Articolo 7 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 6Articolo 8
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13 gennaio 1974
Art. 7. (Funzionamento del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione si riunisce, di regola, ogni due mesi. Il presidente e' tenuto a convocare altresi' il consiglio di amministrazione quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il comitato esecutivo o il collegio dei sindaci.
Per la validita' della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del Presidente.
I verbali del consiglio, firmati dal presidente e dal segretario, sono letti ed approvati nella riunione immediatamente successiva.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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