Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2025, proposto da
LA LM NT, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regione, Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Roma n. 7423/2023 pubbl. il 10/09/2023 RG n. 26193/2021 passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regione Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RG AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione al dettato della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
In particolare, la questione riguarda l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere “ l'integrale riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'attività lavorativa prestata prima dell'immissione in ruolo sino all'immissione in ruolo, ovvero in quella maggiore o minore accertata in corso di causa; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di fruire i medesimi incrementi stipendiali che competono ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato sulla base della contrattazione collettiva applicabile ed in forza della previsione del comparto scuola e delle tabelle richiamate, con esclusione dei periodi in cui la stessa non ha reso alcune prestazioni lavorative; per l’effetto condannare l’Amministrazione, anche previa emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera, ad effettuare la ricostruzione di carriera ed a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio e dunque sia ai fini giuridici che economici, maturata ed acorrispondere le differenze retributive maturate oltre interessi ed ogni altro elemento accessorio della retribuzione oltre interessi e rivalutazioni come per legge ”.
L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente in misura pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
RG AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG AT | CA VO |
IL SEGRETARIO