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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3186/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3186/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. PELLATI SIMONE;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. CATALIOTTI LIBORIO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 16/07/2021 a REGGIO NELL'EMILIA (atto n. 42, parte 2, serie A, anno 2021). Dal matrimonio è nato (28/12/2021.) Le parti vivono separate in forza del Per_1 provvedimento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 03/05/2024, che ha stabilito l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre e che il padre lo possa vedere e tenere con sé il martedì e il giovedì dalle 16:30 alle 19:30, oltre al sabato (nella prima e nella seconda settimana) e al week-end dal sabato alla domenica nella terza settimana. Ha, inoltre, disposto che i genitori si alternino per gli spostamenti e che il padre contribuisca al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che one degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶che il minore è cresciuto e le visite procedono bene, sicché è opportuno modificare il calendario di visita per diminuire gli spostamenti;
▶che la moglie non collabora negli spostamenti e non rispetta le condizioni stabilite in sede di separazione. Ha, pertanto, chiesto di poter vedere il minore la prima settimana e la terza settimana del mese il mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 19:45, oltre al fine settimana dal sabato alle ore 09:00 alla domenica ore 20:00; la seconda settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30; la quarta settimana il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola materna alle ore 20:30. Ha, inoltre, chiesto che i genitori si alternino negli spostamenti del minore e di poter trascorrere sette giorni consecutivi con il figlio durante le ferie estive.
si è costituita e a ha contestato la ricostruzione Controparte_1 del
▶che i pernottamenti del minore presso il padre creano disagio a quest'ultimo e che, pertanto, è necessario introdurli gradualmente;
▶di non potersi occupare degli spostamenti del figlio in quanto non automunita. Ha, pertanto, chiesto che il minore inizi a pernottare con il padre a week-end alternati (dal sabato alla domenica sera) a partire dal mese di ottobre 2025 secondo il seguente calendario: la prima settimana il martedì senza pernottamento, oltre al fine settimana e la seconda settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Ha, inoltre, chiesto che durante le ferie estive il minore trascorra con il padre due week-end lunghi (dal venerdì alla domenica) e che tutti gli spostamenti del minore siano a carico del padre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di
separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2022 (doc. 3-4).
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, non vi è contrasto sull'adozione di un regime di affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre. Quanto alle visite, il ricorrente ha chiesto una variazione del calendario con l'introduzione di un ulteriore pernottamento e una modifica dei giorni di visita infrasettimanali, in modo da evitare al minore eccessivi spostamenti. Ha, inoltre, chiesto di poter trascorrere sette giorni consecutivi nel periodo estivo. La resistente si è opposta, dichiarando che, nonostante gli ottimi rapporti instauratisi tra il ricorrente e il minore, quest'ultimo si trova a disagio a pernottare presso il padre e che, pertanto, sarebbe auspicabile aumentare i pernottamenti gradualmente a partire dal mese di ottobre. Allo stesso modo, nel periodo estivo sarebbe preferibile limitarli a weekend lunghi. Ha, inoltre, chiesto a sua volta una modifica dei giorni di visita infrasettimanali, a partire da ottobre, prevedendo che nella settimana in cui il padre non terrà al week-end, il ricorrente lo possa vedere il Per_1 martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30, mentre nella settimana in cui lo terrà nel week-end, lo possa vedere il martedì pomeriggio. A parere del Collegio, le richieste del ricorrente possono essere accolte. Nel corso della CTU svoltasi nel recente procedimento di separazione si affermava che i pernottamenti potessero essere introdotti con gradualità dopo il compimento dei due anni e mezzo del minore (“Infine il papà chiede al CTU quando sarà possibile prevedere il pernottamento di Per_1 presso la casa paterna. Il CTU risponde che, gradualmente, sarà certamente introdotto ma non prima dei 2 anni e mezzo. Il motivo risiede nel fatto che vi sono una serie di fasi evolutive da rispettare e da tenere in considerazione”, vd. pag. 36 della relazione di CTU). Il consulente osservava, inoltre, come fosse auspicabile che i fine settimana fossero equamente divisi fra le parti (“In sostanza, il papà propone di stare con il figlio o tutti i sabati più una domenica oppure due sabati e due fine settimana “completi”. In questo modo, la mamma invece trascorrerebbe con il minore le domeniche restanti e il lunedì (giornata di riposo della signora). Il CTU non è d'accordo poiché i fine settimana vanno
“divisi” equamente (al 50%) tra i due genitori”, vd. pag. p. 35 della CTU) Orbene, considerato che il minore ha già compiuto tre anni, che da settembre 2024 pernotta presso il padre un week-end al mese e che entrambe le parti riferiscono che il rapporto padre e figlio è sereno, non vi sono concreti motivi per non arrivare a una suddivisione paritaria dei weekend, che in effetti potrebbe risparmiare eccessivi spostamenti al minore. Ad avviso del Collegio, le preoccupazioni della resistente circa possibili difficoltà del bambino, non essendo emersi elementi di reale disagio, possono considerarsi superabili alla luce della superiore esigenza di favorire per entrambe le parti l'esercizio di una piena genitorialità. Il Collegio ritiene, pertanto, di poter modulare le visite paterne secondo il calendario proposto dal ricorrente, vale a dire:
-la prima settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30;
-la seconda settimana il martedì pomeriggio e il week-end dal sabato mattina alla domenica sera;
-durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio sette giorni anche consecutivi con relativi pernottamenti;
-il minore alternerà le festività (24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, Ferragosto) di anno in anno con ciascun genitore. Gli spostamenti del minore dovranno essere alternati tra le parti, dovendosi pretendere uguale collaborazione da entrambi i genitori.
2. Mantenimento della prole Le parti concordano nel porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre l'importo di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del minore. Il Collegio prende atto della richiesta delle parti e ritiene la somma adeguata alle necessità del figlio.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e l'assenza di contestazioni sulla domanda sullo status e sul mantenimento del minore, il Collegio ritiene che vi sia una soccombenza solo parziale della resistente, che giustifica che sia posta a suo carico solo metà delle spese di lite, con compensazione delle spese rimanenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 16/07/2021 a REGGIO NELL'EMILIA (atto n. 42, parte 2, serie A, anno 2021);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per quanto di competenza;
-affida il minore in via condivisa alle parti, con collocazione presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese per metà, ponendo a carico della resistente le rimanenti, che si liquidano in € 1200 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 6/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3186/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. PELLATI SIMONE;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. CATALIOTTI LIBORIO;
Controparte_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/03/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 16/07/2021 a REGGIO NELL'EMILIA (atto n. 42, parte 2, serie A, anno 2021). Dal matrimonio è nato (28/12/2021.) Le parti vivono separate in forza del Per_1 provvedimento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 03/05/2024, che ha stabilito l'affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre e che il padre lo possa vedere e tenere con sé il martedì e il giovedì dalle 16:30 alle 19:30, oltre al sabato (nella prima e nella seconda settimana) e al week-end dal sabato alla domenica nella terza settimana. Ha, inoltre, disposto che i genitori si alternino per gli spostamenti e che il padre contribuisca al mantenimento del minore con la somma mensile di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che one degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato: ▶che il minore è cresciuto e le visite procedono bene, sicché è opportuno modificare il calendario di visita per diminuire gli spostamenti;
▶che la moglie non collabora negli spostamenti e non rispetta le condizioni stabilite in sede di separazione. Ha, pertanto, chiesto di poter vedere il minore la prima settimana e la terza settimana del mese il mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 19:45, oltre al fine settimana dal sabato alle ore 09:00 alla domenica ore 20:00; la seconda settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30; la quarta settimana il martedì e il giovedì dall'uscita dalla scuola materna alle ore 20:30. Ha, inoltre, chiesto che i genitori si alternino negli spostamenti del minore e di poter trascorrere sette giorni consecutivi con il figlio durante le ferie estive.
si è costituita e a ha contestato la ricostruzione Controparte_1 del
▶che i pernottamenti del minore presso il padre creano disagio a quest'ultimo e che, pertanto, è necessario introdurli gradualmente;
▶di non potersi occupare degli spostamenti del figlio in quanto non automunita. Ha, pertanto, chiesto che il minore inizi a pernottare con il padre a week-end alternati (dal sabato alla domenica sera) a partire dal mese di ottobre 2025 secondo il seguente calendario: la prima settimana il martedì senza pernottamento, oltre al fine settimana e la seconda settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30. Ha, inoltre, chiesto che durante le ferie estive il minore trascorra con il padre due week-end lunghi (dal venerdì alla domenica) e che tutti gli spostamenti del minore siano a carico del padre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di
separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 10/10/2022 (doc. 3-4).
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, non vi è contrasto sull'adozione di un regime di affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre. Quanto alle visite, il ricorrente ha chiesto una variazione del calendario con l'introduzione di un ulteriore pernottamento e una modifica dei giorni di visita infrasettimanali, in modo da evitare al minore eccessivi spostamenti. Ha, inoltre, chiesto di poter trascorrere sette giorni consecutivi nel periodo estivo. La resistente si è opposta, dichiarando che, nonostante gli ottimi rapporti instauratisi tra il ricorrente e il minore, quest'ultimo si trova a disagio a pernottare presso il padre e che, pertanto, sarebbe auspicabile aumentare i pernottamenti gradualmente a partire dal mese di ottobre. Allo stesso modo, nel periodo estivo sarebbe preferibile limitarli a weekend lunghi. Ha, inoltre, chiesto a sua volta una modifica dei giorni di visita infrasettimanali, a partire da ottobre, prevedendo che nella settimana in cui il padre non terrà al week-end, il ricorrente lo possa vedere il Per_1 martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30, mentre nella settimana in cui lo terrà nel week-end, lo possa vedere il martedì pomeriggio. A parere del Collegio, le richieste del ricorrente possono essere accolte. Nel corso della CTU svoltasi nel recente procedimento di separazione si affermava che i pernottamenti potessero essere introdotti con gradualità dopo il compimento dei due anni e mezzo del minore (“Infine il papà chiede al CTU quando sarà possibile prevedere il pernottamento di Per_1 presso la casa paterna. Il CTU risponde che, gradualmente, sarà certamente introdotto ma non prima dei 2 anni e mezzo. Il motivo risiede nel fatto che vi sono una serie di fasi evolutive da rispettare e da tenere in considerazione”, vd. pag. 36 della relazione di CTU). Il consulente osservava, inoltre, come fosse auspicabile che i fine settimana fossero equamente divisi fra le parti (“In sostanza, il papà propone di stare con il figlio o tutti i sabati più una domenica oppure due sabati e due fine settimana “completi”. In questo modo, la mamma invece trascorrerebbe con il minore le domeniche restanti e il lunedì (giornata di riposo della signora). Il CTU non è d'accordo poiché i fine settimana vanno
“divisi” equamente (al 50%) tra i due genitori”, vd. pag. p. 35 della CTU) Orbene, considerato che il minore ha già compiuto tre anni, che da settembre 2024 pernotta presso il padre un week-end al mese e che entrambe le parti riferiscono che il rapporto padre e figlio è sereno, non vi sono concreti motivi per non arrivare a una suddivisione paritaria dei weekend, che in effetti potrebbe risparmiare eccessivi spostamenti al minore. Ad avviso del Collegio, le preoccupazioni della resistente circa possibili difficoltà del bambino, non essendo emersi elementi di reale disagio, possono considerarsi superabili alla luce della superiore esigenza di favorire per entrambe le parti l'esercizio di una piena genitorialità. Il Collegio ritiene, pertanto, di poter modulare le visite paterne secondo il calendario proposto dal ricorrente, vale a dire:
-la prima settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30;
-la seconda settimana il martedì pomeriggio e il week-end dal sabato mattina alla domenica sera;
-durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio sette giorni anche consecutivi con relativi pernottamenti;
-il minore alternerà le festività (24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e Pasquetta, Ferragosto) di anno in anno con ciascun genitore. Gli spostamenti del minore dovranno essere alternati tra le parti, dovendosi pretendere uguale collaborazione da entrambi i genitori.
2. Mantenimento della prole Le parti concordano nel porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre l'importo di € 350, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del minore. Il Collegio prende atto della richiesta delle parti e ritiene la somma adeguata alle necessità del figlio.
3. Spese Visto l'esito del giudizio e l'assenza di contestazioni sulla domanda sullo status e sul mantenimento del minore, il Collegio ritiene che vi sia una soccombenza solo parziale della resistente, che giustifica che sia posta a suo carico solo metà delle spese di lite, con compensazione delle spese rimanenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 16/07/2021 a REGGIO NELL'EMILIA (atto n. 42, parte 2, serie A, anno 2021);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per quanto di competenza;
-affida il minore in via condivisa alle parti, con collocazione presso la madre e visite paterne come in motivazione;
-pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 350 per il mantenimento del figlio, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie del figlio, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-compensa le spese per metà, ponendo a carico della resistente le rimanenti, che si liquidano in € 1200 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 6/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli