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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5956 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 4678/2021, con ordinanza del 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 bis c.p.c., assegna termine, fino al 21.11.2025, per il deposito di note illustrative e conclusive ”.
La Corte, scaduto il termine concesso alle parti, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4678/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4619/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.05.2021, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dall'avv. Fabio Olivares (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del , legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, coemd a procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Valeria Cigliano (C.F.
; C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
, (p. iva , Controparte_3 P.IVA_2
– in persona del Dott. Controparte_4 [...]
, procuratore speciale giusto atto notarile nr 175858 raccolta CP_5
nr 11458 del 01/10/2021, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Donato Lettieri (C.F.
; C.F._4
APPELLATA pag. 2/18 E
Direzione di Controparte_3 CP_6 CP_1
rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni:
per l'appellante: “in riforma totale della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, ammissibile e fondato, dichiarare la propria giurisdizione in riferimento ai motivi di opposizione all'esecuzione legati tra loro da un vincolo di subordinazione, e, per l'effetto, esaminato il primo afferente un “vizio formale” dell'atto di pignoramento, accertata e dichiarata che la sospensione amministrativa accordata da Equitalia in seguito alla presentazione dell'istanza di autotutela riguarda proprio le cartelle oggetto di pignoramento identificate nell'allegato estratto di ruolo, a margine del quale vi è il suffisso “SOSP” relativamente proprio all'accordata sospensione del titolo da parte del Concessionario, dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia del pignoramento opposto, che ad ogni effetto va estinto con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ed ordine al terzo, senza sua responsabilità, di liberare le somme staggite affinché rientrino nella immediata disponibilità del debitore;
- in subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle censure di competenza esclusiva del G.T., in accoglimento del primo pag. 3/18 preliminare motivo di appello, ammissibile e fondato, dichiarare la propria giurisdizione in riferimento al motivo di opposizione all'esecuzione relativo al vizio formale dell'atto di pignoramento, e, per l'effetto, accertata e dichiarata che la sospensione amministrativa accordata da Equitalia in seguito alla presentazione dell'istanza di autotutela riguarda proprio le cartelle oggetto di pignoramento identificate nell'allegato estratto di ruolo, a margine del quale vi è il suffisso “SOSP” relativamente proprio all'accordata sospensione del titolo da parte del Concessionario, dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia del pignoramento opposto, che ad ogni effetto va estinto con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ed ordine al terzo, senza sua responsabilità, di liberare le somme staggite affinché rientrino nella immediata disponibilità del debitore;
- condannare in ogni caso gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura che riterrà liquidare, oltre CSG, CPA ed IVA di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
per il “.. rigettare l'appello per essere improponibile Controparte_1
ed infondato in fatto e diritto, del tutto sfornito di prova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado per essere giusta, immune da vizi logici e giuridici e per essere ben motivata. Dichiarare il difetto di giurisdizione del GO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per il :” 1) In via preliminare, dichiarare Controparte_7
per le ragioni estese in atti la inammissibilità dell'appello. 2) Nel merito, comunque rigettarsi perché infondato in fatto e diritto l'avverso appello pag. 4/18 nonché tutte le richieste in esso formulate.
3. Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del doppio grado”.
Per provinciale 1 di “Voglia Controparte_8 CP_1
l'Ecc.ma Corte relativamente alla posizione dell' Controparte_3
Respingere l'atto di appello perché infondato;
Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato in data 16.1.2018, al Controparte_1
all' , ad , Controparte_3 Controparte_7 [...]
li conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli, e, premesso che, Parte_1
in data 20.4.2016, gli veniva notificato atto di pignoramento ex art 543
c.p.c., promosso da in danno di esso Parte_2
istante, terzo pignorato per l'importo di € 57411,84, avente ad CP_9
oggetto un quinto della pensione, contestava la legittimità del pignoramento, deducendo a sostegno i seguenti motivi: 1) l'omessa notifica dei titoli iscritti a ruolo (verbali di accertamento di violazioni al c.d.s., avvisi di accertamento ecc. ) e delle cartelle esattoriali;
2) il decorso del termine previsto dall'art 50 DPR 602/73 per promuovere l'azione esecutiva;
3) la prescrizione dei crediti;
4) la sospensione dei titoli iscritti a ruolo in virtù di istanza di autotutela presentata dall'opponente il 4.2.2016.
Pertanto, concludeva affinché fosse dichiarata l'illegittimità del pignoramento esattoriale e di tutti gli atti prodromici, nonché in via subordinata, chiedeva che il pignoramento esattoriale fosse circoscritto all'importo della pensione pignorabile, ovvero 1/10 della pag. 5/18 stessa sulla base della disciplina speciale prevista in materia esattoriale.
Si costituiva che, preliminarmente, Controparte_3
eccepiva il parziale difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari sottesi l'atto di pignoramento, l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto tardiva e nel merito ribadiva la legittimità dell'atto di pignoramento e la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali su cui si fondava l'azione esecutiva, nonché
l'infondatezza della dedotta prescrizione dei crediti, dovendo applicarsi il termine di prescrizione decennale ex art 2953 c.c..
Si costituiva, altresì, che eccepiva Controparte_3
preliminarmente il difetto di giurisdizione del tribunale adito, in relazione alle cartelle esattoriali afferenti crediti tributari, il difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto in quanto estraneo al procedimento di riscossione mediante ruolo, e deduceva in ogni caso l'infondatezza dei motivi di merito proposti.
Nel costituirsi in giudizio il si associava all'eccezione Controparte_1
di parziale difetto di giurisdizione e ribadiva nel merito la rituale notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada.
Accordati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito del giudizio l'adito
Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza indiata in epigrafe, con la quale così decideva: “1. Dichiara la legittimità del pignoramento impugnato limitatamente ai crediti portati dalle cartelle esattoriali n.
7120120000835813000, e 07120150069968318000 (in relazione al ruolo n.2012 00000012);
2. Dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale adito limitatamente ai motivi di opposizione ex art 615 e 617 pag. 6/18 c.p.c. indicati in motivazione in relazione ai crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 07120120000835813000, e 07120150069968318000 ( in relazione al ruolo n.2012 00000012);
3. Dichiara compensate le spese tra le parti”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata, Parte_1
proponeva appello mediante atto tempestivamente notificato in data
16/11/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., la cui scadenza maturava il 17/11/2021, sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituivano gli appellati, , Controparte_1 Controparte_3
, resistendo al gravame e sollecitandone il Controparte_7
rigetto.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
21.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo, inoltre, con successivo provvedimento del
18.7.2025, veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3. pag. 7/18 Il Giudice di primo grado premetteva che “l'azione esecutiva promossa si fonda su molteplici cartelle esattoriali relative in parte a sanzioni amministrative, ed in parte ad entrate tributarie”.
Quindi, nell'esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dai convenuti, il Giudice osservava che” .. ai sensi dell'art 57 DPR 602
/73 sono escluse le opposizioni ex art 617 c.p.c. relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e della relativa notifica, che in conformità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite con la sentenza n.13913 del 2017, vanno proposte tempestivamente dinanzi al
Giudice Tributario .. ai fini del riparto di giurisdizione tra il GO ed il
Giudice tributario deve farsi riferimento al vizio di merito oggetto di contestazione, ovvero se afferente atti della sequenza procedimentale antecedenti il pignoramento, o al pignoramento stesso, a prescindere dall'atto direttamente impugnato, con l'effetto di rimettere alla giurisdizione tributaria i motivi di opposizione ex art 617 c.p.c. relativi alla nullità, inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali”. Sempre in termini generali, poi, il Giudice chiariva che “Per quanto concerne i motivi di opposizione all'esecuzione la Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 2018 ha dichiarato l'Illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del
1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile. Pertanto, in relazione ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è necessario distinguere fra: a) le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – pag. 8/18 ovvero incostanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, per i quali gli artt. 2 e 19 d.lgs. n.
546/1992 stabiliscono la competenza del giudice tributario ed un termine perentorio (di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la CTP;
b) le cause estintive modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali sussiste un vuoto di tutela che non può essere colmato con una mera interpretazione adeguatrice e per le quali la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza del giudice dell'esecuzione”.
Operata tale premessa, poi, la sentenza evidenziava che, in base all'art. 4 del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito in L. 17/12/2018, “.. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo
3, sono automaticamente annullati” e che “ai fini dell'applicazione della predetta disciplina il limite di valore va riferito ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione” e, inoltre, che “il predetto limite opera in relazione al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito applicativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro
1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, come sopra determinato”, evidenziando, altresì, che “L'annullamento delle cartelle esattoriali – come ribadito pag. 9/18 dalla Suprema Corte- va rilevato di ufficio dal Giudice a prescindere da un istanza di parte”.
Per effetto di quanto osservato, quindi, ad avviso del Giudice, nella specie, “tutte le cartelle esattoriali impugnate ad esclusione di quelle n.
07120120000835813000, e 07120150069968318000 (limitatamente al ruolo n.2012 00000012) si riferiscono a carichi di importo inferiore a mille euro ed i relativi ruoli sono stati consegnati all'agente della
Riscossione negli anni 2000- 2010, pertanto sono oggetto di annullamento di ufficio in forza della citata disposizione normativa”.
Pertanto, opinava il Giudice,” la disamina dei motivi di opposizione proposti avverso il pignoramento presso terzi va circoscritta ai crediti portati dalle cartelle esattoriali n.07120120000835813000, e
07120150069968318000, limitatamente, quanto a quest'ultima al ruolo n.2012 00000012, riguardanti PE ed altre imposte”.
Così circoscritto il thema decidendum, il Tribunale osservava: “va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti.
Ed invero, facendo applicazione dei criteri sopra enunciati in tema di riparto di giurisdizione, ne consegue che i motivi di opposizione agli atti esecutivi che riguardano l'omessa notifica di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento e l'inosservanza del termine previsto dall'art 50 DPR
602/73 rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, e parimenti il motivo di opposizione ex art 615 2° comma c.p.c. relativo alla prescrizione dei crediti afferisce alla giurisdizione del Giudice tributario, atteso che la prescrizione risulterebbe maturata, secondo la prospettiva dell'opponente, anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali”. pag. 10/18 § 4.
Il capo di sentenza appena richiamato era oggetto del primo motivo di appello, mediante cui l'istante censurava la pronuncia, obiettando che il primo Giudice aveva omesso di valorizzare la giurisprudenza intervenuta in epoca successiva rispetto all'applicata pronuncia delle sezioni unite n. 13913/2017. Al riguardo, assumeva che la Cassazione, con le sentenze nn. 7822/2020; 4845/2021; 4846/2021 aveva chiarito il precedente arresto delle sezioni unite, evidenziando che “laddove l'esecutato nell'impugnare un atto della esecuzione esattoriale proponga una pluralità di domande legate tra loro da un vincolo di subordinazione, e non anche in rapporto di equiordinazione tra loro, giurisdizionalmente competente a conoscere della opposizione agli atti della esecuzione esattoriale è il giudice ordinario, al quale è demandato il compito di statuire sulla domanda principale relativa al “vizio formale” dell'atto di esecuzione censurato, e senza che ciò comporti quale conseguenza, una volta resa la decisione, l'ulteriore esame e decisione delle altre subordinate censure, che per l'effetto ne restano assorbite”.
Ciò posto, l'appellante rilevava che, nella specie, le censure riguardavano “vizi formali dell'atto esecutivo: a) vizi propri dell'atto di pignoramento, la cui efficacia era stata sospesa ex officio dal a seguito della istanza in autotutela presentata dal CP_10
contribuente con atto del 4 febbraio 2016; b) vizi propri dell'atto di pignoramento, per la mancanza di un valido ed efficace titolo con cui procedersi in executivis per essere l'efficacia del ruolo sospesa ex lege;
c) vizi indiretti dell'atto di pignoramento per la omessa o irrituale notificazione degli atti ad esso presupposti (cartella di pagamento e pag. 11/18 intimazione ex art. 50 cit.); c) prescrizione del diritto degli enti impositori a riscuotere le somme iscritte a ruolo per la mancanza di idonei atti interruttivi presupposti al pignoramento esattoriale”.
Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice, applicando correttamente il richiamato orientamento, avrebbe dovuto rilevare che, nella specie,
l'opponente aveva, in via principale, contestato “ .. la illegittimità, nullità ed inefficacia del pignoramento per essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo (ruolo), sospensione intervenuta in ragione dell'istanza di autotutela proposta dal medesimo il 4.2.2016, in quanto fatto estintivo successivo alla notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento e pertanto rientrante nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario”. Quindi, siccome, ad avviso dell'appellante, i motivi di opposizione all'esecuzione da esso proposti erano tra loro legati da un vincolo di subordinazione e non equiordinazione, l'esame preliminare della censura relativa al vizio formale dell'atto di pignoramento, di competenza del G.O., ove accolta avrebbe assorbito le ulteriori censure, non essendovi più alcuna controversia sul merito utilmente deducibile avverso il pignoramento.
Di conseguenza, il primo Giudice avrebbe dovuto respingere l'avversa eccezione di giurisdizione.
§ 5.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante ha affermato che “In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di pag. 12/18 giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente;
qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020).
Tale pronuncia si riferisce ad ipotesi in cui il Giudice ordinario, investito dell'opposizione proposta dal contribuente e fondata su plurime ragioni, abbia declinato per intero la giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Nel caso all'esame di questa Corte, invece, il primo Giudice, rilevata in via preliminare la carenza di giurisdizione del G.O. rispetto ai motivi di opposizione pacificamente rientranti nella giurisdizione tributaria – vale a dire in relazione ai “motivi di opposizione agli atti esecutivi che riguardano l'omessa notifica di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento e l'inosservanza del termine previsto dall'art 50 DPR
602/73 .. parimenti il motivo di opposizione ex art 615 2° comma c.p.c. relativo alla prescrizione dei crediti afferisce alla giurisdizione del
Giudice tributario, atteso che la prescrizione risulterebbe maturata, secondo la prospettiva dell'opponente, anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali”, con valutazione sulla cui correttezza l'appellante non ha formulato alcuna censura -, si è poi correttamente pronunciato sul solo motivo di opposizione all'esecuzione rientrante nella giurisdizione del G.O. siccome concernente un fatto estintivo, in ipotesi, pag. 13/18 “successivo alla notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento”.
Ne segue che il richiamo alla giurisprudenza citata nel motivo di appello sia inconferente, essendosi la stessa formata in relazione a fattispecie diverse da quella in esame.
§ 6.
Nel merito, il Tribunale respingeva il motivo di opposizione all'esecuzione con il quale si era inteso, appunto, far valere illegittimità del pignoramento in quanto basato su di un titolo (ruolo) sospeso.
Sul punto, il primo Giudice rilevava che il motivo doveva ritenersi infondato “non avendo l'opponente dimostrato che il provvedimento di sospensione amministrativa accordato da Equitalia in seguito alla presentazione dell'istanza di autotutela riguardasse proprio le cartelle in oggetto. Segnatamente l'opponente ha prodotto esclusivamente il predetto provvedimento di sospensione del 4.2.2016 che richiama, quanto all'esatta identificazione delle cartelle sospese un allegato, che non è stato versato in atti.
Pertanto, in assenza del predetto allegato, non è possibile individuare le cartelle esattoriali oggetto del provvedimento amministrativo di sospensione”.
§ 7.
Nel censurare, con il secondo motivo di appello, siffatto capo di decisione, l'istante ne stigmatizzava l'erroneità, deducendo che, dall'esame dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del fascicolo di parte, emergeva che le cartelle di pagamento oggetto del pignoramento erano indicate e riportate nell'estratto di ruolo, a margine del quale vi era il pag. 14/18 suffisso “SOSP” relativamente proprio all'accordata sospensione del titolo da parte del Concessionario.
§ 8.
Il motivo è infondato, non essendovi prova alcuna dell'invocato provvedimento di sospensione, che avrebbe dovuto essere integrato da un atto proveniente dall'ente titolare del credito sotteso alle cartelle.
Invero, nella specie, l'istante pretendeva di ravvisare tale sospensione in mere annotazioni, costituite dalla locuzione “sosp”, apposte a margine di alcune voci costituenti il ruolo sotteso alla cartella n.
071/2012/0000835813.
Si tratta, a ben vedere, di un elemento che non comprova la sollevata eccezione, ove si consideri che l' , ente impositore Controparte_3
titolare della posizione creditoria sottesa a siffatta cartella, sin dal primo grado, aveva specificamente dedotto come tale cartella ineriva ad un importo di €.53.372,22 e che il carico a ruolo era “ stato effettuato da questa Direzione Provinciale 1 di Napoli (TF3), a seguito dell'accertamento unificato n°TF3010303402/2011, per l'anno d'imposta 2006, inerente il recupero dell'IVA, IRPEF, IRAP, Addizionali
Regionale e Comunale, sanzioni ed interessi. In data 20 luglio 2011 il suddetto contribuente presentava a quest'ufficio istanza di accertamento con adesione ed il contraddittorio si concludeva con esito negativo. In data 17 ottobre 2011 con prot. n°275196 l'Ufficio provvedeva, nell'ambito del potere di autotutela (ai sensi dell'art. 2 quater del D.L.
n°564/l994, convertito dalla Legge 30 novembre 1994, n°656 e del D.M.
11 febbraio 1997, n°37), all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n°TF3010303402/2011 unicamente per l'IVA e l'IRAP, per pag. 15/18 un importo complessivo di €.16.942,43, ritenendo, quindi, legittima la pretesa erariale per quanto concerne l'IRPEF, l'Addizionale Regionale e
Comunale, sanzioni ed interessi per l'importo complessivo di €36.429,79
(€.53.372,22 - €.16.942,43); in data 24 ottobre 2011 l notificava CP_11
al contribuente il provvedimento di autotutela n°TF3X10300428/2011.
In data 20 ottobre 2011 il Sig. presentava all'Ufficio Parte_1
(prot. n°281247) ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli (R.G.R. n°20791/2011) avverso la cartella di pagamento di cui trattasi. In data 15 dicembre 2011 l'Ufficio si costituiva in giudizio - prot. n°312500/2011 rappresentando l'annullamento parziale, nell'ambito del potere di autotutela, dell'IVA e IRAP riferite all'avviso di accertamento oggetto di contestazione evidenziando, altresì, la legittimità della pretesa erariale per le altre imposte.
La Commissione adita con Sentenza n°12199, dep. il 15/05/2014, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l'accertamento alle sole imposte IRPEF Addizionali Regionale e Comunale ed accessori, compensando le spese. Tale sentenza si rendeva definitiva per mancata impugnazione”.
Al cospetto di tale argomentata difesa, in primo grado, l'opponente alcuna specifica replica o deduzione operava, limitandosi, anche nei successivi scritti difensivi, a sostenere genericamente, con argomentazione reiterata con il secondo motivo di appello, che
“l'esecuzione è stata intrapresa in forza di titoli (cartelle) tutte sospese dal concessionario medesimo, come si rileva dall'estratto di ruolo in atti depositato, per cui alcuna esecuzione avrebbe dovuto (potuto) essere iniziata”. pag. 16/18 A ben vedere, quindi, la sentenza impugnata risulta corretta, difettando in atti la prova dell'invocata sospensione delle cartelle di cui si discorre, sia in quanto, come visto, tale circostanza era negata dalla difesa dell'ente titolare della potestà impositiva, (nella specie, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di , sia in quanto lo stesso CP_1
Concessionario per la riscossione negava di avere mai adottato alcun provvedimento di sospensione della pretesa, rilevando che il potere di adozione di un simile atto spettava all'ente creditore, nella specie,
l' . Controparte_3
§ 9.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti di tutte le parti appellate e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante il ridotto numero delle questioni trattate.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 17/18 la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
[...] Controparte_12
delle spese processuali del grado
[...]
di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 18/18
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 4678/2021, con ordinanza del 14.07.2025, questa Corte così disponeva: “ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 bis c.p.c., assegna termine, fino al 21.11.2025, per il deposito di note illustrative e conclusive ”.
La Corte, scaduto il termine concesso alle parti, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4678/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 4619/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 17.05.2021, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti apposta in calce alla citazione in appello, dall'avv. Fabio Olivares (C.F. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del , legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, coemd a procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Valeria Cigliano (C.F.
; C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
, (p. iva , Controparte_3 P.IVA_2
– in persona del Dott. Controparte_4 [...]
, procuratore speciale giusto atto notarile nr 175858 raccolta CP_5
nr 11458 del 01/10/2021, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Donato Lettieri (C.F.
; C.F._4
APPELLATA pag. 2/18 E
Direzione di Controparte_3 CP_6 CP_1
rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni:
per l'appellante: “in riforma totale della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, ammissibile e fondato, dichiarare la propria giurisdizione in riferimento ai motivi di opposizione all'esecuzione legati tra loro da un vincolo di subordinazione, e, per l'effetto, esaminato il primo afferente un “vizio formale” dell'atto di pignoramento, accertata e dichiarata che la sospensione amministrativa accordata da Equitalia in seguito alla presentazione dell'istanza di autotutela riguarda proprio le cartelle oggetto di pignoramento identificate nell'allegato estratto di ruolo, a margine del quale vi è il suffisso “SOSP” relativamente proprio all'accordata sospensione del titolo da parte del Concessionario, dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia del pignoramento opposto, che ad ogni effetto va estinto con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ed ordine al terzo, senza sua responsabilità, di liberare le somme staggite affinché rientrino nella immediata disponibilità del debitore;
- in subordine, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alle censure di competenza esclusiva del G.T., in accoglimento del primo pag. 3/18 preliminare motivo di appello, ammissibile e fondato, dichiarare la propria giurisdizione in riferimento al motivo di opposizione all'esecuzione relativo al vizio formale dell'atto di pignoramento, e, per l'effetto, accertata e dichiarata che la sospensione amministrativa accordata da Equitalia in seguito alla presentazione dell'istanza di autotutela riguarda proprio le cartelle oggetto di pignoramento identificate nell'allegato estratto di ruolo, a margine del quale vi è il suffisso “SOSP” relativamente proprio all'accordata sospensione del titolo da parte del Concessionario, dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia del pignoramento opposto, che ad ogni effetto va estinto con conseguente cancellazione della causa dal ruolo ed ordine al terzo, senza sua responsabilità, di liberare le somme staggite affinché rientrino nella immediata disponibilità del debitore;
- condannare in ogni caso gli appellati in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, nella misura che riterrà liquidare, oltre CSG, CPA ed IVA di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
per il “.. rigettare l'appello per essere improponibile Controparte_1
ed infondato in fatto e diritto, del tutto sfornito di prova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado per essere giusta, immune da vizi logici e giuridici e per essere ben motivata. Dichiarare il difetto di giurisdizione del GO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per il :” 1) In via preliminare, dichiarare Controparte_7
per le ragioni estese in atti la inammissibilità dell'appello. 2) Nel merito, comunque rigettarsi perché infondato in fatto e diritto l'avverso appello pag. 4/18 nonché tutte le richieste in esso formulate.
3. Condannare controparte alla refusione delle spese di lite del doppio grado”.
Per provinciale 1 di “Voglia Controparte_8 CP_1
l'Ecc.ma Corte relativamente alla posizione dell' Controparte_3
Respingere l'atto di appello perché infondato;
Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, notificato in data 16.1.2018, al Controparte_1
all' , ad , Controparte_3 Controparte_7 [...]
li conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli, e, premesso che, Parte_1
in data 20.4.2016, gli veniva notificato atto di pignoramento ex art 543
c.p.c., promosso da in danno di esso Parte_2
istante, terzo pignorato per l'importo di € 57411,84, avente ad CP_9
oggetto un quinto della pensione, contestava la legittimità del pignoramento, deducendo a sostegno i seguenti motivi: 1) l'omessa notifica dei titoli iscritti a ruolo (verbali di accertamento di violazioni al c.d.s., avvisi di accertamento ecc. ) e delle cartelle esattoriali;
2) il decorso del termine previsto dall'art 50 DPR 602/73 per promuovere l'azione esecutiva;
3) la prescrizione dei crediti;
4) la sospensione dei titoli iscritti a ruolo in virtù di istanza di autotutela presentata dall'opponente il 4.2.2016.
Pertanto, concludeva affinché fosse dichiarata l'illegittimità del pignoramento esattoriale e di tutti gli atti prodromici, nonché in via subordinata, chiedeva che il pignoramento esattoriale fosse circoscritto all'importo della pensione pignorabile, ovvero 1/10 della pag. 5/18 stessa sulla base della disciplina speciale prevista in materia esattoriale.
Si costituiva che, preliminarmente, Controparte_3
eccepiva il parziale difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari sottesi l'atto di pignoramento, l'inammissibilità dell'opposizione proposta in quanto tardiva e nel merito ribadiva la legittimità dell'atto di pignoramento e la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali su cui si fondava l'azione esecutiva, nonché
l'infondatezza della dedotta prescrizione dei crediti, dovendo applicarsi il termine di prescrizione decennale ex art 2953 c.c..
Si costituiva, altresì, che eccepiva Controparte_3
preliminarmente il difetto di giurisdizione del tribunale adito, in relazione alle cartelle esattoriali afferenti crediti tributari, il difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto in quanto estraneo al procedimento di riscossione mediante ruolo, e deduceva in ogni caso l'infondatezza dei motivi di merito proposti.
Nel costituirsi in giudizio il si associava all'eccezione Controparte_1
di parziale difetto di giurisdizione e ribadiva nel merito la rituale notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada.
Accordati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito del giudizio l'adito
Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza indiata in epigrafe, con la quale così decideva: “1. Dichiara la legittimità del pignoramento impugnato limitatamente ai crediti portati dalle cartelle esattoriali n.
7120120000835813000, e 07120150069968318000 (in relazione al ruolo n.2012 00000012);
2. Dichiara il difetto di giurisdizione del tribunale adito limitatamente ai motivi di opposizione ex art 615 e 617 pag. 6/18 c.p.c. indicati in motivazione in relazione ai crediti portati dalle cartelle esattoriali n. 07120120000835813000, e 07120150069968318000 ( in relazione al ruolo n.2012 00000012);
3. Dichiara compensate le spese tra le parti”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata, Parte_1
proponeva appello mediante atto tempestivamente notificato in data
16/11/2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., la cui scadenza maturava il 17/11/2021, sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituivano gli appellati, , Controparte_1 Controparte_3
, resistendo al gravame e sollecitandone il Controparte_7
rigetto.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
21.11.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo, inoltre, con successivo provvedimento del
18.7.2025, veniva scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3. pag. 7/18 Il Giudice di primo grado premetteva che “l'azione esecutiva promossa si fonda su molteplici cartelle esattoriali relative in parte a sanzioni amministrative, ed in parte ad entrate tributarie”.
Quindi, nell'esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dai convenuti, il Giudice osservava che” .. ai sensi dell'art 57 DPR 602
/73 sono escluse le opposizioni ex art 617 c.p.c. relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e della relativa notifica, che in conformità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite con la sentenza n.13913 del 2017, vanno proposte tempestivamente dinanzi al
Giudice Tributario .. ai fini del riparto di giurisdizione tra il GO ed il
Giudice tributario deve farsi riferimento al vizio di merito oggetto di contestazione, ovvero se afferente atti della sequenza procedimentale antecedenti il pignoramento, o al pignoramento stesso, a prescindere dall'atto direttamente impugnato, con l'effetto di rimettere alla giurisdizione tributaria i motivi di opposizione ex art 617 c.p.c. relativi alla nullità, inesistenza della notifica delle cartelle esattoriali”. Sempre in termini generali, poi, il Giudice chiariva che “Per quanto concerne i motivi di opposizione all'esecuzione la Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 2018 ha dichiarato l'Illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del
1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile. Pertanto, in relazione ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è necessario distinguere fra: a) le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che sono sorte prima – pag. 8/18 ovvero incostanza – della notifica della cartella o dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, per i quali gli artt. 2 e 19 d.lgs. n.
546/1992 stabiliscono la competenza del giudice tributario ed un termine perentorio (di 60 giorni) per l'impugnazione dell'atto (cartella o avviso di intimazione) avanti la CTP;
b) le cause estintive modificative sorte dopo il termine indicato, per le quali sussiste un vuoto di tutela che non può essere colmato con una mera interpretazione adeguatrice e per le quali la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza del giudice dell'esecuzione”.
Operata tale premessa, poi, la sentenza evidenziava che, in base all'art. 4 del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito in L. 17/12/2018, “.. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo
3, sono automaticamente annullati” e che “ai fini dell'applicazione della predetta disciplina il limite di valore va riferito ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione” e, inoltre, che “il predetto limite opera in relazione al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito applicativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a Euro
1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, come sopra determinato”, evidenziando, altresì, che “L'annullamento delle cartelle esattoriali – come ribadito pag. 9/18 dalla Suprema Corte- va rilevato di ufficio dal Giudice a prescindere da un istanza di parte”.
Per effetto di quanto osservato, quindi, ad avviso del Giudice, nella specie, “tutte le cartelle esattoriali impugnate ad esclusione di quelle n.
07120120000835813000, e 07120150069968318000 (limitatamente al ruolo n.2012 00000012) si riferiscono a carichi di importo inferiore a mille euro ed i relativi ruoli sono stati consegnati all'agente della
Riscossione negli anni 2000- 2010, pertanto sono oggetto di annullamento di ufficio in forza della citata disposizione normativa”.
Pertanto, opinava il Giudice,” la disamina dei motivi di opposizione proposti avverso il pignoramento presso terzi va circoscritta ai crediti portati dalle cartelle esattoriali n.07120120000835813000, e
07120150069968318000, limitatamente, quanto a quest'ultima al ruolo n.2012 00000012, riguardanti PE ed altre imposte”.
Così circoscritto il thema decidendum, il Tribunale osservava: “va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti.
Ed invero, facendo applicazione dei criteri sopra enunciati in tema di riparto di giurisdizione, ne consegue che i motivi di opposizione agli atti esecutivi che riguardano l'omessa notifica di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento e l'inosservanza del termine previsto dall'art 50 DPR
602/73 rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, e parimenti il motivo di opposizione ex art 615 2° comma c.p.c. relativo alla prescrizione dei crediti afferisce alla giurisdizione del Giudice tributario, atteso che la prescrizione risulterebbe maturata, secondo la prospettiva dell'opponente, anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali”. pag. 10/18 § 4.
Il capo di sentenza appena richiamato era oggetto del primo motivo di appello, mediante cui l'istante censurava la pronuncia, obiettando che il primo Giudice aveva omesso di valorizzare la giurisprudenza intervenuta in epoca successiva rispetto all'applicata pronuncia delle sezioni unite n. 13913/2017. Al riguardo, assumeva che la Cassazione, con le sentenze nn. 7822/2020; 4845/2021; 4846/2021 aveva chiarito il precedente arresto delle sezioni unite, evidenziando che “laddove l'esecutato nell'impugnare un atto della esecuzione esattoriale proponga una pluralità di domande legate tra loro da un vincolo di subordinazione, e non anche in rapporto di equiordinazione tra loro, giurisdizionalmente competente a conoscere della opposizione agli atti della esecuzione esattoriale è il giudice ordinario, al quale è demandato il compito di statuire sulla domanda principale relativa al “vizio formale” dell'atto di esecuzione censurato, e senza che ciò comporti quale conseguenza, una volta resa la decisione, l'ulteriore esame e decisione delle altre subordinate censure, che per l'effetto ne restano assorbite”.
Ciò posto, l'appellante rilevava che, nella specie, le censure riguardavano “vizi formali dell'atto esecutivo: a) vizi propri dell'atto di pignoramento, la cui efficacia era stata sospesa ex officio dal a seguito della istanza in autotutela presentata dal CP_10
contribuente con atto del 4 febbraio 2016; b) vizi propri dell'atto di pignoramento, per la mancanza di un valido ed efficace titolo con cui procedersi in executivis per essere l'efficacia del ruolo sospesa ex lege;
c) vizi indiretti dell'atto di pignoramento per la omessa o irrituale notificazione degli atti ad esso presupposti (cartella di pagamento e pag. 11/18 intimazione ex art. 50 cit.); c) prescrizione del diritto degli enti impositori a riscuotere le somme iscritte a ruolo per la mancanza di idonei atti interruttivi presupposti al pignoramento esattoriale”.
Pertanto, secondo l'appellante, il Giudice, applicando correttamente il richiamato orientamento, avrebbe dovuto rilevare che, nella specie,
l'opponente aveva, in via principale, contestato “ .. la illegittimità, nullità ed inefficacia del pignoramento per essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo (ruolo), sospensione intervenuta in ragione dell'istanza di autotutela proposta dal medesimo il 4.2.2016, in quanto fatto estintivo successivo alla notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento e pertanto rientrante nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario”. Quindi, siccome, ad avviso dell'appellante, i motivi di opposizione all'esecuzione da esso proposti erano tra loro legati da un vincolo di subordinazione e non equiordinazione, l'esame preliminare della censura relativa al vizio formale dell'atto di pignoramento, di competenza del G.O., ove accolta avrebbe assorbito le ulteriori censure, non essendovi più alcuna controversia sul merito utilmente deducibile avverso il pignoramento.
Di conseguenza, il primo Giudice avrebbe dovuto respingere l'avversa eccezione di giurisdizione.
§ 5.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante ha affermato che “In caso di proposizione di plurime domande legate da nesso di subordinazione, il giudice adito deve valutare la giurisdizione con riferimento alla domanda proposta in via pregiudiziale, venendo in rilievo la questione di pag. 12/18 giurisdizione sulla domanda subordinata soltanto quando sia sciolto il nesso di subordinazione, il che accade se la domanda principale sia rigettata nel merito o per ragioni di rito ma senza chiusura del processo innanzi al giudice emittente;
qualora sia pronunciata declinatoria di giurisdizione sulla domanda principale, senza scioglimento del nesso di subordinazione, e la causa venga riassunta dinanzi al giudice indicato, quest'ultimo può sollevare conflitto di giurisdizione unicamente sulla domanda principale” (cfr. Sez. U - , Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020).
Tale pronuncia si riferisce ad ipotesi in cui il Giudice ordinario, investito dell'opposizione proposta dal contribuente e fondata su plurime ragioni, abbia declinato per intero la giurisdizione in favore del Giudice tributario.
Nel caso all'esame di questa Corte, invece, il primo Giudice, rilevata in via preliminare la carenza di giurisdizione del G.O. rispetto ai motivi di opposizione pacificamente rientranti nella giurisdizione tributaria – vale a dire in relazione ai “motivi di opposizione agli atti esecutivi che riguardano l'omessa notifica di cartelle esattoriali e avvisi di accertamento e l'inosservanza del termine previsto dall'art 50 DPR
602/73 .. parimenti il motivo di opposizione ex art 615 2° comma c.p.c. relativo alla prescrizione dei crediti afferisce alla giurisdizione del
Giudice tributario, atteso che la prescrizione risulterebbe maturata, secondo la prospettiva dell'opponente, anteriormente alla notifica delle cartelle esattoriali”, con valutazione sulla cui correttezza l'appellante non ha formulato alcuna censura -, si è poi correttamente pronunciato sul solo motivo di opposizione all'esecuzione rientrante nella giurisdizione del G.O. siccome concernente un fatto estintivo, in ipotesi, pag. 13/18 “successivo alla notifica delle cartelle esattoriali e dell'intimazione di pagamento”.
Ne segue che il richiamo alla giurisprudenza citata nel motivo di appello sia inconferente, essendosi la stessa formata in relazione a fattispecie diverse da quella in esame.
§ 6.
Nel merito, il Tribunale respingeva il motivo di opposizione all'esecuzione con il quale si era inteso, appunto, far valere illegittimità del pignoramento in quanto basato su di un titolo (ruolo) sospeso.
Sul punto, il primo Giudice rilevava che il motivo doveva ritenersi infondato “non avendo l'opponente dimostrato che il provvedimento di sospensione amministrativa accordato da Equitalia in seguito alla presentazione dell'istanza di autotutela riguardasse proprio le cartelle in oggetto. Segnatamente l'opponente ha prodotto esclusivamente il predetto provvedimento di sospensione del 4.2.2016 che richiama, quanto all'esatta identificazione delle cartelle sospese un allegato, che non è stato versato in atti.
Pertanto, in assenza del predetto allegato, non è possibile individuare le cartelle esattoriali oggetto del provvedimento amministrativo di sospensione”.
§ 7.
Nel censurare, con il secondo motivo di appello, siffatto capo di decisione, l'istante ne stigmatizzava l'erroneità, deducendo che, dall'esame dei documenti di cui ai numeri 2 e 5 del fascicolo di parte, emergeva che le cartelle di pagamento oggetto del pignoramento erano indicate e riportate nell'estratto di ruolo, a margine del quale vi era il pag. 14/18 suffisso “SOSP” relativamente proprio all'accordata sospensione del titolo da parte del Concessionario.
§ 8.
Il motivo è infondato, non essendovi prova alcuna dell'invocato provvedimento di sospensione, che avrebbe dovuto essere integrato da un atto proveniente dall'ente titolare del credito sotteso alle cartelle.
Invero, nella specie, l'istante pretendeva di ravvisare tale sospensione in mere annotazioni, costituite dalla locuzione “sosp”, apposte a margine di alcune voci costituenti il ruolo sotteso alla cartella n.
071/2012/0000835813.
Si tratta, a ben vedere, di un elemento che non comprova la sollevata eccezione, ove si consideri che l' , ente impositore Controparte_3
titolare della posizione creditoria sottesa a siffatta cartella, sin dal primo grado, aveva specificamente dedotto come tale cartella ineriva ad un importo di €.53.372,22 e che il carico a ruolo era “ stato effettuato da questa Direzione Provinciale 1 di Napoli (TF3), a seguito dell'accertamento unificato n°TF3010303402/2011, per l'anno d'imposta 2006, inerente il recupero dell'IVA, IRPEF, IRAP, Addizionali
Regionale e Comunale, sanzioni ed interessi. In data 20 luglio 2011 il suddetto contribuente presentava a quest'ufficio istanza di accertamento con adesione ed il contraddittorio si concludeva con esito negativo. In data 17 ottobre 2011 con prot. n°275196 l'Ufficio provvedeva, nell'ambito del potere di autotutela (ai sensi dell'art. 2 quater del D.L.
n°564/l994, convertito dalla Legge 30 novembre 1994, n°656 e del D.M.
11 febbraio 1997, n°37), all'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n°TF3010303402/2011 unicamente per l'IVA e l'IRAP, per pag. 15/18 un importo complessivo di €.16.942,43, ritenendo, quindi, legittima la pretesa erariale per quanto concerne l'IRPEF, l'Addizionale Regionale e
Comunale, sanzioni ed interessi per l'importo complessivo di €36.429,79
(€.53.372,22 - €.16.942,43); in data 24 ottobre 2011 l notificava CP_11
al contribuente il provvedimento di autotutela n°TF3X10300428/2011.
In data 20 ottobre 2011 il Sig. presentava all'Ufficio Parte_1
(prot. n°281247) ricorso innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Napoli (R.G.R. n°20791/2011) avverso la cartella di pagamento di cui trattasi. In data 15 dicembre 2011 l'Ufficio si costituiva in giudizio - prot. n°312500/2011 rappresentando l'annullamento parziale, nell'ambito del potere di autotutela, dell'IVA e IRAP riferite all'avviso di accertamento oggetto di contestazione evidenziando, altresì, la legittimità della pretesa erariale per le altre imposte.
La Commissione adita con Sentenza n°12199, dep. il 15/05/2014, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l'accertamento alle sole imposte IRPEF Addizionali Regionale e Comunale ed accessori, compensando le spese. Tale sentenza si rendeva definitiva per mancata impugnazione”.
Al cospetto di tale argomentata difesa, in primo grado, l'opponente alcuna specifica replica o deduzione operava, limitandosi, anche nei successivi scritti difensivi, a sostenere genericamente, con argomentazione reiterata con il secondo motivo di appello, che
“l'esecuzione è stata intrapresa in forza di titoli (cartelle) tutte sospese dal concessionario medesimo, come si rileva dall'estratto di ruolo in atti depositato, per cui alcuna esecuzione avrebbe dovuto (potuto) essere iniziata”. pag. 16/18 A ben vedere, quindi, la sentenza impugnata risulta corretta, difettando in atti la prova dell'invocata sospensione delle cartelle di cui si discorre, sia in quanto, come visto, tale circostanza era negata dalla difesa dell'ente titolare della potestà impositiva, (nella specie, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di , sia in quanto lo stesso CP_1
Concessionario per la riscossione negava di avere mai adottato alcun provvedimento di sospensione della pretesa, rilevando che il potere di adozione di un simile atto spettava all'ente creditore, nella specie,
l' . Controparte_3
§ 9.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti di tutte le parti appellate e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, e con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, stante il ridotto numero delle questioni trattate.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 17/18 la Corte di Appello di Napoli – VIII Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
[...] Controparte_12
delle spese processuali del grado
[...]
di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22/11/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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