Art. 34.
(Fondo nazionale per la montagna).
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , dopo le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: "alle regioni e province a statuto di autonomia speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , sono autorizzati limiti ti impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunita' montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che " Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."
(Fondo nazionale per la montagna).
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , dopo le parole: "regioni a statuto ordinario", sono aggiunte le seguenti: "alle regioni e province a statuto di autonomia speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , sono autorizzati limiti ti impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunita' montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che " Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati."