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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 682/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 682/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in data [...] a Parte_1 C.F._1
LE di LI (PV) e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Villarboito Alberto del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in data [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
I) pronunciare la Sentenza di separazione personale dei coniugi Sigg. e Parte_1
Controparte_1
II) dare atto che i Sigg. e sono economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e che, quindi, non deve essere disposto alcun assegno di mantenimento a favore delle
Parti;
III) dare atto che ciascuna Parte si onera del pagamento delle competenze professionali del proprio legale, con relativa compensazione delle spese.
Il PM ha concluso con visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Controparte_1
21.06.1969 presso il Comune di Zeme (PV), trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 1969.
Dall'unione nascevano tre figli: e oggi tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, in cui entrambi domandavano la pronuncia di separazione, le parti sono comparse innanzi al Presidente Relatore all'udienza del 02.10.2024 dove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al
05.02.2025.
Nelle more della suddetta udienza le parti hanno raggiunto un accordo e per mezzo di note scritte autorizzate hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 682/2024 R.G., ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 1) DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il
[...] Controparte_1
21.06.1969 presso il Comune di Zeme (PV), trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 1969;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DÀ ATTO che i signori e sono economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e che, quindi, non deve essere disposto alcun assegno di mantenimento a favore di una delle Parti;
4) DÀ ATTO che ciascuna Parte si onera del pagamento delle competenze professionali del proprio legale, con relativa compensazione delle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 12.02.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 682/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in data [...] a Parte_1 C.F._1
LE di LI (PV) e residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Villarboito Alberto del Foro di Vercelli
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in data [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. Margara Germana del Foro di Vercelli
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Le parti, tramite il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
I) pronunciare la Sentenza di separazione personale dei coniugi Sigg. e Parte_1
Controparte_1
II) dare atto che i Sigg. e sono economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e che, quindi, non deve essere disposto alcun assegno di mantenimento a favore delle
Parti;
III) dare atto che ciascuna Parte si onera del pagamento delle competenze professionali del proprio legale, con relativa compensazione delle spese.
Il PM ha concluso con visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Controparte_1
21.06.1969 presso il Comune di Zeme (PV), trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 1969.
Dall'unione nascevano tre figli: e oggi tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti.
Depositati i rispettivi atti introduttivi, in cui entrambi domandavano la pronuncia di separazione, le parti sono comparse innanzi al Presidente Relatore all'udienza del 02.10.2024 dove i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al
05.02.2025.
Nelle more della suddetta udienza le parti hanno raggiunto un accordo e per mezzo di note scritte autorizzate hanno rassegnato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 682/2024 R.G., ogni diversa domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 1) DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il
[...] Controparte_1
21.06.1969 presso il Comune di Zeme (PV), trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune all'Atto n. 5, Parte II - Serie A, Anno 1969;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DÀ ATTO che i signori e sono economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e che, quindi, non deve essere disposto alcun assegno di mantenimento a favore di una delle Parti;
4) DÀ ATTO che ciascuna Parte si onera del pagamento delle competenze professionali del proprio legale, con relativa compensazione delle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 12.02.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3