Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 12/12/2025, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bisceglie n. 76;
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 prot. n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2024 del Comando Truppe Alpine, notificato all’interessato a mezzo p.e.c. in pari data, relativamente all’alloggio AST n. -OMISSIS-, ubicato a -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2025 del Comando Militare Esercito Lombardia di conferma del canone di occupazione dell’alloggio AST n. -OMISSIS-, ubicato a -OMISSIS-, -OMISSIS-;
- del provvedimento n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2025 del 3° Reparto Infrastrutture;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del Verbale di determinazione dei valori per la definizione del canone definitivo del 3° Reparto Infrastrutture del 6 novembre 2024, ricevuto a seguito di accesso agli atti in data 10 febbraio 2025;
- della Relazione esplicativa del 3° Reparto Infrastrutture del 5 novembre 2024, ricevuta a seguito di accesso agli atti in data 10 febbraio 2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza n. 309/2025 con cui è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere TO De IT;
Udito, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 2 febbraio 2025 e depositato il 24 febbraio successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011 prot. n. -OMISSIS- del 4 dicembre 2024 del Comando Truppe Alpine, notificato all’interessato a mezzo p.e.c. in pari data, unitamente al provvedimento n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2025 del Comando Militare Esercito Lombardia di conferma del canone di occupazione relativamente all’alloggio AST n. -OMISSIS-, ubicato a -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito italiano, collocato in quiescenza nel 2015, dal 1997 è concessionario dell’alloggio AST n. -OMISSIS-, ubicato a -OMISSIS-, -OMISSIS-, di proprietà dell’Amministrazione militare, dapprima con titolo e dal 2015 “ sine titulo ”; il predetto ricorrente, a partire dal 24 novembre 2015, a seguito della perdita del titolo di “ legittima permanenza ” nel predetto alloggio, ha visto la rideterminazione dell’importo del canone, stabilita nella misura di € 466,13 mensili. Siffatto importo è stato stabilito secondo le risultanze dell’apposita Relazione tecnica, che ha avuto riguardo allo stato dell’immobile. In data 10 ottobre 2024, il ricorrente ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di rideterminazione del canone; in data 10 dicembre 2024, al ricorrente è stata comunicata l’avvenuta rideterminazione del canone di occupazione del proprio alloggio, nelle more dell’avvio del procedimento volto al recupero dell’unità abitativa. Avendo accertato l’Amministrazione la sussistenza di un “ ottimo ” stato conservativo e manutentivo del predetto alloggio, il canone di occupazione è stato rideterminato in nella somma di € 1.337,72 mensili. Non condividendo tale quantificazione, il ricorrente in data 17 dicembre 2024 ha inoltrato all’Amministrazione della Difesa una istanza per ottenere la revisione del predetto canone, che l’Amministrazione ha definitivamente riscontrato, rigettandola, in data 29 gennaio 2025; in data 31 gennaio 2025, il ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto l’ostensione degli atti del procedimento.
Assumendo l’illegittimità della rideterminazione del canone dell’alloggio da esso occupato, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 66 del 2010, del D.P.R. n. 90 del 2010 e del D.M. 16 marzo 2011, per eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità e contraddittorietà manifeste, per carenza di motivazione e per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 309/2025 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 8 aprile 2025 e depositato il 26 aprile successivo, il ricorrente ha altresì impugnato il Verbale di determinazione dei valori per la definizione del canone definitivo del 3° Reparto Infrastrutture del 6 novembre 2024 e la Relazione esplicativa del 3° Reparto Infrastrutture del 5 novembre 2024, ricevuti a seguito di accesso agli atti in data 10 febbraio 2025.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono state dedotte le medesime censure già contenute nel gravame introduttivo, indirizzandole altresì avverso quanto emerso dalla documentazione ostesa dall’Amministrazione resistente in data 10 febbraio 2025.
3. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa erariale ha depositato della documentazione; la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
La difesa erariale, in data 4 dicembre 2025, ha depositato in giudizio la comunicazione n. -OMISSIS- datata 2 dicembre 2025, con cui il Comando Territoriale Nord dell’Esercito Italiano ha annullato in autotutela l’impugnato provvedimento di rideterminazione del canone dell’alloggio del ricorrente; la difesa di quest’ultimo ha confermato l’intervenuta adozione del provvedimento di autotutela e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 10 dicembre 2025, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori del ricorrente e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili per cessazione della materia del contendere.
2. Come segnalato dalle difese di entrambe le parti del giudizio, con la comunicazione n. -OMISSIS- datata 2 dicembre 2025, il Comando Territoriale Nord dell’Esercito Italiano ha provveduto all’annullamento della rideterminazione del canone di occupazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2011, in relazione all’alloggio AST n. EMI0047, ubicato a -OMISSIS-, -OMISSIS- (cfr. allegati di entrambe le difese).
Attraverso tale ultimo provvedimento è stata rimossa la censurata determinazione adottata dall’Amministrazione resistente da cui è scaturita la proposizione dei ricorsi oggetto di scrutinio nel presente giudizio.
Va precisato che nella specie ci si trova al cospetto di una cessazione della materia del contendere, in quanto deve rilevarsi l’intervenuta piena soddisfazione della pretesa attorea, stante l’adozione di un provvedimento in cui si è manifestato lo ius poenitendi dell’Amministrazione resistente (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 marzo 2025, n. 1995; II, 3 gennaio 2025, n. 28; V, 17 settembre 2024, n. 7606; VII, 13 novembre 2023, n. 9737; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 aprile 2025, n. 1388; IV, 17 giugno 2024, n. 1827).
Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine alla presente controversia.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo ai ricorsi indicati in epigrafe.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GA IA, Presidente
TO De IT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO De IT | GA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.