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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8965/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4835/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via De Cesare n. 64, presso lo studio dell'avv. Diana De
Gregorio, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/07/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale la domanda è stata rigettata;
di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica amministrativa. Ha quindi adito nei termini il
1 Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il Per_1
riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro. CP_ Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze dei chiarimenti disposti, mentre il convenuto si è riportato alla propria memoria di costituzione.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che abbia ridotto le sue capacità di lavoro a meno di un terzo in
2 occupazioni confacenti le attitudini e dunque è meritevole di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge 222/84 articolo 1 a far data dal mese di aprile 2024.”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame svolto dallo stesso consulente sulla nuova documentazione medica attestante l'aggravamento subito dal ricorrente, dalle quali è emerso che “Premesso quanto sopra, a ragion veduta, considerato il tipo di lavoro svolto dal periziando, operaio part– time presso società di servizi per la pulizia di strutture civili ed industriali , si ritiene che egli allo stato attuale abbia ridotto in maniera permanente le capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini e quindi è meritevole di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 art. 1.
Tale beneficio, vista la documentazione sanitaria allegata ed il quadro clinico qui obiettivato è da farsi risalire al mese di aprile 2024 (inizio patologia orbitaria) epoca in cui per un criterio clinico anamnestico le sue condizioni cliniche hanno subito un definitivo peggioramento.”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
3 Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in capo al sig. a partire dal mese di aprile 2024. Parte_1
Le spese di lite vengono compensate alla luce del riconoscimento della prestazione solo in forza del disposto dell'art. 149 disp. Att. c.p.c..
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore del sig. a partire Parte_1
dal mese di aprile 2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 24/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 8965/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4835/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via De Cesare n. 64, presso lo studio dell'avv. Diana De
Gregorio, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/07/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale la domanda è stata rigettata;
di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica amministrativa. Ha quindi adito nei termini il
1 Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il Per_1
riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro. CP_ Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze dei chiarimenti disposti, mentre il convenuto si è riportato alla propria memoria di costituzione.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che abbia ridotto le sue capacità di lavoro a meno di un terzo in
2 occupazioni confacenti le attitudini e dunque è meritevole di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge 222/84 articolo 1 a far data dal mese di aprile 2024.”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame svolto dallo stesso consulente sulla nuova documentazione medica attestante l'aggravamento subito dal ricorrente, dalle quali è emerso che “Premesso quanto sopra, a ragion veduta, considerato il tipo di lavoro svolto dal periziando, operaio part– time presso società di servizi per la pulizia di strutture civili ed industriali , si ritiene che egli allo stato attuale abbia ridotto in maniera permanente le capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti le sue attitudini e quindi è meritevole di assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84 art. 1.
Tale beneficio, vista la documentazione sanitaria allegata ed il quadro clinico qui obiettivato è da farsi risalire al mese di aprile 2024 (inizio patologia orbitaria) epoca in cui per un criterio clinico anamnestico le sue condizioni cliniche hanno subito un definitivo peggioramento.”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
3 Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in capo al sig. a partire dal mese di aprile 2024. Parte_1
Le spese di lite vengono compensate alla luce del riconoscimento della prestazione solo in forza del disposto dell'art. 149 disp. Att. c.p.c..
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in favore del sig. a partire Parte_1
dal mese di aprile 2024;
- compensa le spese;
- liquida le spese delle CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 24/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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