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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 474/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa all'esito dell'udienza cartolare del 27.01.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza dell'11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza dell'11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 474/2024 R.G., avente ad oggetto:appello senten- za giudice di pace – risarcimento del danno a cose e da lesione personale, ver- tente tra
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) entrambi rapp.ti e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
AV US (Cod. Fisc. presso il cui studio eleggono C.F._3 domicilio in Lusciano (CE) alla Via Togliatti n. 18, in virtù di procura in atti appellanti
e
(P. IVA , in persona del le- Controparte_1 P.IVA_1 gale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Della Bufalotta 374, società rappre- sentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_2
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito presso il
[...] CP_3 cui studio è elettivamente domiciliata in Caserta (CE) al C.so Trieste n. 98, in vir- tù di procura allegata in atti
appellata nonché
(Cod. Fisc. ), residente in [...]alla Controparte_4 C.F._4
Via M. Curie n.° 17
appellata contumace
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da atto di appello e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per la compagnia assicurativa appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 2
132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli odierni appellanti, e , hanno Parte_1 Parte_2 censurato la pronuncia di primo grado, deducendo l'erroneità della valutazione effettuata dal Giudice di Pace in merito alle prove acquisite nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di prime cure.
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente un'ipotesi di uguale concor- rente responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. dei conducenti i veicoli coinvolti nella produzione del sinistro per cui è causa.
Nel merito, gli appellanti e hanno concluso, previa declarato- Pt_1 Pt_2 ria di esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro de quo vertitur della n.q. di proprietaria del veicolo Smart For Two tg. BP797WN, Controparte_4 per la condanna degli appellati in solido tra loro al pagamento dell'importo de- curtato in prime cure così come precisato in gravame.
Hanno chiesto, pertanto, la riforma della sentenza n. 1246/2023 resa dal giudice di pace di Caserta.
Si è costituita in giudizio, altresì, l'appellata Controparte_1 la quale ha contestato tutta la narrativa così come proposta in gravame chieden- done il rigetto con conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
La convenuta nonostante la regolarità della notifica non si è Controparte_4 costituita in giudizio, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
3
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado non possono ritenersi condivisibili.
Infatti, le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state cor- rettamente valutate dal Giudice di Pace, nella misura in cui lo stesso ha ritenuto sussistente un uguale concorso di responsabilità tra le parti nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò si dice in quanto, dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, tale , è emerso che il motociclo Piaggio del Guada- Testimone_1 gno Vincenzo condotto dal procedeva su via Pigna Parte_2 quando giunto in prossimità dell'incrocio con la corsia di decelerazione dell'asse mediano entrava in collisione con la vettura Smart che non si arrestava allo Stop ivi insistente, senza tuttavia nulla precisare sull'andatura e sulla velocità del mo- tociclo all'approssimarsi dell'incrocio stradale.
Difatti, il teste ha dichiarato “… l'auto (Smart) transitava sulla corsia Tes_1 di decelerazione dell'asse mediano e, giunto all'incrocio con via Pigna, non si fermava allo stop e, con la parte anteriore andava ad investire il motociclo che proveniva dalla predetta via Pigna alla parte laterale sinistra provocandone la sua caduta a terra (…) il motorino cadeva a terra e strisciava per alcuni metri sul manto stradale (…) il conducente del motociclo frenava e sterzava a destra ma non riusciva ad evitare l'urto”.
In definitiva, all'esito della richiamata istruttoria e alla luce della dinamica de- scritta per cui il motorino cadeva a terra e strisciava per alcuni metri sul manto stradale (…) il conducente del motociclo frenava e sterzava a destra ma non riu- sciva ad evitare l'urto verosimilmente incompatibile con un'andatura moderata nella velocità per entrambi i veicoli de quibus, tenuto conto che non è emerso in alcun modo dalle dichiarazioni del teste escusso che il conducente del motociclo tenesse un'andatura a velocità moderata (difatti va conservata la massima pru- denza in prossimità di un'intersezione stradale art. 145 c.d.s. così prescrive “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima pru- denza al fine di evitare incidenti”) induce questo giudice a valutare rilevante, ai
4
sensi dell'art. 1227 c.c., la condotta degli odierni appellanti in misura uguale
(50%) e concorrente.
Va osservato, sul tema, che in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in con- creto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della pre- sunzione di colpa concorrente dell'altro (posta dall'art. 2054 c.c., comma 2), es- sendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uni- formato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente pe- netrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c.
(si veda al riguardo Cass. civ., 5.05.2000, n. 5671), è senza dubbio corretto oltre- ché ampiamente ragionevole, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli even- tuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabiliz- zazione.
A riguardo, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, anche se dalla valu- tazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due con- ducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario di- mostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso (cfr. Cass. civ., ord. 15.09.2020,
n. 19115).
Come peraltro precisato dalla giurisprudenza più recente, va osservato che l'art. 2054 c.c. non impone di considerare uguale (rectius al 50%) l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorre- re con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico. In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2 ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
5
Tale impostazione trova conforto anche nella giurisprudenza di legittimità più re- cente, secondo la quale “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di ac- certare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. ,3 4.04.2019, n. 9353).
Orbene, tutto quanto appena osservato induce a ritenere corrette le valutazioni ef- fettuate dal giudice di primo grado.
Si ritiene, pertanto, corretta la declaratoria di uguale e concorrente responsabilità nella produzione dell'evento dannoso degli attori in primo grado.
Ciò si dice in ragione di una complessiva valutazione delle modalità con cui il si- nistro oggetto di causa si è verificato.
L'appello, pertanto, deve ritenersi infondato e conseguentemente deve essere ri- gettato, con conferma integrale della sentenza impugnata n. 1246/2023 del giudi- ce di pace di Caserta.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attività istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
6
• condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, in favore della
[...]
che liquida in euro 1.700,00 per onorari, ol- Controparte_5 tre spese generali come per legge, IVA e C.P.A;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di ordinanza re- sa all'esito dell'udienza cartolare del 27.01.2025 con la quale è stata disposta la trattazione dell'udienza dell'11.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza dell'11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 474/2024 R.G., avente ad oggetto:appello senten- za giudice di pace – risarcimento del danno a cose e da lesione personale, ver- tente tra
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. ) entrambi rapp.ti e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
AV US (Cod. Fisc. presso il cui studio eleggono C.F._3 domicilio in Lusciano (CE) alla Via Togliatti n. 18, in virtù di procura in atti appellanti
e
(P. IVA , in persona del le- Controparte_1 P.IVA_1 gale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Della Bufalotta 374, società rappre- sentante per la gestione dei sinistri in Italia di Controparte_2
( , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito presso il
[...] CP_3 cui studio è elettivamente domiciliata in Caserta (CE) al C.so Trieste n. 98, in vir- tù di procura allegata in atti
appellata nonché
(Cod. Fisc. ), residente in [...]alla Controparte_4 C.F._4
Via M. Curie n.° 17
appellata contumace
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: come da atto di appello e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per la compagnia assicurativa appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 2
132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli odierni appellanti, e , hanno Parte_1 Parte_2 censurato la pronuncia di primo grado, deducendo l'erroneità della valutazione effettuata dal Giudice di Pace in merito alle prove acquisite nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di prime cure.
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente un'ipotesi di uguale concor- rente responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. dei conducenti i veicoli coinvolti nella produzione del sinistro per cui è causa.
Nel merito, gli appellanti e hanno concluso, previa declarato- Pt_1 Pt_2 ria di esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro de quo vertitur della n.q. di proprietaria del veicolo Smart For Two tg. BP797WN, Controparte_4 per la condanna degli appellati in solido tra loro al pagamento dell'importo de- curtato in prime cure così come precisato in gravame.
Hanno chiesto, pertanto, la riforma della sentenza n. 1246/2023 resa dal giudice di pace di Caserta.
Si è costituita in giudizio, altresì, l'appellata Controparte_1 la quale ha contestato tutta la narrativa così come proposta in gravame chieden- done il rigetto con conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
La convenuta nonostante la regolarità della notifica non si è Controparte_4 costituita in giudizio, restando pertanto contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore comporta soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
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Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado non possono ritenersi condivisibili.
Infatti, le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state cor- rettamente valutate dal Giudice di Pace, nella misura in cui lo stesso ha ritenuto sussistente un uguale concorso di responsabilità tra le parti nella produzione dell'evento dannoso.
Ciò si dice in quanto, dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, tale , è emerso che il motociclo Piaggio del Guada- Testimone_1 gno Vincenzo condotto dal procedeva su via Pigna Parte_2 quando giunto in prossimità dell'incrocio con la corsia di decelerazione dell'asse mediano entrava in collisione con la vettura Smart che non si arrestava allo Stop ivi insistente, senza tuttavia nulla precisare sull'andatura e sulla velocità del mo- tociclo all'approssimarsi dell'incrocio stradale.
Difatti, il teste ha dichiarato “… l'auto (Smart) transitava sulla corsia Tes_1 di decelerazione dell'asse mediano e, giunto all'incrocio con via Pigna, non si fermava allo stop e, con la parte anteriore andava ad investire il motociclo che proveniva dalla predetta via Pigna alla parte laterale sinistra provocandone la sua caduta a terra (…) il motorino cadeva a terra e strisciava per alcuni metri sul manto stradale (…) il conducente del motociclo frenava e sterzava a destra ma non riusciva ad evitare l'urto”.
In definitiva, all'esito della richiamata istruttoria e alla luce della dinamica de- scritta per cui il motorino cadeva a terra e strisciava per alcuni metri sul manto stradale (…) il conducente del motociclo frenava e sterzava a destra ma non riu- sciva ad evitare l'urto verosimilmente incompatibile con un'andatura moderata nella velocità per entrambi i veicoli de quibus, tenuto conto che non è emerso in alcun modo dalle dichiarazioni del teste escusso che il conducente del motociclo tenesse un'andatura a velocità moderata (difatti va conservata la massima pru- denza in prossimità di un'intersezione stradale art. 145 c.d.s. così prescrive “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima pru- denza al fine di evitare incidenti”) induce questo giudice a valutare rilevante, ai
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sensi dell'art. 1227 c.c., la condotta degli odierni appellanti in misura uguale
(50%) e concorrente.
Va osservato, sul tema, che in caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in con- creto della colpa di uno dei conducenti non comporta il superamento della pre- sunzione di colpa concorrente dell'altro (posta dall'art. 2054 c.c., comma 2), es- sendo a questo fine necessario che quest'ultimo fornisca la prova di essersi uni- formato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente pe- netrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175 c.c.
(si veda al riguardo Cass. civ., 5.05.2000, n. 5671), è senza dubbio corretto oltre- ché ampiamente ragionevole, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli even- tuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabiliz- zazione.
A riguardo, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, anche se dalla valu- tazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due con- ducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell'incidente, deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario di- mostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso (cfr. Cass. civ., ord. 15.09.2020,
n. 19115).
Come peraltro precisato dalla giurisprudenza più recente, va osservato che l'art. 2054 c.c. non impone di considerare uguale (rectius al 50%) l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorre- re con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico. In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2 ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
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Tale impostazione trova conforto anche nella giurisprudenza di legittimità più re- cente, secondo la quale “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di ac- certare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(cfr. sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. ,3 4.04.2019, n. 9353).
Orbene, tutto quanto appena osservato induce a ritenere corrette le valutazioni ef- fettuate dal giudice di primo grado.
Si ritiene, pertanto, corretta la declaratoria di uguale e concorrente responsabilità nella produzione dell'evento dannoso degli attori in primo grado.
Ciò si dice in ragione di una complessiva valutazione delle modalità con cui il si- nistro oggetto di causa si è verificato.
L'appello, pertanto, deve ritenersi infondato e conseguentemente deve essere ri- gettato, con conferma integrale della sentenza impugnata n. 1246/2023 del giudi- ce di pace di Caserta.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ra- gione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attività istruttoria.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
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• condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite, in favore della
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che liquida in euro 1.700,00 per onorari, ol- Controparte_5 tre spese generali come per legge, IVA e C.P.A;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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