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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/12/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 635/2022 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via Mandanici n. 109, presso lo studio dell' Avv. Luigi Bambaci
(C.F.: ), da cui è rappresentato e difeso giusta procura agli atti (PEC: C.F._2
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Messina, Via dei Verdi n. 55, presso lo studio dell'Avv. Roberto Materia (C.F.:
), da cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: C.F._4
Email_2
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1304/2022 pubblicata il 15 luglio 2022 del Tribunale di
Messina – Prima Sezione Civile - resa nella causa civile iscritta al n. 1202/2013 R.G. avente ad oggetto: contratto di appalto.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' appellante:
1)” in via preliminare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
2) nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata confermando il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l' appellata:
1)” in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello; 2) nel merito rigettare il gravame proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
3) dare atto che l'appellata ripropone tutte le domande formulate in primo grado;
4) con vittoria di spese e compensi di causa, nonché condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per il grado di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a questa Corte Parte_1 la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile ha accolto la opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da revocando il D.I. n. 1767/12. Controparte_1
L' appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Alla udienza cartolare del 24 giugno 2024 la Corte, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
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L' appellante ha proposto quattro distinti motivi di censura.
Col primo motivo ha dedotto la nullità e/o annullabilità della pronuncia per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla eccezione di intervenuta decadenza dei termini per la denunzia di vizio di difformità dell'opera ex art. 1667 C.C.
Col secondo motivo ha dedotto la nullità e/o annullabilità della sentenza per errata, illogica, contraddittoria motivazione in ordine al pagamento della voce “lavori di sistemazione dei cordoli” nonché per errata valutazione dei dati contrattuali, della C.T.U. e dei documenti prodotti.
Col terzo motivo di gravame ha denunciato la nullità e/o annullabilità della pronuncia per errata omessa ammissione dei mezzi istruttori articolati dall'opposto in comparsa di costituzione.
Infine, col quarto ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza de qua per la ingiusta condanna alle spese.
Nell'odierno grado di giudizio si è costituita la quale ha sottolineato la correttezza Controparte_1
e legittimità della statuizione del Tribunale di Messina, del tutto esente da censure sia in fatto che in diritto chiedendone pertanto la integrale conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le argomentazioni che verranno di seguito svolte.
Il primo motivo di censura è destituito di fondamento giuridico sotto due distinti profili. Innanzitutto va evidenziata la tardività della eccezione di decadenza dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, sollevata dall'opposto in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 7 dicembre 2013.
Ed invero, trattandosi di eccezione in senso stretto, essa andava sollevata venti giorni prima della udienza di comparizione, fissata per il 9 dicembre 2013.
Sul punto la giurisprudenza della S.C. è costante. Ex multis Sez. 2, ordinanza n. 14569 del 24 maggio
2024 secondo cui: “In tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio, pertanto la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione”.
Sotto altro aspetto, poi, la disciplina prevista dall'art. 1667 c.c. non può comunque trovare applicazione nel caso che ci occupa, caratterizzato dalla mancata ultimazione delle opere commissionate.
Così Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 5771 del 4 marzo 2025: “In tema di appalto, nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”.
Tanto basta per rigettare il primo motivo di gravame.
Quanto al secondo, la Corte osserva.
Sostiene l'appellante che il Giudicante sia incorso in una insanabile contraddizione per aver, da un lato dichiarato di privilegiare l'accordo delle parti, dall'altro per essersi affidato alle conclusioni del
CTU che, al contrario, ha disatteso la volontà contrattuale.
Il rilievo è infondato.
All'art. 4 del contratto di appalto, così testualmente si legge: “Sistemazione dei cordoli interni in conglomerato cementizio da conteggiarsi secondo il tempo impiegato”.
Il quantifica il tempo effettivamente impiegato per sistemare i cordoli in 582 ore. Pt_1
Al riguardo il CTU, a pag. 14 dell'elaborato peritale, così testualmente argomenta: “Detta conclusione non è condivisibile ed appare del tutto disancorata da qualsiasi profilo di credibilità.
Peraltro a sostegno di detta quantificazione, ed a prescindere da ogni valutazione, non ha prodotto alcuna documentazione che ne potesse giustificare la fondatezza e la riferibilità al periodo ed al lavoro oggetto di controversia, quali fatture ovvero documenti che potessero attestare l'assunzione in servizio ovvero le buste paga dei suddetti lavoratori o quant'altro utili a documentare quanto sostenuto dalla ”. Parte_2
Le argomentazioni svolte dal consulente tecnico sono del tutto condivisibili in quanto la durata di esecuzione degli interventi sui cordoli, dallo stesso fissata in 42 ore, è stata calcolata parametrandola alle quantità determinate nel computo dall'ing. non contestate dalla controparte, secondo le CP_2 previsioni del prezziario regionale 2009…
Pertanto, moltiplicando tale durata, calcolata applicando parametri oggettivi e dettagliatamente specificati in seno alla tabella di pag. 16 della relazione tecnica, per il prezzo riportato nel prezziario regionale 2009 ed aggiungendo l'importo del ponteggio, dello smontaggio del ponteggio e della demolizione del cemento armato, si perviene all'importo finale di € 2.774,98 posto a base della pronuncia impugnata.
Per altro verso, poi, e si passa così al terzo motivo di gravame, la determinazione del tempo impiegato per la sola sistemazione dei cordoli interni in conglomerato cementizio non poteva di certo essere affidata alla prova testimoniale dei dipendenti dell'appaltatore, e ciò per ragioni del tutto intuitive.
In particolare, la circostanza di aver lavorato per un certo numero di ore nel cantiere dell'immobile in oggetto non avrebbe fornito alcuna prova certa riguardo la effettiva durata dei soli lavori di sistemazione dei cordoli interni.
Senza contare poi che la durata di tali lavori, fissata dal in 582 ore, appare ictu oculi del Pt_1 tutto sproporzionata in eccesso, anche tenendo conto del fatto che tutti i lavori commissionati avrebbero dovuto essere completati entro il 30 luglio 2009, e cioè in meno di tre mesi dal loro inizio.
Pertanto il ragionamento seguito dal Giudicante, allorchè ha ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'opposto e di fondare la sua decisione sull'elaborato peritale, si appalesa del tutto condivisibile in quanto basato su parametri oggettivi, e va quindi confermato.
Va infine rigettato il quarto motivo di gravame riguardante la condanna alle spese processuali, stante il mancato accoglimento del gravame.
Quanto alla richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. formalizzata dalla difesa dell'appellata, la Corte ritiene la insussistenza dei presupposti di legge e la stessa va pertanto rigettata.
L'esito dell'odierno giudizio, caratterizzato dalla soccombenza totale dell' appellante, comporta la condanna dello stesso al pagamento, in favore dell' appellata, delle spese processuali del presente grado che, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147 nei valori medi dello scaglione di riferimento
(€ 8.070,10), vengono liquidate nella misura di € 5.809,00 così distinta: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge, se dovuti. Sussistono i presupposti per la condanna dell' appellante al pagamento del doppio del Contributo
Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 635/2022 R.G. promossa da contro Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellante al pagamento, in favore di , delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 5.809,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre
R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge, se dovuti;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 10 dicembre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini