Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/04/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6000/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], assistito dall'avv. VANNI BEATRICE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo (AR) in Via Roma n. 7
RICORRENTE
e
C.F. ), nato il [...] in [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Scandicci (FI), in Via del Pantano n. 5, assistito dall'avv. GENEROSO LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze (FI) in via Puccinotti n. 41
RESISTENTE
e
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 27/5/2025)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 4
CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui all'accordo depositato dalle parti in data 24/4/2025, con il quale hanno chiesto al Tribunale di disporre quanto segue: “) Le figlie ed , rispettivamente di anni 8 e 6, sono affidate in Per_1 Per_2
via esclusiva alla madre ex art 337 quater cc., anche per le scelte di maggior Parte_1
interesse delle minori. 2) Le figlie ed continueranno a vivere, mantenendovi la Per_1 Per_2
relativa residenza, presso la casa della madre, sita in Firenze via Senese n. 135, come già da consenso espresso dal padre sig. I genitori, rispettivamente, rimarranno a vivere ove Controparte_1
attualmente si trovano ma avranno l'onere di comunicarsi reciprocamente il cambio delle rispettive dimore e/o residenze, per rendersi reperibili ai soli fini della genitorialità 3) Il sig. potrà CP_1
vedere le figlie il fine settimana nei giorni del sabato e domenica, con pernottamento intermedio, a w.e, alternati, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale a scelta (giorno concordato con la madre con adeguato preavviso), dall'uscita da scuola, fino alle ore20.00. Tale regime verrà mantenuto purché siano presenti, insieme al sig. ed alle di lui figlie, anche terze persone (i nonni paterni), che CP_1
possano supportare logisticamente e materialmente il padre nella gestione delle minori, anche per le trasferte in auto. Il sig. si impegna già sin d'ora ad intraprendere un programma di CP_1
disintossicazione presso il SERD. 4) il sig. dovrà corrispondere alla sig.ru quale CP_1 Pt_1
assegno di mantenimento per le figlie ed la somma mensile di Euro 1.000,00, (curo Per_1 Per_2
500,00 per ciascuna figlia) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposta il primo di ogni mese, a mezzo bonifico bancario ripetitivo nel c/c intestato alla sig.ra a far data della sottoscrizione del presente verbale. Le spese non coperte dall'assegno Pt_1
ordinario come, a titolo esemplificativo: le spese sanitarie. quelle relative alle attività sportive e a quelle scolastiche, faranno carico il 50% a ciascuno coniuge, così come regolate dalle linee Guida del
CNF in vigore alla data di iscrizione al ruolo del presente ricorso, il cui contenuto deve essere inteso quivi integralmente ritrascritto 5) Nel periodo estivo, natalizio e pasquale ciascun genitore trascorrerà, salvi diverse intese, i giorni delle festività con le figlie ad anni alterni, mentre i giorni, le modalità ed orari di visita rimarranno invariati anche nei periodi di vacanze e di chiusura delle scuole;
rimangono invece da concordare, di volta in volta, eventuali ulteriori pernottamenti e/o periodi di permanenza presso il padre più lunghi rispetto al regime concordato, accordi che verranno presi anche all'esito dell'eventuale percorso di disintossicazione del sig. ed ai suoi effetti positivi CP_1
sul padre. 6) Per quanto riguarda le attività ludiche e sportive delle minori attualmente in corso, anche ai fini delle spese straordinarie da ripartire al 50%, verranno mantenute e proseguite da ambo i genitori. Così come la medesima ripartizione è prevista per la spesa e scelta dello Psicologo pagina 2 di 4 Specialista, Dr. individuato dai genitori di comune accordo, che ad oggi svolge un CP_2
percorso con le figlie ed e che continuerà fino a che lo specialista lo riterrà Per_1 Per_2
opportuno, nell'esclusivo interesse delle minori. 7) Disporre che gli assegni familiari e le detrazioni siano fruiti integralmente dalla madre 8) Stante il periodo trascorso dall'iscrizione al Parte_1
ruolo del ricorso portante il n. 6000/2024 RG, e stante il mancato pagamento - se non saltuariamente - da parte del di somme a titolo di mantenimento delle figlie, con il presente accordo, il sig. CP_1
riconosce le seguenti somme in favore della sig.ra Euro 2.650,00 a titolo di saldo CP_1 Pt_1
dei mesi dal maggio 2024 fino ad oggi quale mantenimento delle figlie (differenza tra l'ammontare concordato e quanto corrisposto); Euro 350,00 a titolo di rimborso del 50% spese mensa scolastica figlie, per il periodo da febbraio 2024 al maggio 2024 (quando i genitori non sono stati più insieme).
Tale importo complessivo, pari ad Euro 3.000,00, verrà corrisposto dal sig. in favore della CP_1
sig.ra a mezzo accredito nel c/c intestato alla madre, nei tempi e modalità che verranno Pt_1
concordati dalle parti e comunque non oltre il termine di tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. 9) Spese compensate con sottoscrizione dei legali per rinuncia alla solidarietà professionale”.
Concisi motivi di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 23/5/2024, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di Parte_1
ottenere provvedimenti a tutela delle figlie minori e nate Persona_3 Persona_4
rispettivamente in data 22/2/2016 e 11/06/2018 dalla convivenza more uxorio, ad oggi cessata, con che si è costituito in giudizio in data 24/4/2025; avanti al G.D., la causa è proseguita Controparte_1
in istruttoria fino a quando in data 24/4/2025 le parti hanno depositato un accordo su tutti i punti rilevanti, chiedendo il recepimento delle conclusioni concordate in epigrafe riportate, di tal chè il
Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per memorie.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti con accordo depositato in data 24/4/2025 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse delle figlie minori (22/2/2016) e Persona_3 Persona_4
(11/06/2018).
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
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P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti con accordo depositato in data 24/4/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/4/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Presidente dott.ssa Monica Tarchi
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