Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/05/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06174/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6174 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota provvedimento della ASL Caserta prot. n.-OMISSIS-dell’11.10.2024, a firma del Direttore Amministrativo del Dipartimento di Prevenzione Centro di Costo, recante il diniego alla domanda di indennizzo per abbattimento di animali infetti, oltreché la comunicazione dell’avvenuta disposizione, in danno della azienda ricorrente, della misura straordinaria della mancata erogazione degli indennizzi per inadempienza alle disposizioni di biosicurezza ai sensi della D.G.R. Campania n. 104/2022;
b) della nota prot. n. -OMISSIS-DIR.DIP. del 19.08.2024 recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di parte ricorrente tesa alla liquidazione dell’indennizzo richiesto;
c) della relazione redatta dal Responsabile GDL indennizzi della ASL Caserta, dott. Fulvio Zito, prot. n.-OMISSIS-/COOR.VET. del 02.08.2024, comunicata in uno alla nota sub b) e recante proposta di diniego alla domanda di indennizzo richiesta dalla ricorrente, oltreché comunicazione, al RUP, di aver ricevuto, in data 5.10.2023, dalla Direzione del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL CE, file aggiornato degli stabilimenti per i quali sarebbe stata disposta la misura straordinaria del blocco indennizzi per inadempienza alle disposizioni di biosicurezza ai sensi della D.G.R. Campania n. 104/2022;
d) della Deliberazione di G.R. della Campania n. 104/2022 dell’8.3.2022, successivamente pubblicata in BURC, con particolare riferimento a quanto prescritto dell’Allegato A, capitolo 1, rubricato Altre Misure-Aree cluster di infezione - (TBC /BRC), pag. 7 punto 1, laddove si stabilisce che: “qualora i requisiti e le norme di biosicurezza non fossero ritenuti idonei è concesso all’allevatore un periodo di tre mesi per l’adeguamento alle prescrizioni ricevute; se lo stesso non abbia ottemperato alla norma, il Servizio Veterinario nel triennio successivo, nel caso lo stabilimento diventi sospetto e/o focolaio confermato, non concede l’indennizzo dei capi inviati al macello. Il predetto termine previsto di tre mesi è interrotto in caso di comprovata ed oggettiva impossibilità ad adempiere”;
e) del file aggiornato degli stabilimenti per i quali sarebbe stata disposta la misura straordinaria del blocco indennizzi, che nella relazione sub. c si assume comunicato, in data 5.10.23, da parte della Direzione del Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL CE al Responsabile del procedimento, sconosciuto alla ricorrente nei suoi estremi e nel suo contenuto;
f) di ogni ulteriore atto laddove lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnato il provvedimento in epigrafe sub a), in una agli altri atti a questo presupposti, pure in epigrafe individuati, recante diniego dell’istanza di corresponsione della indennità di abbattimento di capi bufalini affetti da brucellosi, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 33/1968 e dei contributi regionali integrativi di cui alla L. Reg. n. 3/2005, motivato in ragione dell’accertato inadempimento alle disposizioni di biosicurezza, con la conseguente applicazione del c.d. “blocco degli indennizzi” di cui alla D.G.R. n. 104/2022 a partire dal 4.9.2023 e per il successivo triennio.
Giova premettere che l’atto impugnato è stato adottato in esecuzione della citata delibera regionale, Allegato A, capitolo I (“Altre misure – Aree cluster di infezione - TBC/BRC; pag. 6) secondo cui: “qualora i requisiti e le norme di biosicurezza non fossero ritenuti idonei è concesso all’allevatore un periodo di tre mesi per l’adeguamento alle prescrizioni ricevute; trascorso tale periodo, laddove l’allevatore non avesse ottemperato alla norma, il Servizio Veterinario nel triennio successivo, nel caso lo stabilimento diventi sospetto e/o focolaio confermato, non concede l’indennizzo dei capi inviati al macello”.
Occorre premettere in fatto che, all’esito dell’ispezione effettuata in data 2.3.2023 venivano accertate carenze e difformità classificate in “minori” (che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 27/2021 non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute ed il benessere degli animali), tra cui: 1) assenza di adeguata recinzione per evitare l’ingresso di sinantropi e animali selvatici; 2) mancata predisposizione di un piano di biosicurezza; 3) assenza di presidi di disinfezione all’ingresso dell’azienda; 4) carenza dei requisiti igienici/sanitari del deposito di alimenti destinati agli animali; 5) assenza di idonea area di isolamento per gli animali infetti o sospetti di infezione distante dalla zona di stabulazione; 6) mancanza di accorgimenti per evitare che il liquame proveniente dalle aree di stabulazione possa riversarsi nel canale di raccolta presente nei pressi del paddock; 7) mancanza di area attrezzata per lo stoccaggio temporaneo di cadaveri animali e sottoprodotti di origine animale in attesa di smaltimento; 8) area di mungitura carente di requisiti igienici e di manutenzione; 9) mancanza di piano di biosicurezza; 10) planimetria non conforme allo stato dei luoghi; 11) mancanza di area destinata allo stoccaggio temporaneo di rifiuti non organici.
Per la risoluzione di tali difformità “minori” veniva assegnato il termine di 90 giorni (pag. 4 del verbale), quindi con scadenza 3.6.2023.
Nel medesimo verbale venivano poi accertate carenze e difformità classificate “maggiori” (che, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 27/2021 comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute ed il benessere degli animali): 1) mancato aggiornamento della piattaforma informatica con i dati relativi alle produzioni giornaliere di latte di bufala; 2) carenze igieniche nei box che ospitano vitelli di 3/6 mesi, manzette e manze gravide che si presentavano colmi di liquame tanto da compromettere i parametri del benessere animale; 3) carenze e difformità nel lagone e nel paddock.
Per la risoluzione delle difformità “maggiori” veniva assegnato il termine di 30 giorni (pag. 5 del verbale), quindi con scadenza 3.4.2023.
In data 5 aprile 2023, quindi dopo la scadenza del termine di 30 giorni, il ricorrente avanzava domanda di proroga di 180 giorni per le criticità maggiori di cui ai punti 2 e 3 (rappresentando di aver risolto quella di cui al n. 1) occorrendo in tesi specifiche autorizzazioni amministrative di competenza del Comune.
In data 26.4.2023 il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. procedeva ad effettuare un ulteriore sopralluogo e riscontrava la persistenza delle criticità “minori”, nonché di quelle “maggiori” di cui ai punti 2, 3 (pag. 2) del verbale del 2.3.2023. Al contempo, dava atto della richiesta di proroga di 180 giorni avanzata dall’allevatore (riferita, come si è visto, alle criticità maggiori) per la realizzazione delle opere strutturali e così disponeva: I) accordava la proroga relativamente alle misure fisiche di biosicurezza; II) riteneva improrogabile la realizzazione delle misure di biosicurezza di tipo gestionale (procedure per l’ingresso degli animali, prodotti, veicoli e persone; procedure per l’uso di attrezzature, misure di quarantena/isolamento di animali infetti o potenzialmente infetti) e ribadiva che tali misure dovevano essere messe in atto entro la data del successivo intervento delle profilassi di Stato che, a sua volta, veniva avviato il 21.6.2023 e conduceva all’apertura del focolaio di brucellosi (27.6.2023), con l’ordine di abbattimento di ulteriori capi bufalini.
In data 5.6.2023, quindi dopo il decorso del termine di 90 giorni di cui sopra, il ricorrente inoltrava una ulteriore istanza di proroga di 180 giorni per la regolarizzazione delle difformità “minori” adducendo le avverse condizioni metereologiche e la pendenza delle procedure autorizzative per la realizzazione di opere strutturali; tale richiesta, tuttavia, non veniva riscontrata dall’amministrazione.
Con verbale del 30.8.2023 il Dipartimento di prevenzione dell’A.S.L. Caserta contestava che, nonostante le prescrizioni impartite a seguito dei sopralluoghi effettuati in data 2.3.2023 e in data 26.4.2023, tenuto anche conto della prima proroga concessa, l’operatore non aveva ottemperato alle prescrizioni.
Per l’effetto, l’amministrazione adottava il provvedimento impugnato in questa sede recante il blocco degli indennizzi da abbattimento, cui conseguiva il diniego di indennizzo.
Avverso tali atti insorge la parte ricorrente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili e svolgendo, in sintesi, le seguenti argomentazioni:
- alla data del 30.8.2023, l’azienda ricorrente non poteva essere ritenuta inadempiente alle prescrizioni impartite in materia di biosicurezza, in quanto non risultava ancora decorso il termine per l’adeguamento prorogato di 180 giorni e, pertanto, non poteva operare il “blocco degli indennizzi” triennale di cui alla D.G.R. n. 104/2022;
- l’azione amministrativa sarebbe illegittima per aver negato l’operatività di proroghe concesse ex ante, richieste dalla ricorrente in ragione di condizioni ostative relative alla situazione dei luoghi (es. vicinanza al consorzio di bonifica del Bacino del Volturno) di cui l’amministrazione non avrebbe tenuto conto e non rileverebbero in senso ostativo le ulteriori misure prescritte nel provvedimento di ritiro dello status di stabilimento indenne e apertura del focolaio che sono diverse da quelle accertate nel verbale del 30.8.2023;
- il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione in quanto l’amministrazione avrebbe operato un mero rinvio alla relazione redatta dal responsabile indennizzi dell’A.S.L. che, a sua volta, richiamava il file aggiornato degli stabilimenti per i quali era stata disposta la misura straordinaria del blocco indennizzi;
- in via subordinata, deduce l’illegittimità della delibera di Giunta n. 104/2022 nella parte in cui dispone il blocco degli indennizzi per tre anni in conseguenza dell’inesatto adempimento, entro i termini concessi, alle prescrizioni in materia di biosicurezza, sebbene la profilassi rientri tra le materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione e per violazione del principio di proporzionalità.
Si è costituita la Regione Campania che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse per mancata impugnazione del Mod. 5/A del 4.9.2023, il quale dispone la misura straordinaria del blocco degli indennizzi a partire dalla data del 4.9.2023 e per il successivo triennio.
Resiste in giudizio l’A.S.L. che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
All’udienza del 15.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente ha proposto distinti ricorsi (seriali), a partire dai ricorsi rubricati ai nn.RR.GG. 5514/2023 e 221/2024, avverso più atti di diniego di indennizzi per abbattimenti, tutti chiamati all’odierna udienza e caratterizzati da censure del tutto similari.
In particolare, la vicenda ha origine dalla contestazione alla ricorrente di violazioni delle disposizioni in materia di biosicurezza, cui è conseguito il blocco degli indennizzi e, a cascata, tutti i successivi dinieghi.
Tanto premesso, il ricorso è infondato; pertanto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla Regione Campania in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..
Nel merito, giova premettere che gli atti impugnati trovano il proprio presupposto nella violazione di disposizioni di biosicurezza previste dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 104 del 2022 (“Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in Regione Campania”), il cui scrutinio di legittimità è stato già positivamente vagliato da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 6354/2023).
Il piano straordinario in questione risulta adottato dalla Giunta Regionale della Campania, di intesa con il Ministero della Salute, in esecuzione dell’art. 1, comma 1, della L. Reg. n. 3/2005, nel quadro delle misure finalizzate al controllo e all'eradicazione della brucellosi bufalina, in modo da garantire al consumatore e alle attuali produzioni della filiera bufalina speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte, ai sensi delle direttive della Comunità Europea n. 92/46 e n. 92/47 recepite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54.
Per quanto rileva nel presente giudizio, la disposizione giuntale che esclude l’indennizzo dei capi infetti inviati al macello in caso di mancato rispetto delle norme di biosicurezza appare del tutto coerente con il quadro normativo nazionale e, in particolare, con l’art. 26 del D.M. n. 651/1994 (“Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini”) e con l’art. 21 del D.M. n. 592/1995 (“Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini”), secondo cui: - l’allevatore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dai predetti regolamenti; - gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della tubercolosi e brucellosi non possono accedere a qualsiasi “forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria”.
Va aggiunto che la normazione attualmente vigente contiene i medesimi principi dato che: a) l’articolo 13, comma 10, del D.Lgs. n. 136/2022 espressamente fa obbligo agli operatori di rispettare le prescrizioni contenute nei programmi di eradicazione e di fornire la necessaria collaborazione all'autorità competente nell'attuazione di essi, per cui la negazione degli indennizzi nel caso di mancato adempimento di questo obbligo è pienamente coerente con questa previsione e con il carattere premiale degli indennizzi; b) l’articolo 2, comma 5, del D.M. 21.6.2024 (determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi e da brucellosi), che ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 32 del citato D.Lgs. n. 136/2022, espressamente nega gli indennizzi agli allevatori che non rispettino le disposizioni in materia di biosicurezza.
E’ utile poi rimarcare l’argomento teleologico afferente alla coerenza della previsione con la ratio della previsione premiale dell’indennizzo e con le finalità avute di mira dalla mens legis, come ricostruita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 1691/2022) con riferimento alla diversa ipotesi del diniego in caso di abbattimento tardivo, le cui argomentazioni possono essere mutuate anche nella fattispecie in scrutinio.
Al riguardo, si è osservato che la materia di che trattasi è innervata da una prioritaria esigenza di salvaguardia della salute pubblica, umana ed animale, che orienta tutte le statuizioni volte alla predisposizione di un sistema di vigilanza attiva sugli allevamenti, alla programmazione di rigorose misure di profilassi, alla prevenzione del morbo ovvero alla sua più sollecita eradicazione, una volta che ne sia stata riscontrata la presenza, oltre che alla ostruzione dei canali della sua possibile ulteriore propagazione (si vedano le restrizioni concernenti l’isolamento degli animali infetti o l’impiego del latte da questi prodotto): l’obiettivo di sintesi avuto di mira dal legislatore è quello del più tempestivo e rigoroso contenimento della diffusione della patologia.
In tale contesto, l’indennità prevista dall’art. 19 del D.M. n. 592/1995 ha una chiara finalità premiale che si giustifica in ragione del contributo fattivo che gli allevatori sono chiamati ad offrire alla causa dell’eradicazione o della limitazione dell’infezione.
Ove questo apporto collaborativo, funzionale, in ultima analisi, alla tutela dell’interesse generale alla salute pubblica, venga a mancare, viene meno anche la giustificazione del beneficio economico che dello stesso costituisce giusto riconoscimento. In altri termini, può ritenersi che, ove il titolare dell’allevamento manchi di collaborare con un sistema di vigilanza e di assistenza sanitaria del cui prezioso supporto pure in molteplici forme si avvantaggia, concorre ad incrementare i rischi di diffusione della malattia e aggrava i costi a carico della collettività, quindi si rende autore di condotte e di effetti conseguenti che è nell’interesse pubblico generale contrastare ed in relazione ai quali risulterebbe assai incongruo (se non addirittura dubbio sul piano della ragionevolezza costituzionale) giustificare l’accesso a misure di sollievo economico a valere sul pubblico erario.
Orbene, in punto di fatto non è contestabile l’inadempimento della parte ricorrente alle prescrizioni di biosicurezza previste nel sopracitato atto regolamentare di cui, peraltro, l’amministrazione ha dato congruamente conto, con conseguente soddisfacimento dell’obbligo di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990, anche mediante rinvio per relationem all’esito di accertamenti svolti presso l’allevamento come riportato in fatto (ai quali può farsi riferimento per ragioni di sinteticità).
Difatti, alla data della verifica condotta dalla A.S.L. in data 30.8.2023 risultava decorso il termine di 90 giorni per le criticità “minori” riscontrate durante il sopralluogo del 2.3.2023 descritte nel verbale di ispezione, molte delle quali non implicanti la necessità di alcun lavoro di carattere strutturale ma la produzione-elaborazione di elaborati tecnici e/o lo svolgimento di attività di pulizia e eliminazione di rifiuti e residui organici.
Infatti, la richiesta di proroga avanzata dall’istante in data 5.4.2023 e riscontrata dal Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. nel successivo verbale del 26.4.2023 riguardava esclusivamente le irregolarità più significative di cui ai punti n. 2 e n. 3 del verbale di ispezione, e non anche le n. 11 infrazioni “minori”. A ben vedere, in tale occasione è anche dubbio che l’A.S.L. abbia concesso la proroga di 180 giorni poiché a pag. 3 del verbale si diffidava il ricorrente all’adeguamento per le non conformità maggiori/gravi nel termine di 30 giorni, quindi con scadenza 26.5.2023.
Quanto alla successiva richiesta di proroga del 5.6.2023 riferita a tali difformità “minori”, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, a fronte del mancato riscontro dell’amministrazione, non può operare il silenzio – assenso; in disparte la considerazione che la proroga avrebbe dovuto essere richiesta prima che il termine scadesse (e non a termine scaduto come nel caso in esame), va evidenziato che la concessione di proroghe temporali per la risoluzione dei rilievi accertati dall’amministrazione non può intendersi concessa per silentium, essendo subordinata alla sussistenza della comprovata ed oggettiva impossibilità ad adempiere che richiede apposita valutazione dell’amministrazione. Giova poi rammentare che, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 241/1990, l’istituto del silenzio – assenso non si applica tra l’altro agli atti e procedimenti riguardanti “la salute” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 2206/2023), in tale materia dovendosi invero ascrivere i procedimenti di cui si controverte.
Con riguardo alle criticità “maggiori” per le quali era stato concesso il termine di 30 giorni per la regolarizzazione, si è visto in fatto che nel verbale del 26.4.2023 (a differenza delle misure fisiche di biosicurezza per le quali veniva concessa la proroga) si riteneva improrogabile la realizzazione delle misure di biosicurezza di tipo gestionale (procedure per l’ingresso degli animali, prodotti, veicoli e persone; procedure per l’uso di attrezzature, misure di quarantena/isolamento di animali infetti o potenzialmente infetti) e, tuttavia, dall’esame del verbale del 30.8.2023 risulta che tali carenze permangono (es. isolamento degli animali infetti), tant’è che nel corso del mese di giugno l’amministrazione procedeva all’apertura del focolaio di brucellosi (27.6.2023), con l’ordine di abbattimento di diversi capi bufalini.
Si aggiunga che, come dedotto dall’A.S.L., anche successivamente non risulta che l’operatore si sia attivato per la risoluzione delle non conformità; al riguardo, l’amministrazione ha riferito che, da verifiche effettuate presso l’Ufficio Tecnico Comunale, la richiesta di accesso a “pratiche edilizie” – ritenute dal ricorrente come propedeutiche ad interventi strutturali di adeguamento - risulta evasa in data 27.4.2023, quindi immediatamente dopo il sopralluogo del 26.4.2023 e diversi mesi prima del controllo del 30.8.2023, pertanto il mancato adeguamento alle misure di biosicurezza non pare riferibile a ostacoli di natura amministrativa o ad esiti di procedimenti pendenti.
Può passarsi al vaglio delle censure proposte in via subordinata.
Come già statuito da questo Tribunale, non è predicabile l’illegittimità della delibera giuntale n. 104 per presunto travalicamento della competenza regionale, dal momento che la disciplina in esame rientra nell'esercizio della competenza concorrente regionale in materia di salute ai sensi dell’art. 117 della Costituzione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 3505/2023).
Non persuade la censura riferita alla presunta violazione del principio di proporzionalità che riguarda la previsione sul c.d. “blocco triennale” degli indennizzi da abbattimento (delibera G. R. n. 104/2022 - Altre Misure - Aree cluster di infezione - TBC /BRC, pag. 6) secondo cui “qualora i requisiti e le norme di biosicurezza non fossero ritenuti idonei è concesso all’allevatore un periodo di tre mesi per l’adeguamento alle prescrizioni ricevute; trascorso tale periodo, laddove l’allevatore non avesse ottemperato alla norma, il Servizio Veterinario nel triennio successivo, nel caso lo stabilimento diventi sospetto e/o focolaio confermato, non concede l’indennizzo dei capi inviati al macello”).
Va evidenziato che la delibera regionale in esame ha superato il vaglio di legittimità di questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 6354/2023) che, in particolare, ha accertato la sua compatibilità con l’ordinamento unionale, dando atto che:
- la Regione Campania, nel predisporre il piano di eradicazione, ha correttamente esercitato, nella predisposizione dell’atto generale in questione, la discrezionalità riconosciutale senza infrangere i limiti posti e senza incorrere in alcun eccesso di potere, in termini di irrazionalità, difetto di istruttoria e di proporzionalità delle metodiche diagnostiche predisposte e delle misure di contenimento del contagio;
- nelle premesse della delibera n. 104/2022 si legge che, con nota prot.-OMISSIS-del 27 dicembre 2021- DGSAF- MDS, il Ministero della Salute conferma che il citato Programma può essere reso operativo e sollecita la Regione ad “informare le associazioni di categoria dei contenuti del Programma per consentire, così come specificato dalla Commissione Europea con lettera 7160920 del 22 novembre u.s., che tutte le parti interessate si impegnino a dovere per conseguire quanto prima l’eradicazione della brucellosi e tubercolosi …”;
- il nulla osta del Ministero lascia quindi presupporre l’intervenuta approvazione del piano da parte della Commissione UE come peraltro risulta confermato dal Regolamento UE di esecuzione n. 214/2022 – che costituisce fonte di diritto vincolante per gli Stati membri - recante elenco dei piani di eradicazione della brucellosi e tubercolosi approvati dall’UE che, per quanto rileva nel presente giudizio, ricomprende espressamente la Regione Campania.
La determinazione del periodo triennale del blocco degli indennizzi in caso di violazione delle disposizioni di biosicurezza non appare irragionevole alla luce della disciplina in materia di programmazione di eradicazione della brucellosi che, come noto, si inserisce in una strategia sanitaria di interesse pubblico, volta alla prevenzione delle zoonosi e alla tutela della salute collettiva: invero, tale durata è coerente (e si raccorda) con l’orizzonte triennale che caratterizza le misure previste dalla normazione comunitaria e nazionale in materia di eradicazione della brucellosi.
Giova evidenziare, al riguardo, che il programma nazionale di eradicazione della brucellosi, aggiornato con il D.M. 2.5.2024, si fonda appunto su una pianificazione triennale; tale periodo risponde a una precisa ratio tecnico-epidemiologica, rappresentando il tempo minimo necessario affinché, in assenza di casi clinici e sierologici, un allevamento possa ottenere o riottenere lo status di “ufficialmente indenne” da brucellosi.
Durante questo arco temporale, devono sussistere condizioni oggettive e continuative, tra cui l’assenza nel predetto arco temporale di sintomatologia clinica e, soprattutto, la negatività ai test sierologici ufficiali di tutti i capi di età superiore ai dodici mesi. Tali requisiti sono indicativi della completa assenza di circolazione dell’agente patogeno all’interno dell’allevamento e costituiscono presupposto imprescindibile per la certificazione dello stato sanitario.
Detto D.M. si articola in due allegati: l’allegato 1, dedicato alla brucellosi bovina e ovi-caprina, e l’allegato 2, concernente la tubercolosi bovina. Entrambi sono suddivisi in una parte A (eradicazione) e una parte B (sorveglianza), con quattro sottosezioni: A) Metodi diagnostici; B) Norme per le movimentazioni da e verso zone indenni; C) Linee guida per la gestione in SIMAN dei focolai e compilazione delle indagini epidemiologiche; D) Misure di pulizia e disinfezione nei casi di infezione confermata.
Con tale decreto è data attuazione ad una strutturazione normativa che riconduce la pianificazione triennale nell’ambito dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali – segnatamente, della brucellosi e della tubercolosi nei bovini, nonché della brucellosi negli ovi-caprini – a un principio di razionalizzazione tecnico-amministrativa fondato su base europea e nazionale.
La ratio legis sottesa al decreto si manifesta nella previsione di strumenti di programmazione sanitaria ispirati al principio della continuità amministrativa e della progressività dell’azione pubblica, in coerenza con il disposto dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 136/2022 e con le prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2020/689.
Secondo quanto disposto dall’Allegato 1, Parte A, punto 2, comma 9 del citato D.M. “Le autorità regionali, dopo il 30 aprile di ogni anno, devono verificare sul portale VETINFO se, nel triennio precedente all’anno corrente, sono stati raggiunti i requisiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/689 per la richiesta dello status di indenne a livello di provincia o di regione”.
Tale disposizione assume rilievo non meramente programmatico ma prescrittivo, in quanto stabilisce in capo alle autorità regionali un onere di verifica strutturato appunto su base triennale, funzionale alla formulazione della richiesta dello status sanitario di indenne, con effetto diretto sul quadro di responsabilità amministrative e gestionali del sistema sanitario veterinario decentrato.
Ulteriore riferimento relativo alla programmazione pluriennale con articolazione annuale si rinviene nell’Allegato 1, Parte A, Punto 2, comma 5: “Ai fini della programmazione delle attività del quinquennio, le regioni e le province autonome definiscono, per ciascuna provincia non indenne, la durata totale del programma di eradicazione, gli obiettivi intermedi annui di riduzione di prevalenza e incidenza (...). Tali obiettivi devono essere inseriti sul portale VETINFO per la comunicazione al Ministero della Salute”.
L’articolazione quinquennale della programmazione, declinata per obiettivi intermedi di portata annuale, si salda logicamente alla verifica triennale sopra richiamata, costituendo un sistema integrato di monitoraggio e di rendicontazione sanitaria, coerente con la previsione dell’art. 31 del Regolamento (UE) 2016/429.
Dalle considerazioni che precedono discende che non è irragionevole la durata triennale del divieto di indennizzo conseguente alla violazione delle disposizioni di biosicurezza, in quanto coincidente con la durata del programma stesso, ossia i 3 anni durante i quali lo Stato si assume il rischio sanitario e pretende, in cambio, un comportamento improntato a lealtà e collaborazione da parte degli allevatori.
In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, il ricorso va conclusivamente rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000.00 (duemila/00), oltre accessori di legge, da suddividere tra le parti resistenti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.