.PROV.COLL.
N. 06464/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6464 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di BR, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima) n. 00469/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di BR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lombardia, sede di BR, il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di BR, notificato il 22 novembre 2022, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 presentata in suo favore.
Il rigetto si fonda sul parere negativo reso dalla Questura di BR, secondo cui il cittadino straniero si sarebbe trovato in una delle condizioni ostative elencate dall’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020.
Il ricorrente, mediante il proprio difensore, ha presentato allo S.U.I. una richiesta di chiarimenti per comprendere quali fossero, nello specifico, le cause ostative all’emersione: l’Amministrazione, anziché rispondere, ha provveduto a notificare il provvedimento impugnato che non contiene specifiche indicazioni sui concreti elementi ostativi sui quali si fonda.
1.1 - Il ricorrente ha quindi provveduto ad impugnare, dinanzi al TAR, il diniego di emersione denunciando il difetto di motivazione; in corso di giudizio, lo S.U.I. ha depositato la relazione ed il parere negativo della Questura di BR da cui è stato possibile evincere le ragioni sulle quale si fondava il diniego, che di seguito si riportano:
“« - -OMISSIS- Sentenza per patteggiamento Tribunale di BR irrevocabile dal -OMISSIS-, art. 14 ter c.5 L. 189/2002 (circ: art.62 bis C.P.), recl: -OMISSIS-;
- -OMISSIS- ordinanza del GUP Trib. di BR art. 628 C.P., art. 56, 609 bis C.P., art. 582 C.P. (circ:art. 585 C.P. in relazione art. 576 n. 1 C.P.), disp: sospensione processo nei confronti degli irreperibili;
- -OMISSIS- Ordinanza del GUP Trib. di BR art. 628 c.2 C.P., art. 81, 582 C.P., circ: 585 C.P. (in relazione art. 576 C.P.) art. 61 n.2 C.P., disp: sospensione processo nei confronti degli irreperibili.
- -OMISSIS- Ordinanza del GUP Trib. di BR art. 628 C.P. art. 56, 609 bis C.P., art. 582 C.P. (circ: art. 585 C.P. in relazione art. 576 n. 1 C.P.), disp: sospensione processo nei confronti degli irreperibili.
- Risulta inoltre imputato per i Proc. Pen. N. -OMISSIS- per la violazione dell'art. 628 c. 1 C.P., N. -OMISSIS- per violazione dell'art. 628 c.1 C.P. e N. -OMISSIS- per la violazione degli artt. 582, 628 c. 1 C.P. per i quali lo stesso risulta irreperibile.
Considerate le numerose condanne reiterate si ritiene l'interessata persona non inserita nel tessuto sociale e si evince la sua attitudine a non rispettare la legge »”.
2. - Con la sentenza impugnata il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che il provvedimento risultava adeguatamente motivato con riferimento al parere della Questura; ha poi aggiunto che il ricorrente sarebbe stato correttamente ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico, non meritevole della regolarizzazione, essendosi peraltro reso irreperibile per lungo tempo sfuggendo ai giudizi penali; egli non avrebbe neppure relazioni stabili sul territorio dello Stato né avrebbe svolto alcuna attività lavorativa lecita.
Infine, il primo giudice ha pure respinto il reclamo proposto avverso il diniego di ammissione al patrocino a spese dello Stato disposto dalla competente Commissione.
3. - Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello chiedendone l’integrale riforma.
3.1 - L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
3.2 - Con ordinanza -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta in considerazione delle sopravvenienze favorevoli per l’interessato.
4. - All’udienza pubblica del 21 novembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. - L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
6. - Con l’unico articolato motivo di impugnazione, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistenti i presupposti per il diniego di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020.
Ha quindi rilevato che, in base a tale disposizione: “Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale”.
6.1 - Ha dedotto l’appellante che l’unica condanna richiamata nel parere della Questura, recepito nel decreto impugnato, si riferisce alla violazione dell’art. 14 ter, comma 5, della legge n. 189/2002: non essendo tale norma esistente, dovrebbe presumersi che la violazione contestata sarebbe riconducibile alla violazione dell’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998 (che è stato modificato con la legge n. 189/2002).
A questo proposito ha rilevato che tale condanna non avrebbe potuto essere considerata ostativa all’emersione, non ricadendo nelle fattispecie per le quali sussiste l’obbligo di arresto in flagranza (art. 380 c.p.p.), in quanto nella prima formulazione della norma tale possibilità era prevista ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 15/7/2004, tale previsione è venuta meno.
7. - Ritiene il Collegio che la prospettazione dell’appellante sia condivisibile, in quanto la condanna patita dall’appellante non è riconducibile né a fattispecie di reato di cui all’art. 380 c.p.p., né a quelle previste dall’art. 381 c.p.p., né rientra negli altri casi indicati nella suddetta norma.
7.1 - Quanto alle ordinanze del G.U.P. di BR, riferibili ai proc. pen. -OMISSIS-, che hanno sospeso il processo per irreperibilità dell’indagato, ha dedotto l’appellante di essersi presentato in Questura per il fotosegnalamento, a seguito del quale sono emersi i suddetti tre procedimenti penali:
- Proc. Pen. n. -OMISSIS- R.G.N.R. per violazione dell’art. 628, comma 2 e 3 n. 1 c.p., che si riteneva commesso in danno della sig.ra -OMISSIS-, rinviato a giudizio davanti al Tribunale di BR –Sezione Prima Penale in composizione Collegiale -OMISSIS-;
- Proc. Pen. n. -OMISSIS- R.G.N.R. per violazione degli artt. 628, 609 bis, 582 e 585 c.p., che si riteneva commesso in danno della sig.ra -OMISSIS-, rinviato a giudizio davanti al Tribunale di BR –Sezione Prima Penale in composizione Collegiale -OMISSIS-;
- Proc. Pen. n. -OMISSIS- R.G.N.R. per violazione dell’art. 628 c.p., che si riteneva commesso in danno della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rinviato a giudizio davanti al Tribunale di BR –Sezione Prima Penale in composizione monocratica -OMISSIS-.
I tre procedimenti penali sono stati riuniti nell’unico Proc. Pen. n. -OMISSIS- (il più risalente nel tempo) pendente dinanzi alla Prima Sezione Penale in composizione Collegiale che, a seguito del dibattimento, con sentenza -OMISSIS- ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.
Ha precisato l’appellante che dalla lettura della sentenza si evince chiaramente che il giudizio ha riguardato i tre procedimenti penali sopra indicati che hanno visto vittime le signore -OMISSIS- -OMISSIS-.
7.2 - Ritiene il Collegio che l’intervenuta assoluzione per non aver commesso il fatto, disposta con la sentenza -OMISSIS-, costituisca elemento idoneo a decretare l’annullamento del diniego di emersione, atteso che, l’altro presupposto sul quale si fonda il diniego, è stato già ritenuto non idoneo a sorreggere l’atto; inoltre, poiché contrariamente a quanto affermato dalla Questura nel proprio parere, l’appellante non ha subito “ numerose condanne reiterate ”, ma solo una risalente condanna per un reato contravvenzionale , risulta irragionevole e immotivato il giudizio sulla pericolosità sociale del cittadino straniero .
8. - L’appello va dunque accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato: lo S.U.I. di BR dovrà quindi riesaminare la domanda di emersione di cui trattasi alla luce della sentenza di assoluzione dell’appellante per non aver commesso il fatto.
9. - Va infine esaminata l’istanza, avanzata dall’appellante, di riesame del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto con decreto della competente Commissione -OMISSIS-.
9.1 - L’istanza è fondata e va quindi accolta: poiché il gravame è stato accolto, il ricorso non poteva ritenersi manifestamente infondato; inoltre l’interessato ha depositato la documentazione relativa alla assenza di reddito e di beni mobili ed immobili nello Stato di origine (-OMISSIS-).
Ne consegue che l’appellante è ammesso ad usufruire del patrocinio a spese dello Stato.
Il Collegio liquida all’avv. Andrea Pienazza, difensore dell’appellante, l’importo di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta in favore del sig. -OMISSIS-.
10. - Quanto alle spese relative al doppio grado di giudizio, tenuto conto che l’assoluzione costituisce una sopravvenienza, sussistono i presupposti per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ammette definitivamente parte appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Liquida, in favore dell’Avvocato Andrea Pienazza, la somma di € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l’attività difensiva svolta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.