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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4871/2022 del R.G. Previdenza
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Fusco e con la stessa Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe opposizione ex art. 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza ingiunzione OI 000322013 notificata in data 29.04.2022, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa quale autore materiale della violazione ed obbligato principale della sanzione amministrazione inizialmente calcolata in € 19.500,00, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per il periodo 3° e 4° trimestre 2014 scadenza versamento 2015. A sostegno della opposizione eccepiva che la sanzione amministrativa impugnata non fosse dovuta perché gli Ispettori con verbale del 16.10.2014 disconoscevano i rapporti di CP_1
lavoro denunciato con i sig.ri e iscrivendo gli stessi quali Parte_2 Controparte_2 collaboratori della azienda agricola;
eccepiva poi l'omessa notifica dell'accertamento posto a base della ordinanza ingiunzione, la carenza di motivazione e l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' che esponeva che, nelle CP_1
more, fosse stato annullata d'ufficio l'ordinanza ingiunzione impugnata e insisteva dunque per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese del giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte resistente provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, come da documento depositato allegato alla memoria di costituzione del resistente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo provato in atti l'annullamento d'ufficio dell' . Controparte_3
Le spese di lite, tenuto conto dell'annullamento d'ufficio operato nelle more della notifica del ricrso, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 13.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico