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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 759/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.04.2025 da
rappresentato e difeso dall'Avv. CALVI BENEDETTO ANTONIO, Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Corato, alla via Cavallotti n. 6, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. PATRUNO SABINO, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Corato, al viale V. Veneto n. 122, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Corato con rito concordatario il 31.05.2008 (atto n. 32, parte II, serie A, anno 2008). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. All'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 06.05.2025. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Corato il 31.05.2008, alle condizioni indicate
[...] nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Trani, il 21.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.04.2025 da
rappresentato e difeso dall'Avv. CALVI BENEDETTO ANTONIO, Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Corato, alla via Cavallotti n. 6, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. PATRUNO SABINO, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Corato, al viale V. Veneto n. 122, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Corato con rito concordatario il 31.05.2008 (atto n. 32, parte II, serie A, anno 2008). FATTO I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. All'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 06.05.2025. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Corato il 31.05.2008, alle condizioni indicate
[...] nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Trani, il 21.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia