Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2025, proposto da Solar PV 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Guido Reggiani e Matteo Marchi, con domicilio eletto presso lo studio NI & GO in Milano, piazza Belgioioso 2 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. guido.reggiani@pec.gop.it e mmarchi971@pec.it;
contro
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero della cultura, in persona dei ministri p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
Commissione tecnica PNRR-PNEC, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, Soprintendenza speciale per il PNRR, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituite in giudizio;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del presidente della giunta p.t. , non costituita in giudizio;
Provincia di Frosinone, in persona del presidente p.t. , non costituita in giudizio;
per
A) l’accertamento dell’obbligo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, della Commissione tecnica PNRR-PNEC e, per quanto di competenza, del Ministero della cultura e delle strutture periferiche dipendenti, di definire il procedimento di valutazione di impatto ambientale ex art. 25, comma 2- quater , d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, avviato con istanza prot. n. 164183/MiTE del 28 dicembre 2022, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 38.994,84 kW e delle relative opere di connessione alla rete nazionale da realizzarsi a cura della società ricorrente nel Comune di Paliano;
B) l’annullamento, ove ritenuta avente efficacia lesiva, della nota ministeriale prot. n. 17160 del 31 maggio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’istanza prot. n. 164183/MiTE del 28 dicembre 2022, con la quale Solar PV 1 s.r.l. ha domandato al Ministero per la transizione ecologica (MiTE) l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), ai sensi dell’art. 23, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 38.994,84 kW e delle relative opere di connessione alla rete nazionale da realizzarsi nel Comune di Paliano;
Vista la diffida allibrata al prot. n. 12477/AS del 24 gennaio 2025, con la quale Solar PV 1 s.r.l., nel rappresentare che in data 24 maggio 2024 è avvenuta la terza ed ultima pubblicazione della documentazione riguardante la suddetta istanza di v.i.a., ha anche rilevato che, nonostante sia ormai da tempo scaduto il termine perentorio previsto per la sua conclusione dall’art. 25, comma 2- bis , d.lgs. n. 152 del 2006, il procedimento non è stato ancora definito, invitando le amministrazioni resistenti, per quanto di loro competenza, a concluderlo;
Vista la nota interlocutoria prot. n. 17160 del 31 gennaio 2025, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (AS), Direzione generale valutazioni ambientali, ha informato della suddetta diffida il Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR, e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, rimanendo “ in attesa della definizione delle istruttorie tecniche di competenza ” di tali organi ai fini dei successivi adempimenti;
Visto il ricorso all’esame, notificato l’11 marzo 2025 e depositato il successivo giorno 13, con cui Solar PV 1 s.r.l. ha impugnato, ai sensi degli artt. 117 cod. proc. amm. e 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, il silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sulla definizione dell’istanza di suo interesse, chiedendo anche la nomina di un commissario sostitutivo ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento;
Visti gli artt. 2, l. n. 241 del 1990, 31 e 117 cod. proc. amm., 23 e ss., d.lgs. n. 152 cit.;
Considerato che il silenzio serbato dal AS sulla richiesta di v.i.a. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energie rinnovabili è manifestamente illegittimo per inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e ss., d.lgs. n. 152 cit., i cui termini hanno natura perentoria, e nel cui ambito la mancata tempestiva espressione dei pareri ovvero l’emanazione di pareri negativi non elidono l’obbligo di una pronunzia espressa da parte dello stesso AS (TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 12 dicembre 2025 n. 2744; TAR Sardegna, sez. II, 1° dicembre 2025 n. 1078; TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 7 novembre 2025 n. 2433; sez. V, 11 luglio 2025 n. 1612; TAR Sardegna, sez. I, 15 luglio 2024 n. 547; TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024 n. 12670);
Considerato che, quindi, a termini dell’art. 25, d.lgs. n. 152 cit., sul AS incombe un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC o di omessa adozione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali (TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 12 dicembre 2025 n. 2744; TAR Sardegna, sez. II, 1° dicembre 2025 n. 1078; TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 7 novembre 2025 n. 2433; sez. V, 11 luglio 2025 n. 1612; TAR Sardegna, sez. I, 15 luglio 2024 n. 547);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia fondato e che il AS debba concludere il procedimento di cui è causa mediante adozione, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, di un provvedimento espresso relativo all’istanza presentata dalla società ricorrente, riservandosi all’eventuale fase di ulteriore inadempimento la nomina di un commissario sostitutivo;
Ritenuto di porre le spese di lite a carico delle amministrazioni resistenti in solido, nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio serbato, ordina alla Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento mediante l’adozione, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, di un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla società ricorrente.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento in solido delle spese di lite, che sono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AT CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
ER RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | AT CA |
IL SEGRETARIO