Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2893 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ruggero C.F._1
Settimo, n. 55 presso lo studio dell'Avv. Cottone Giuseppe, che la rappresen- ta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Luigi Licari per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI
ATI - (P.I e C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Armetta Antonio Gabriele per mandato in atti;
– terzo chiamato –
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà, n. 171 presso lo studio dell'Avv. Immordino Giovanni, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– terzo chiamato –
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10/03/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente procedimento ha con- Parte_1 venuto in giudizio il deducendo di essere proprietaria di Controparte_1 un immobile sito nel predetto Comune, via Calatafimi n. 78 Che nel corso degli anni era stato interessato da fenomeni di infiltrazione proveniente dalla rete fognaria ivi insistente.
L'attrice ha dedotto che nell'anno 2010 il , chiamato a Controparte_1 rispondere del danno, aveva provveduto al risarcimento in via transattiva ma che tuttavia nell'anno 2014 in assenza di interventi di ripristino e/o ripara- zione della rete fognaria si erano ripresentate copiose infiltrazioni di acque nere ed il era stato nuovamente diffidato a intervenire Controparte_1 oltre che a risarcire i danni prodotti.
ha riferito di aver introdotto un ricorso per ATP iscritto al Parte_1
n. R.G. 16025/14 dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti del
[...]
, nonché dell' al fine di procedere all'accertamento verifica e CP_1 Pt_2 valutazione dei danni subiti dall'immobile nonché della causa degli stessi in sito al quale il C.T.U. nominato aveva accertato che le infiltrazioni proveni- vano «da acque piovane che si riversano sulla strada e pozzetto di fognatura mancanti del fondo in conglomerato cementizio» valutando i danni in €
4.982,54 oltre I.V.A.
A seguito dell'invito alla negoziazione assistita ex DL 132/2014, era stato raggiunto un accordo con il quale si era impegnato a Controparte_1 pagare la minor somma di € 4.000,00, nonché ad intervenire sulla rete fo- gnaria onde scongiurare il ripresentarsi dei fenomeni infiltrativi.
La proprietaria aveva, pertanto, provveduto alla riparazione dell'immobile in oggetto e nel 2017 aveva conferito all'agenzia immobiliare Tecno Casa l'in-
2 carico di locarlo a terzi.
ha lamentato che, nonostante gli impegni assunti, il Co- Parte_1 mune di era rimasto del tutto inadempiente ed i fenomeni infiltrati- CP_1 vi si erano ripresentati rendendo, da ultimo, inagibile l'immobile.
Tanto premesso, parte attrice ha invocato la responsabilità ex art. 2051
c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. del ed ha chiesto il risarci- CP_1 mento del danno quantificato complessivamente in euro 24.088,49 di cui
14.088,49 per danni emergenti sull'immobile come calcolati in seno alla
C.T.P. ed euro 10.000,00 per lucro cessante da impossibilità di locare l'im- mobile sin dal 2017, ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Accerta- re e dichiarare che il è responsabile dei danni subiti Controparte_1 dall'attrice sull'immobile sito in C.so Calatafimi con ingresso dal civi- CP_1 co 78 individuato al N.C.E.U. di al foglio 3 particella 1818 sub 5 per i CP_1 fatti descritti in premessa. - Condannare il in persona del Controparte_1 sindaco legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni patiti dall'attrice da liquidarsi in € 24.088,49 oltre agli ulteriori danni da lucro cessante succes- sivi, oltre interessi legali, o nella somma maggiore o minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio a seguito di CTU o anche in via equitativa. - Con vittoria di spese onorari e competenze oltre spese generali e accessori».
Instaurato il contraddittorio si è costituito il ed ha Controparte_1 contestato le domande attoree di cui ha invocato il rigetto, eccependo la nul- lità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.
L'Ente ha esposto che il servizio di manutenzione della rete fognaria rien- trava nell'ambito della gestione del cosiddetto servizio idrico integrato in seno al quale i poteri e le competenze degli enti locali erano stati trasferiti in capo all'Autorità d'ambito, distinto soggetto strutturato in forma consortile.
Alla luce di ciò, l'ente ha dedotto che gli era preclusa la possibilità di svol- gere in via diretta le attribuzioni relative al servizio idrico integrato, potendo- vi provvedere esclusivamente per il tramite dell'Autorità d'ambito.
Il ha dedotto che dal 2002 era entrato a far parte dell'Ambito CP_1 [...]
[...
[...] (d'ora in poi ) e che, nel 2007, Controparte_5 Controparte_6 quest'ultimo aveva sottoscritto una convenzione di gestione con la società acque potabili siciliane S.p.A. cui era stato affidato la gestione del servizio idrico integrato.
Nel 2013 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il fallimento di tale ulti- ma società e disposto la restituzione della rete idrica e degli impianti all'
[...]
, nel frattempo posta in liquidazione. Controparte_7
Al fine di garantire la continuità del servizio, nel 2015, era stato sottoscrit- to un affidamento provvisorio del servizio in favore della società CP_4
Con legge n. 19/2015 era stata istituita presso ciascun ATO un'assemblea territoriale idrica (ATI) dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa contabile e tecnica per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito e, in data 27 aprile 2016, il CP_1
ne era entrato a fare parte.
[...]
Parte Nel novembre 2017 l' aveva deliberato di affidare il servizio alla
[...] con cui aveva sottoscritto apposita convenzione per la gestione del CP_4 servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di capta- zione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di de- purazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo, nonché la gestione delle altre attività idriche e non idriche di cui al precedente art. 1 della pre- sente convenzione” intendendo (art. 1) per “altre attività idriche” anche “...la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche) in tito- larità dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione incluse la pulizia e la manutenzione di caditoie stradali” e per “attività diverse” “l'insieme delle at- tività diverse da quelle idriche relative all'attività di acquedotto, fognatura ed altre attività idriche e da rendere dietro adeguato corrispettivo”.
Il ha dedotto che nell'ambito delle attività affidate, CP_1 CP_4 aveva assunto l'obbligo di provvedere “alla gestione delle reti [...] ed alla rea- lizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti necessari per la prestazione dei medesimi servizi ed utilizzerà a titolo
4 non oneroso le reti e gli impianti ed il suolo ed il sottosuolo ove questi sono al- locati, anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato” ed era stata autorizzata dall'ATI e dai Comuni in gestione «a provvedere alla progettazione, attuazione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque […] ed a curare […]
l'acquisizione delle autorizzazioni di legge ed a svolgere compiti di stazione appaltante e pure di soggetto attuatore e destinatario diretto di finanziamenti pubblici, nonché a provvedere alle eventuali procedure di esproprio per pubbli- ca utilità”.
Al soggetto gestore, per l'espletamento dell'incarico, era stato trasferito an- che l'utilizzo degli impianti dovendone “curare la conservazione dei suddetti beni mediante interventi di manutenzione […] operare sugli stessi tutti gli in- terventi ritenuti necessari utili od opportuni per il migliore svolgimento del ser- vizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamen- to, la messa fuori servizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili”.
Alla luce di ciò, il ha eccepito la propria carenza di le- Controparte_1 gittimazione passiva e, in subordine, ha dedotto l'assenza di ogni responsa- bilità per la responsabilità esclusiva o concorrente in via prevalente del dan- neggiato chiedendo, pertanto, in via graduata il rigetto della domanda atto- rea di cui ha contestato anche il quantum o la sua riduzione in applicazione dell'art.1227 c.c.
Il ha chiesto di essere autorizzato a chiamare l'Assemblea territo- CP_1 riale idrica Palermo e la società per essere dalle stesse manleva- CP_4 to per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea ed ha, quindi, conclu- so chiedendo al Tribunale di «In via preliminare ed in rito: - Disporre il differi- mento della prima udienza di trattazione e fissare ai sensi dell'art.269 c.p.c. una nuova udienza per consentire al nel rispetto dei ter- Controparte_1 mini di Legge la chiamata in causa in causa:
1. dell'Assemblea
[...] in persona del suo legale rappr.te pro tempore, Controparte_8 elett.te domiciliato in Palermo Piazza Pretoria n. 1, quale Ente di governo, costi-
5 tuito ai sensi della L.R. Sicilia n. 19 del 2015 cui il ha tra- Controparte_1 sferito, per legge, ogni competenza in materia di SII con conseguente diretta responsabilità dell' in ordine alle conseguenze pregiudizievoli CP_8 derivate all'attrice;
2. della società in persona del suo legale CP_4 rappr.te pro tempore, elett.te domiciliato in Palermo Via Volturno n. 2 n.q. di gestore del S.I.I. all'interno del Comune di in forza della convenzione CP_1 di gestione siglata in data 22 marzo 2018 per esser dalla stessa manlevata, in tutto o in parte, in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal presen- te giudizio ed ottenere il ristoro delle inerenti spese legali - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 3, nn. 3 e 4 c.p.c.; - ulteriormente, ritenere e dichiara- re, per i motivi superiormente dedotti, la carenza di legittimazione passiva del
che, quindi, dovrà essere estromesso con ogni conseguen- Controparte_1 ziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio. Nel merito: - ritenere e dichiarare, per i motivi superiormente dedotti l'insussistenza della responsabi- lità a carico del e, per l'effetto, rigettare la richiesta di ri- Controparte_1 sarcimento danni proposta dall'attrice. - in subordine, laddove ritenuta l'esi- stenza di una responsabilità a carico del medesimo ritenere e dichia- CP_1 rare, comunque ed in ogni caso, che il risarcimento non è dovuto ai sensi del primo comma dell'art. 1227 Codice civile o, in ulteriore subordine, debba esse- re limitato ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 Codice civile;
- In linea concorrente e alternativa, ritenere e dichiarare, comunque ed in ogni caso, la responsabilità, anche in via solidale, della società n.q. di soggetto CP_4 gestore del S.I.I. del territorio di e di n.q. di Ente di go- CP_1 CP_8 verno subentrato all' nell'esercizio delle funzioni relative al SII per CP_9 le conseguenze pregiudizievoli derivate all'attrice in conseguenza del lamenta- to evento dannoso. - Conseguentemente, condannare la società e CP_4
l' in persona dei suoi legale rappr.te pro tempore, ciascuno CP_8 nell'ambito delle rispettive competenze, al pagamento di tutte quelle somme che risulteranno dovute alla sig.ra al fine pure tenendo indenne Parte_1
6 il degli importi che lo stesso dovesse essere tenuto a pa- Controparte_1 gare all'attrice ovvero ad adempiere qualsiasi altra obbligazione posta a suo carico in via di condanna. - In via subordinata, per scrupolo difensivo, nella non temuta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, di- chiarare che la somma dovuta dal convenuto, dovrà essere corrispo- CP_1 sta nella misura dei danni effettivamente arrecati all'attrice per condotte a quest'ultima imputabili, in ossequio del principio della c.d. di causalità mate- riale, o in quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudice, sulla scorta di quanto sopra rappresentato, al netto di quanto già bonariamen- te corrisposto in via transattiva all'attrice. Con vittoria di spese compensi ed onorari».
Autorizzata la chiamata, si è costituita anche ed ha eccepito CP_4 il proprio difetto di legittimazione passiva avendo assunto obblighi solo nei confronti dell' , in forza di un contratto al quale sia l'attrice che CP_8 il Comune convenuto erano estranei.
Inoltre, la Società ha evidenziato che le domande risarcitorie formulate da parte attrice traevano origine da danni verificatisi già nel 2017, allorquando la convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato ad non CP_4 era ancora stata stipulata. ha quindi eccepito la prescrizione delle domande formulate in CP_4 quanto afferenti a danni originati da fatti manifestatisi sin dal lontano 2010.
Nel merito, ha contestato la sussistenza del nesso causale ossia la ricon- ducibilità dei danni oggetto di causa ad infiltrazioni di liquido fognario dovu- te ad una perdita della rete fognaria, invocando il rigetto delle domande atto- ree, contestate, in ogni caso, anche nel quantum ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione pas- siva di e, per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda proposta CP_4 nei confronti dell'odierna comparente. In subordine, rigettare la domanda di manleva del per intervenuta prescrizione. In ogni caso, ri- Controparte_1 gettare le domande attoree, poiché infondate. Con vittoria di spese e compen-
7 si».
Si è, infine, costituita in giudizio l' Controparte_10
ed ha eccepito la prescrizione quinquennale di ogni diritto connesso
[...] alle domande formulate dalla convenuta, essendo i fatti oggetto di causa ri- salenti al periodo compreso tra l'anno 2010 e l'anno 2015 e non avendo mai l' ricevuto alcun atto interruttivo relativo alle vicende oggetto del pre- Pt_3 sente giudizio.
La terza chiamata ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passi- va, oltre che contestato qualsivoglia responsabilità, deducendo di essere sog- getto distinto e non succeduto giuridicamente all' avendo il compito di CP_6 gestire ex novo, a seguito di un complesso iter tecnico organizzativo, il siste- ma idrico integrato dei Comuni del territorio della provincia di Palermo.
L' ha dedotto di non avere mai esercitato funzioni gestorie del servizio Pt_3 idrico integrato che era stato affidato in via provvisoria dal di Villa- CP_1 bate all' già nell'anno 2015 e che le reti erano passate – per effet- CP_4 to dell'affidamento – direttamente dai Comuni ad prima ancora CP_4 che l' venisse ad esistenza. Pt_3
L' si era successivamente solo formalmente sostituita ai Comuni nei Pt_3 rapporti con e ciò attraverso una nuova convenzione di gestione CP_4 sottoscritta nell'anno 2017 che aveva sostituito le precedenti convenzioni bi- laterali (c.d. contratti di servizio) sottoscritte da ogni singolo Comune con la medesima (cfr. delibera n. 2/2017 ATI). CP_4
Tale ultima delibera, inoltre, aveva escluso espressamente l'insorgenza di qualsivoglia vincolo derivante dalle pregresse gestioni ( e CP_11 CP_9
[...
1) sicchè l'ATI non aveva mai assunto alcuna posizione di garanzia nei confronti del Controparte_1
L'ATI ha dedotto che, in ogni caso, non poteva essere chiamata a rispon- dere di fatti avvenuti in epoca precedente alla sua stessa venuta ad esisten- za.
Inoltre, la terza chiamata ha rilevato che nell'anno 2015, il a se- CP_1
8 guito dell'ATP promosso dall'attrice ed alla luce della relazione di CTU che aveva individuato le cause delle infiltrazioni “alle acque piovane che si river- sano sulla strada” nonché “nel pozzetto di fognatura mancante del fondo in conglomerato cementizio”, aveva accettato di provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità delle reti fognarie al fine di scongiurare il ripetersi dei fenomeni lamentati e risarciti e non aveva mai informato l'ATI dei fatti in questione né della intervenuta transazione.
Nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, esclusiva o solidale,
l' ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa per essere Pt_3 CP_4 dalla stessa tenuta indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole in forza dell'art. 28 della convenzione di gestione stipulata tra ed Pt_3 [...] in data 22/03/2018 che, ai commi 1 e 2, prevedeva che l' CP_4 CP_4 sarebbe stata “responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indiret- tamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico alla stessa affidato”, e che la medesima società si era obbligata e garantiva di Parte tenere indenne l' ed i Comuni da “qualsiasi pretesa da parte di terzi, ri- conducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di de- purazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti”. Parte In ogni caso l' ha invocato la responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente dell'attrice per essere l'immobile sprovvisto di indispensabile in- tercapedine, la cui esistenza avrebbe impedito il contatto tra il terrapieno e le pareti nonché contestato la quantificazione dei danni operata dalla sig. Pt_4
[...]
Tutto ciò dedotto l'ATI di Palermo ha, quindi, concluso chiedendo al Tri- bunale di «differire la data di celebrazione dell'udienza di comparizione e trat- tazione fissando, ex art. 269 c.p.c., nuova udienza nel rispetto dei termini ne- cessari per chiamare in causa in persona del suo legale rap- Controparte_4 presentante pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo via Volturno n. 2, per essere dalla stessa manlevata, garantita e comunque tenuta indenne in ordine a qualsivoglia conseguenza pregiudizievole possa derivare ad CP_10
9 lermo dal presente giudizio;
-nel merito, in accoglimento dei motivi che prece- dono, ritenere e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' e dunque l'infondatezza delle domande proposte nei suoi con- CP_8
Parte fronti;
-in ogni caso, ritenere prescritta ogni diritto azionato nei confronti di per decorso del termine quinquennale di prescrizione;
-in subordine, nella de- negata e non temuta ipotesi di ritenuta responsabilità in capo ad ritene- Pt_3 re e dichiarare il diritto della stessa di essere manlevata, in forza della con- venzione di gestione del 22.03.2018, da e per l'effetto con- Controparte_4 dannare quest'ultima a manlevare da qualsivoglia conseguenza pregiu- Pt_3 dizievole derivante dal presente giudizio;
-in ogni caso, per il caso di ritenuta responsabilità del terzo chiamato, ritenere e dichiarare ex art. 1227 c.c. che il risarcimento non è dovuto o è dovuto in misura ridotta per effetto del concorso del fatto colposo dell'attore».
Con decreto del 2/12/2021 il G.I., considerato che l' si era già costi- CP_4 tuita, ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di auto- rizzazione alla chiamata in causa della Società da parte dell'ATI.
Istruita la causa mediante acquisizione della produzione documentale of- ferta dalle parti, prova testimoniale e C.T.U. affidata all'ing. Persona_1
la causa è stata posta in decisione all'udienza del 10/03/2025 svolta in
[...] modalità c.d. cartolare, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, va preliminarmente chiarito che nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva il Controparte_1 Controparte_3
e l' hanno inteso, in realtà, contestare la titolarità, dal
[...] CP_4 lato passivo, del rapporto giuridico dedotto in causa.
Ed invero, la legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittima- zione attiva o passiva) si collega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. (secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in no- me proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) e deve intendersi quale diritto potestativo di ottenere una pronunzia sul merito della domanda
10 giudiziale.
La legittimazione attiva e passiva integra, quindi, una condizione dell'azio- ne e, pertanto, la verifica della sua sussistenza deve essere effettuata sulla base dei soli fatti esposti dall'attore nell'atto introduttivo.
Il giudice, cioè, deve accertare se, secondo la sola prospettazione fatta nel- la domanda giudiziale, l'attore e il convenuto possano, in relazione alla disci- plina prevista per il rapporto giuridico controverso, rispettivamente assume- re la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in materia di procedimento civile, il giudizio sulla legittimazione passiva (che attiene alla coincidenza tra il soggetto contro cui un diritto è fatto valere ed il soggetto che tale diritto è tenuto ad osservare, secondo la prospettazione dei fatti of- ferta dall'attore e la norma di legge cui gli stessi vanno sussulti) è condotto sulla base della stessa norma di diritto che va applicata per la decisione del merito della causa, assumendo come veri i fatti esposti dall'attore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2002, n. 10388).
Di conseguenza, non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva e passiva, del rapporto sostan- ziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata (cfr. sul punto Cass. civ., sez. III, 28 ottobre 2002, n. 15177, secondo cui “È configu- rabile una questione relativa alla legittimazione attiva (il cui riscontro costitui- sce una condizione dell'azione e va fatto sulla base della sola prospettazione attorea) quante volte l'attore faccia valere in nome proprio un diritto altrui, ov- vero pretenda una pronuncia nei confronti di una parte estranea al rapporto sostanziale controverso. Quando, invece, le parti controvertano sulla effettiva titolarità in capo all'attore della situazione dedotta in giudizio, la relativa que- stione attiene non alla legitimatio ad causam, ma al merito della controver- sia”).
11 Attenendo quindi al merito della lite, la eccepita “carenza di legittimazione passiva” (rectius, carenza di titolarità, dal lato passivo, del rapporto
contro
- verso), non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma
(così Cass., sez. III, 10 luglio 2014, n. 15759).
Sempre in via preliminare va disattesa perché infondata l'eccezione con cui il ha prospettato una nullità dell'atto introduttivo Controparte_1 del giudizio ex art. 164, quarto comma, c.p.c.
Per aversi nullità della citazione, invero, è necessario che il petitum (inte- so, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconosci- mento) sia omesso o risulti assolutamente incerto e, per ciò che concerne la causa petendi, che manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Tale ipotesi non ricorre quando l'individuazione di petitum e della causa petendi sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto in- troduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr., per il petitum,
Cass. civ. n. 4828/2006 e, anche per la causa petendi, Cass. civ. n.
5743/2008).
Orbene, nella fattispecie in esame non può parlarsi di nullità, giacché dall'esame complessivo dell'atto di citazione si evince chiaramente che è sta- to chiesto il risarcimento del danno prodotto dalle infiltrazioni di acqua veri- ficatesi all'interno dell'appartamento di sua proprietà conseguenti ad un malfunzionamento della rete fognaria di proprietà comunale.
Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dall'
[...]
e dall' Controparte_12 CP_4
Ed invero, sebbene il termine prescrizionale sia quinquennale ex art. 2947
c.c., l'illecito che viene dedotto ha natura permanente, in quanto parte attri-
12 ce lamenta fenomeni di umidità da infiltrazioni che non si sono esaurite ma si sono manifestate nuovamente tra il 2017 ed il 2018 in ragione della man- cata eliminazione delle cause delle stesse.
Secondo la Cassazione infatti «allorquando si lamenti un danno ad un im- mobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'elimina- zione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fat- to, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozio- ne dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha deter- minato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situa- zione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizio- ne del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni
"de die in diem", a mano a mano che essi si verificano (Cass. n. 5831 del
2007; Cass. n. 4679 del 2009; di recente, Cass. n. 4677 del 2023)» (Cass.
25835/2023) sicchè la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno suc- cessivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa.
Nel merito, va osservato che la fattispecie in esame va pacificamente in- quadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Tale disposizione disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, ritenuta ormai pacificamente applicabile anche alla P.A. rispetto all'obbligo di manutenzione della condotta fognaria comunale e del conse- guente riversamento di liquami sul manufatto del privato.
L'art 2051 c.c., in particolare, introduce una forma di responsabilità di ti-
13 po oggettivo per la cui configurabilità è sufficiente che l'attore dimostri il ve- rificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode.
La responsabilità per i danni prodotti da una cosa in custodia, quindi, si fonda non già sull'attività o su un comportamento del custode, bensì su una relazione di custodia intercorrente tra costui e la cosa dannosa, sicché anche il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore esterno che attiene non al comportamento del danneggiante ma alle modalità di causa- zione del danno (cfr. Cass. civ. n. 5031/1998).
Da ciò discende che, in tema di riparto dell'onere probatorio, sul danneg- giato grava l'obbligo di dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si è pro- dotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e, dall'altro, che la co- sa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la con- causa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappre- sentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di impre- vedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n.
24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056
c.c.; ciò anche in ossequio al principio generale dell'auto responsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica (cfr., ex plurimis,
Cass. civ. n. 11414/2004).
Tanto premesso, non può sostenersi che l'affidamento della manutenzione della rete fognaria ad altra impresa escluda l'obbligo di custodia del CP_1
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza: “È confi- gurabile, a carico della pubblica amministrazione, una responsabilità ex art.
2051 c.c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso ge-
14 nerale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limita- ta estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto (nel caso di specie, la rete fognaria comunale). Più in particolare, qualora il potere di fatto sull'opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l'ente l'obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art.
2051 c.c., da cui l'ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito” (Cass., sez. III. 2 aprile 2004, n. 6515).
La Cassazione ha precisato che gli impianti fognari, da chiunque realizza- ti, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito;
il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il caso fortuito (Cass.
19.3.2009 n. 6665).
Nella stessa pronuncia la Corte ha dichiarato sussistente, in ogni caso, la responsabilità dello stesso in quanto «l'ente comunale è comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e de- flusso delle acque del sistema cittadino di fognatura» e ciò a prescindere dalla eventuale responsabilità di altri soggetti.
Nella specie, all'esito del giudizio ed alla luce dell'espletata C.T.U. è emerso che le infiltrazioni lamentate dalla parte attrice «sono dovute alla imbibizione del terrapieno adiacente l'immobile oggetto di accertamento. Tale imbibizione può essere provocata da infiltrazioni dirette in corrispondenza delle lesioni, crepe e mancanza di adeguata sigillatura del marciapiede, da un'inadeguata regimentazione delle acque superficiali verso la fognatura comunale, nonché da un malfunzionamento del collettore fognario in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi, ovvero quando il livello dei reflui nel collettore rag- giunge una determinata portata».
15 Non può, quindi, dubitarsi alla luce dei superiori principi, della responsa- bilità del ex art. 2051 c.c., che si fonda sul mero accertamento del CP_1 nesso di causalità (accertato dalla C.T.U.) tra la cosa ed il danno e che può essere esclusa soltanto provando il caso fortuito. Parte Inoltre, nel caso di specie, l'adesione dell'ente convenuto all' e la stipu- la della convenzione di gestione con la (cui è stato trasferito il CP_4 potere di gestione delle reti idriche e fognanti) rappresentano soltanto lo strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto dei compiti isti- tuzionali dell'ente pubblico, non determinando il trasferimento dell'obbligo di vigilanza e custodia in capo ai già menzionati soggetti. CP_1 Di fatto l' convenuto ha continuato ad avere sulla rete idrica e fogna- ria un potere di controllo o di vigilanza, e quindi anche la custodia idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.
Ed invero, sulla base dello stesso tenore della convenzione di gestione e, in Parte particolare, dalla lettura dell'articolo 8 della convenzione tra e CP_4 emerge che “gli impianti esistenti necessari e utilizzati per la gestione del ser- vizio idrico integrato restano in proprietà dei Comuni” (cfr. Convenzione all. 5 alla produzione del , sicchè deve concludersi che il CP_1 CP
, nonostante la convenzione di gestione, abbia mantenuto, in qualità di
[...] ente proprietario, il controllo dei servizi affidati e che non possa ipotizzarsi una sua estraneità convenuto, quale appunto proprietario/custode, rispetto ai fatti per cui è processo.
Al fine di essere esonerato da responsabilità per i danni occorsi all'immobile, il era onerato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 della prova liberatoria costituita dal caso fortuito, ossia dall'intervento – nell'eziologia dell'accadimento lesivo – di un fattore naturale o umano impre- vedibile ed evitabile tale da recidere il nesso causale con la res.
In proposito, nulla ha allegato l'ente territoriale, essendosi piuttosto preoccupato di riversare la responsabilità sui terzi chiamati.
D'altro canto, non v'è modo di ritenere, come vorrebbe l'ATI (cfr. osserva-
16 zioni alla C.T.U.), che la proprietaria vi abbia in qualche modo contribuito, per la mancata presenza di una
contro
-parete adeguatamente distaccata dal muro, nota come parete "indiana".
Ed infatti, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. lad- dove ha osservato che la presenza della indiana è da ricondurre all'intera co- struzione dell'edificio (compresa eventuale concessione e/o autorizzazione degli Uffici preposti) e non alla singola unità immobiliare.
In accoglimento, quindi, della domanda attrice, il va Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
In ordine alla loro quantificazione deve osservarsi che il C.T.U. nominato ha stimato il costo necessario per il ripristino dell'unità immobiliare di parte attrice in € 6.706,65 (I.V.A. inclusa).
Parte attrice ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'immobile.
A tale proposito, il C.T.U. ha riferito che l'unità immobiliare di parte attrice
«verte in pessimo stato di manutenzione. Nella relazione del 25/01/2024 ve- niva esplicitato che “si è osservato infatti che all'interno dell'unità immobiliare sono presenti segni di infiltrazioni che coinvolgono il soffitto e le pareti delle stanze prospicienti alla via Calatafimi. In particolare detti ammaloramenti so- no stati principalmente individuati su una striscia del soffitto di ampiezza me- diamente pari a circa 80 cm, nonché sulle relative pareti. Dalle informazioni assunte nel corso delle operazioni peritali risulta che a tergo di detta parete è presente un muro di contenimento della soprastante sede stradale. Per un pronto riscontro si rimanda all'elaborato grafico riportato in allegato 3. Gli ammaloramenti riscontrati consistono nel distacco di alcune porzioni di intona- co del solaio e delle pareti, nonché in efflorescenze saline, macchie d'umidità ed esfoliazione della superficie pittorica”. Sebbene i rilievi eseguiti, già riportati nella precedente relazione, mostrino che i segni delle infiltrazioni siano limitati alle porzioni dei vani prospicienti alla via Calatafimi, l'entità e la tipologia degli stessi, anche in ragione della limitata estensione dell'immobile e della distri-
17 buzione interna dello stesso, sono tali da ritenere l'immobile non abitabile e pertanto da pregiudicarne completamente il godimento per l'utilizzo cui è pre- posto».
Per quanto concerne la quantificazione del risarcimento, occorre fare rife- rimento al valore locativo del cespite (cfr. Cass. civ. n. 26637/2013).
Richiesto con ordinanza 06/05/2024 di quantificare il valore locativo dell'immobile di proprietà attrice a decorrere dal febbraio 2018 e fino alla da- ta di espletamento della consulenza, il C.T.U. lo ha indicato in € 8.553,60 al- la data del 31/10/2024.
A tali conclusioni le parti non hanno mosso rilievi.
In conclusione, va disposta la condanna del al paga- Controparte_1 mento, in favore dell'attrice, della somma di euro 15.260,25, sulla quale so- no poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddi- sfo.
In ordine alla domanda di manleva formulata dal nei Controparte_1 confronti dell' nonché da parte Controparte_12 di quest'ultima e del nei confronti dell' deve Controparte_1 CP_4 osservarsi che con la l. n. 36/1994 il Legislatore ha istituito il “Servizio Idrico
Integrato” prevedendo che “I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di am- biti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti 8 criteri: a) rispetto dell'uni- tà del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenu- to conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamen- to delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifica- zioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizza- zione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consue- tudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammen- tazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, de- finite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripar- tizioni politico-amministrative”.
Quanto alla gestione del S.I.I., la legge citata ha previsto il termine di sei
18 mesi, per i comuni e le province di ciascun ambito territoriale, per l'organizzazione del Servizio, “al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità”.
In attuazione della legge n. 36/1994 la legge della Regione Sicilia n.
10/1999 ha disposto, all'art. 69 (Governo e uso delle risorse idriche), che il governo e l'uso delle risorse idriche fossero realizzati “in armonia con i princi- pi, le finalità e gli obiettivi della legge 5 gennaio 1994, n. 36”; in particolare, è stato disposto che “la gestione e l'utilizzazione delle risorse idriche è impronta- ta a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e vi si provvede in modo unitario ed integrato su base territoriale secondo ambiti ottimali per la gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera
f), della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.
Al Presidente della Regione è stato demandato il compito di determinare, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore per i lavori pubblici e previo parere della competente commis- sione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, gli ambiti territoriali ottimali e le loro modalità di costituzione (art. 69 co, 1 lett. b).
In ottemperanza alla Legge regionale citata, con decreti del Presidente del- la regione siciliana sono stati individuati e costituiti gli
[...]
e, tra questi, l' Controparte_15 Controparte_6
Il in data 01 luglio 2002, è entrato a far parte Controparte_1 dell'Ambito territoriale ottimale 1 Palermo (A.A.T.O. 1 Palermo) che, a sua volta, in data 14 giugno 2007, ha sottoscritto un'apposita convenzione di ge- stione con la società Acque Potabili Siciliane S.p.A. ( per CP_11
l'affidamento della gestione del servizio integrato idrico del territorio.
A seguito del fallimento di nel maggio 2015, è stato sotto- CP_11 scritto un affidamento provvisorio del servizio in favore della società
[...]
mediante sottoscrizione di un contratto di affitto di ramo di azienda CP_4 della società CP_11
Con legge n. 19 dell'11 agosto 2015 la Regione siciliana ha, infine, previsto
19 l'istituzione in ciascun ATO di un'assemblea territoriale idrica (ATI) composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'Ambito territoriale - dotata di perso- nalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica - per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'articolo 148 del decreto legislativo n. 152/06.
In data 27 aprile 2016, il è entrato a far parte dell' Controparte_1 [...]
e, con delibera n. 02 del 22 novembre 2017, l'ATI ha deliberato CP_8
l'affidamento del servizio alla società con cui in data 22 marzo CP_4
2018 ha sottoscritto apposita convenzione di gestione.
Alla luce della ricostruzione del quadro normativo sopra effettuata, non può dirsi sussistente un obbligo di manleva da parte dell'
[...]
in favore dei Comuni alla stessa partecipanti, Controparte_12 non avendo l'ATI mai assunto alcuna posizione di garanzia nei confronti de- gli stessi.
Invece, alla luce della suddetta convenzione e, per quanto qui di interesse, ai sensi dell'art. 28 la l' «è da considerarsi detentore di tutti i beni CP_4
e/o impianti assegnati in concessione ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico alla stessa affidato. 28.2 La Società assume
l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché Parte di tenere indenne l' e per essa i Comuni, da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti. 28.3 Resta con- venuto tra le parti che la società non sarà considerata responsabile dei danni
a terzi che, anche in esito ad un eventuale giudizio, si accerterà essere ricon- ducibili a deficienze strutturali delle reti, dei manufatti o degli impianti affidati alla società, sempreché la stessa abbia provveduto ad attivarsi ai fini della programmazione e del necessario finanziamento degli interventi di manuten- zione straordinaria o nuove opere da realizzare al fine di eliminare le disfun- zioni causative del danno (…)».
20 Orbene, con PEC del 27/08/2020 PEC l'attrice ha diffidato sia il
[...]
che la società alla riparazione della rete fognaria in CP_1 CP_4 corrispondenza dell'immobile di sua proprietà oltre che al conseguente risar- cimenti dei danni subiti dallo stesso.
Alla luce di ciò deve ritenersi che la Società fosse a conoscenza delle pro- blematiche che interessavano la condotta fognaria.
Pertanto, deve ritenersi che sia tenuta a tenere indenne il CP_4 [...]
in ordine alla pretesa dell'attrice, non avendo dimostrato che i CP_1 danni siano riconducibili a deficienze strutturali delle reti, dei manufatti o degli impianti a lei affidati e, soprattutto, di avere provveduto ad attivarsi ai fini della programmazione e del necessario finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria o nuove opere da realizzare al fine di eliminare le disfunzioni causative del danno.
Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e l' CP_4 va condannata a tenere il di quanto esso sarà tenuto a Controparte_1 versare all'attrice per capitale, interessi e spese.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice delle CP_1 spese di lite ivi comprese quelle di C.T.U.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazio- ne/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il va- lore della domanda accolta, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
Per quanto attiene alle spese di lite tra il e anche CP_1 CP_4 queste seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività in concreto svolta.
Infine, ricorrono i presupposti per compensare le spese di lite tra il
[...]
e l' . CP_16 Controparte_12
21
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
condanna il , in persona del Sindaco legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1 somma di euro 15.260,25, oltre interessi legali dalla data della presente pro- nuncia fino al soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite dalla stessa soste- Parte_1 nute che liquida, in € 5.077,00 oltre € 264,00 per spese esenti ed oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
pone le spese di C.T.U. a carico del convenuto;
CP_1 in accoglimento della domanda di manleva proposta dal Controparte_17 contro condanna quest'ultima a tenere indenne il
[...] CP_4 [...]
di quanto sarà tenuto a pagare in favore dell'attrice per capitale, CP_1 interessi e spese in forza della presente sentenza;
condanna al pagamento in favore del delle spese di CP_4 CP_1 lite da quest'ultimo sostenute, che liquida in € 5.077,00, oltre CU, marca, spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
compensa le spese processuali nei rapporti tra il e Controparte_1
l' . Controparte_12
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 27/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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