CASS
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 27462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27462 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI AR IA MA PE NI - Relatore - SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI VA FO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l’ordinanza in data 13/09/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AC;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NO TU, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l'Avvocato DANIELE CAMEROTA che, in sostituzione dell’Avvocato ALFREDO NELLO e nell’interesse di A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA, ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello di Napoli e la condanna rei ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità; sentito l'Avvocato DARIO CUOMO che, nell’interesse di LA DI VA, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
sentito l'Avvocato ROSARIO ARIENZO che, nell’interesse di RO LD, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la nota dell’Avvocato ISIDORO SPIEZIA, che ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NT IO coimputato non ricorrente, con estensione degli effetti dell’impugnazione di VI NU e di Di GI AL siano estesi alla posizione di NT UR;
RITENUTO IN FATTO 1. AL Di GI, RO IN ed NU VI, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali, impugnano la sentenza in data 13/09/2025 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza in data 27/05/2014 del Tribunale di Napoli, ha ritenuto Di GI AL e VI NU colpevoli dei reati loro ascritti al capo N) (danneggiamento seguito da incendio Penale Sent. Sez. 2 Num. 27462 Anno 2025 Presidente: TR IO Relatore: AC AN Data Udienza: 06/06/2025 aggravato, violenza privata, entrambi pluriaggravati, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.) e, riconosciuta la recidiva reiterata per Di GI e la recidiva semplice per VI, ritenuta la continuazione, li ha condannati alla pena di giustizia. Il Tribunale, li aveva assolti. La sentenza di primo grado è stata invece confermata nella parte in cui aveva condannato RO IN per il reato ascrittogli al capo D) (tentativo di estorsione pluriaggravato, anche ai sensi dell’attuale 416-bis.1 cod. pen.) Deducono:
2. LD RO (tentativo di estorsione capo D).
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen., 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. e 192 e ss. cod. proc. pen.. Il ricorrente premette che gli elementi a carico di IN sono costituiti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa OS PI, dai verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali eseguite presso la sala d’attesa della Stazione dei Carabinieri di Poggioreale e dalla denuncia sottoscritta da un gruppo di commercianti di via Provinciale Botteghelle di Portici. Con riguardo al concorso nell’estorsione, osserva che la condotta realizzata è stata quella di telefonare a PI e a farlo incontrare con gli autori dell’estorsione (Circonte e ON), i quali avanzavano la richiesta estorsiva solo dopo che IN si allontanava dal luogo dell’incontro, così che questi non istigava, non agevolava e non rafforzava la condotta incriminata. Aggiunge che probabilmente IN era lui stesso vittima di estorsione, in quanto costretto ad accompagnare gli estortori presso la vittima del reato. Con riguardo alla sussistenza dell’aggravante mafiosa, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, atteso che la corte di appello, oltre a sminuire la valenza dell’assoluzione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., non spiega come si sarebbero estrinsecate le modalità mafiose nella condotta realizzata da IN. Con riguardo all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., denuncia la violazione di legge, osservando che per la configurabilità di detta aggravante è necessaria l’appartenenza a un sodalizio mafioso, mentre IN è stato assolto dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Il ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., al quale proposito osserva che la corte di appello e il giudice di primo grado sono pervenuti a una sentenza di condanna sulla base di una valutazione arbitraria degli elementi sopra indicati, ove confrontata il giudice con quella del giudice della cautela che, sulla base dei medesimi elementi, aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Infine, il ricorrente sostiene che la corte di appello non ha sviluppato argomentazioni proiettate verso la ricerca della verità storica e rimarca che i giudici hanno respinto i motivi d’impugnazione limitandosi a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, in termini apodittici e ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle censure difensive. 3. DI VA AL e NT NU (Danneggiamento seguito da incendio, violenza privata, 416-bis.1 cod. pen.).
3.1. Il primo motivo d’impugnazione si rivolge alle dichiarazioni di TI CO e CT IA, acquisite in primo grado ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. e, attesa l’irreperibilità dei due dichiaranti cittadini rumeni, riacquisite in appello sempre ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.. Va precisato che il tribunale aveva assolto gli odierni ricorrenti dai reati loro contestati;
la corte di appello ha ribaltato la sentenza assolutoria e ha condannato Di GI e VI. 2 Secondo i ricorrenti, il caso in esame è diverso da quello considerato dalle sezioni unite con la sentenza n. 11586 del 30/09/2021 (dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01), che si è espressa nel senso di consentire la rinnovazione del dibattimento con l’acquisizione, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni non ripetibili per la sopravvenuta irreperibilità dei dichiaranti. Tanto sostengono osservando che nel caso esaminato dalle Sezioni Unite i dichiaranti erano stati ascoltati in primo grado nel contraddittorio delle parti, mentre nel caso in esame i dichiaranti non sono stati sentiti nel contraddittorio delle parti neanche in primo grado. Rimarcano che l’acquisizione disposta dalla corte di appello era, peraltro, superflua, visto che quelle dichiarazioni erano già in atti, in quanto già acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado. Viene denunciata anche la mancanza del presupposto dell’imprevedibilità, pure richiesto per l’acquisizione delle dichiarazioni divenute irreperibili.
3.2. I ricorrenti si dolgono anche della declaratoria d’inammissibilità dell’appello incidentale da loro proposto in data 20.11.2024, in ragione della sopravvenuta novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., che si assume applicabile al caso in esame, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite c.d. Lista (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537 – 01), così che la corte di appello ha errato a dichiaralo inammissibile. Denunciano, quindi, la mancata valutazione delle memorie difensive depositate ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.. Concludono per l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LD RO è inammissibile.
1.1. Per come evidenziato dallo stesso ricorrente, la corte di appello ha ritenuto che IN fosse responsabile del tentativo di estorsione in danno di OS PI sulla base dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali eseguite presso la sala d’attesa della Stazione dei Carabinieri di Poggioreale e in forza dalla denuncia sottoscritta da un gruppo di commercianti di via Provinciale Botteghelle di Portici. La ricostruzione del fatto è pacifica nel senso che PI (titolare di un’officina meccanica) veniva contattato telefonicamente da IN, al quale dava appuntamento presso la propria autofficina, ritenendo che quello lo avesse chiamato per un problema meccanico alla sua automobile. IN, invece, si presentava all’appuntamento presso l’autofficina con tali CI e ON, che PI non conosceva. Una volta fatte le presentazioni, IN si allontanava e restava in disparte, lasciando PI solo con i due sconosciuti. In quel frangente, CI e ON attuavano la richiesta estorsiva, dicendo alla vittima che il “regalo” che prima faceva ai AR (clan mafioso) doveva farlo a loro. Fatta la richiesta, i due andavano via insieme a IN e con la sua autovettura. I due non si sarebbero più ripresentati. Va detto incidentalmente che CI e TA sono stati condannati in via definitiva per questo tentativo di estorsione, aggravato dalle modalità mafiose.
1.2. I giudici della doppia sentenza conforme -oltre a inquadrare il fatto in un contesto di occupazione mafiosa del territorio- hanno ritenuto il concorso di IN osservando che la condotta da lui realizzata fosse significativa della sua consapevolezza delle ragioni per accompagnava CI e TA presso PI. In tal senso hanno evidenziato che era stato lui a telefonare in tarda serata alla vittima 3 designata, chiedendo con urgenza un appuntamento, facendo credere di avere bisogno di un intervento tecnico sulla sua autovettura, celandogli le ragioni dell’incontro e sottacendo che sarebbe arrivato con i due mafiosi, a lui noti. IN, inoltre, si allontanava durante l’interlocuzione tra gli estortori e la loro vittima, così dimostrando di conoscere il tema “scabroso” che CI e TA avrebbero introdotto in danno di LL. Era sempre IN che riaccompagnava i due mafiosi con la propria autovettura, dopo la richiesta estorsiva. I giudici osservano, inoltre, che IN non aveva mai dichiarato di essere stato costretto a tenere quella condotta, così che, quanto ritenuto dal giudice della cautela (ossia che forse IN era stato costretto) era una mera ipotesi del G.i.p., non confermata da alcuna emergenza investigativa. Sulla base della ritenuta consapevolezza delle ragioni dell’incontro e della matrice mafiosa della stessa -in quanto evocativa di un gruppo mafioso che si sostituiva a quello precedentemente egemone- i giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto la responsabilità di IN per concorso nel tentativo di estorsione, aggravato dalle modalità mafiose per i quali hanno già riportato condanna definitiva CO e TA. I giudici, inoltre, hanno rimarcato come l’assoluzione di IN per il reato di associazione mafiosa non fosse di ostacolo a tale affermazione di responsabilità. La corte di appello, inoltre, in ragione della ritenuta consapevolezza dell’appartenenza di CI e TA a un sodalizio mafioso, ha esteso anche a IN l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., ossia quella della violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis cod. pen.. 1.2.1. Ciò premesso, va evidenziato che le censure esposte in punto di partecipazione all’estorsione sono inammissibili perché vanno collocate nel paradigma del travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene sostanzialmente censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Le questioni sollevate, infatti, si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, non scrutinabile in sede di legittimità. Da qui l’inammissibilità del motivo, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01).
1.2.2. Le obiezioni mosse in merito alle due aggravanti sono manifestamente infondate. Quanto all’aggravante della modalità mafiose, va ribadito che «è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01). La circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta Rv. 282602 – 02). 4 La motivazione della sentenza impugnata rispetta i principi di diritto ora richiamati. Invero, una volta ritenuta la consapevolezza della condotta dei due estortori e della sua finalità e della loro appartenenza a un sodalizio mafioso, può logicamente ritenersi sussistente la ragionevole percezione e la compartecipazione all’azione delittuosa materialmente perpetrata dai due correi, con il pieno e consapevole contributo agevolatore dell’odierno ricorrente, che si è reso parte attiva nel contattare e sostanzialmente intrappolare la vittima, che di fatto consegnava agli esecutori materiali dell’estorsione. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della configurabilità dell’aggravante della modalità mafiose non è necessaria l’effettiva esistenza dell’associazione criminale né -tanto meno- che l’agente vi faccia parte, bastando il rafforzamento della portata minatoria e intimidatrice della richiesta, grazie all’evocazione della sua provenienza da un gruppo criminale mafioso. In tal senso, va ribadito che «la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa» (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 – 01).
1.2.2. Quanto all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., il ricorrente sostiene che essa non può essere ritenuta a carico di IN, perché l’imputato è stato assolto dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Anche tale assunto è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto a mente del quale «in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 04). La motivazione della sentenza impugnata è conforme all’enunciato principio di diritto, giacchè, anche in questo caso è stata valorizzata la piena compartecipazione di IN alla condotta di CO e ON, della cui qualifica criminale era pienamente consapevole.
1.3. La presenza di una puntuale motivazione su tutte le questioni sollevate con il gravame dimostra la manifesta infondatezza anche dell’ulteriore censura, secondo cui la corte di appello si sarebbe limitata a richiamare i contenuti della sentenza di primo grado.
1.4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
1.4. L’esito del giudizio e la soccombenza che ne consegue portano alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, nella misura liquidata in dispositivo. 2. I ricorsi di DI VA AL e di NT NU sono fondati. Va ricordato in punto di fatto che gli odierni ricorrenti sono stati assolti in primo grado e poi condannati in appello sulla base di un compendio probatorio immutato, costituito dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai coniugi TI CO e CT IA che, nelle more del giudizio, diventavano irreperibili, così che le loro dichiarazioni non venivano raccolte in dibattimento nel contraddittorio delle parti e venivano acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., mediante lettura. La Corte di appello ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado richiamando la 5 sentenza delle Sezioni Unite n. 11586 del 30/09/2021, là dove afferma che «la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto» (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01). I ricorrenti osservano che nel fatto sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite i testimoni erano stati sentiti in primo grado e la loro audizione era divenuta irripetibile solo in grado di appello, mentre, nel caso in esame, i dichiaranti non sono stati sentiti né in primo grado, né in appello, così non potendo trovare applicazione i principi applicati dalla Corte di appello. 3. Così inquadrata la questione sollevata dalle difese, va osservato che quanto alle condizioni necessarie per pervenire alla condanna dell’imputato sulle base delle dichiarazioni di testimoni che l’imputato non ha avuto la possibilità di esaminare, senza violare l’art. 6 della CEDU, si è di recente nuovamente pronunciata la Corte EDU (Terza Sezione, 29 aprile 2025, Jaupi c. Albania, n. 23369/16), che si è espressamente ricollegata alla sentenza pronunciata nel caso L- JA e ER c. Regno Unito, del 15 dicembre 2011, con la quale la Grande Camera ha ammesso la possibilità che una sentenza di condanna si fondi in via esclusiva o determinante sulle dichiarazioni predibattimentali, qualora si appuri che nel corso del procedimento penale sono state adottate adeguate garanzie compensative di natura procedurale, le quali sovvengono a controbilanciare il pregiudizio arrecato ai diritti della difesa;
nell’ambito di tali garanzie procedurali, in particolare, vengono dalla Corte annoverati anche i riscontri intrinseci ed estrinseci di attendibilità del dichiarante. Successivamente, la Grande Camera, con la sentenza HW c. Germania, del 15 dicembre 2015, ha chiarito che il cd. “L-JA test” può rendersi necessario anche quando la prova non sia esclusiva né determinante, poiché alla Corte spetta comunque di valutare l’equità complessiva del procedimento, precisando, altresì, che quanto maggiore risulta la rilevanza probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, tanto più intense dovranno palesarsi le garanzie compensative. I principi appena evocati sono stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, infatti, si è affermato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e ER c/Regno Unito e 15 dicembre 2015, SC c/Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 – 01, la quale ha precisato che ciò che rafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione de relato, quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 cod. proc. pen.). Si è anche precisato che le solide garanzie procedurali richieste dalla Corte EDU possono essere individuate nella esistenza di elementi di riscontro che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 03). 6 4. Riconducendo tali principi al caso in esame, si rileva che le dichiarazioni acquisite mediante lettura, oltre a rivestire una valenza probatoria esclusiva, non risultano raccolte con garanzie procedurali, tali da compensare la mancata sottoposizione dei dichiaranti al contraddittorio delle parti.
4.1. Quanto alla valenza probatoria esclusiva, le dichiarazioni rese dai coniugi TI CO e CT IA e il riconoscimento fotografico da loro effettuato siano gli unici elementi a carico di Di GI e di VI. Tale determinante esclusività probatoria avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a una rigorosa applicazione del cd. “L-JA test”, iniziando da un attento scrutinio delle modalità di raccolta, appurando la compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto, l’esistenza di testi indiretti che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata, ovvero l’esistenza di elementi di riscontro che corroborino i contenuti dichiarativi e, soprattutto, se, nella raccolta delle dichiarazioni, siano state adottate adeguate garanzie compensative di natura procedurale, le quali devono sovvenire a controbilanciare il pregiudizio arrecato ai diritti della difesa. Nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene questo sforzo accertativo, tanto più necessario ove si consideri che essa ha ribaltato l’esito assolutorio della sentenza di primo grado, così richiedendosi una motivazione rafforzata, anche in relazione alla ritenuta utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni di che trattasi, negata dal Tribunale. Il giudice di primo grado, invero, aveva rilevato la mancanza delle garanzie procedurali compensative dell’assenza del contraddittorio, osservando che le dichiarazioni era state assunte in maniera definita “anomala”, visto che i coniugi venivano sentiti congiuntamente, con CT che fungeva da interprete anche per la moglie, così risultando indistinguibile il patrimonio conoscitivo dell’uno e dell’altra, tale da non permettere l’autonoma valutazione delle loro dichiarazioni, anche sotto il profilo della loro coerenza, convergenza, spontaneità e non contraddittorietà. Le osservazioni del giudice di primo grado sono state superate dalla corte di appello con un’assertiva quanto apodittica affermazione secondo cui doveva ritenersi che le dichiarazioni di dei due coniugi rumeni «avessero detto le stesse cose, sì da giustificare, in coloro che li stavano ascoltando, la scelta, verosimilmente dovuta all’urgenza delle indagini, di redigere un solo verbale». Va rilevato come le argomentazioni esposte dalla corte di appello -oltre che il frutto di valutazioni soggettive, prive di oggettività e per ciò solo manifestamente illogiche- non elidono il dato oggettivo costituito dalle modalità di assunzione delle dichiarazioni dei due unici accusatori degli odierni ricorrenti. La Corte di merito non attua nessuno scrutinio sulle modalità di raccolta delle dichiarazioni e non spiega come possano attribuirsi i connotati di una garanzia procedurale compensativa dell’assenza del contraddittorio alle dichiarazioni rese nel corso di un’audizione simultanea e sovrapposta dei due accusatori, tale da rendere indistinguibile quanto riferito dall’uno rispetto a quanto narrato dall’altra, così da rendere impossibile l’autonoma valutazione della credibilità di ciascuno. In realtà, una tale modalità (non solo non costituisce una garanzia procedurale compensativa, ma) aggiunge un ulteriore vulnus al diritto di difesa, visto che gli imputati, oltre a non avere potuto sottoporre a contraddittorio i propri accusatori, non sono stati neanche messi nelle condizioni di distinguere le dichiarazioni dell’uno e dell’altra, così vedendosi preclusa ogni possibilità di verificare la stessa credibilità intrinseca di CT NE e di TI CO. Verifica, peraltro, resa necessaria da quanto esposto dal giudice di primo grado che, nel negare la valenza probatoria di tali dichiarazioni, ha osservato che TI CO era legato ai EL VI da gravi cointeressenze illecite, ragione per la quale potrebbe essere portatore di ragioni di risentimento verso gli stessi. La corte di appello, ancora, non si preoccupa di superare -né supera- tale ulteriore rilievo del 7 giudice di primo grado, il quale ha, altresì, rimarcato che le dichiarazioni dei due accusatori erano rimaste prive di riscontri estrinseci in relazione alle posizioni di Di GI AL e di VI NU. Nessun elemento estrinseco di corroborazione delle dichiarazioni in questione viene indicato dalla corte di appello che, anche su tale punto decisivo, risulta silente, così violando l’obbligo di motivazione rafforzata che richiede l’indicazione di elementi ulteriori capaci di superare le argomentazioni della sentenza di primo grado e, al contempo, eludendo i criteri del cd. “L-JA test”, mancando ogni disamina delle condizioni richieste per il suo superamento. Da ciò consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che rinnoverà il giudizio tenendo conto dei precedenti rilievi.
4.2. I restanti motivi restano assorbiti. 5. Infine, l’Avvocato Isidoro Spiezia ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di UR VI UR non ricorrente, con estensione degli effetti dell’impugnazione di VI NU e di Di GI AL alla posizione di VI UR. Tale richiesta, però, non può avere alcun seguito, atteso che quello della estensione degli effetti della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione è tema che interessa la Corte di appello nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen., ma non la Corte di cassazione.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di GI AL e VI NU, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di IN RO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato IN RO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. SOS impresa in persona del legale rappr.te pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AC IO TR 8
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AC;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NO TU, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentito l'Avvocato DANIELE CAMEROTA che, in sostituzione dell’Avvocato ALFREDO NELLO e nell’interesse di A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA, ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello di Napoli e la condanna rei ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità; sentito l'Avvocato DARIO CUOMO che, nell’interesse di LA DI VA, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
sentito l'Avvocato ROSARIO ARIENZO che, nell’interesse di RO LD, ha illustrato i motivi d’impugnazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la nota dell’Avvocato ISIDORO SPIEZIA, che ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NT IO coimputato non ricorrente, con estensione degli effetti dell’impugnazione di VI NU e di Di GI AL siano estesi alla posizione di NT UR;
RITENUTO IN FATTO 1. AL Di GI, RO IN ed NU VI, per il tramite dei rispettivi procuratori speciali, impugnano la sentenza in data 13/09/2025 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza in data 27/05/2014 del Tribunale di Napoli, ha ritenuto Di GI AL e VI NU colpevoli dei reati loro ascritti al capo N) (danneggiamento seguito da incendio Penale Sent. Sez. 2 Num. 27462 Anno 2025 Presidente: TR IO Relatore: AC AN Data Udienza: 06/06/2025 aggravato, violenza privata, entrambi pluriaggravati, anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.) e, riconosciuta la recidiva reiterata per Di GI e la recidiva semplice per VI, ritenuta la continuazione, li ha condannati alla pena di giustizia. Il Tribunale, li aveva assolti. La sentenza di primo grado è stata invece confermata nella parte in cui aveva condannato RO IN per il reato ascrittogli al capo D) (tentativo di estorsione pluriaggravato, anche ai sensi dell’attuale 416-bis.1 cod. pen.) Deducono:
2. LD RO (tentativo di estorsione capo D).
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 416-bis.1 cod. pen., 629, comma secondo, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. e 192 e ss. cod. proc. pen.. Il ricorrente premette che gli elementi a carico di IN sono costituiti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa OS PI, dai verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali eseguite presso la sala d’attesa della Stazione dei Carabinieri di Poggioreale e dalla denuncia sottoscritta da un gruppo di commercianti di via Provinciale Botteghelle di Portici. Con riguardo al concorso nell’estorsione, osserva che la condotta realizzata è stata quella di telefonare a PI e a farlo incontrare con gli autori dell’estorsione (Circonte e ON), i quali avanzavano la richiesta estorsiva solo dopo che IN si allontanava dal luogo dell’incontro, così che questi non istigava, non agevolava e non rafforzava la condotta incriminata. Aggiunge che probabilmente IN era lui stesso vittima di estorsione, in quanto costretto ad accompagnare gli estortori presso la vittima del reato. Con riguardo alla sussistenza dell’aggravante mafiosa, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, atteso che la corte di appello, oltre a sminuire la valenza dell’assoluzione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., non spiega come si sarebbero estrinsecate le modalità mafiose nella condotta realizzata da IN. Con riguardo all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., denuncia la violazione di legge, osservando che per la configurabilità di detta aggravante è necessaria l’appartenenza a un sodalizio mafioso, mentre IN è stato assolto dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Il ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., al quale proposito osserva che la corte di appello e il giudice di primo grado sono pervenuti a una sentenza di condanna sulla base di una valutazione arbitraria degli elementi sopra indicati, ove confrontata il giudice con quella del giudice della cautela che, sulla base dei medesimi elementi, aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Infine, il ricorrente sostiene che la corte di appello non ha sviluppato argomentazioni proiettate verso la ricerca della verità storica e rimarca che i giudici hanno respinto i motivi d’impugnazione limitandosi a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, in termini apodittici e ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inconsistenza ovvero sulla non pertinenza delle censure difensive. 3. DI VA AL e NT NU (Danneggiamento seguito da incendio, violenza privata, 416-bis.1 cod. pen.).
3.1. Il primo motivo d’impugnazione si rivolge alle dichiarazioni di TI CO e CT IA, acquisite in primo grado ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. e, attesa l’irreperibilità dei due dichiaranti cittadini rumeni, riacquisite in appello sempre ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen.. Va precisato che il tribunale aveva assolto gli odierni ricorrenti dai reati loro contestati;
la corte di appello ha ribaltato la sentenza assolutoria e ha condannato Di GI e VI. 2 Secondo i ricorrenti, il caso in esame è diverso da quello considerato dalle sezioni unite con la sentenza n. 11586 del 30/09/2021 (dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01), che si è espressa nel senso di consentire la rinnovazione del dibattimento con l’acquisizione, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni non ripetibili per la sopravvenuta irreperibilità dei dichiaranti. Tanto sostengono osservando che nel caso esaminato dalle Sezioni Unite i dichiaranti erano stati ascoltati in primo grado nel contraddittorio delle parti, mentre nel caso in esame i dichiaranti non sono stati sentiti nel contraddittorio delle parti neanche in primo grado. Rimarcano che l’acquisizione disposta dalla corte di appello era, peraltro, superflua, visto che quelle dichiarazioni erano già in atti, in quanto già acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. dal giudice di primo grado. Viene denunciata anche la mancanza del presupposto dell’imprevedibilità, pure richiesto per l’acquisizione delle dichiarazioni divenute irreperibili.
3.2. I ricorrenti si dolgono anche della declaratoria d’inammissibilità dell’appello incidentale da loro proposto in data 20.11.2024, in ragione della sopravvenuta novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., che si assume applicabile al caso in esame, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite c.d. Lista (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Rv. 236537 – 01), così che la corte di appello ha errato a dichiaralo inammissibile. Denunciano, quindi, la mancata valutazione delle memorie difensive depositate ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.. Concludono per l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di LD RO è inammissibile.
1.1. Per come evidenziato dallo stesso ricorrente, la corte di appello ha ritenuto che IN fosse responsabile del tentativo di estorsione in danno di OS PI sulla base dei verbali di trascrizione delle intercettazioni ambientali eseguite presso la sala d’attesa della Stazione dei Carabinieri di Poggioreale e in forza dalla denuncia sottoscritta da un gruppo di commercianti di via Provinciale Botteghelle di Portici. La ricostruzione del fatto è pacifica nel senso che PI (titolare di un’officina meccanica) veniva contattato telefonicamente da IN, al quale dava appuntamento presso la propria autofficina, ritenendo che quello lo avesse chiamato per un problema meccanico alla sua automobile. IN, invece, si presentava all’appuntamento presso l’autofficina con tali CI e ON, che PI non conosceva. Una volta fatte le presentazioni, IN si allontanava e restava in disparte, lasciando PI solo con i due sconosciuti. In quel frangente, CI e ON attuavano la richiesta estorsiva, dicendo alla vittima che il “regalo” che prima faceva ai AR (clan mafioso) doveva farlo a loro. Fatta la richiesta, i due andavano via insieme a IN e con la sua autovettura. I due non si sarebbero più ripresentati. Va detto incidentalmente che CI e TA sono stati condannati in via definitiva per questo tentativo di estorsione, aggravato dalle modalità mafiose.
1.2. I giudici della doppia sentenza conforme -oltre a inquadrare il fatto in un contesto di occupazione mafiosa del territorio- hanno ritenuto il concorso di IN osservando che la condotta da lui realizzata fosse significativa della sua consapevolezza delle ragioni per accompagnava CI e TA presso PI. In tal senso hanno evidenziato che era stato lui a telefonare in tarda serata alla vittima 3 designata, chiedendo con urgenza un appuntamento, facendo credere di avere bisogno di un intervento tecnico sulla sua autovettura, celandogli le ragioni dell’incontro e sottacendo che sarebbe arrivato con i due mafiosi, a lui noti. IN, inoltre, si allontanava durante l’interlocuzione tra gli estortori e la loro vittima, così dimostrando di conoscere il tema “scabroso” che CI e TA avrebbero introdotto in danno di LL. Era sempre IN che riaccompagnava i due mafiosi con la propria autovettura, dopo la richiesta estorsiva. I giudici osservano, inoltre, che IN non aveva mai dichiarato di essere stato costretto a tenere quella condotta, così che, quanto ritenuto dal giudice della cautela (ossia che forse IN era stato costretto) era una mera ipotesi del G.i.p., non confermata da alcuna emergenza investigativa. Sulla base della ritenuta consapevolezza delle ragioni dell’incontro e della matrice mafiosa della stessa -in quanto evocativa di un gruppo mafioso che si sostituiva a quello precedentemente egemone- i giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto la responsabilità di IN per concorso nel tentativo di estorsione, aggravato dalle modalità mafiose per i quali hanno già riportato condanna definitiva CO e TA. I giudici, inoltre, hanno rimarcato come l’assoluzione di IN per il reato di associazione mafiosa non fosse di ostacolo a tale affermazione di responsabilità. La corte di appello, inoltre, in ragione della ritenuta consapevolezza dell’appartenenza di CI e TA a un sodalizio mafioso, ha esteso anche a IN l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., ossia quella della violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis cod. pen.. 1.2.1. Ciò premesso, va evidenziato che le censure esposte in punto di partecipazione all’estorsione sono inammissibili perché vanno collocate nel paradigma del travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene sostanzialmente censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Le questioni sollevate, infatti, si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, non scrutinabile in sede di legittimità. Da qui l’inammissibilità del motivo, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01).
1.2.2. Le obiezioni mosse in merito alle due aggravanti sono manifestamente infondate. Quanto all’aggravante della modalità mafiose, va ribadito che «è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01). La circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta Rv. 282602 – 02). 4 La motivazione della sentenza impugnata rispetta i principi di diritto ora richiamati. Invero, una volta ritenuta la consapevolezza della condotta dei due estortori e della sua finalità e della loro appartenenza a un sodalizio mafioso, può logicamente ritenersi sussistente la ragionevole percezione e la compartecipazione all’azione delittuosa materialmente perpetrata dai due correi, con il pieno e consapevole contributo agevolatore dell’odierno ricorrente, che si è reso parte attiva nel contattare e sostanzialmente intrappolare la vittima, che di fatto consegnava agli esecutori materiali dell’estorsione. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ai fini della configurabilità dell’aggravante della modalità mafiose non è necessaria l’effettiva esistenza dell’associazione criminale né -tanto meno- che l’agente vi faccia parte, bastando il rafforzamento della portata minatoria e intimidatrice della richiesta, grazie all’evocazione della sua provenienza da un gruppo criminale mafioso. In tal senso, va ribadito che «la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa» (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 – 01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 – 01).
1.2.2. Quanto all’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., il ricorrente sostiene che essa non può essere ritenuta a carico di IN, perché l’imputato è stato assolto dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.. Anche tale assunto è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto a mente del quale «in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 04). La motivazione della sentenza impugnata è conforme all’enunciato principio di diritto, giacchè, anche in questo caso è stata valorizzata la piena compartecipazione di IN alla condotta di CO e ON, della cui qualifica criminale era pienamente consapevole.
1.3. La presenza di una puntuale motivazione su tutte le questioni sollevate con il gravame dimostra la manifesta infondatezza anche dell’ulteriore censura, secondo cui la corte di appello si sarebbe limitata a richiamare i contenuti della sentenza di primo grado.
1.4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
1.4. L’esito del giudizio e la soccombenza che ne consegue portano alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, nella misura liquidata in dispositivo. 2. I ricorsi di DI VA AL e di NT NU sono fondati. Va ricordato in punto di fatto che gli odierni ricorrenti sono stati assolti in primo grado e poi condannati in appello sulla base di un compendio probatorio immutato, costituito dalle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai coniugi TI CO e CT IA che, nelle more del giudizio, diventavano irreperibili, così che le loro dichiarazioni non venivano raccolte in dibattimento nel contraddittorio delle parti e venivano acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., mediante lettura. La Corte di appello ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado richiamando la 5 sentenza delle Sezioni Unite n. 11586 del 30/09/2021, là dove afferma che «la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto» (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01). I ricorrenti osservano che nel fatto sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite i testimoni erano stati sentiti in primo grado e la loro audizione era divenuta irripetibile solo in grado di appello, mentre, nel caso in esame, i dichiaranti non sono stati sentiti né in primo grado, né in appello, così non potendo trovare applicazione i principi applicati dalla Corte di appello. 3. Così inquadrata la questione sollevata dalle difese, va osservato che quanto alle condizioni necessarie per pervenire alla condanna dell’imputato sulle base delle dichiarazioni di testimoni che l’imputato non ha avuto la possibilità di esaminare, senza violare l’art. 6 della CEDU, si è di recente nuovamente pronunciata la Corte EDU (Terza Sezione, 29 aprile 2025, Jaupi c. Albania, n. 23369/16), che si è espressamente ricollegata alla sentenza pronunciata nel caso L- JA e ER c. Regno Unito, del 15 dicembre 2011, con la quale la Grande Camera ha ammesso la possibilità che una sentenza di condanna si fondi in via esclusiva o determinante sulle dichiarazioni predibattimentali, qualora si appuri che nel corso del procedimento penale sono state adottate adeguate garanzie compensative di natura procedurale, le quali sovvengono a controbilanciare il pregiudizio arrecato ai diritti della difesa;
nell’ambito di tali garanzie procedurali, in particolare, vengono dalla Corte annoverati anche i riscontri intrinseci ed estrinseci di attendibilità del dichiarante. Successivamente, la Grande Camera, con la sentenza HW c. Germania, del 15 dicembre 2015, ha chiarito che il cd. “L-JA test” può rendersi necessario anche quando la prova non sia esclusiva né determinante, poiché alla Corte spetta comunque di valutare l’equità complessiva del procedimento, precisando, altresì, che quanto maggiore risulta la rilevanza probatoria delle dichiarazioni predibattimentali, tanto più intense dovranno palesarsi le garanzie compensative. I principi appena evocati sono stati recepiti dalla giurisprudenza di legittimità. Al riguardo, infatti, si è affermato che le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e ER c/Regno Unito e 15 dicembre 2015, SC c/Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 – 01, la quale ha precisato che ciò che rafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione de relato, quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 cod. proc. pen.). Si è anche precisato che le solide garanzie procedurali richieste dalla Corte EDU possono essere individuate nella esistenza di elementi di riscontro che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 – 03). 6 4. Riconducendo tali principi al caso in esame, si rileva che le dichiarazioni acquisite mediante lettura, oltre a rivestire una valenza probatoria esclusiva, non risultano raccolte con garanzie procedurali, tali da compensare la mancata sottoposizione dei dichiaranti al contraddittorio delle parti.
4.1. Quanto alla valenza probatoria esclusiva, le dichiarazioni rese dai coniugi TI CO e CT IA e il riconoscimento fotografico da loro effettuato siano gli unici elementi a carico di Di GI e di VI. Tale determinante esclusività probatoria avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a una rigorosa applicazione del cd. “L-JA test”, iniziando da un attento scrutinio delle modalità di raccolta, appurando la compatibilità delle dichiarazioni con i dati di contesto, l’esistenza di testi indiretti che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata, ovvero l’esistenza di elementi di riscontro che corroborino i contenuti dichiarativi e, soprattutto, se, nella raccolta delle dichiarazioni, siano state adottate adeguate garanzie compensative di natura procedurale, le quali devono sovvenire a controbilanciare il pregiudizio arrecato ai diritti della difesa. Nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene questo sforzo accertativo, tanto più necessario ove si consideri che essa ha ribaltato l’esito assolutorio della sentenza di primo grado, così richiedendosi una motivazione rafforzata, anche in relazione alla ritenuta utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni di che trattasi, negata dal Tribunale. Il giudice di primo grado, invero, aveva rilevato la mancanza delle garanzie procedurali compensative dell’assenza del contraddittorio, osservando che le dichiarazioni era state assunte in maniera definita “anomala”, visto che i coniugi venivano sentiti congiuntamente, con CT che fungeva da interprete anche per la moglie, così risultando indistinguibile il patrimonio conoscitivo dell’uno e dell’altra, tale da non permettere l’autonoma valutazione delle loro dichiarazioni, anche sotto il profilo della loro coerenza, convergenza, spontaneità e non contraddittorietà. Le osservazioni del giudice di primo grado sono state superate dalla corte di appello con un’assertiva quanto apodittica affermazione secondo cui doveva ritenersi che le dichiarazioni di dei due coniugi rumeni «avessero detto le stesse cose, sì da giustificare, in coloro che li stavano ascoltando, la scelta, verosimilmente dovuta all’urgenza delle indagini, di redigere un solo verbale». Va rilevato come le argomentazioni esposte dalla corte di appello -oltre che il frutto di valutazioni soggettive, prive di oggettività e per ciò solo manifestamente illogiche- non elidono il dato oggettivo costituito dalle modalità di assunzione delle dichiarazioni dei due unici accusatori degli odierni ricorrenti. La Corte di merito non attua nessuno scrutinio sulle modalità di raccolta delle dichiarazioni e non spiega come possano attribuirsi i connotati di una garanzia procedurale compensativa dell’assenza del contraddittorio alle dichiarazioni rese nel corso di un’audizione simultanea e sovrapposta dei due accusatori, tale da rendere indistinguibile quanto riferito dall’uno rispetto a quanto narrato dall’altra, così da rendere impossibile l’autonoma valutazione della credibilità di ciascuno. In realtà, una tale modalità (non solo non costituisce una garanzia procedurale compensativa, ma) aggiunge un ulteriore vulnus al diritto di difesa, visto che gli imputati, oltre a non avere potuto sottoporre a contraddittorio i propri accusatori, non sono stati neanche messi nelle condizioni di distinguere le dichiarazioni dell’uno e dell’altra, così vedendosi preclusa ogni possibilità di verificare la stessa credibilità intrinseca di CT NE e di TI CO. Verifica, peraltro, resa necessaria da quanto esposto dal giudice di primo grado che, nel negare la valenza probatoria di tali dichiarazioni, ha osservato che TI CO era legato ai EL VI da gravi cointeressenze illecite, ragione per la quale potrebbe essere portatore di ragioni di risentimento verso gli stessi. La corte di appello, ancora, non si preoccupa di superare -né supera- tale ulteriore rilievo del 7 giudice di primo grado, il quale ha, altresì, rimarcato che le dichiarazioni dei due accusatori erano rimaste prive di riscontri estrinseci in relazione alle posizioni di Di GI AL e di VI NU. Nessun elemento estrinseco di corroborazione delle dichiarazioni in questione viene indicato dalla corte di appello che, anche su tale punto decisivo, risulta silente, così violando l’obbligo di motivazione rafforzata che richiede l’indicazione di elementi ulteriori capaci di superare le argomentazioni della sentenza di primo grado e, al contempo, eludendo i criteri del cd. “L-JA test”, mancando ogni disamina delle condizioni richieste per il suo superamento. Da ciò consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che rinnoverà il giudizio tenendo conto dei precedenti rilievi.
4.2. I restanti motivi restano assorbiti. 5. Infine, l’Avvocato Isidoro Spiezia ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di UR VI UR non ricorrente, con estensione degli effetti dell’impugnazione di VI NU e di Di GI AL alla posizione di VI UR. Tale richiesta, però, non può avere alcun seguito, atteso che quello della estensione degli effetti della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione è tema che interessa la Corte di appello nel giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen., ma non la Corte di cassazione.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di GI AL e VI NU, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di IN RO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato IN RO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.L.I.L.A.C.C.O. SOS impresa in persona del legale rappr.te pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così è deciso, 06/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN AC IO TR 8