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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2277/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (C.F. ), assistiti e C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. DE GRANDI GIUSEPPE
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. GANDOLFI ALBERTO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti:
1) Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, non essendo il credito di controparte certo, liquido ed esigibile, né fondato sui documenti prodotti.
pagina 1 di 17 2) In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che ha pagato a Parte_1 CP_1 la somma non dovuta di € 16.651,94 per le causali di cui in narrativa, condannare CP_1
alla sua restituzione oltre interessi e rivalutazione dai singoli pagamenti al saldo effettivo.
3) Disporsi la compensazione tra il suddetto credito di e l'eventuale Parte_1 controcredito che risulterà a favore di e, per l'effetto, dichiarare che nessuna CP_1 somma è dovuta da nei confronti di condannando quest'ultima a Parte_1 CP_1
versare la differenza.
4) Spese e compensi di causa rifusi, oltre 15% spese generali e oneri di legge.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
Per parte convenuta opposta:
“A) Condannarsi gli opponenti di , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
a pagare in via fra loro solidale a favore di la somma di euro 13.518,80, o la CP_1
diversa minore somma ritenuta di giustizia una volta operata la compensazione con gli importi eventualmente accertati a credito della società opponente, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2020 e fino al saldo effettivo.
B) Condannarsi gli opponenti al rimborso delle spese di giudizio, comprensive di anticipazioni, compensi e rimborso spese forfettario 15%, oltre accessori di legge.”
Pt_3
e i soci accomandatari e proponevano Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto n. 717/21, emesso da quel Tribunale, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 13.518,80, oltre interessi e CP_1
spese legali, quale saldo ancora dovuto per le prestazioni di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, relative a fornitura di gas tecnici e noleggio bombole.
Gli opponenti contestavano la debenza della somma richiesta, allegando: che il rapporto contrattuale tra (fino a giugno 2020 e era durato Parte_1 Controparte_2 CP_1
oltre 10 anni, fin dalla costituzione della nel 2009; che (di seguito Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 17 solo n.d.r.) forniva a (così, di seguito, n.d.r.), quest'ultima operante nel CP_1 Pt_1
settore della carpenteria leggera, i gas tecnici utilizzati per la saldatura del metallo (acetilene, argon, ossigeno); che il gas veniva fornito a mezzo bombole con trasporto a carico di CP_1 ad ogni fornitura l'addetto al trasporto di annotava a penna sui DDT il numero delle CP_1
bombole piene consegnate e il numero delle bombole vuote ritirate e i DDT sono sempre stati sottoscritti dalle parti;
che il corrispettivo della fornitura si componeva del prezzo del gas
(tot/euro al kg o al mc), del prezzo del trasporto (tot/euro a bombola o a pacco, intendendosi per pacco un pallet in metallo contenente 16 bombole) e infine del prezzo di noleggio delle bombole (tot/euro a bombola o a pacco), canone applicato per ogni mese in cui la bombola consegnata restava nella disponibilità di e finché non veniva restituita;
che Pt_1 CP_3
aveva sempre pagato con regolarità tutte le fatture inviate mensilmente da (12
[...] CP_1
fatture all'anno, tutte datate fine mese), finché lo scorso anno il titolare di Pt_1 Pt_1
non si era accorto di una anomala fatturazione (in eccesso) in relazione al noleggio
[...]
delle bombole;
che, come si evince dalla fattura n. 7395 del 31.12.19 (doc.
2.1 fascicolo monitorio di controparte), veniva addebitata alla voce “BOMBOLE” una quantità di ben n.
152 bombole che al prezzo unitario di € 2,51 dava un totale di € 381,52 + iva;
che, non avendo assolutamente in giacenza un numero così spropositato di bombole, Parte_1
rivedendo la contabilità, aveva scoperto che da quasi 10 anni fatturava tutti i mesi il CP_1
noleggio di quantitativi di bombole in realtà mai consegnate: non essendo mai state consegnate, di conseguenza non figuravano neppure mai restituite, cosicché nel tempo si erano susseguiti continui addebiti per noleggi inesistenti;
che, in particolare, il primo evidente errore era presente nella fattura n. 1388 del 31.03.10: con la fattura n. 945 relativa al mese di febbraio 2010, addebitava il noleggio di n. 13 bombole;
in realtà vi era un errore in CP_1
difetto in quanto per certo e riconosce che le bombole in suo possesso, in quel CP_4
mese, erano 17 e non 13; nel successivo mese di marzo 2010 consegnava n. 16 CP_1
bombole e ne ritirava n. 14 (cfr. DDT n. 1657 e n. 2285), cosicché la sommatoria avrebbe dovuto essere di 17 + 16 – 14 = 19 bombole possedute, invece ne fatturava n. 41 (cfr. CP_1
fattura n. 1388 citata), vale a dire n. 22 bombole in più inesistenti;
che a tale errore iniziale si erano sommati ulteriori errori – descritti in citazione -, di cui il più rilevante con la fattura n.
1133 del 28.02.13, in cui a fronte di n. 10 bombole fornite e n. 10 ritirate in quel mese (il che pagina 3 di 17 avrebbe dovuto lasciare invariato il numero di 46 bombole - cfr. DDT n. 984) erano state invece addebitate ben n. 132 bombole, di cui n. 66 per il mese di gennaio e n. 66 per febbraio, tanto che per anni, aveva continuato a pagare mensilmente il noleggio di un Pt_1
numero di bombole variabile tra le 50 e le 60 unità, che nella realtà non le erano mai state consegnate;
che, resasi conto della situazione e del grave inadempimento di CP_1 CP_3
aveva sospeso il pagamento delle ultime fatture ed effettuato un conteggio della
[...]
movimentazione bombole, da cui risultava che a titolo di noleggi illegittimamente addebitati erano stati pagati € 14.734,27 (€ 12.099,32 oltre iva) non dovuti;
che tramite l'Avv. Giuseppe
Frigotto l'opponente aveva contestato l'illecito e proposto a una tombale CP_1
compensazione tra crediti, nonostante il suo credito fosse maggiore;
che, a fronte del rifiuto di controparte, aveva incaricato l'Ing. di predisporre una più precisa ed Pt_1 Per_1 aggiornata relazione contabile, da cui risultava un credito a proprio favore di € 16.651,94 (€
13.676,88 più iva).
Concludevano quindi chiedendo declaratoria di nullità/annullamento o la revoca del decreto opposto, condanna, in via riconvenzionale, dell'opposta, al pagamento del suddetto importo e, disposta la compensazione con l'eventuale credito di quest'ultima, condanna della stessa al pagamento della differenza in favore della società attrice opponente.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, contestava quanto affermato dagli opponenti;
nel merito allegava che la domanda giudiziale di pagamento formulata da doveva CP_1 intendersi già provata con riferimento all'importo complessivo di euro 12.489,89 (pari ad euro
10.133,43 + 2.356,46), IVA compresa, essendo oggetto di contestazione il solo importo residuo di euro 1.028,91 relativo ai canoni di noleggio che, secondo la tesi di parte opponente, sarebbero stati indebitamente esposti nelle fatture azionate in sede monitoria, mentre non erano state contestate le ulteriori voci di credito, di cui alle suddette fattura, relative al corrispettivo della fornitura del gas tecnico contenuto nelle bombole piene consegnate
(calcolato a metro cubo o a chilogrammo), al corrispettivo del trasporto delle bombole, al c.d. contributo ADR (un corrispettivo richiesto al cliente a fronte del trasporto di merci pericolose)
e, talora, al corrispettivo della vendita di prodotti accessori di varia natura e che peraltro il suddetto importo di € 1.028,91 che non aveva mai pagato contestandone la Pt_1
pagina 4 di 17 debenza, era stato impropriamente inserito tra gli importi oggetto della domanda di ripetizione d'indebito formulata da controparte in via riconvenzionale e di compensazione.
Quanto a detto credito, la convenuta ne contestava la sussistenza, precisando che era stato legale rappresentante di a segnalare, nel corso dei primi mesi del Persona_2 CP_1
2020, ai signori e (rispettivamente amministratore di diritto e Parte_1 Parte_4 amministratore di fatto di , l'opportunità di valutare la restituzione di un certo Pt_1
numero di bombole che, su richiesta della stessa società opponente, nel corso degli anni erano state consegnate nei cantieri presso le sedi di terzi soggetti clienti di laddove Pt_1 quest'ultima svolgeva lavori di carpenteria leggera utilizzando i gas tecnici per la saldatura dei metalli forniti da che non risultavano movimentate da anni, e delle quali, se CP_1
smarrite o dimenticate nei cantieri, avrebbe dovuto essere corrisposto il controvalore;
che a tale segnalazione aveva reagito allegando di aver “scoperto” a distanza di anni il Pt_1
(presunto) sistema di “anomala fatturazione”; che in realtà la ricostruzione dei movimenti di bombole operata da controparte e, per essa, dall'Ing. era manifestamente errata, in Per_1
quanto basata su evidenti errori od omissioni, se non anche su documenti illecitamente modificati;
che l'ufficio amministrativo di aveva provveduto a ricostruire lo stesso CP_1 prospetto contabile elaborato su foglio informatico excel dall'Ing. prendendolo nel Per_1 suo complesso “per buono”, per poi limitarsi ad apportare soltanto quelle rettifiche (n.6 complessive) giustificate da evidenti e rilevanti errori, omissioni o contraffazioni documentali da parte dell'opponente da cui risultava che l'eventuale credito di a Pt_1 Pt_1
titolo di restituzione delle somme che risultano indebitamente incassate a titolo di noleggio bombole, era pari a euro 261,02, IVA compresa, che, in applicazione del criterio di imputazione legale agli interessi di cui all'art. 1194 cod. civ., poteva ritenersi estinto con il corrispondente importo del ben maggiore credito vantato da a titolo di interessi CP_1 moratori maturati, al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.231/2002, dalla scadenza delle singole fatture (poi azionate in sede monitoria) fino alla data di deposito del ricorso per ingiunzione.
Parte convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto impugnato o comunque, operata compensazione come sopra esposto, chiedendo in via subordinata condanna degli attori al pagamento a favore di della CP_1
pagina 5 di 17 somma di euro 13.518,80, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi, al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n.231/2002, a decorrere dalla domanda giudiziale.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, assunzione di prove orali e CTU.
DIRITTO
Come già rilevato in corso di causa gli opponenti hanno contestato, quanto agli importi delle fatture monitoriamente azionate, unicamente i costi di noleggio delle bombole indicati nelle stese fatture, che sarebbero, secondo quanto allegato, frutto di errori di fatturazione, aventi origine sin dalle prime forniture effettuate da in favore di e vantato, nei CP_1 Pt_1
confronti della convenuta, un proprio credito per pagamenti indebiti da questa percepiti, a titolo di noleggio di bombole in realtà mai consegnate da o trattenute da CP_1 Pt_1
Al fine di quantificare detto controcredito di gli opponenti hanno dimesso un Pt_1
ricalcolo, effettuato da un proprio perito di parte (ing. , prodotto quale doc. 4, Persona_3
sulla base delle fatture e dei ddt emessi dalla convenuta dal 2009 al 2020, ivi comprese le fatture azionate in via monitoria (fattura n. 7395 del 31/12/2019; n. 450 del 31/01/2020; n.
1640 del 29/02/2020; n. 2170 del 31/03/2020; n. 2609 del 30/04/2020; n. 3082 del
31/05/2020; n. 3626 del 30/06/2020), che tuttavia, pacificamente, non sono state saldate, e in relazione alle quali pertanto, come rilevato da parte convenuta, alcun credito restitutorio può essere vantato.
Riprendendo lo stesso calcolo effettuato dal perito degli opponenti, la convenuta, comunque riconoscendo che “nel corso di un rapporto commerciale di durata decennale, a fronte delle continue movimentazioni di centinaia e centinaia di bombole, possa essersi verificato qualche errore contabile anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori e, soprattutto, possano essersi verificati dei ritardi negli annotamenti contabili”, ha dimesso, a propria volta, un prospetto contabile effettuato sulla base del foglio informatico excel redatto dall'Ing. Per_1
“prendendolo nel suo complesso “per buono”, per poi limitarsi ad apportare soltanto quelle rettifiche (n.6 complessive, evidenziate con colore azzurro nel documento Allegato 6 …)
pagina 6 di 17 giustificate da evidenti e rilevanti errori, omissioni o contraffazioni documentali da parte dell'opponente , “rettifiche” ulteriormente contestate dagli opponenti. Pt_1
Deve quindi procedersi, sulla base della documentazione prodotta e delle prove assunte, alla verifica della correttezza o meno delle “rettifiche” apportate dalla convenuta al prospetto contabile dimesso dalla stessa società attrice, esame che seguirà lo stesso ordine, previamente riportato quanto in merito allegato dalla convenuta.
“1) Prima Rettifica
Alla pagina 1 di 12 del prospetto contabile allegato alla relazione dell'Ing. a fronte di Per_1 complessive n.8 bombole annotate come “vuoti” (e quindi annotate come restituite al conducente/trasportatore) sul d.d.t. n.6924 del 07/10/2019, per n.1 bombola viene effettuata l'annotazione “non vengono conteggiate come rese ex IM”, con la conseguenza che nei rapporti tra e le residue n.7 bombole vengono conteggiate dall'Ing. CP_1 Pt_1 Per_1
come effettivamente restituite. Per comprendere tale richiamo “ex IM” (che sempre alla pagina 1 dello stesso prospetto segue quello riferito al d.d.t. n.5381 del 23/07/2009 dove per tutte le n.8 bombole annotate come vuoti si segnala: “non vengono conteggiate come rese ex
IM”), è necessario sapere che a San Bonifacio (VR), Via Dugaleto n.16, e pertanto a poco più di 4 km. di distanza dallo stabilimento/unità locale in Arcole (VR), Via Mansoldo n.22/B, dove operava (all'epoca denominata ancora – Allegato 7), Parte_1 Controparte_2
era collocato anche lo stabilimento dell'impresa individuale “IM di Zovko Vinko”
(Allegato 8) di cui era titolare il signor , padre di e Parte_4 Parte_1 Parte_5
attuali soci ed amministratori di (Allegato 1). Le due imprese ( e Parte_1 Pt_1
IM) svolgevano la medesima tipologia di attività commerciale (di installazione, montaggio e saldatura di impianti per alimentari e di carpenteria leggera) e, tal fine, utilizzavano entrambe le bombole di gas tecnico fornite e noleggiate da che venivano CP_1
anche consegnate e restituite presso i due stabilimenti, quasi che e IM fossero Pt_1
la stessa impresa. Era pertanto assolutamente normale che i trasporti operati da per CP_1
consegnare le bombole piene e per ritirare le bombole vuote venissero effettuate dallo stesso conducente/trasportatore nella medesima occasione;
capitava anche che consegne destinate a venissero effettuate presso lo stabilimento di IM o viceversa (a titolo Pt_1
pagina 7 di 17 esemplificativo, si allega documento di trasporto relativo a consegna per presso Pt_1
stabilimento di IM in Via Dugaletto n.16 – Allegato 9). Questa “promiscuità” di rapporti tra e IM spiega perché in occasione della consegna a di n.10 Pt_1 Pt_1
bombole di cui al d.d.t. n.5381 del 23/07/2009 (intestato a il vettore abbia Pt_1 annotato come “vuoti” n.8 bombole in realtà restituite da IM e che di conseguenza, come riconosciuto espressamente dalla stessa controparte e dal suo consulente tecnico Ing. Per_1
non sono state considerate come restituite nei rapporti tra e Ciò premesso, CP_1 Pt_1
si evidenzia come, contrariamente a quanto indicato da controparte, anche tutte le n.8 bombole annotate come “vuoti” sul d.d.t. n.6924 del 07/10/2009 (e non una sola bombola come capziosamente affermato da dovessero essere considerate come restituite da Pt_1
IM. Tale circostanza emerge inequivocabilmente dall'annotazione (“C. 2931 VIMPAL”) che la signora all'epoca dipendente e responsabile amministrativa di Parte_6
effettuava immediatamente sulla copia del medesimo documento di trasporto CP_1
(Allegato 10), e ciò anche sulla base delle indicazioni che le venivano contestualmente fornite dallo stesso conducente/trasportatore, pure dipendente di Conseguentemente, tutte le CP_1
n.8 bombole così riconsegnate venivano dall'amministrazione di scaricate nei rapporti CP_1 con IM (al Codice 2931), invece che nei rapporti con (omissis)… nel CP_5 prospetto contabile prodotto da questa difesa l'annotazione operata dall'Ing. viene Per_1
rettificata nel senso che nessuno dei n.8 vuoti indicati sul d.d.t. n.6924 del 07/10/2009 viene conteggiato come bombola restituita nei rapporti tra e ” CP_1 Pt_1
La “prima rettifica” di parte convenuta è fondata.
Non è stato contestato dalla società attrice il rapporto fra la ditta IM, di cui era titolare il padre degli attuali soci di e la società né che nel d.d.t. n.5381 del Pt_1 CP_1
23/07/2009 le 8 bombole annotate come vuoti (con la segnalazione, nel prospetto Per_1
“non vengono conteggiate come rese ex IM”) fossero effettivamente bombole vuote restituite dalla ditta individuale IM, trattandosi peraltro del primo d.d.t. di consegna di
(10) bombole anche alla società che quindi, contestualmente, non avrebbe CP_2 potuto restituire alcun “vuoto”; nel d.d.t. n.6924 del 07/10/2009 i “vuoti” sono indicati come pagina 8 di 17 7, cui è aggiunto 1 vuoto “Schutgas Bla”; nella copia dello stesso d.d.t. prodotto dalla convenuta per tutti i suddetti “vuoti” è stata inserita l'annotazione “C 2931 IM”.
La teste impiegata amministrativa della ditta dal 1991 al Parte_6 CP_1
31.12.2013, ha confermato che la suddetta annotazione è stata da lei inserita, dichiarando: “E' vero, riconosco la mia scrittura sul d.d.t n. 6924; io controllo sempre le bombole oggetto di riconsegna;
nel caso ho fatto l'annotazione su indicazione del trasportatore ed ho quindi poi provveduto allo scarico contabile;
il codice 2931 era quello del cliente IM”; come riferito anche dal teste , autista di “Non ricordo la data, ma ricordo che nella Testimone_1 CP_1
fase di trasloco dalla vecchia ditta alla nuova ditta, presso la nuova sede ho ritirato delle bombole che il sig. mi disse essere delle IM, quindi quando sono tornato in Parte_4 ditta l'ho riferito all'impiegata, Posso dire che Parte_7 Parte_6 verificava sempre il numero dei colli sull'automezzo al rientro in ditta.”
Correttamente quindi ha registrato la restituzione dei suddetti “vuoti” da parte della CP_1
ditta IM.
“2) Seconda Rettifica
Alla pagina 2 di 12 del prospetto allegato alla relazione dell'Ing. con riferimento al Per_1
d.d.t. n.6967 del 23/09/2010 (che risulta prodotto in giudizio come pagina 44 del file relativo alle fatture e documenti di trasporto per l'anno 2010 dimesso da controparte come allegato n.6 dell'atto di citazione) vengono considerati come “vuoti” e, pertanto, come restituite n.19 bombole. Peraltro l'annotazione risultante dal documento prodotto da parte opponente rappresenta un falso grossolano. In realtà, come emerge dalla copia del d.d.t. n.6967 del
23/09/2010 nella disponibilità di (Allegato 11), i vuoti ammontano a 10 unità e non CP_1 certo a 19. E' evidente come abbia anche in questo caso tentato dei approfittare di Pt_1 uno 0 (zero) mal scritto dal conducente/trasportatore per aggiungere una “gambina” e trasformarlo maldestramente in un 9, così da poter dare conto dell'annotazione di 19 vuoti invece che di soli 10.”
Anche tale “seconda rettifica” è fondata.
pagina 9 di 17 In merito il teste , autotrasportatore per conto di e che ha operato il Testimone_2 CP_1
trasporto in questione, ha infatti dichiarato: “E' vero, non ricordo oggi il ritiro nella data specifica, ma visionando il doc. 11 (di parte convenuta, n.d.r.) confermo che ho scritto io il numero 10 a penna sul d.d..t.; lo zero è stato ricalcato dall'impiegata di al mio rientro CP_1 in ditta, dopo aver contato le bombole, in quanto il mio zero un po' aperto sembrava un nove.
Presa visione della pag. 44 del doc. 6 di parte opponente confermo che il cerchietto più aperto dello zero è stato fatto da me, ma non il segno aggiunto (gamba) che lo fa sembrare un nove.”
Deve quindi ritenersi dimostrato che i “vuoti” ritirati con il suddetto d.d.t. erano 10 e non 19.
“3) Terza Rettifica
Alla pagina 4 di 12 del prospetto allegato alla relazione dell'Ing. con riferimento al Per_1
d.d.t. n.3437 del 02/04/2012 (che non risulta prodotto in causa, in quanto non rinvenuto all'interno del file relativo alle fatture e documenti di trasporto per l'anno 2012 dimesso da controparte come allegato n.8 dell'atto di citazione) vengono considerati come “vuoti” e, pertanto, come restituite n.16 bombole. Peraltro l'annotazione citata dall'Ing. è con Per_1
ogni probabilità frutto di un errore. In realtà, come emerge dalla copia del d.d.t. n.3437 del
02/04/2012 nella disponibilità di i vuoti ammontano a 12 e non certo a 16 (Allegato CP_1
14).”
La circostanza è documentale, e la terza rettifica operata dalla convenuta è quindi corretta. I vuoti restituiti con il d.d.t. n.3437 del 02/04/2012 risultano essere 12 e non 16, come calcolato dal perito di parte attrice.
“4) Quarta Rettifica
Nella redazione del prospetto allegato alla propria relazione, l'Ing. non dà mai conto, Per_1
presumibilmente perché non informato da del fatto che a decorrere dal 01/01/2012 Pt_1
il numero di bombole nella disponibilità di doveva essere automaticamente Pt_1
implementato delle n.20 bombole che nella stessa data del 01/01/2012 risultavano ancora in carico all'impresa individuale IM di Zovko Vinko. Era infatti accaduto che nel corso del mese di settembre del 2011 il signor aveva deciso di chiudere l'impresa Parte_4 individuale IM (vedasi ancora Allegato 8) per dedicarsi in via esclusiva all'attività di pagina 10 di 17 (infatti, si ribadisce come, pur non risultando formalmente quale amministratore Pt_1 di il signor sia sempre stato in realtà il “dominus” di entrambe le Pt_1 Parte_4
imprese; vedasi ancora al riguardo il d.d.t. n. 3437/2012 – Allegato 14 – dove viene indicato
“REFERENTE: ” alias ). Dal momento che, a seguito della Persona_4 Pt_4 formale cessazione dell'impresa individuale, di fatto era subentrata in tutti i Pt_1
rapporti commerciali con i clienti e fornitori di IM, ed avendo la necessità e la Pt_1
volontà di mantenere la disponibilità delle n.20 bombole che risultavano ancora in carico a
IM, alla fine del 2012 tra le parti venne raggiunto un accordo verbale in forza del quale il rapporto di noleggio delle predette n.20 bombole già a suo tempo consegnate a IM sarebbe passato in carico a con effetto dal 01/01/2012. Tali accordi, che si ripete Pt_1 essere stati raggiunti verbalmente con la signora all'epoca amministratore unico Persona_5
di (vedasi ancora Allegato 7) e con lo stesso (titolare di Controparte_2 Parte_4
IM), portarono conseguentemente all'emissione da parte di della fattura n.5.666/3 CP_1 del 31/12/2012 (Allegato 15) con cui veniva richiesto al “cessionario” il Pt_1 pagamento in unica soluzione del canone di noleggio per l'intero anno 2012 delle n.20 bombole residue “passate” da IM a Tale fattura … è stata regolarmente Pt_1 registrata e saldata da senza alcuna contestazione… Per effetto di tali circostanze Pt_1
… il numero complessivo di bombole rimasto nella disponibilità di a decorrere dal Pt_1
01/01/2013 (dal momento che in data 31/12/2012 risultava fatturato, e poi pagato, l'intero noleggio per il 2012) viene incrementato di 20 unità.”
La suddetta “rettifica” si fonda su un allegato accordo contrattuale fra le parti che non è stato dimostrato;
secondo l'assunto si sarebbe “accollata” il costo del noleggio di 20 CP_3 bombole che risultavano ancora in carico a IM, per tutto l'anno 2012, senza tuttavia mai restituirle, tanto che nei conteggi relativi agli anni successivi, sino al 2020, ha continuato ad essere addebitato a il costo del relativo noleggio. Pt_1
Pur essendo stata la fattura (emessa per complessivi € 778,53), relativa al pagamento del noleggio di 20 bombole per tutto il 2021 regolarmente saldata, in sede di interpello Pt_1 ha negato un simile accordo (“Non è vero e non ha senso, 20 bombole vuote non
[...] servono a nulla.”), precisando, quanto al pagamento, che “E' vero che la fattura è stata emessa pagina 11 di 17 ed è stata pagata dall'impiegata amministrativa, io purtroppo l'ho vista tardi, dopo che era stata pagata, ma non corrisponde ad alcuna prestazione. Nella nostra officina non ci sono mai state 20 bombole vuote.”
La teste di parte convenuta ha dichiarato in merito: “Io posso dire che ho Parte_6 sentito più volte per telefono la persona che io ritenevo l'addetta amministrativa di CP_3
la quale mi ha detto di trasferire le bombole ancora in carico alla IM, che aveva chiuso, a che proseguiva nell'attività di IM, in quanto c'era un accordo in tal senso con CP_3
e quindi ho provveduto a tale modifica contabile. Preciso che erano bombole Parte_8
consegnate a IM a noleggio e che non risultavano restituite. Le bombole vengono restituite solo quando sono vuote, ossia quando il gas che contengono è sato utilizzato. Come da accordi le 20 bombole ancora in carico a IM dal 1.12.2012 sono state trasferite in carico a … E' vero, come da accordi è stata emessa fattura a carico di CP_3 CP_3 per il noleggio delle bombole IM la quale non aveva pagato nulla per l'anno 2012. La fattura è stata regolarmente pagata.”
Oltre al colloquio fra le due impiegate amministrative, nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che tale “accollo” sia stato concordato fra all'epoca amministratore Persona_5
unico di e con lo stesso (titolare di IM), come allegato. Controparte_2 Parte_4
Ne consegue che dagli importi fatturati negli anni da deve essere detratto il costo di CP_1
noleggio di 20 bombole, che erano in realtà oggetto di contratto di noleggio intercorso fra e , quale titolare di IM e quindi unico debitore dei relativi canoni, CP_1 Parte_4
essendo il pagamento invece effettuato da pagamento indebito, ex art. 2033 c.c. Pt_1
“5) Quinta Rettifica
Alla pagina 9 di 12 del prospetto allegato alla relazione dell'Ing. con riferimento al Per_1
d.d.t. n.16490 del 22/09/2017 (che risulta prodotto in giudizio come pagina 52 del file Pt_9 relativo alle fatture e documenti di trasporto per l'anno 2017 dimesso da controparte come allegato n.13 dell'atto di citazione) vengono considerati come “vuoti” e, pertanto, come restituite n.32 bombole. Peraltro, anche in questo caso l'annotazione risultante dal documento prodotto da parte opponente rappresenta un falso grossolano. In realtà, come emerge dalla pagina 12 di 17 copia del d.d.t. n.16490 del 22/09/2017 nella disponibilità di (Allegato 16), i Pt_9 CP_1
vuoti ammontano a 15 unità e non certo a 32. Nessun dubbio può sussistere sulla correttezza delle risultanze del documento di trasporto dimesso da questa difesa, dal momento che nel corso dell'anno 2017, a differenza di quanto avveniva in passato, l'annotamento delle bombole consegnate e restituite veniva effettuato dal conducente/trasportatore di SAPIO incaricato della consegna delle bombole soltanto tramite il c.d. codice a barre apposto sulle bombole e conseguente lettura per mezzo di un sensore telematico. Conseguentemente si contesta che l'annotamento a penna sul documento prodotto da parte opponente sia stata effettuata dal conducente/trasportatore incaricato da , rappresentando invece una Pt_9 illecita annotazione operata dalla stessa ” Pt_1
La “quinta rettifica” è fondata e documentale;
dai d.d.t. emessi dalla ditta (che per conto Pt_9 di ha fornito le bombole e ritirato i vuoti) risulta che i “vuoti” sono identificati CP_1
ciascuno con un codice numerico;
nel ddt in questione sono quindi indicati 15 vuoti, con i relativi codici;
a penna, a margine, è scritto “+1” e “16”; il perito di parte attrice ha calcolato
32 resi, sommando i resi di cui sono riportati i codici e i numeri scritti a penna, annotazione che non risulta sottoscritta da alcuno come “correzione”, che non può quindi ritenersi tale;
ne consegue, in assenza di altra prova, che i “vuoti” resi con il suddetto d.d.t. sono stati correttamente calcolati da nel numero di 15, ed erroneamente invece dal perito di parte CP_1
attrice come 32.
“6) Rettifica CP_6
Ancora alla pagina 9 di 12 del prospetto allegato alla relazione dell'Ing. con Per_1
riferimento al d.d.t. SAPIO n.20029 del 17/11/2017 (che risulta prodotto in giudizio come pagina 61 del file relativo alle fatture e documenti di trasporto per l'anno 2017 dimesso da controparte come allegato n.13 dell'atto di citazione) vengono considerati come “vuoti” e, pertanto, come restituite n.21 bombole. Peraltro, anche in questo caso l'annotazione citata dall'Ing. è con ogni probabilità frutto di un errore. In realtà, come emerge sia dal Per_1
documento prodotto da parte attrice che dalla copia del d.d.t. n.20029 del 17/11/2017 Pt_9 nella disponibilità di (Allegato 17), i vuoti ammontano a 16 unità e non certo a 21.” CP_1
La “sesta rettifica” è corretta e fondata sui documenti citati.
pagina 13 di 17 Sulla base di quanto sopra riportato e a fronte della necessità di rideterminare il credito fatto valere da parte convenuta, con detrazione degli addebiti relativi al costo del noleggio di 20 bombole in realtà “in carico” alla ditta individuale IM, è stata quindi disposta CTU sul seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, ridetermini il saldo dare/avere del rapporto di fornitura e noleggio svoltosi fra le parti, a partire dalla prima fattura prodotta in atti sino all'ultima fattura del pari prodotta in atti ed emesse dalla convenuta, detratti, oltre agli importi da quest'ultima riconosciuti come erroneamente fatturati, gli importi addebitati a partire dal 1.01.2012 per il noleggio di n. 20 bombole”, laddove l'importo già pagato a tali titoli da costituisce indebito, con conseguente credito restitutorio Pt_1 dell'attrice, da porre in compensazione, come richiesto, con il credito residuo di per le CP_1
forniture eseguite e non ancora saldate da (di cui alle fatture monitoriamente Pt_1 azionate), credito da cui va detratto l'importo addebitato per il suddetto noleggio di n. 20 bombole, quale corrispettivo non dovuto.
Il CTU nominato, rag. , come riportato nell'elaborato peritale depositato in Persona_6
data 22.02.2024, ha correttamente “proceduto ad elencare in una apposita tabella (All. n. 2), in ordine cronologico, le fatture dal 31.07.2009 al 30.06.2020 indicando per ciascuna di esse l'imponibile, l'imposta sul valore aggiunto (e la sua aliquota), il totale del documento, il totale pagato da , la differenza tra quanto pagato e l'importo della Parte_1
fattura, nonché le rettifiche da effettuarsi in base alle indicazioni del quesito posto dal
Giudice. La prima rettifica effettuata del perito riguarda gli importi riconosciuti dalla convenuta come erroneamente fatturati ammontanti, a seguito di analisi della documentazione in atti, ad Euro 261,02. Per calcolare la seconda rettifica richiesta nel quesito, ossia il valore da espungere dalle fatture emesse da partire dal 01 gennaio 2012, il c.t.u. ha CP_1
individuato il costo unitario per fattura del noleggio di una singola bombola ed ha determinato il valore del noleggio di n. 20 bombole, sia per quanto riguarda l'imponibile, che per quanto riguarda l'IVA, effettuando le rettifiche come descritte nel paragrafo precedente (All. n. 3).
Infine, poiché il totale delle fatture è di volta in volta determinato dal prezzo del gas, dal prezzo del trasporto e dal prezzo del noleggio, il sottoscritto ha sottratto l'importo del noleggio di n. 20 bombole da ogni fattura in cui era contenuta tale voce di costo, escludendo le fatture che non la contenevano… Si evidenzia come nel quesito posto dall'Ill.mo Giudice
pagina 14 di 17 non vi siano riferimenti in merito all'imposta sul valore aggiunto nella rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti. Si è, pertanto, proceduto a calcolare suddetto saldo evidenziando la parte dovuta a titolo di imponibile e la parte dovuta a titolo di imposta.”
Il CTU ha quindi verificato che “Sulla base dei criteri indicati dal quesito, la rideterminazione del saldo dare/avere del rapporto di fornitura e noleggio svoltosi tra Parte_1
e risulta essere pari ad Euro 7.621,87
[...] CP_1
(Settemilaseicentoventuno//87), di cui Euro 6.240,25 (Seimiladuecentoquaranta/25) a titolo di imponibile ed Euro 1.381,62 (milletrecentoottantuno/62) a titolo di IVA a favore di CP_1
[...]
Il calcolo è corretto, avendo il CTU determinato l'importo imponibile complessivamente fatturato da dal 30.07.2009 al 30.06.2020, pari ad € 254.964,07, l'importo imponibile CP_1 pagato da pari ad € 243.883,09 e quindi detratto, dalla differenza, pari ad € Pt_1
11.080,98, l'importo imponibile relativo agli errori di fatturazione riconosciuti dalla convenuta, pari ad € 213,95 e l'importo imponibile relativo al noleggio di n. 20 bombole, a partire dal 1.01.2012, pari ad € 4.626,78, da cui risulta che l'importo imponibile ancora dovuto è pari ad € 6.240,25, oltre ad IVA per € 1.381,62 e quindi a complessivi € 7.621,87.
Il risultato non cambia se lo stesso calcolo viene eseguito considerando per ogni voce di debito/credito anche l'IVA (che a tal fine è importo “neutro”); l'importo complessivo, comprensivo di IVA, fatturato da è infatti pari ad € 309.885,85, l'importo complessivo CP_7
Pagato da è pari ad € 296.367,05, con una differenza pari ad € 13.518,80 Parte_1
(l'importo complessivo delle fatture monitoriamente azionato); detraendo l'importo comprensivo di IVA, riconosciuto come erroneamente fatturato da di € 261,02 e CP_1
l'importo, comprensivo di IVA, relativo al noleggio n. 20 bombole dal 01/01/2012, pari ad €
5.635,91 (per un totale di € 5.896,93, di cui € 5.517,89 indebitamente percepiti ed € 379,04 quali costi addebitati nelle fatture insolute e non dovuti), il saldo dare/avere, comprensivo di
IVA, è pari a complessivi € 7.621,87.
L'assunto di parte convenuta secondo il quale dovrebbe detrarsi (a compensazione) dal complessivo importo delle fatture monitoriamente azionate di € 13.518,80 (comprensivo di
IVA) il solo importo capitale di quanto indebitamente già pagato da (o Pt_1
pagina 15 di 17 indebitamente addebitato nelle fatture ancora insolute), per essere “gli importi che Pt_1 ha versato a a titolo di I.V.A. già stati da quest'ultima società integralmente recuperati CP_1 in sede di liquidazione periodica dell'I.V.A. per effetto del meccanismo della detrazione fiscale”, è quindi matematicamente errato al fine di determinare l'attuale saldo del rapporto dare/avere tra le parti.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto, emesso per importi in parte non dovuti (€
379,04), deve essere revocato e, operata la compensazione fra il credito spettante alla società attrice a titolo di ripetizione di indebito per pagamenti non dovuti (€ 5.517,89) e l'importo da questa dovuto per le forniture di cui alle fatture monitoriamente azionate (€ 13.518,80 - €
379,04, pari ad € 13.139,76) gli opponenti devono condannarsi al pagamento, in via solidale fra loro, in favore della convenuta opposta, dell'importo residuo da questi dovuto, pari ad €
7.621,87 (di cui € 6.240,25 quale importo imponibile ed € 1.381,62 per IVA), oltre ad interessi moratori, nella misura richiesta, dalla data della domanda (12.03.2021) al saldo effettivo.
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite relative alla presente fase del giudizio possono essere parzialmente compensate fra le parti, nella misura del 40%, con condanna degli opponenti alla rifusione, in favore della convenuta, del residuo 60% delle spese di lite da questa sostenute, percentuale che viene liquidata, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al
DM 65714 (valori medi della tabella di riferimento x 60%).
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti, nelle stesse percentuali, e quindi a carico degli opponenti nella misura del 60% e a carico della convenuta opposta nella misura del 40%.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così giudica:
pagina 16 di 17 accoglie parzialmente la proposta opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 717/21 emesso da questo Tribunale nei confronti degli opponenti;
operata la compensazione fra il credito spettante alla società attrice a titolo di ripetizione di indebito per pagamenti non dovuti, nella misura accertata di € 5.517,89, e l'importo da questa dovuto per le forniture di cui alle fatture monitoriamente azionate, pari, come accertato, ad €
13.139,76, dichiara tenuti e condanna gli opponenti al pagamento, in via fra loro solidale, in favore della convenuta opposta, dell'importo residuo dagli stessi dovuto, pari ad € 7.621,87
(di cui € 6.240,25 quale importo imponibile ed € 1.381,62 per IVA), oltre ad interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, dalla data della domanda (12.03.2021) al saldo effettivo;
rigetta le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente proposte dalle parti;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del
40%;
dichiara tenuti e condanna gli opponenti alla rifusione del residuo 60% delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, percentuale che liquida in complessivi € 3.046,20 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico degli opponenti nella misura del 60% e a carico di parte convenuta opposta nella misura del 40%.
Mantova 4.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2277/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), (C.F. ), assistiti e C.F._1 Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. DE GRANDI GIUSEPPE
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. GANDOLFI ALBERTO CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti:
1) Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, non essendo il credito di controparte certo, liquido ed esigibile, né fondato sui documenti prodotti.
pagina 1 di 17 2) In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che ha pagato a Parte_1 CP_1 la somma non dovuta di € 16.651,94 per le causali di cui in narrativa, condannare CP_1
alla sua restituzione oltre interessi e rivalutazione dai singoli pagamenti al saldo effettivo.
3) Disporsi la compensazione tra il suddetto credito di e l'eventuale Parte_1 controcredito che risulterà a favore di e, per l'effetto, dichiarare che nessuna CP_1 somma è dovuta da nei confronti di condannando quest'ultima a Parte_1 CP_1
versare la differenza.
4) Spese e compensi di causa rifusi, oltre 15% spese generali e oneri di legge.
In via istruttoria: come da precisazione delle conclusioni.”
Per parte convenuta opposta:
“A) Condannarsi gli opponenti di , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_2
a pagare in via fra loro solidale a favore di la somma di euro 13.518,80, o la CP_1
diversa minore somma ritenuta di giustizia una volta operata la compensazione con gli importi eventualmente accertati a credito della società opponente, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30/06/2020 e fino al saldo effettivo.
B) Condannarsi gli opponenti al rimborso delle spese di giudizio, comprensive di anticipazioni, compensi e rimborso spese forfettario 15%, oltre accessori di legge.”
Pt_3
e i soci accomandatari e proponevano Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto n. 717/21, emesso da quel Tribunale, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 13.518,80, oltre interessi e CP_1
spese legali, quale saldo ancora dovuto per le prestazioni di cui alle fatture prodotte in sede monitoria, relative a fornitura di gas tecnici e noleggio bombole.
Gli opponenti contestavano la debenza della somma richiesta, allegando: che il rapporto contrattuale tra (fino a giugno 2020 e era durato Parte_1 Controparte_2 CP_1
oltre 10 anni, fin dalla costituzione della nel 2009; che (di seguito Controparte_2 CP_1
pagina 2 di 17 solo n.d.r.) forniva a (così, di seguito, n.d.r.), quest'ultima operante nel CP_1 Pt_1
settore della carpenteria leggera, i gas tecnici utilizzati per la saldatura del metallo (acetilene, argon, ossigeno); che il gas veniva fornito a mezzo bombole con trasporto a carico di CP_1 ad ogni fornitura l'addetto al trasporto di annotava a penna sui DDT il numero delle CP_1
bombole piene consegnate e il numero delle bombole vuote ritirate e i DDT sono sempre stati sottoscritti dalle parti;
che il corrispettivo della fornitura si componeva del prezzo del gas
(tot/euro al kg o al mc), del prezzo del trasporto (tot/euro a bombola o a pacco, intendendosi per pacco un pallet in metallo contenente 16 bombole) e infine del prezzo di noleggio delle bombole (tot/euro a bombola o a pacco), canone applicato per ogni mese in cui la bombola consegnata restava nella disponibilità di e finché non veniva restituita;
che Pt_1 CP_3
aveva sempre pagato con regolarità tutte le fatture inviate mensilmente da (12
[...] CP_1
fatture all'anno, tutte datate fine mese), finché lo scorso anno il titolare di Pt_1 Pt_1
non si era accorto di una anomala fatturazione (in eccesso) in relazione al noleggio
[...]
delle bombole;
che, come si evince dalla fattura n. 7395 del 31.12.19 (doc.
2.1 fascicolo monitorio di controparte), veniva addebitata alla voce “BOMBOLE” una quantità di ben n.
152 bombole che al prezzo unitario di € 2,51 dava un totale di € 381,52 + iva;
che, non avendo assolutamente in giacenza un numero così spropositato di bombole, Parte_1
rivedendo la contabilità, aveva scoperto che da quasi 10 anni fatturava tutti i mesi il CP_1
noleggio di quantitativi di bombole in realtà mai consegnate: non essendo mai state consegnate, di conseguenza non figuravano neppure mai restituite, cosicché nel tempo si erano susseguiti continui addebiti per noleggi inesistenti;
che, in particolare, il primo evidente errore era presente nella fattura n. 1388 del 31.03.10: con la fattura n. 945 relativa al mese di febbraio 2010, addebitava il noleggio di n. 13 bombole;
in realtà vi era un errore in CP_1
difetto in quanto per certo e riconosce che le bombole in suo possesso, in quel CP_4
mese, erano 17 e non 13; nel successivo mese di marzo 2010 consegnava n. 16 CP_1
bombole e ne ritirava n. 14 (cfr. DDT n. 1657 e n. 2285), cosicché la sommatoria avrebbe dovuto essere di 17 + 16 – 14 = 19 bombole possedute, invece ne fatturava n. 41 (cfr. CP_1
fattura n. 1388 citata), vale a dire n. 22 bombole in più inesistenti;
che a tale errore iniziale si erano sommati ulteriori errori – descritti in citazione -, di cui il più rilevante con la fattura n.
1133 del 28.02.13, in cui a fronte di n. 10 bombole fornite e n. 10 ritirate in quel mese (il che pagina 3 di 17 avrebbe dovuto lasciare invariato il numero di 46 bombole - cfr. DDT n. 984) erano state invece addebitate ben n. 132 bombole, di cui n. 66 per il mese di gennaio e n. 66 per febbraio, tanto che per anni, aveva continuato a pagare mensilmente il noleggio di un Pt_1
numero di bombole variabile tra le 50 e le 60 unità, che nella realtà non le erano mai state consegnate;
che, resasi conto della situazione e del grave inadempimento di CP_1 CP_3
aveva sospeso il pagamento delle ultime fatture ed effettuato un conteggio della
[...]
movimentazione bombole, da cui risultava che a titolo di noleggi illegittimamente addebitati erano stati pagati € 14.734,27 (€ 12.099,32 oltre iva) non dovuti;
che tramite l'Avv. Giuseppe
Frigotto l'opponente aveva contestato l'illecito e proposto a una tombale CP_1
compensazione tra crediti, nonostante il suo credito fosse maggiore;
che, a fronte del rifiuto di controparte, aveva incaricato l'Ing. di predisporre una più precisa ed Pt_1 Per_1 aggiornata relazione contabile, da cui risultava un credito a proprio favore di € 16.651,94 (€
13.676,88 più iva).
Concludevano quindi chiedendo declaratoria di nullità/annullamento o la revoca del decreto opposto, condanna, in via riconvenzionale, dell'opposta, al pagamento del suddetto importo e, disposta la compensazione con l'eventuale credito di quest'ultima, condanna della stessa al pagamento della differenza in favore della società attrice opponente.
Parte convenuta, costituitasi tempestivamente, contestava quanto affermato dagli opponenti;
nel merito allegava che la domanda giudiziale di pagamento formulata da doveva CP_1 intendersi già provata con riferimento all'importo complessivo di euro 12.489,89 (pari ad euro
10.133,43 + 2.356,46), IVA compresa, essendo oggetto di contestazione il solo importo residuo di euro 1.028,91 relativo ai canoni di noleggio che, secondo la tesi di parte opponente, sarebbero stati indebitamente esposti nelle fatture azionate in sede monitoria, mentre non erano state contestate le ulteriori voci di credito, di cui alle suddette fattura, relative al corrispettivo della fornitura del gas tecnico contenuto nelle bombole piene consegnate
(calcolato a metro cubo o a chilogrammo), al corrispettivo del trasporto delle bombole, al c.d. contributo ADR (un corrispettivo richiesto al cliente a fronte del trasporto di merci pericolose)
e, talora, al corrispettivo della vendita di prodotti accessori di varia natura e che peraltro il suddetto importo di € 1.028,91 che non aveva mai pagato contestandone la Pt_1
pagina 4 di 17 debenza, era stato impropriamente inserito tra gli importi oggetto della domanda di ripetizione d'indebito formulata da controparte in via riconvenzionale e di compensazione.
Quanto a detto credito, la convenuta ne contestava la sussistenza, precisando che era stato legale rappresentante di a segnalare, nel corso dei primi mesi del Persona_2 CP_1
2020, ai signori e (rispettivamente amministratore di diritto e Parte_1 Parte_4 amministratore di fatto di , l'opportunità di valutare la restituzione di un certo Pt_1
numero di bombole che, su richiesta della stessa società opponente, nel corso degli anni erano state consegnate nei cantieri presso le sedi di terzi soggetti clienti di laddove Pt_1 quest'ultima svolgeva lavori di carpenteria leggera utilizzando i gas tecnici per la saldatura dei metalli forniti da che non risultavano movimentate da anni, e delle quali, se CP_1
smarrite o dimenticate nei cantieri, avrebbe dovuto essere corrisposto il controvalore;
che a tale segnalazione aveva reagito allegando di aver “scoperto” a distanza di anni il Pt_1
(presunto) sistema di “anomala fatturazione”; che in realtà la ricostruzione dei movimenti di bombole operata da controparte e, per essa, dall'Ing. era manifestamente errata, in Per_1
quanto basata su evidenti errori od omissioni, se non anche su documenti illecitamente modificati;
che l'ufficio amministrativo di aveva provveduto a ricostruire lo stesso CP_1 prospetto contabile elaborato su foglio informatico excel dall'Ing. prendendolo nel Per_1 suo complesso “per buono”, per poi limitarsi ad apportare soltanto quelle rettifiche (n.6 complessive) giustificate da evidenti e rilevanti errori, omissioni o contraffazioni documentali da parte dell'opponente da cui risultava che l'eventuale credito di a Pt_1 Pt_1
titolo di restituzione delle somme che risultano indebitamente incassate a titolo di noleggio bombole, era pari a euro 261,02, IVA compresa, che, in applicazione del criterio di imputazione legale agli interessi di cui all'art. 1194 cod. civ., poteva ritenersi estinto con il corrispondente importo del ben maggiore credito vantato da a titolo di interessi CP_1 moratori maturati, al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n.231/2002, dalla scadenza delle singole fatture (poi azionate in sede monitoria) fino alla data di deposito del ricorso per ingiunzione.
Parte convenuta concludeva quindi chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con conferma del decreto impugnato o comunque, operata compensazione come sopra esposto, chiedendo in via subordinata condanna degli attori al pagamento a favore di della CP_1
pagina 5 di 17 somma di euro 13.518,80, oltre agli interessi moratori maturati e maturandi, al tasso di cui all'art. 5 D. Lgs. n.231/2002, a decorrere dalla domanda giudiziale.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, assunzione di prove orali e CTU.
DIRITTO
Come già rilevato in corso di causa gli opponenti hanno contestato, quanto agli importi delle fatture monitoriamente azionate, unicamente i costi di noleggio delle bombole indicati nelle stese fatture, che sarebbero, secondo quanto allegato, frutto di errori di fatturazione, aventi origine sin dalle prime forniture effettuate da in favore di e vantato, nei CP_1 Pt_1
confronti della convenuta, un proprio credito per pagamenti indebiti da questa percepiti, a titolo di noleggio di bombole in realtà mai consegnate da o trattenute da CP_1 Pt_1
Al fine di quantificare detto controcredito di gli opponenti hanno dimesso un Pt_1
ricalcolo, effettuato da un proprio perito di parte (ing. , prodotto quale doc. 4, Persona_3
sulla base delle fatture e dei ddt emessi dalla convenuta dal 2009 al 2020, ivi comprese le fatture azionate in via monitoria (fattura n. 7395 del 31/12/2019; n. 450 del 31/01/2020; n.
1640 del 29/02/2020; n. 2170 del 31/03/2020; n. 2609 del 30/04/2020; n. 3082 del
31/05/2020; n. 3626 del 30/06/2020), che tuttavia, pacificamente, non sono state saldate, e in relazione alle quali pertanto, come rilevato da parte convenuta, alcun credito restitutorio può essere vantato.
Riprendendo lo stesso calcolo effettuato dal perito degli opponenti, la convenuta, comunque riconoscendo che “nel corso di un rapporto commerciale di durata decennale, a fronte delle continue movimentazioni di centinaia e centinaia di bombole, possa essersi verificato qualche errore contabile anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori e, soprattutto, possano essersi verificati dei ritardi negli annotamenti contabili”, ha dimesso, a propria volta, un prospetto contabile effettuato sulla base del foglio informatico excel redatto dall'Ing. Per_1
“prendendolo nel suo complesso “per buono”, per poi limitarsi ad apportare soltanto quelle rettifiche (n.6 complessive, evidenziate con colore azzurro nel documento Allegato 6 …)
pagina 6 di 17 giustificate da evidenti e rilevanti errori, omissioni o contraffazioni documentali da parte dell'opponente , “rettifiche” ulteriormente contestate dagli opponenti. Pt_1
Deve quindi procedersi, sulla base della documentazione prodotta e delle prove assunte, alla verifica della correttezza o meno delle “rettifiche” apportate dalla convenuta al prospetto contabile dimesso dalla stessa società attrice, esame che seguirà lo stesso ordine, previamente riportato quanto in merito allegato dalla convenuta.
“1) Prima Rettifica
Alla pagina 1 di 12 del prospetto contabile allegato alla relazione dell'Ing. a fronte di Per_1 complessive n.8 bombole annotate come “vuoti” (e quindi annotate come restituite al conducente/trasportatore) sul d.d.t. n.6924 del 07/10/2019, per n.1 bombola viene effettuata l'annotazione “non vengono conteggiate come rese ex IM”, con la conseguenza che nei rapporti tra e le residue n.7 bombole vengono conteggiate dall'Ing. CP_1 Pt_1 Per_1
come effettivamente restituite. Per comprendere tale richiamo “ex IM” (che sempre alla pagina 1 dello stesso prospetto segue quello riferito al d.d.t. n.5381 del 23/07/2009 dove per tutte le n.8 bombole annotate come vuoti si segnala: “non vengono conteggiate come rese ex
IM”), è necessario sapere che a San Bonifacio (VR), Via Dugaleto n.16, e pertanto a poco più di 4 km. di distanza dallo stabilimento/unità locale in Arcole (VR), Via Mansoldo n.22/B, dove operava (all'epoca denominata ancora – Allegato 7), Parte_1 Controparte_2
era collocato anche lo stabilimento dell'impresa individuale “IM di Zovko Vinko”
(Allegato 8) di cui era titolare il signor , padre di e Parte_4 Parte_1 Parte_5
attuali soci ed amministratori di (Allegato 1). Le due imprese ( e Parte_1 Pt_1
IM) svolgevano la medesima tipologia di attività commerciale (di installazione, montaggio e saldatura di impianti per alimentari e di carpenteria leggera) e, tal fine, utilizzavano entrambe le bombole di gas tecnico fornite e noleggiate da che venivano CP_1
anche consegnate e restituite presso i due stabilimenti, quasi che e IM fossero Pt_1
la stessa impresa. Era pertanto assolutamente normale che i trasporti operati da per CP_1
consegnare le bombole piene e per ritirare le bombole vuote venissero effettuate dallo stesso conducente/trasportatore nella medesima occasione;
capitava anche che consegne destinate a venissero effettuate presso lo stabilimento di IM o viceversa (a titolo Pt_1
pagina 7 di 17 esemplificativo, si allega documento di trasporto relativo a consegna per presso Pt_1
stabilimento di IM in Via Dugaletto n.16 – Allegato 9). Questa “promiscuità” di rapporti tra e IM spiega perché in occasione della consegna a di n.10 Pt_1 Pt_1
bombole di cui al d.d.t. n.5381 del 23/07/2009 (intestato a il vettore abbia Pt_1 annotato come “vuoti” n.8 bombole in realtà restituite da IM e che di conseguenza, come riconosciuto espressamente dalla stessa controparte e dal suo consulente tecnico Ing. Per_1
non sono state considerate come restituite nei rapporti tra e Ciò premesso, CP_1 Pt_1
si evidenzia come, contrariamente a quanto indicato da controparte, anche tutte le n.8 bombole annotate come “vuoti” sul d.d.t. n.6924 del 07/10/2009 (e non una sola bombola come capziosamente affermato da dovessero essere considerate come restituite da Pt_1
IM. Tale circostanza emerge inequivocabilmente dall'annotazione (“C. 2931 VIMPAL”) che la signora all'epoca dipendente e responsabile amministrativa di Parte_6
effettuava immediatamente sulla copia del medesimo documento di trasporto CP_1
(Allegato 10), e ciò anche sulla base delle indicazioni che le venivano contestualmente fornite dallo stesso conducente/trasportatore, pure dipendente di Conseguentemente, tutte le CP_1
n.8 bombole così riconsegnate venivano dall'amministrazione di scaricate nei rapporti CP_1 con IM (al Codice 2931), invece che nei rapporti con (omissis)… nel CP_5 prospetto contabile prodotto da questa difesa l'annotazione operata dall'Ing. viene Per_1
rettificata nel senso che nessuno dei n.8 vuoti indicati sul d.d.t. n.6924 del 07/10/2009 viene conteggiato come bombola restituita nei rapporti tra e ” CP_1 Pt_1
La “prima rettifica” di parte convenuta è fondata.
Non è stato contestato dalla società attrice il rapporto fra la ditta IM, di cui era titolare il padre degli attuali soci di e la società né che nel d.d.t. n.5381 del Pt_1 CP_1
23/07/2009 le 8 bombole annotate come vuoti (con la segnalazione, nel prospetto Per_1
“non vengono conteggiate come rese ex IM”) fossero effettivamente bombole vuote restituite dalla ditta individuale IM, trattandosi peraltro del primo d.d.t. di consegna di
(10) bombole anche alla società che quindi, contestualmente, non avrebbe CP_2 potuto restituire alcun “vuoto”; nel d.d.t. n.6924 del 07/10/2009 i “vuoti” sono indicati come pagina 8 di 17 7, cui è aggiunto 1 vuoto “Schutgas Bla”; nella copia dello stesso d.d.t. prodotto dalla convenuta per tutti i suddetti “vuoti” è stata inserita l'annotazione “C 2931 IM”.
La teste impiegata amministrativa della ditta dal 1991 al Parte_6 CP_1
31.12.2013, ha confermato che la suddetta annotazione è stata da lei inserita, dichiarando: “E' vero, riconosco la mia scrittura sul d.d.t n. 6924; io controllo sempre le bombole oggetto di riconsegna;
nel caso ho fatto l'annotazione su indicazione del trasportatore ed ho quindi poi provveduto allo scarico contabile;
il codice 2931 era quello del cliente IM”; come riferito anche dal teste , autista di “Non ricordo la data, ma ricordo che nella Testimone_1 CP_1
fase di trasloco dalla vecchia ditta alla nuova ditta, presso la nuova sede ho ritirato delle bombole che il sig. mi disse essere delle IM, quindi quando sono tornato in Parte_4 ditta l'ho riferito all'impiegata, Posso dire che Parte_7 Parte_6 verificava sempre il numero dei colli sull'automezzo al rientro in ditta.”
Correttamente quindi ha registrato la restituzione dei suddetti “vuoti” da parte della CP_1
ditta IM.
“2) Seconda Rettifica
Alla pagina 2 di 12 del prospetto allegato alla relazione dell'Ing. con riferimento al Per_1
d.d.t. n.6967 del 23/09/2010 (che risulta prodotto in giudizio come pagina 44 del file relativo alle fatture e documenti di trasporto per l'anno 2010 dimesso da controparte come allegato n.6 dell'atto di citazione) vengono considerati come “vuoti” e, pertanto, come restituite n.19 bombole. Peraltro l'annotazione risultante dal documento prodotto da parte opponente rappresenta un falso grossolano. In realtà, come emerge dalla copia del d.d.t. n.6967 del
23/09/2010 nella disponibilità di (Allegato 11), i vuoti ammontano a 10 unità e non CP_1 certo a 19. E' evidente come abbia anche in questo caso tentato dei approfittare di Pt_1 uno 0 (zero) mal scritto dal conducente/trasportatore per aggiungere una “gambina” e trasformarlo maldestramente in un 9, così da poter dare conto dell'annotazione di 19 vuoti invece che di soli 10.”
Anche tale “seconda rettifica” è fondata.
pagina 9 di 17 In merito il teste , autotrasportatore per conto di e che ha operato il Testimone_2 CP_1
trasporto in questione, ha infatti dichiarato: “E' vero, non ricordo oggi il ritiro nella data specifica, ma visionando il doc. 11 (di parte convenuta, n.d.r.) confermo che ho scritto io il numero 10 a penna sul d.d..t.; lo zero è stato ricalcato dall'impiegata di al mio rientro CP_1 in ditta, dopo aver contato le bombole, in quanto il mio zero un po' aperto sembrava un nove.
Presa visione della pag. 44 del doc. 6 di parte opponente confermo che il cerchietto più aperto dello zero è stato fatto da me, ma non il segno aggiunto (gamba) che lo fa sembrare un nove.”
Deve quindi ritenersi dimostrato che i “vuoti” ritirati con il suddetto d.d.t. erano 10 e non 19.
“3) Terza Rettifica
Alla pagina 4 di 12 del prospetto allegato alla relazione dell'Ing. con riferimento al Per_1
d.d.t. n.3437 del 02/04/2012 (che non risulta prodotto in causa, in quanto non rinvenuto all'interno del file relativo alle fatture e documenti di trasporto per l'anno 2012 dimesso da controparte come allegato n.8 dell'atto di citazione) vengono considerati come “vuoti” e, pertanto, come restituite n.16 bombole. Peraltro l'annotazione citata dall'Ing. è con Per_1
ogni probabilità frutto di un errore. In realtà, come emerge dalla copia del d.d.t. n.3437 del
02/04/2012 nella disponibilità di i vuoti ammontano a 12 e non certo a 16 (Allegato CP_1
14).”
La circostanza è documentale, e la terza rettifica operata dalla convenuta è quindi corretta. I vuoti restituiti con il d.d.t. n.3437 del 02/04/2012 risultano essere 12 e non 16, come calcolato dal perito di parte attrice.
“4) Quarta Rettifica
Nella redazione del prospetto allegato alla propria relazione, l'Ing. non dà mai conto, Per_1
presumibilmente perché non informato da del fatto che a decorrere dal 01/01/2012 Pt_1
il numero di bombole nella disponibilità di doveva essere automaticamente Pt_1
implementato delle n.20 bombole che nella stessa data del 01/01/2012 risultavano ancora in carico all'impresa individuale IM di Zovko Vinko. Era infatti accaduto che nel corso del mese di settembre del 2011 il signor aveva deciso di chiudere l'impresa Parte_4 individuale IM (vedasi ancora Allegato 8) per dedicarsi in via esclusiva all'attività di pagina 10 di 17 (infatti, si ribadisce come, pur non risultando formalmente quale amministratore Pt_1 di il signor sia sempre stato in realtà il “dominus” di entrambe le Pt_1 Parte_4
imprese; vedasi ancora al riguardo il d.d.t. n. 3437/2012 – Allegato 14 – dove viene indicato
“REFERENTE: ” alias ). Dal momento che, a seguito della Persona_4 Pt_4 formale cessazione dell'impresa individuale, di fatto era subentrata in tutti i Pt_1
rapporti commerciali con i clienti e fornitori di IM, ed avendo la necessità e la Pt_1
volontà di mantenere la disponibilità delle n.20 bombole che risultavano ancora in carico a
IM, alla fine del 2012 tra le parti venne raggiunto un accordo verbale in forza del quale il rapporto di noleggio delle predette n.20 bombole già a suo tempo consegnate a IM sarebbe passato in carico a con effetto dal 01/01/2012. Tali accordi, che si ripete Pt_1 essere stati raggiunti verbalmente con la signora all'epoca amministratore unico Persona_5
di (vedasi ancora Allegato 7) e con lo stesso (titolare di Controparte_2 Parte_4
IM), portarono conseguentemente all'emissione da parte di della fattura n.5.666/3 CP_1 del 31/12/2012 (Allegato 15) con cui veniva richiesto al “cessionario” il Pt_1 pagamento in unica soluzione del canone di noleggio per l'intero anno 2012 delle n.20 bombole residue “passate” da IM a Tale fattura … è stata regolarmente Pt_1 registrata e saldata da senza alcuna contestazione… Per effetto di tali circostanze Pt_1
… il numero complessivo di bombole rimasto nella disponibilità di a decorrere dal Pt_1
01/01/2013 (dal momento che in data 31/12/2012 risultava fatturato, e poi pagato, l'intero noleggio per il 2012) viene incrementato di 20 unità.”
La suddetta “rettifica” si fonda su un allegato accordo contrattuale fra le parti che non è stato dimostrato;
secondo l'assunto si sarebbe “accollata” il costo del noleggio di 20 CP_3 bombole che risultavano ancora in carico a IM, per tutto l'anno 2012, senza tuttavia mai restituirle, tanto che nei conteggi relativi agli anni successivi, sino al 2020, ha continuato ad essere addebitato a il costo del relativo noleggio. Pt_1
Pur essendo stata la fattura (emessa per complessivi € 778,53), relativa al pagamento del noleggio di 20 bombole per tutto il 2021 regolarmente saldata, in sede di interpello Pt_1 ha negato un simile accordo (“Non è vero e non ha senso, 20 bombole vuote non
[...] servono a nulla.”), precisando, quanto al pagamento, che “E' vero che la fattura è stata emessa pagina 11 di 17 ed è stata pagata dall'impiegata amministrativa, io purtroppo l'ho vista tardi, dopo che era stata pagata, ma non corrisponde ad alcuna prestazione. Nella nostra officina non ci sono mai state 20 bombole vuote.”
La teste di parte convenuta ha dichiarato in merito: “Io posso dire che ho Parte_6 sentito più volte per telefono la persona che io ritenevo l'addetta amministrativa di CP_3
la quale mi ha detto di trasferire le bombole ancora in carico alla IM, che aveva chiuso, a che proseguiva nell'attività di IM, in quanto c'era un accordo in tal senso con CP_3
e quindi ho provveduto a tale modifica contabile. Preciso che erano bombole Parte_8
consegnate a IM a noleggio e che non risultavano restituite. Le bombole vengono restituite solo quando sono vuote, ossia quando il gas che contengono è sato utilizzato. Come da accordi le 20 bombole ancora in carico a IM dal 1.12.2012 sono state trasferite in carico a … E' vero, come da accordi è stata emessa fattura a carico di CP_3 CP_3 per il noleggio delle bombole IM la quale non aveva pagato nulla per l'anno 2012. La fattura è stata regolarmente pagata.”
Oltre al colloquio fra le due impiegate amministrative, nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che tale “accollo” sia stato concordato fra all'epoca amministratore Persona_5
unico di e con lo stesso (titolare di IM), come allegato. Controparte_2 Parte_4
Ne consegue che dagli importi fatturati negli anni da deve essere detratto il costo di CP_1
noleggio di 20 bombole, che erano in realtà oggetto di contratto di noleggio intercorso fra e , quale titolare di IM e quindi unico debitore dei relativi canoni, CP_1 Parte_4
essendo il pagamento invece effettuato da pagamento indebito, ex art. 2033 c.c. Pt_1
“5) Quinta Rettifica
Alla pagina 9 di 12 del prospetto allegato alla relazione dell'Ing. con riferimento al Per_1
d.d.t. n.16490 del 22/09/2017 (che risulta prodotto in giudizio come pagina 52 del file Pt_9 relativo alle fatture e documenti di trasporto per l'anno 2017 dimesso da controparte come allegato n.13 dell'atto di citazione) vengono considerati come “vuoti” e, pertanto, come restituite n.32 bombole. Peraltro, anche in questo caso l'annotazione risultante dal documento prodotto da parte opponente rappresenta un falso grossolano. In realtà, come emerge dalla pagina 12 di 17 copia del d.d.t. n.16490 del 22/09/2017 nella disponibilità di (Allegato 16), i Pt_9 CP_1
vuoti ammontano a 15 unità e non certo a 32. Nessun dubbio può sussistere sulla correttezza delle risultanze del documento di trasporto dimesso da questa difesa, dal momento che nel corso dell'anno 2017, a differenza di quanto avveniva in passato, l'annotamento delle bombole consegnate e restituite veniva effettuato dal conducente/trasportatore di SAPIO incaricato della consegna delle bombole soltanto tramite il c.d. codice a barre apposto sulle bombole e conseguente lettura per mezzo di un sensore telematico. Conseguentemente si contesta che l'annotamento a penna sul documento prodotto da parte opponente sia stata effettuata dal conducente/trasportatore incaricato da , rappresentando invece una Pt_9 illecita annotazione operata dalla stessa ” Pt_1
La “quinta rettifica” è fondata e documentale;
dai d.d.t. emessi dalla ditta (che per conto Pt_9 di ha fornito le bombole e ritirato i vuoti) risulta che i “vuoti” sono identificati CP_1
ciascuno con un codice numerico;
nel ddt in questione sono quindi indicati 15 vuoti, con i relativi codici;
a penna, a margine, è scritto “+1” e “16”; il perito di parte attrice ha calcolato
32 resi, sommando i resi di cui sono riportati i codici e i numeri scritti a penna, annotazione che non risulta sottoscritta da alcuno come “correzione”, che non può quindi ritenersi tale;
ne consegue, in assenza di altra prova, che i “vuoti” resi con il suddetto d.d.t. sono stati correttamente calcolati da nel numero di 15, ed erroneamente invece dal perito di parte CP_1
attrice come 32.
“6) Rettifica CP_6
Ancora alla pagina 9 di 12 del prospetto allegato alla relazione dell'Ing. con Per_1
riferimento al d.d.t. SAPIO n.20029 del 17/11/2017 (che risulta prodotto in giudizio come pagina 61 del file relativo alle fatture e documenti di trasporto per l'anno 2017 dimesso da controparte come allegato n.13 dell'atto di citazione) vengono considerati come “vuoti” e, pertanto, come restituite n.21 bombole. Peraltro, anche in questo caso l'annotazione citata dall'Ing. è con ogni probabilità frutto di un errore. In realtà, come emerge sia dal Per_1
documento prodotto da parte attrice che dalla copia del d.d.t. n.20029 del 17/11/2017 Pt_9 nella disponibilità di (Allegato 17), i vuoti ammontano a 16 unità e non certo a 21.” CP_1
La “sesta rettifica” è corretta e fondata sui documenti citati.
pagina 13 di 17 Sulla base di quanto sopra riportato e a fronte della necessità di rideterminare il credito fatto valere da parte convenuta, con detrazione degli addebiti relativi al costo del noleggio di 20 bombole in realtà “in carico” alla ditta individuale IM, è stata quindi disposta CTU sul seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, ridetermini il saldo dare/avere del rapporto di fornitura e noleggio svoltosi fra le parti, a partire dalla prima fattura prodotta in atti sino all'ultima fattura del pari prodotta in atti ed emesse dalla convenuta, detratti, oltre agli importi da quest'ultima riconosciuti come erroneamente fatturati, gli importi addebitati a partire dal 1.01.2012 per il noleggio di n. 20 bombole”, laddove l'importo già pagato a tali titoli da costituisce indebito, con conseguente credito restitutorio Pt_1 dell'attrice, da porre in compensazione, come richiesto, con il credito residuo di per le CP_1
forniture eseguite e non ancora saldate da (di cui alle fatture monitoriamente Pt_1 azionate), credito da cui va detratto l'importo addebitato per il suddetto noleggio di n. 20 bombole, quale corrispettivo non dovuto.
Il CTU nominato, rag. , come riportato nell'elaborato peritale depositato in Persona_6
data 22.02.2024, ha correttamente “proceduto ad elencare in una apposita tabella (All. n. 2), in ordine cronologico, le fatture dal 31.07.2009 al 30.06.2020 indicando per ciascuna di esse l'imponibile, l'imposta sul valore aggiunto (e la sua aliquota), il totale del documento, il totale pagato da , la differenza tra quanto pagato e l'importo della Parte_1
fattura, nonché le rettifiche da effettuarsi in base alle indicazioni del quesito posto dal
Giudice. La prima rettifica effettuata del perito riguarda gli importi riconosciuti dalla convenuta come erroneamente fatturati ammontanti, a seguito di analisi della documentazione in atti, ad Euro 261,02. Per calcolare la seconda rettifica richiesta nel quesito, ossia il valore da espungere dalle fatture emesse da partire dal 01 gennaio 2012, il c.t.u. ha CP_1
individuato il costo unitario per fattura del noleggio di una singola bombola ed ha determinato il valore del noleggio di n. 20 bombole, sia per quanto riguarda l'imponibile, che per quanto riguarda l'IVA, effettuando le rettifiche come descritte nel paragrafo precedente (All. n. 3).
Infine, poiché il totale delle fatture è di volta in volta determinato dal prezzo del gas, dal prezzo del trasporto e dal prezzo del noleggio, il sottoscritto ha sottratto l'importo del noleggio di n. 20 bombole da ogni fattura in cui era contenuta tale voce di costo, escludendo le fatture che non la contenevano… Si evidenzia come nel quesito posto dall'Ill.mo Giudice
pagina 14 di 17 non vi siano riferimenti in merito all'imposta sul valore aggiunto nella rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti. Si è, pertanto, proceduto a calcolare suddetto saldo evidenziando la parte dovuta a titolo di imponibile e la parte dovuta a titolo di imposta.”
Il CTU ha quindi verificato che “Sulla base dei criteri indicati dal quesito, la rideterminazione del saldo dare/avere del rapporto di fornitura e noleggio svoltosi tra Parte_1
e risulta essere pari ad Euro 7.621,87
[...] CP_1
(Settemilaseicentoventuno//87), di cui Euro 6.240,25 (Seimiladuecentoquaranta/25) a titolo di imponibile ed Euro 1.381,62 (milletrecentoottantuno/62) a titolo di IVA a favore di CP_1
[...]
Il calcolo è corretto, avendo il CTU determinato l'importo imponibile complessivamente fatturato da dal 30.07.2009 al 30.06.2020, pari ad € 254.964,07, l'importo imponibile CP_1 pagato da pari ad € 243.883,09 e quindi detratto, dalla differenza, pari ad € Pt_1
11.080,98, l'importo imponibile relativo agli errori di fatturazione riconosciuti dalla convenuta, pari ad € 213,95 e l'importo imponibile relativo al noleggio di n. 20 bombole, a partire dal 1.01.2012, pari ad € 4.626,78, da cui risulta che l'importo imponibile ancora dovuto è pari ad € 6.240,25, oltre ad IVA per € 1.381,62 e quindi a complessivi € 7.621,87.
Il risultato non cambia se lo stesso calcolo viene eseguito considerando per ogni voce di debito/credito anche l'IVA (che a tal fine è importo “neutro”); l'importo complessivo, comprensivo di IVA, fatturato da è infatti pari ad € 309.885,85, l'importo complessivo CP_7
Pagato da è pari ad € 296.367,05, con una differenza pari ad € 13.518,80 Parte_1
(l'importo complessivo delle fatture monitoriamente azionato); detraendo l'importo comprensivo di IVA, riconosciuto come erroneamente fatturato da di € 261,02 e CP_1
l'importo, comprensivo di IVA, relativo al noleggio n. 20 bombole dal 01/01/2012, pari ad €
5.635,91 (per un totale di € 5.896,93, di cui € 5.517,89 indebitamente percepiti ed € 379,04 quali costi addebitati nelle fatture insolute e non dovuti), il saldo dare/avere, comprensivo di
IVA, è pari a complessivi € 7.621,87.
L'assunto di parte convenuta secondo il quale dovrebbe detrarsi (a compensazione) dal complessivo importo delle fatture monitoriamente azionate di € 13.518,80 (comprensivo di
IVA) il solo importo capitale di quanto indebitamente già pagato da (o Pt_1
pagina 15 di 17 indebitamente addebitato nelle fatture ancora insolute), per essere “gli importi che Pt_1 ha versato a a titolo di I.V.A. già stati da quest'ultima società integralmente recuperati CP_1 in sede di liquidazione periodica dell'I.V.A. per effetto del meccanismo della detrazione fiscale”, è quindi matematicamente errato al fine di determinare l'attuale saldo del rapporto dare/avere tra le parti.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto, emesso per importi in parte non dovuti (€
379,04), deve essere revocato e, operata la compensazione fra il credito spettante alla società attrice a titolo di ripetizione di indebito per pagamenti non dovuti (€ 5.517,89) e l'importo da questa dovuto per le forniture di cui alle fatture monitoriamente azionate (€ 13.518,80 - €
379,04, pari ad € 13.139,76) gli opponenti devono condannarsi al pagamento, in via solidale fra loro, in favore della convenuta opposta, dell'importo residuo da questi dovuto, pari ad €
7.621,87 (di cui € 6.240,25 quale importo imponibile ed € 1.381,62 per IVA), oltre ad interessi moratori, nella misura richiesta, dalla data della domanda (12.03.2021) al saldo effettivo.
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite relative alla presente fase del giudizio possono essere parzialmente compensate fra le parti, nella misura del 40%, con condanna degli opponenti alla rifusione, in favore della convenuta, del residuo 60% delle spese di lite da questa sostenute, percentuale che viene liquidata, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al
DM 65714 (valori medi della tabella di riferimento x 60%).
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti, nelle stesse percentuali, e quindi a carico degli opponenti nella misura del 60% e a carico della convenuta opposta nella misura del 40%.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella persona del giudice unico dott. Alessandra Venturini, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così giudica:
pagina 16 di 17 accoglie parzialmente la proposta opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 717/21 emesso da questo Tribunale nei confronti degli opponenti;
operata la compensazione fra il credito spettante alla società attrice a titolo di ripetizione di indebito per pagamenti non dovuti, nella misura accertata di € 5.517,89, e l'importo da questa dovuto per le forniture di cui alle fatture monitoriamente azionate, pari, come accertato, ad €
13.139,76, dichiara tenuti e condanna gli opponenti al pagamento, in via fra loro solidale, in favore della convenuta opposta, dell'importo residuo dagli stessi dovuto, pari ad € 7.621,87
(di cui € 6.240,25 quale importo imponibile ed € 1.381,62 per IVA), oltre ad interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, dalla data della domanda (12.03.2021) al saldo effettivo;
rigetta le ulteriori domande ed eccezioni rispettivamente proposte dalle parti;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del
40%;
dichiara tenuti e condanna gli opponenti alla rifusione del residuo 60% delle spese di lite sostenute da parte convenuta opposta, percentuale che liquida in complessivi € 3.046,20 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico degli opponenti nella misura del 60% e a carico di parte convenuta opposta nella misura del 40%.
Mantova 4.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini
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