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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU PP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2083/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dall'avv. ACCARDO Parte_1
VINCENZO;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento di ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della permanenza del requisito sanitario utile ai fini della conservazione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. 118/1971 e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c.,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato talune patologie, pur certificate nel corso pagina1 di 3
dell'ATPO, oltre ad aver errato nella valutazione della complessiva inabilità lavorativa.
Nel presente giudizio, oltre a chiedere l'accertamento della permanenza di detto presupposto sanitario, l'istante ha chiesto, altresì, il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.
104/1992.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento, unicamente in ordine alla domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito richiesto dall'art. 12 L. 118/1971.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, al contrario, ha riconosciuto la sussistenza del predetto requisito sanitario.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Nel caso esaminato, risulta predominante la condizione di sofferenza con esiti intervento per neoplasia Mammella sinistra che ha necessitato di cicli di chemioterapia, con in atto trattamento sostitutivo ormonale che richiede a tutt'oggi controlli clinici e strumentali;
la sofferenza cardio circolatoria con una condizione di cardiopatia ipertensiva in soggetto con dislipidemia, sofferenza tiroidea e stato ansioso depressivo in trattamento continuo con antidepressivi, condizione questa che va ad incidere oltre che sulla attività lavorativa anche sulla cura della sfera personale;
tale condizione risulta essere aggravata da una evoluzione artrosico degenerativa che interessa il
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rachide e le grandi articolazioni con Gonartrosi bilaterale che ha determinato una sofferenza statico posturale”.
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che l'istante abbia infermità tali da determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100% dal 24.10.2023, dovendo, pertanto, accogliersi la domanda, tenuto conto del chiaro disposto dell'art. 12, comma 1, L. 118/1971, che dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una Controparte_2 pensione di inabilità”.
3.- Al contrario, non può accogliersi la domanda finalizzata all'accertamento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/1992, in quanto formulata per la prima volta nel presente giudizio, incardinato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
4.- Tenuto conto della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate, ponendosi, nei rapporti interni delle parti, le spese di CTU in capo a parte resistente, attesa la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., depositata da parte ricorrente, unitamente all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971 dal
24.10.2023;
CONDANNA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
PONE, inoltre, nei rapporti interni fra le parti, in capo all' le CP_1 spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Palmi, 24/11/2025
Il giudice
LU PP
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