Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Giovanni Battiato Ausiliario Della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 199/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del
Tribunale di Caltanissetta, promossa
DA
, in persona del pro tempore, Parte_1 CP_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si domicilia
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_2
Appellato contumace
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2023, conveniva in giudizio Controparte_2
l'Amministrazione scolastica odierna appellante perché venissero accolte le seguenti domande: “accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto,
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti
a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.500,00, mediante rilascio della
Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme…”.
In punto di fatto, il ricorrente deduceva all'uopo di avere prestato servizio alle dipendenze dell'allora , quale docente precario, in forza di una serie di contratti Parte_1
a tempo determinato di piena durata annuale, per gli anni scolastici e per i periodi indicati in ricorso e di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato ma che, ciò nonostante, il convenuto, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a Parte_1 termine e lavoratori a tempo indeterminato, non gli aveva corrisposto la somma di euro
500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente, somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il ricorrente chiedeva, quindi, la condanna del al pagamento dell'importo di euro Parte_1
500,00 per ogni anno scolastico nel corso del quale ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Il convenuto si costituiva, eccependo, preliminarmente, la prescrizione Parte_1 quinquennale della pretesa economica ai sensi dell'art. 2948, co.1 n. 4 c.c.
Nel merito, tra le varie difese, argomentava circa la non riconducibilità della Carta del docente alle "condizioni di impiego" per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.
Deduceva la brevità temporale degli incarichi conferiti alla ricorrente, non assegnati per l'intera durata dell'anno scolastico.
Eccepiva che la carta docenti è una erogazione non retributiva che il può Parte_1 riconoscere di anno in anno in ragione delle risorse assegnate dalla legge di bilancio e che tale erogazione, salva la possibilità di cumulo con l'erogazione dell'anno successivo, va utilizzata nell'anno scolastico di assegnazione, con conseguente impossibilità di essere richiesta a posteriori, per anni scolastici ormai conclusi e ha natura vincolata.
Affermava che l'importo recato dalla Carta elettronica è la rappresentazione pro capite dell'investimento aggiuntivo che la P.A. datrice di lavoro ha fatto, in campo formativo, tenendo conto che la stabilità della funzione educativa connessa al rapporto di lavoro di ruolo rende, con ragionevolmente alta probabilità, l'investimento stesso produttivo nel medio/lungo periodo, il che ne giustificherebbe l'assegnazione ai soli docenti a tempo indeterminato.
Rilevava, infine, che il ricorrente non avrebbe documento, pur essendone onerato, né di aver effettuato spese per acquisti ammissibili, né di aver fatto tempestiva ed espressa richiesta del bonus. La mancata effettuazione delle spese precluderebbe pertanto l'erogazione di qualunque importo per tutti gli anni scolastici conclusi;
parimenti, il fatto che la controparte non dimostri di aver chiesto l'erogazione dell'importo per ciascun anno scolastico di riferimento e di essere insorta contro il diniego dell'amministrazione almeno in sede stragiudiziale, fa ritenere fondatamente esauriti i rapporti giuridici per cui è causa.
Con sentenza n. 215/2024, pubblicata in data 27/04/2024, l'adito Tribunale di
Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione convenuta, così statuiva:
“Accertato il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui per il periodo oggetto di domanda, condanna il convenuto a mettere a disposizione Parte_1 della ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite Carta elettronica per
l'aggiornamento e formazione del personale docente.
Compensa le spese di causa per la metà e condanna il al pagamento della restante Parte_1 parte delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore del
Procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Avverso detta sentenza propone appello il , per i motivi Parte_1 che saranno appresso esaminati.
non si è costituito, rimanendo contumace. Controparte_2
**********************************
Con il proposto gravame l'amministrazione appellante rileva che sfuggirebbe ai principi di diritto enucleati dalla Corte di Cassazione, richiamati anche dalla sentenza gravata, il caso del docente, che pur destinatario di supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche, non riesca a completare le 18 ore curriculari, evidenziando, all'uopo, che, come risulterebbe nella stessa sentenza impugnata, ma anche dallo stato matricolare depositato,
l'odierno appellato per gli anni scolastici dedotti in giudizio non avrebbe mai raggiunto la quota delle 18 ore assegnate.
Rileva in particolare il che il beneficio economico richiesto è stato concesso anche Parte_1 con riferimento all'a.s. 2022/23, in cui, come appurabile dalla lettura dello stato matricolare del ricorrente, lo stesso era stato destinatario di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie.
In subordine, in caso di rigetto del motivo principale, il appellante chiede che il Parte_1 riconoscimento del diritto avvenga in forma specifica, con l'emissione di una carta docenti, ma con l'attribuzione di una somma proporzionale all'effettivo monte ore svolto, sulla base delle richiamate supplenze fino al termine delle attività didattiche
I motivi proposti non sono suscettibili di accoglimento e presentano anche evidenti profili di inammissibilità, laddove introducono questioni - concernenti il fatto che negli anni scolastici dedotti in giudizio lo non avrebbe raggiunto la quota delle 18 ore CP_2 assegnate e, con riguardo all'a.s. 2022/2023, che lo stesso era stato destinatario di plurimi contratti per supplenze brevi e saltuarie – che non avevano mai costituto oggetto di specifica difesa e contestazione nel primo grado del giudizio.
Nel merito, come ormai ben noto, la giurisprudenza di legittimità afferma con orientamento ormai costante e consolidato (cfr. sentenza n. 29961/2023) che: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Nel caso di specie non viene in rilievo il caso di un ex docente, fuoriuscito dal sistema scolastico.
Secondo la S.C. rilevano le supplenze annuali, sia su organico di diritto che di fatto, ma senza escludere la possibilità che rilevino anche supplenze temporanee, in relazione alle quali non si è tuttavia pronunciata, pur avendone ripetutamente avuto la possibilità in forza di ben due rinvii pregiudiziali (“La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”) (sempre
Cass. n. 29961/2023), lasciando evidentemente un vuoto nomofilattico tale da creare enormi incertezze applicative, tanto che di recedente un giudice italiano ha nuovamente posto all'attenzione della Corte di Lussemburgo (Trib. Lecce, ord. 16.4.2024).
Nel caso di specie, tuttavia, vengono solo supplenze “annuali”, fino al termine delle attività di didattiche ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, e non si pongono, pertanto, particolari ed ulteriori questioni interpretative.
Sulla base dei contratti di lavoro prodotti dall'originario ricorrente, non contestati dall'amministrazione scolastica odierna appellate, il prof. risulta infatti avere CP_2 espletato nell'anno scolastico 2019/2020, incarico di supplenza presso l'Istituto
Comprensivo Quasimodo- Vallelunga, per un posto sostegno minorati psicofisici, dal
4.11.2019 al 30.6.2020 per 9 ore settimanali (cfr. doc. 15 allegato al ricorso introduttivo del giudizio ); nell'anno scolastico 2020/2021 incarico di supplenza presso l'Istituto
Comprensivo Quasimodo- Vallelunga, per un posto sostegno minorati psicofisici, dal
16.10.2020 al 30.6.2021, per 9 ore settimanali (doc. 16); nell'a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore Giovan Battista Hodierna di Mussomeli, per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale B014, dal 4.9.2021 al 30.6.2022, per
9 ore settimanali (doc. 17); nell'a.s. 2022/2023, contrariamente a quanto eccepito in fatto Cont dal , incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore Virgilio Mussomeli, per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A017, dal 3.9.2022 al 30.6.2023, per
12 ore settimanali (doc.18) e, nell'a.s. 2023/2024, incarico di supplenza presso l'Istituto
Superiore “Mottura”, per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale
A37, dal 1.9.2023 al 30.6.2024, per 17 ore settimanali (doc.14).
Non rileva, poi, il fatto che gli incarichi annuali fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, co. 2, legge n. 124/1999 siano stati svolti dall'appellato per meno di diciotto ore settimanali.
Come infatti ribadito anche di recente da Cass. Sez. U. n. 7254/2024 in caso di contratti annuali, anche al termine delle attività didattiche, il docente con contratto a tempo determinato ha sempre diritto a ricevere il bonus docenti, a prescindere dal monte ore assegnato, essendo proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale dei docenti di ruolo, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Va infatti al riguardo considerato, sì come già posto in evidenza nell'arresto del 2023, il sopra citato disposto dell'art. 4, commi 1) e 2), della L. 124/1999.
Il comma 1) di tale disposizione prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Allo stesso modo il comma 2, che sancisce che: “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre
e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua
è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in definitiva, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è, secondo la Cassazione, da ritenere certo.
E, rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che fa valere l'appellato nel caso di specie, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Solo nei casi di contratti brevi andrà invece valutata la situazione di eventuale disparità, essendo : “necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che
l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
A tale stregua, sussiste dunque il diritto dell'odierno appellato ad ottenere la carta docente, per l'itero importo previsto dalla legge, con riferimento alle supplenze annuali dedotte in giudizio, non prescritte, sì come motivato dal primo decidente con statuizione non oggetto di gravame. La sentenza appellata deve essere dunque integralmente confermata.
Nulla sulle spese, non essendosi la vittoriosa parte appellata costituita.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro
215/2024, pubblicata in data 27/04/2024;
- nulla sulle spese
Caltanissetta, 12.03.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE