Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01653/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Almacasa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Provvedimento del 30 maggio 2025, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso l'ennesimo immotivato diniego alla richiesta di autorizzazione paesaggistica avanzata dalla Almacasa s.r.l., con riferimento ai lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in Catania, via Napoleone Colajanni 88, e di ogni altro atto precedente, successivo e comunque presupposto, connesso e conseguenziale.
- per la violazione/elusione del giudicato formatosi sulle Sentenze: - del 13 giugno 2023 numero 1867, con cui la Seconda Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla ALMACASA avverso lo Studio di Dettaglio del Centro Storico, annullando "…la delibera del 23 marzo 2022 del Consiglio Comunale del Comune di Catania e la delibera del 19 febbraio 2021 della Giunta Municipale del Comune di Catania nella parte di interesse e con esclusivo riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente…" , e acclarando che l'immobile ricade in zona "B", fuori dal centro storico ; - del 28 febbraio 2025 numero 764, con cui la Terza Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla ALMACASA, avverso il diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sul medesimo progetto oggetto del diniego oggi impugnato, statuendo che "…la Soprintendenza, piuttosto che determinarsi nel senso qui censurato, avrebbe dovuto vagliare - alla luce delle caratteristiche del nuovo elaborato progettuale presentato dall'odierna ricorrente - la compatibilità dell'intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione proposto con le vigenti N.T.A., le quali, con particolare riguardo alla zona classificata come Zona "B" nel P.R.G., prevedono che, oltre ad interventi di normale restauro edilizio interno agli edifici ed ai cortili, "sono ammesse demolizioni e ricostruzioni per singoli edifici fra proprietari consorziati, alla condizione che il volume degli edifici non superi in alcun caso il volume di quelli preesistenti" (cfr. art. 12 N.T.A.)…" .
- per il risarcimento del danno causato dal reiteratamente e colpevolmente illegittimo comportamento della Soprintendenza di Catania.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati in data 3 novembre 2025:
- del provvedimento del 15 settembre 2025 prot. 10248, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania “(…) conferma e valida quanto esplicitato nel preavviso di parere contrario concludendo ai sensi dell’art. 2 della L n. 21 maggio 2019 n. 7, il procedimento esprimendo parere contrario (…)” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AN IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24 luglio 2025 e depositato il successivo 29 luglio, la società Almacasa S.r.l. impugnava il provvedimento del 30 maggio 2025 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania negava l’autorizzazione paesaggistica per un intervento di ristrutturazione edilizia, tramite demolizione e ricostruzione, di un fabbricato di sua proprietà sito in Catania, via Napoleone Colajanni n. 88.
La ricorrente espone di aver acquistato l’immobile in data 24 settembre 2019, ricadente in zona “B” del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Catania, e di aver avviato un complesso iter amministrativo per la sua riqualificazione.
L’odierno contenzioso si inserisce in una più ampia vicenda che ha già visto questo Tribunale pronunciarsi in più occasioni. In sintesi, la ricorrente ripercorre le seguenti tappe:
a) un primo diniego di autorizzazione paesaggistica del 28 aprile 2021, avverso il quale il ricorso veniva respinto con sentenza di questo T.A.R. n. 1008/2022;
b) la successiva approvazione, con delibera consiliare n. 7 del 23 marzo 2022, dello “Studio di Dettaglio del Centro Storico” da parte del Comune di Catania, che includeva l’immobile in un’area con divieto di demolizione e ricostruzione;
c) l’annullamento di tale delibera, per la parte di interesse della ricorrente, con sentenza di questo T.A.R., Sez. II, n. 1867 del 13 giugno 2023, la quale accertava in modo definitivo che l’immobile è ubicato in zona “B” del P.R.G., al di fuori del perimetro del centro storico;
d) un ulteriore diniego della Soprintendenza in data 15 aprile 2024, motivato con riferimento allo “Studio di Dettaglio” già annullato, anch’esso gravato dinanzi a questo Tribunale;
e) l’accoglimento del relativo ricorso con sentenza di questo T.A.R., Sez. III, n. 764 del 28 febbraio 2025, passata in giudicato, con la quale veniva statuito che la Soprintendenza avrebbe dovuto valutare la compatibilità dell’intervento con le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G., le quali, per la zona “B”, ammettono la demolizione e ricostruzione a parità di volume (art. 12 N.T.A.).
A seguito di tale ultima pronuncia, e dopo aver presentato una nuova istanza conforme alle indicazioni del giudice, la ricorrente riceveva il provvedimento oggi impugnato in via principale, datato 30 maggio 2025, con cui la Soprintendenza esprimeva nuovamente parere contrario.
Il diniego è motivato sulla base di un presunto contrasto con gli indirizzi del Piano Paesaggistico adottato nel 2018, il quale, a dire dell’Amministrazione, includerebbe l’area nel perimetro del centro storico, e sulla ritenuta incompatibilità della demolizione e ricostruzione con gli obiettivi di conservazione del tessuto urbano.
Avverso tale atto, la società ha dedotto un unico articolato motivo di ricorso, rubricato: “Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulle Sentenze di Codesto Tribunale numero 1867/2023 e del 28 febbraio 2025 numero 764. Travisamento della normativa urbanistica applicabile all’immobile oggetto dell’intervento proposto. Violazione e falsa applicazione del Piano Paesaggistico adottato con D.A. del 31 ottobre 2018 n°31, ed in particolare delle Norme di Attuazione relative agli ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella Provincia di Catania. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere, travisamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione” . Con tale censura, veniva evidenziato che la Soprintendenza, a seguito di diffida, aveva emesso un nuovo provvedimento di diniego, in sostanza riproponendo motivazioni già ritenute illegittime dal Tribunale, il quale con Sentenza n. 1867/2023 aveva annullato il precedente atto. In particolare, il diniego si fonderebbe su un contrasto con il Piano Paesaggistico, già escluso dal Tribunale nella medesima sentenza. Inoltre, la Soprintendenza avrebbe omesso di applicare i principi stabiliti dal giudice, limitandosi a una valutazione superficiale, che configurava una palese violazione ed elusione del giudicato. Veniva sostenuto che la proposta edilizia di Almacasa risulterebbe pienamente conforme al Piano Paesaggistico, in quanto l’immobile ricadrebbe nella Zona “B”, ove la demolizione e ricostruzione sono espressamente consentite, e non erano state riscontrate specifiche limitazioni né dalla normativa urbanistica né dal vincolo paesaggistico. Di conseguenza, l'atto amministrativo della Soprintendenza risulterebbe viziato da illogicità e difetto di istruttoria, in quanto non considerava correttamente le norme applicabili all'immobile e le disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico. Veniva sottolineato che la Soprintendenza, pur formalmente riesaminando gli atti alla luce delle sentenze, avrebbe reiterato le medesime motivazioni già annullate, dimostrando una sostanziale violazione dei principi di buona amministrazione, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa. In tal senso, la condotta dell’amministrazione concretizzerebbe un abuso di potere, travisamento e manifesta ingiustizia, si insisteva pertanto nell’annullamento del provvedimento impugnato. La giurisprudenza richiamata dal ricorso, inclusi i precedenti in materia (Sentenze n. 1867/2023 e n. 764/2025), confermerebbe la posizione sostenuta dalla parte ricorrente, evidenziando la violazione del giudicato e la reiterazione di vizi già sanzionati dal Tribunale.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 ottobre 2025, la ricorrente impugnava il successivo provvedimento prot. n. 10248 del 15 settembre 2025, con cui la Soprintendenza, qualificando l’atto del 30 maggio come “preavviso di parere contrario” , concludeva formalmente concluso il procedimento confermando il proprio diniego.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Con memoria depositata in data 11 dicembre 2025, la ricorrente ribadiva le proprie difese, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. In via preliminare, il Collegio deve esaminare la natura giuridica dei provvedimenti impugnati al fine di statuire sull’ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Il provvedimento della Soprintendenza del 30 maggio 2025, impugnato con il ricorso introduttivo, deve essere qualificato come un diniego definitivo; esso, infatti, non si limita a preannunciare una possibile conclusione negativa del procedimento, ma esprime una valutazione compiuta e conclusiva, manifestando in modo inequivocabile la volontà dell’Amministrazione di rigettare l’istanza della ricorrente.
La motivazione addotta, fondata sul presunto contrasto con il Piano Paesaggistico, e la formula conclusiva ( “non autorizza l’intervento” ) non lasciano dubbi sulla natura provvedimentale e immediatamente lesiva dell’atto.
Di contro, il successivo atto del 15 settembre 2025, impugnato con motivi aggiunti, possiede carattere meramente confermativo; esso, infatti, non è sorretto da una nuova istruttoria né introduce elementi motivazionali inediti, ma si limita a ratificare la decisione già assunta, peraltro qualificando erroneamente come “preavviso” il provvedimento precedente. In quanto atto meramente confermativo di un precedente provvedimento già lesivo, esso è privo di autonoma capacità lesiva.
Pertanto, il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo l’interesse della ricorrente già pienamente tutelato dall’impugnazione dell’atto presupposto.
2. Nel merito, il ricorso introduttivo è fondato e merita accoglimento.
La censura con cui si lamenta la violazione ed elusione del giudicato formatosi sulle sentenze di questo Tribunale n. 1867/2023 e n. 764/2025, è fondata.
Come noto, il giudicato amministrativo di annullamento vincola l’Amministrazione a riesaminare la questione uniformandosi al dictum del giudice, con il divieto di riprodurre un provvedimento avente il medesimo contenuto dispositivo e sorretto dalla medesima, o analoga, motivazione già ritenuta illegittima.
Nel caso di specie, i precedenti pronunciamenti di questo Tribunale hanno tracciato un percorso vincolante per l’azione della Soprintendenza, in particolare:
- con la sentenza n. 1867/2023 veniva definitivamente accertato che l’immobile della società ricorrente ricade in zona “B” del P.R.G. e non nel centro storico;
- con la sentenza n. 764/2025, passata in giudicato, veniva ulteriormente chiarito che l’Amministrazione, nel riesercitare il proprio potere, avrebbe dovuto vagliare la compatibilità del progetto con le N.T.A. relative alla zona “B” , le quali “prevedono che, oltre ad interventi di normale restauro edilizio interno agli edifici ed ai cortili, ‘sono ammesse demolizioni e ricostruzioni per singoli edifici fra proprietari consorziati, alla condizione che il volume degli edifici non superi in alcun caso il volume di quelli preesistenti’ (cfr. art. 12 N.T.A.)” .
Nonostante la chiarezza di tali statuizioni, la Soprintendenza, con il provvedimento del 30 maggio 2025, nuovamente fondava il proprio diniego sul presupposto, già censurato e smentito in sede giurisdizionale, che l’immobile ricada nel centro storico.
Il Collegio osserva che il tentativo di giustificare tale assunto attraverso il richiamo al Piano Paesaggistico del 2018, che avrebbe individuato un perimetro del centro storico più ampio di quello del P.R.G., costituisce un evidente artificio per aggirare il contenuto precettivo delle sentenze.
L’Amministrazione regionale, infatti, era tenuta a conformarsi a quanto accertato con forza di giudicato, ovvero considerare la collocazione dell’immobile in zona “B” , e a valutare il progetto alla luce della normativa urbanistica applicabile a tale zona, come espressamente indicato dalla sentenza n. 764/2025.
In conclusione, riproponendo le medesime ragioni di diniego già ritenute illegittime, seppur sotto la diversa veste del richiamo al Piano Paesaggistico, la Soprintendenza non ha dato corretta esecuzione ai giudicati, ma ne ha violato ed eluso la portata, incorrendo nel vizio di violazione - elusione del giudicato.
L’azione amministrativa, in sostanza, si è tradotta in una mera riedizione del potere già esercitato in modo illegittimo, in palese spregio del principio di autorità della cosa giudicata e dell’obbligo conformativo che ne deriva.
3. L’accoglimento del motivo relativo alla violazione del giudicato ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, le quali attengono a profili di illegittimità (eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento) che rimangono superati dalla radicale invalidità dell'atto per contrasto con le precedenti decisioni giurisdizionali.
4. Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, in quanto formulata in modo generico e non supportata da alcun principio di prova in ordine ai presupposti (elemento soggettivo, danno-conseguenza e nesso di causalità) necessari per il suo accoglimento.
5. In conclusione, il ricorso introduttivo va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato del 30 maggio 2025. Il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania del 30 maggio 2025;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
- respinge la domanda di risarcimento del danno;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge, laddove dovuti e al rimborso del contributo unificato, laddove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI RZ, Presidente
AN IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IT | NI RZ |
IL SEGRETARIO