Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 133/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 133/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROGNONI PIETRO ANGELO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in SC, Via Filippo Turati n. 43;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VIBO VALENTIA, in data
22/07/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VIBO VALENTIA alla Parte II, Serie A, n. 55, dell'anno 2005; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi, IG.ra e IG. , vivranno Parte_1 Controparte_1
separati con mutuo rispetto;
2) il figlio minorenne , nato a [...] il Persona_1
17.10.2008, Cod. Fisc. viene affidato congiuntamente e in via CodiceFiscale_3
condivisa a entrambi i genitori con collocamento in via alternata e paritaria del medesimo presso ciascun genitore, mantenendo il proprio indirizzo di residenza in
SC (MI), Via Perosi n. 4, Lettera G, Scala 1, Interno 112, ove tuttora risiede. Nella
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, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni
[...] afferenti l'ordinaria amministrazione ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni afferenti la straordinaria amministrazione, assumendo soltanto di comune accordo le decisioni di particolare importanza nella vita del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: in materia educativa, scolastica, medico/sanitaria, di orientamento religioso), tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, nel contesto di un progetto educativo partecipato;
3) il figlio sarà collocato in via alternata, paritaria ed Persona_1
equivalente presso ciascun genitore secondo il seguente modulo bisettimanale: a) 1^ settimana: presso la madre nel periodo compreso tra le ore 21.00 della domenica e le ore 16:00 del successivo venerdì e, presso il padre, nel periodo compreso tra le ore 16:00 del predetto venerdì e le ore 21:00 della successiva domenica e b) 2^ settimana: presso il padre nel periodo compreso tra le ore 21.00 della domenica e le ore 16:00 del successivo venerdì e, presso la madre, nel periodo compreso tra le ore 16:00 del predetto venerdì e le ore 21:00 della successiva domenica, con identica applicazione del predetto modulo alternato, paritario ed equivalente nelle settimane a seguire. È fatto salvo il diritto dei genitori di prevedere, previo accordo tra i medesimi, eccezionali deroghe al predetto diritto di frequentazione genitori/figlio, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , nonché degli impegni lavorativi e sociali Persona_1
degli stessi genitori;
4) il figlio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale (24 Persona_1
dicembre) di ogni anno con un genitore e il giorno di Natale (25 dicembre) di ogni anno con l'altro genitore, con la precisazione che le predette giornate (Vigilia di Natale e
Natale) sono comprensive del pernottamento e si estendono fino alle ore 11:00 del giorno successivo. trascorrerà ad anni alterni l'ulteriore periodo di Persona_1
vacanza natalizia (da intendersi come coincidente con il periodo di sospensione delle attività scolastiche) con un genitore dal 26 dicembre fino alle ore 18:30 del 1° gennaio di ogni anno e, con l'altro genitore, il periodo dalle ore 18:30 del 1° gennaio di ogni pag. 2 di 8 anno di ogni anno fino alle ore 18:30 dell'ultimo giorno di vacanza natalizia che precede l'inizio delle attività scolastiche, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, i quali dovranno tenere in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici di R_
, nonché gli impegni lavorativi e sociali degli stessi genitori;
[...]
5) in relazione alle vacanze pasquali (da intendersi come coincidenti con i periodi di sospensione delle attività scolastiche) il figlio trascorrerà Persona_1
metà di detto periodo di vacanza, comprendente la Pasqua, con un genitore, e l'altra metà, comprendente il Lunedì dell'Angelo (c.d. Pasquetta), con l'altro genitore, ad anni alterni. Il genitore al quale spetta il secondo periodo andrà a prelevare R_
presso l'abitazione dell'altro genitore la sera del giorno di Pasqua,
[...]
indicativamente alle ore 21:30, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, i quali dovranno tenere in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici di R_
, nonché gli impegni lavorativi e sociali degli stessi genitori;
[...]
6) il figlio trascorrerà ad anni alterni con uno dei genitori ogni Persona_1
altro giorno festivo (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: Carnevale, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, Santo Patrono, 8 dicembre), compresi i relativi c.d.
“ponti”, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, i quali dovranno tenere in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici di , Persona_1
nonché gli impegni lavorativi e sociali degli stessi genitori;
7) il figlio nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore Persona_1
n. 15 (quindici) giorni di vacanza, eventualmente anche non consecutivi, secondo le modalità e le tempistiche che i genitori concorderanno entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. È fatto salvo il diritto del genitore di far visita al figlio quando il medesimo si troverà in villeggiatura con l'altro genitore, previo accordo tra gli stessi genitori. Nel residuo periodo di vacanza estiva di - ossia quando il Persona_1
medesimo non sta trascorrendo il predetto periodo di n. 15 (quindici) giorni di vacanza con il genitore - si applicherà il regime ordinario di visita di cui alla condizione 3) che precede;
8) la frequentazione tra e gli eventuali nuovi compagni di vita Persona_1
dei genitori potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità concordate dai genitori medesimi, nel rispetto del principio di gradualità, del pieno ascolto del minore e del pag. 3 di 8 gradimento espresso dal medesimo circa l'eventuale nuova/o compagna/o di vita del genitore;
9) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di Persona_1
(comprensivo di spese per alimenti, prodotti igienici, farmaci da banco, spese di cura della persona, buoni-mensa, cancelleria scolastica corrente) durante i tempi di permanenza del figlio presso di sé, fino al raggiungimento dell'autonomia economica e finanziaria del figlio medesimo. Le spese relative al vestiario del minore - escluso quello specifico per attività sportive - verranno direttamente sostenute da ciascun genitore durante i tempi di permanenza del minore stesso presso di sé, ad eccezione delle spese relative al vestiario eccedenti l'importo di € 200,00 (duecento/00), che dovranno essere concordate dai genitori e, ad avvenuto accordo, dovranno essere sostenute dai genitori medesimi nella pari misura del 50%;
10) entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse del figlio fino al raggiungimento Persona_1 dell'autonomia economica e finanziaria del figlio medesimo, secondo le modalità indicate nel “Protocollo n. 2323/2016 del 9.11.2016 tra il Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori”, noto a entrambi i coniugi e da intendersi qui richiamato. Le spese straordinarie relative ai soggiorni di vacanza trascorsi da con Persona_1
ciascun genitore (da intendersi quali costi di viaggio, di alloggio e di attività ricreative svolte nel periodo del soggiorno) saranno a carico in via esclusiva del genitore che avrà con sé il figlio durante i predetti soggiorni di vacanza. Ciascun genitore procederà alla eventuale detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio per la quota del 50% della singola spesa;
Persona_1
11) i genitori per espresso accordo tra gli stessi richiederanno e percepiranno nella pari misura del 50% l'assegno unico e universale per i figli a carico erogato dall' e CP_2
altresì richiederanno e percepiranno altri eventuali sussidi e sostegni erogati da qualsiasi Ente, pubblico o privato, per i figlio minorenne nella predetta misura del 50%;
12) la casa coniugale (costituita da: a) appartamento con giardino pertinenziale sito in
SC (MI), Via Perosi n. 4, Lettera G, Scala 1, Interno 112, piano terra, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di SC al Foglio 5, Particella 813,
pag. 4 di 8 Subalterno 41, e Particella 832 (graffati), Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 5,5 vani,
Superficie Catastale Totale 99 m², Superficie Catastale Totale escluse aree scoperte 82
m², Rendita Catastale € 440,28, Indirizzo VIA PEROSI n. 4 Piano T, b) box uso autorimessa sito SC (MI), Via Perosi n. 4, contraddistinto al Catasto Fabbricati del
Comune di SC al Foglio 5, Particella 813 Subalterno 32, Categoria C/6, Classe 4,
Consistenza 14 m², Superficie Catastale 17 m², Rendita Catastale € 36,15, Indirizzo VIA
PEROSI n. 4 Piano S1, e c) posto auto sito SC (MI), Via Perosi n. 4, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di SC al Foglio 5, Particella 831, Subalterno 1,
Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 12 m², Superficie Catastale 12 m², Rendita
Catastale € 18,59 Indirizzo VIA PEROSI n. 4 Piano S1) in comproprietà di entrambi i coniugi nella pari misura del 50%, rimarrà assegnata in via esclusiva alla moglie, IG.ra con tutti gliarredi e le suppellettili ivi presenti, fino al Parte_1 raggiungimento dell'autonomia economica e finanziaria del figlio R_
;
[...]
13) in relazione alla casa coniugale tutte le spese ordinarie, ivi comprese quelle condominiali, e le spese delle utenze domestiche, saranno a carico di entrambi i coniugi fino al rilascio della stessa casa coniugale da parte del IG. e, Controparte_1
ad avvenuto rilascio, saranno a integrale ed esclusivo carico della IG.ra Parte_1
in quanto assegnataria. Successivamente al rilascio della casa coniugale da
[...]
parte del IG. la IG.ra si obbliga in ogni Controparte_1 Parte_1 caso, con l'assenso e la collaborazione del medesimo IG. , a subentrare nei CP_1 contratti delle utenze domestiche a quest'ultimo eventualmente ancora intestati;
14) in relazione alla casa coniugale tutte le spese straordinarie, ivi comprese quelle condominiali, rimarranno a carico dei coniugi nella pari misura del 50%, in quanto comproprietari. Le deliberazioni aventi ad oggetto innovazioni o atti eccedenti l'ordinaria amministrazione della casa coniugale dovranno essere assunte dai coniugi comproprietari di comune accordo. Il coniuge che, senza il preventivo accordo con l'altro coniuge, avrà sostenuto spese aventi ad oggetto innovazioni o atti eccedenti l'ordinaria amministrazione della casa coniugale, non avrà alcun diritto di rimborso, pro quota, delle spese sostenute;
pag. 5 di 8 15) il marito IG. si obbliga a rilasciare la casa coniugale e ad Controparte_1
asportare dalla stessa tutti i propri effetti esclusivamente personali entro e non oltre la data del 30.9.2025;
16) le rate, le spese e tutti gli obblighi connessi al mutuo ipotecario del 15.11.2005, contratto da entrambi i coniugi con l'Istituto di Credito BANCA Controparte_3
(Gruppo UNICREDIT) per l'acquisto degli immobili adibìti a casa coniugale, resteranno
[...]
a carico degli stessi coniugi nella pari misura del 50% e ciascun coniuge si obbliga sin d'ora a corrispondere quanto dovuto all'Istituto di Credito mutuante in ragione della predetta quota del 50%;
17) i rispettivi beni immobili e beni mobili registrati (autovetture), di cui i coniugi sono pieni proprietari per l'intero e/o pro quota, rimarranno a ciascun coniuge definitivamente intestati;
18) i IG.ri e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1
economicamente indipendenti e autosufficienti, godendo di un sufficiente reddito derivante dal loro lavoro dipendente e, pertanto, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale, né a titolo di alimenti, sicché ciascun coniuge provvederà autonomamente e in via esclusiva al proprio sostentamento;
19) i IG.ri e dichiarano di avere già Parte_1 Controparte_1
regolato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi intercorso e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro con l'adempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono;
20) a ogni effetto di Legge i coniugi rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concedere il consenso nuovamente in caso di rinnovo dei documenti predetti;
21) le spese legali relative al presente procedimento di separazione consensuale dei coniugi saranno sostenute agli stessi coniugi nella pari misura del 50% ciascuno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 6 di 8 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 22/07/2005, in VIBO Controparte_1
VALENTIA, in data 22/07/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VIBO VALENTIA alla Parte II, Serie A, n. 55, dell'anno
2005;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
pag. 7 di 8 Così deciso in Pavia, il 13/03/2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8