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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale Di Castrovillari - Sezione Fallimentare composto dai magistrati Dott.ssa Beatrice Magaro' - Presidente
Dott. Alessandro Paone - Giudice
Dott.ssa Giuliana Gaudiano - Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. [ ]. 2/2025 r.g. + 3/2025 r.g promosso da
Parte_1
e da
Parte_2 nei confronti di
Controparte_1
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Contrada Mandria P.IVA_1 del forno snc cap 87064
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di LLSO . Controparte_1 Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso
[...]
. Controparte_2
Udita la relazione del Giudice Delegato. Rilevato quanto segue:
notifica del ricorso verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che nel registro delle imprese non è presente l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa debitrice sicché non è risultato possibile procedere alla notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di convocazione;
rilevato, quindi, che la notifica è stata eseguita dalla ricorrente, presso la sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese, con consegna a mani della moglie del titolare dell'impresa medesima nonché è stata inserita nell'area web riservata prevista dall'art. 359 CCII;
competenza territoriale ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in Corigliano-
NO (Comune che è ricompreso nel circondario del Tribunale in intestazione) e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;
assoggettabilità alla disciplina ex artt. 1, 2 e 121 CCI considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI; rilevato, infatti, che, come si evince dalla visura camerale in atti, la società convenuta è qualificabile come impresa commerciale, avendo per oggetto, tra l'altro, l'attività di commercio, all'ingrosso, di pesce fresco e surgelato nonostante risulta iscritta nella sezione speciale delle imprese agricole:
1 rilevato infatti che, com'è noto, “la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1 L.Fall., comma 1; grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135 c.c., comma 3 – ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2, ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova – il corrispondente onere probatorio” (Cass.
16614/2016); rilevato, ancora, che l'impresa debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di essere qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) CCII né come impresa agricola, emergendo al contrario dalla visura camerale che l'impresa svolge attività di commercializzazione di prodotti;
rilevato, infatti, che detto onere incombe sull'imprenditore resistente, così come previsto dall'art. 121 CCII;
rilevato che tale prova neppure può discendere (facendo applicazione del potere di indagine officiosa del Tribunale fallimentare) dalla documentazione in atti, tenuto conto che nessuna delle dichiarazioni allegate all'informativa trasmessa da fa riferimento all'anno di imposta 2024 e Controparte_2 che, in ogni caso, dalle stesse emerge la presenza di debiti superiori a € 500.000,00;
legittimazione attiva ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, il cui credito, pari complessivamente a oltre € 40.000,00, deriva da decreto ingiuntivo, per il quale seppur non è stata prodotta la certificazione di mancata opposizione, risulta confermato dalla produzione delle fatture e dei relativi documenti di trasporto;
stato di insolvenza ritenuto che la società Controparte_1 versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere
[...] regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
• dalla notevole esposizione debitoria emersa dall'istruttoria;
• dall'esistenza di protesti;
• dall'infruttuosità dell'esecuzione mobiliare intrapresa dal ricorrente;
• dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 28/03/2001);
ammontare della debitoria rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, considerato che al debito nei confronti della ricorrente va aggiunto quello nei confronti di Controparte_2
(pari a circa € 600.000); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, CF , Controparte_1 P.IVA_1
2 con sede legale a Contrada Mandria del forno snc cap 87064 nonché di CP_1 nato a [...] il [...] (cf. )
[...] C.F._1 nomina la dott.ssa Giuliana Gaudiano Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. / Curatore, che alla luce dell'organizzazione Persona_1 C.F._2 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
6) a richiedere al PRA le visure relative al debitore;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17/09/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
3 autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
• ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
• ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
• ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
• ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
• ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Giuliana Gaudiano Beatrice Magaro'
4
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale Di Castrovillari - Sezione Fallimentare composto dai magistrati Dott.ssa Beatrice Magaro' - Presidente
Dott. Alessandro Paone - Giudice
Dott.ssa Giuliana Gaudiano - Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. [ ]. 2/2025 r.g. + 3/2025 r.g promosso da
Parte_1
e da
Parte_2 nei confronti di
Controparte_1
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Contrada Mandria P.IVA_1 del forno snc cap 87064
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di LLSO . Controparte_1 Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso
[...]
. Controparte_2
Udita la relazione del Giudice Delegato. Rilevato quanto segue:
notifica del ricorso verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; rilevato che nel registro delle imprese non è presente l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa debitrice sicché non è risultato possibile procedere alla notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di convocazione;
rilevato, quindi, che la notifica è stata eseguita dalla ricorrente, presso la sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese, con consegna a mani della moglie del titolare dell'impresa medesima nonché è stata inserita nell'area web riservata prevista dall'art. 359 CCII;
competenza territoriale ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa debitrice ha sede in Corigliano-
NO (Comune che è ricompreso nel circondario del Tribunale in intestazione) e che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che il centro degli interessi principali della predetta impresa sia altrove;
assoggettabilità alla disciplina ex artt. 1, 2 e 121 CCI considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI; rilevato, infatti, che, come si evince dalla visura camerale in atti, la società convenuta è qualificabile come impresa commerciale, avendo per oggetto, tra l'altro, l'attività di commercio, all'ingrosso, di pesce fresco e surgelato nonostante risulta iscritta nella sezione speciale delle imprese agricole:
1 rilevato infatti che, com'è noto, “la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che competa a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1 L.Fall., comma 1; grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135 c.c., comma 3 – ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 2, ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova – il corrispondente onere probatorio” (Cass.
16614/2016); rilevato, ancora, che l'impresa debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di essere qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, lett. d) CCII né come impresa agricola, emergendo al contrario dalla visura camerale che l'impresa svolge attività di commercializzazione di prodotti;
rilevato, infatti, che detto onere incombe sull'imprenditore resistente, così come previsto dall'art. 121 CCII;
rilevato che tale prova neppure può discendere (facendo applicazione del potere di indagine officiosa del Tribunale fallimentare) dalla documentazione in atti, tenuto conto che nessuna delle dichiarazioni allegate all'informativa trasmessa da fa riferimento all'anno di imposta 2024 e Controparte_2 che, in ogni caso, dalle stesse emerge la presenza di debiti superiori a € 500.000,00;
legittimazione attiva ritenuta la legittimazione attiva della creditrice istante, il cui credito, pari complessivamente a oltre € 40.000,00, deriva da decreto ingiuntivo, per il quale seppur non è stata prodotta la certificazione di mancata opposizione, risulta confermato dalla produzione delle fatture e dei relativi documenti di trasporto;
stato di insolvenza ritenuto che la società Controparte_1 versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere
[...] regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
• dalla notevole esposizione debitoria emersa dall'istruttoria;
• dall'esistenza di protesti;
• dall'infruttuosità dell'esecuzione mobiliare intrapresa dal ricorrente;
• dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 28/03/2001);
ammontare della debitoria rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, considerato che al debito nei confronti della ricorrente va aggiunto quello nei confronti di Controparte_2
(pari a circa € 600.000); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, CF , Controparte_1 P.IVA_1
2 con sede legale a Contrada Mandria del forno snc cap 87064 nonché di CP_1 nato a [...] il [...] (cf. )
[...] C.F._1 nomina la dott.ssa Giuliana Gaudiano Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. / Curatore, che alla luce dell'organizzazione Persona_1 C.F._2 dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
6) a richiedere al PRA le visure relative al debitore;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 17/09/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
3 autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
• ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
• ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
• ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
• ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
• ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Giuliana Gaudiano Beatrice Magaro'
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