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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2013/2020 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, Parte_1 C.F._1 via del Vespro n. 100 presso lo studio dell'Avv. Nino Parisi che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
, rappresentato e difeso dal Dirigente, Controparte_1 ing. Gaetano Sciacca ed elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi n. 103/a, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15 ottobre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 17/0183, Parte_1 notificata il 10 maggio 2017, con cui l' ha contestato al Controparte_1 ricorrente, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di Messina, la violazione dell'art. 53, comma 1, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico INAIL), per non aver denunciato all'INAIL, entro due giorni dalla conoscenza, l'infortunio occorso alla lavoratrice , prognosticato guaribile in più di tre giorni. In conseguenza Parte_2 di tale contestazione, è stato ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di €
2.580,00, oltre spese di notifica, con obbligo solidale del Comune di Messina.
Il ricorrente espone che, dalla documentazione acquisita, emerge come la lavoratrice, a seguito di un malore accusato il 14 dicembre 2011, abbia inizialmente giustificato l'assenza dal lavoro come malattia, comunicandolo al direttore di cantiere, che ha provveduto a registrare l'evento come tale. Solo nel febbraio 2012, la lavoratrice ha rettificato la propria dichiarazione, riconducendo l'episodio ad un infortunio sul lavoro e presentando il relativo certificato;
il direttore di cantiere ha quindi provveduto, senza indugio, a denunciare l'infortunio all'INAIL il 20 febbraio 2012. La tardività della denuncia, secondo il ricorrente,
è dipesa esclusivamente dall'errata informazione inizialmente fornita dalla lavoratrice e non da colpa del responsabile, che non poteva essere identificato nel Sindaco pro tempore, ossia
Quest'ultimo, già nel maggio 2012, aveva trasmesso agli uffici comunali Pt_1 competenti la contestazione di violazione erroneamente notificata al suo domicilio.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, in quanto la presunta violazione si è consumata il 16 dicembre 2011 (ultimo giorno utile per la denuncia all'INAIL), mentre l'ordinanza è stata notificata solo il 10 maggio 2017, ben oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Anche considerando come dies a quo il 12 aprile 2012, data di conclusione degli accertamenti ispettivi, il termine risulterebbe comunque spirato.
Il ricorrente deduce altresì il difetto di legittimazione passiva, evidenziando la propria totale estraneità ai fatti contestati, non ricoprendo più la carica di Sindaco né alcuna funzione comunale. Sottolinea che la figura del datore di lavoro, nelle pubbliche amministrazioni, si identifica con il dirigente responsabile dell'unità produttiva, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Dlgs 81/2008 e dal regolamento comunale, e non con il Sindaco pro tempore.
Nel merito, il ricorrente sostiene l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione, in quanto la violazione contestata non si è realizzata. La documentazione allegata dimostra che la mancata tempestiva denuncia come infortunio è dipesa dalla dichiarazione della lavoratrice, che aveva giustificato l'assenza come malattia;
una volta ricevuto il certificato che qualificava l'evento come infortunio, il responsabile del personale ha provveduto immediatamente alla denuncia telematica, giustificandone la tardività.
Alla luce di quanto esposto, chiede di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione, dichiarare la prescrizione della pretesa sanzionatoria, annullare l'ordinanza per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, dichiararne la nullità per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, con vittoria di spese e compensi di difesa.
Nella resistenza dell' di Messina, all'udienza del 15 CP_1 Controparte_1 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
L'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall' Controparte_1 non può essere accolta.
[...]
Dall'esame degli atti di causa risulta che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata effettuata mediante il servizio postale e si è perfezionata per compiuta giacenza, come si evince dalla stessa comparsa di costituzione e risposta dell , che indica la data CP_1 del tentativo di consegna e quella del deposito presso l'ufficio postale, nonché il successivo decorso dei dieci giorni previsto dalla legge per il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 8 L. 890/1982.
Tuttavia, secondo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021, in caso di notifica a mezzo posta perfezionata per compiuta giacenza, è necessario che la parte che intende avvalersi della presunzione di conoscenza dell'atto depositi in giudizio non solo l'avviso di ricevimento relativo al tentativo di consegna, ma anche l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Solo attraverso la produzione di tale ulteriore avviso può ritenersi provata la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario e, conseguentemente, può farsi decorrere il termine perentorio per la proposizione dell'opposizione.
Nel caso di specie, dagli atti non risulta che l' abbia Controparte_1 prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'ordinanza-ingiunzione. In assenza di tale documento, non può ritenersi provata la data di perfezionamento della notifica nei confronti del ricorrente e, pertanto, non può essere dichiarata la tardività dell'opposizione proposta da Parte_1
Ne consegue che l'eccezione sollevata dall' deve essere rigettata. CP_1
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente merita Parte_1 accoglimento. Dall'esame degli atti di causa emerge che la contestazione della violazione da parte dell'INAIL è stata notificata al ricorrente in data 22 aprile 2012, come risulta dal ritiro della relativa raccomandata da parte del destinatario. Tale circostanza è documentalmente provata e non contestata dalle parti.
Anche considerando quale data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione impugnata la data del
28 aprile 2017 (sebbene l'unica data certa è il 10 maggio 2017), il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della L. 689/1981 risulta interamente decorso. Infatti, tra la data di notifica della contestazione della violazione (22 aprile 2012) e quella di notifica dell'ordinanza-ingiunzione (28 aprile 2017) sono trascorsi più di cinque anni, senza che siano stati prodotti atti idonei ad interrompere la prescrizione nel rispetto dei requisiti di legge.
Sul punto, va rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto dall' Controparte_1
, ai fini dell'interruzione della prescrizione rileva esclusivamente il momento in
[...] cui il destinatario ha avuto legale conoscenza dell'atto interruttivo, come chiarito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 34212/2021. Pertanto, non è sufficiente la mera spedizione dell'atto interruttivo, ma occorre che il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza, circostanza che nel caso di specie non risulta provata per il periodo successivo alla notifica della contestazione della violazione.
In conclusione, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto dell'amministrazione a riscuotere la sanzione amministrativa, con conseguente accoglimento dell'eccezione sollevata dal ricorrente e declaratoria di estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014.
Ciò in quanto la controversia ha riguardato esclusivamente questioni di diritto, senza richiedere attività istruttoria o approfondimenti tecnici di particolare rilievo. Inoltre, il giudizio si è concluso con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sollevata in via preliminare dal ricorrente, circostanza che ha comportato la definizione anticipata della causa senza necessità di esaminare il merito delle ulteriori domande proposte.
Tali elementi – come sopra detto - giustificano l'applicazione dei parametri minimi per la liquidazione delle spese, in conformità ai criteri di proporzionalità e adeguatezza sanciti dall'art. 4 del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'entità delle questioni trattate e del limitato impegno professionale richiesto.
p.q.m.
il Tribunale di Messina così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritta la pretesa avanzata dall'
[...]
con l'ordinanza-ingiunzione n. 17/0183 del 31 marzo 2017 nei Controparte_1 confronti di Parte_1 condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 98,00 per spese ed in € 1.278,00 Parte_1 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza