Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 12266/2024 R.G.L. promosso da
[...]
con l'avv. SOLLENA Parte_1
GASPARE
CONTRO
Controparte_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che parte ricorrente ha depositato note scritte in data 9/1/2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12266/2024 R.G.L., promossa
D A
in Parte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SOLLENA GASPARE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui CP_2
dichiarata, annulla gli avvisi di addebito opposti nn. 59620240001110102000 e
59620240001319651000.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SOLLENA GASPARE, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/08/2024 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59620240001110102000 e n.
59620240001319651000, con i quali l' gli aveva richiesto importi a titolo di Pt_1
contribuzione previdenziale al fondo pensione lavoro dipendenti, rispettivamente di € 1.825,12 e di € 2.509,70, per il periodo di 9/2023.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente deduceva “che in data 8 novembre 2023
è pervenuto invito a regolarizzare da parte dell' contenente unicamente violazioni di natura CP_2
formale, consistenti nel mancato invio di denunce contributive relative ai periodo 6/2023 e
8/2023 per la matricola n. 7020556803 insistente presso la sede di Lido di Ostia, CP_2 relativa alla sede di lavoro di Acilia (Roma) n presenza di pagamento della contribuzione (cfr. invito a regolarizzare – all. n. 10). In seguito all'invito a regolarizzare la ricorrente ha tempestivamente provveduto alla trasmissione delle denunce contributive sopra indicate (cfr. all.
n. 11). In seguito alla trasmissione di tali denunce, la sede ricevente ha comunicato, in CP_2
data 1 dicembre 2023 la sussistenza di una differenza contributiva a debito pari ad euro 157,00 prontamente versati dalla ricorrente (cfr. F24 – all. n. 12). All'esito del pagamento l ha Pt_1
comunicato in data 1 dicembre 2023 che avrebbe comunque provveduto ad emettere DURC con esito irregolare (cfr. scambio email con – all. n. 13), come in effetti avvenuto nel mese di CP_2
dicembre 2023 (cfr. DURC irregolare – all. n. 14).
Aggiungeva, altresì, che le note di rettifica relative al periodo 9/2023, confluite negli avvisi di addebito impugnati, sono state emesse in data 23 febbraio 2024, quando l'impresa aveva già da diversi mesi regolarizzato la posizione teoricamente irregolare, nonché di aver provveduto ad effettuare il pagamento degli avvisi impugnati, al solo scopo cautelare di non pregiudicare la propria posizione in conseguenza dell'emissione di ulteriori DURC irregolari, facendo espressa riserva di richiedere la ripetizione delle somme versate all'atto dell'eventuale annullamento degli avvisi.
Non si costituiva invece in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, nella fattispecie in esame, l' su cui gravava l'onere di provare la CP_2
fondatezza della richiesta creditoria esecutivamente azionata, rimanendo contumace non ha allegato nessuna circostanza di fatto o di diritto della stessa, dovendosi ritenere quindi insussistente un obbligo contributivo per l'anno 2023 a carico di parte ricorrente, che ha documentalmente provato di avere effettuato tempestivamente le denunce contributive e i pagamenti a seguito dell'invito a regolarizzare. Pertanto, vanno emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che seguono la soccombenza dell' CP_2
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/01/2025.
La Giudice
Paola Marino