Art. 6. (Ristrutturazione dei cantieri) 1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all' articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficolta', anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' concedere, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2000 un contributo una tantum non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento. 2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficolta' in cui versa l'impresa. 3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all' articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234 . 4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo e' effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373 .
5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 368 del 23 dicembre 1994.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234 , si veda nelle note all'art. 3, comma 1.
Nota all'art. 6, comma 3:
- Per il testo dell'art. 23 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234 , si veda nelle note all'art. 4, comma 3.
Nota all'art. 6, comma 4:
- Per il testo dell'art. 15, comma 3, del citato decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373 , si veda nelle note all'art. 4, comma 6.
Nota all'art. 6, comma 5:
- Il testo degli articoli 4 e 5 del citato regolamento CEE n. 1540/1998 e' il seguente:
"Art. 4 (Aiuti alla chiusura). - Gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione, trasformazione o riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purche' le riduzioni di capacita' operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.
2. I costi che possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1 sono in particolare:
le indennita' versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;
le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri in questione e le cui attivita' principali non siano la costruzione, trasformazione o riparazione navale;
le indennita' corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale;
le spese sostenute per riconvertire il cantiere (i cantieri), i fabbricati, le installazioni e le infrastrutture verso usi diversi da quelli specificati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 1.
3. Inoltre, nel caso in cui un cantiere cessi totalmente ogni attivita' di costruzione, trasformazione o riparazione, anche le seguenti misure sono considerate compatibili con il mercato comune:
l'aiuto per un importo che non superi il piu' elevato dei due valori stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti; il valore contabile residuo delle installazioni, senza tener conto della parte di eventuali rivalutazioni successive al 1o gennaio 1991 che superi il tasso di inflazione nazionale, oppure il valore scontato del contributo ai costi fissi ottenibile dalle installazioni in un periodo triennale (meno i benefici che l'impresa ricava dalla loro chiusura);
gli aiuti quali i prestiti o le garanzie su prestiti per il capitale di esercizio necessario all'impresa per completare i lavori non terminati, a condizione che tali aiuti si limitino al minimo indispensabile e che sia gia' stata eseguita una parte considerevole dei lavori.
4. L'importo e l'intensita' degli aiuti devono essere giustificati dall'entita' delle chiusure necessarie, fermo restando che si deve tener conto dei problemi strutturali della regione in questione e, in caso di riconversione verso altre attivita' industriali, della legislazione comunitaria e delle norme comunitarie relative alle nuove attivita'.
5. Al fine di garantire l'irreversibilita' delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro interessato deve assicurare che i cantieri di costruzione, trasformazione e riparazione navali che sono stati chiusi lo rimangano per un periodo non inferiore a dieci anni".
"Art. 5 (Aiuti alla ristrutturazione). - 1. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', compresi gli apporti di capitale, le remissioni di debiti, i prestiti sovvenzionati, la compensazione delle perdite e le garanzie, possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. In caso di ristrutturazione, devono essere inoltre soddisfatti i seguenti requisiti specifici:
l'impresa non deve aver ricevuto alcun aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1013/97;
l'aiuto deve rappresentare un'operazione una tantum e lo Stato membro interessato deve aver assunto impegni chiari ed irrevocabili a non concedere in futuro ulteriori aiuti all'impresa ne' ai suoi successori legali;
deve essere operata un'effettiva ed irreversibile riduzione della capacita' di costruzione, trasformazione o riparazione navali dell'impresa beneficiaria, commisurata al livello di aiuto in questione (a questo riguardo, il livello della produzione effettiva nei cinque anni precedenti costituira' il fattore determinante per il livello richiesto di riduzione di capacita');
la capacita' oggetto della chiusura deve essere regolarmente utilizzata per la costruzione, trasformazione o riparazione navali fino alla data della notifica dell'aiuto in questione a norma dell'art. 10;
la chiusura della capacita' deve essere mantenuta per almeno dieci anni a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione;
se la capacita' oggetto della chiusura viene riutilizzata per scopi alternativi, questi devono essere indipendenti dal cantiere in questione e le attivita' non devono riguardare principalmente la costruzione, trasformazione o riparazione navali;
lo Stato membro interessato deve accettare di fornire piena collaborazione alla realizzazione delle procedure di controllo stabilite dalla commissione, comprese le ispezioni in loco, effettuate eventualmente da periti indipendenti.
2. Nel valutare la regolarita' della produzione e della riduzione della capacita', la Commissione basa la propria decisione non solo sulla capacita' teorica del/dei cantiere/i dell'impresa ma anche sul livello della produzione effettiva nei cinque anni precedenti. Non verranno prese in considerazione le riduzioni di capacita' in altre imprese nel medesimo Stato membro a meno che siano impossibili riduzioni di capacita' nell'impresa beneficiaria senza compromettere la redditivita' del piano di ristrutturazione.
3. Prima di adottare una posizione al riguardo, la Commissione richiede l'opinione degli Stati membri in tutti i casi di questo genere che superino i 10 milioni di ecu.
4. Qualora le operazioni di ristrutturazione durino diversi anni e comportino un aiuto di importo assai elevato, la Commissione puo' richiedere che l'aiuto sia devoluto ad impianti previa notifica ed approvazione della Commissione stessa".
5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 368 del 23 dicembre 1994.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.
Nota all'art. 6, comma 1:
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234 , si veda nelle note all'art. 3, comma 1.
Nota all'art. 6, comma 3:
- Per il testo dell'art. 23 della citata legge 14 giugno 1989, n. 234 , si veda nelle note all'art. 4, comma 3.
Nota all'art. 6, comma 4:
- Per il testo dell'art. 15, comma 3, del citato decreto ministeriale 8 novembre 1990, n. 373 , si veda nelle note all'art. 4, comma 6.
Nota all'art. 6, comma 5:
- Il testo degli articoli 4 e 5 del citato regolamento CEE n. 1540/1998 e' il seguente:
"Art. 4 (Aiuti alla chiusura). - Gli aiuti destinati a coprire i normali costi di chiusure parziali o totali di cantieri di costruzione, trasformazione o riparazione navali possono essere considerati compatibili con il mercato comune purche' le riduzioni di capacita' operate grazie a tali aiuti siano effettive e irreversibili.
2. I costi che possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1 sono in particolare:
le indennita' versate ai lavoratori licenziati o prepensionati;
le spese relative ai servizi di consulenza per lavoratori licenziati o prepensionati, inclusi i versamenti effettuati dai cantieri per la creazione di piccole imprese indipendenti dai cantieri in questione e le cui attivita' principali non siano la costruzione, trasformazione o riparazione navale;
le indennita' corrisposte ai lavoratori per la riqualificazione professionale;
le spese sostenute per riconvertire il cantiere (i cantieri), i fabbricati, le installazioni e le infrastrutture verso usi diversi da quelli specificati nelle lettere b), c) e d) dell'art. 1.
3. Inoltre, nel caso in cui un cantiere cessi totalmente ogni attivita' di costruzione, trasformazione o riparazione, anche le seguenti misure sono considerate compatibili con il mercato comune:
l'aiuto per un importo che non superi il piu' elevato dei due valori stabiliti da una perizia di consulenti indipendenti; il valore contabile residuo delle installazioni, senza tener conto della parte di eventuali rivalutazioni successive al 1o gennaio 1991 che superi il tasso di inflazione nazionale, oppure il valore scontato del contributo ai costi fissi ottenibile dalle installazioni in un periodo triennale (meno i benefici che l'impresa ricava dalla loro chiusura);
gli aiuti quali i prestiti o le garanzie su prestiti per il capitale di esercizio necessario all'impresa per completare i lavori non terminati, a condizione che tali aiuti si limitino al minimo indispensabile e che sia gia' stata eseguita una parte considerevole dei lavori.
4. L'importo e l'intensita' degli aiuti devono essere giustificati dall'entita' delle chiusure necessarie, fermo restando che si deve tener conto dei problemi strutturali della regione in questione e, in caso di riconversione verso altre attivita' industriali, della legislazione comunitaria e delle norme comunitarie relative alle nuove attivita'.
5. Al fine di garantire l'irreversibilita' delle chiusure che hanno beneficiato di aiuti, lo Stato membro interessato deve assicurare che i cantieri di costruzione, trasformazione e riparazione navali che sono stati chiusi lo rimangano per un periodo non inferiore a dieci anni".
"Art. 5 (Aiuti alla ristrutturazione). - 1. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', compresi gli apporti di capitale, le remissioni di debiti, i prestiti sovvenzionati, la compensazione delle perdite e le garanzie, possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari attualmente in vigore sugli aiuti di Stato, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. In caso di ristrutturazione, devono essere inoltre soddisfatti i seguenti requisiti specifici:
l'impresa non deve aver ricevuto alcun aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1013/97;
l'aiuto deve rappresentare un'operazione una tantum e lo Stato membro interessato deve aver assunto impegni chiari ed irrevocabili a non concedere in futuro ulteriori aiuti all'impresa ne' ai suoi successori legali;
deve essere operata un'effettiva ed irreversibile riduzione della capacita' di costruzione, trasformazione o riparazione navali dell'impresa beneficiaria, commisurata al livello di aiuto in questione (a questo riguardo, il livello della produzione effettiva nei cinque anni precedenti costituira' il fattore determinante per il livello richiesto di riduzione di capacita');
la capacita' oggetto della chiusura deve essere regolarmente utilizzata per la costruzione, trasformazione o riparazione navali fino alla data della notifica dell'aiuto in questione a norma dell'art. 10;
la chiusura della capacita' deve essere mantenuta per almeno dieci anni a decorrere dall'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione;
se la capacita' oggetto della chiusura viene riutilizzata per scopi alternativi, questi devono essere indipendenti dal cantiere in questione e le attivita' non devono riguardare principalmente la costruzione, trasformazione o riparazione navali;
lo Stato membro interessato deve accettare di fornire piena collaborazione alla realizzazione delle procedure di controllo stabilite dalla commissione, comprese le ispezioni in loco, effettuate eventualmente da periti indipendenti.
2. Nel valutare la regolarita' della produzione e della riduzione della capacita', la Commissione basa la propria decisione non solo sulla capacita' teorica del/dei cantiere/i dell'impresa ma anche sul livello della produzione effettiva nei cinque anni precedenti. Non verranno prese in considerazione le riduzioni di capacita' in altre imprese nel medesimo Stato membro a meno che siano impossibili riduzioni di capacita' nell'impresa beneficiaria senza compromettere la redditivita' del piano di ristrutturazione.
3. Prima di adottare una posizione al riguardo, la Commissione richiede l'opinione degli Stati membri in tutti i casi di questo genere che superino i 10 milioni di ecu.
4. Qualora le operazioni di ristrutturazione durino diversi anni e comportino un aiuto di importo assai elevato, la Commissione puo' richiedere che l'aiuto sia devoluto ad impianti previa notifica ed approvazione della Commissione stessa".