Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 433/2022 r.g.a. promosso
DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Formica,
Appellante
NEI CONFRONTI DI
avv. nato a [...] il [...], c.f. CP_1 CP_2 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lopes.
[...]
Appellato
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza del 2.5.2022 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. nel procedimento n. 1159/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. esponeva al Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G. che nell'anno 2012 aveva conferito all'avv. mandato al fine di promuovere, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Controparte_3
1
che, presentato il ricorso in data
10.6.2013, era stata disposta ctu il cui esito aveva evidenziato la sussistenza di una invalidità civile del 75% in capo alla ricorrente;
che con ordinanza del
10.1.2018 il Tribunale di Barcellona P.G. aveva dichiarato irricevibile il ricorso per intervenuta decadenza per mancato tempestivo deposito del ricorso per accertamento preventivo rispetto al termine semestrale decorrente dalla notificazione del verbale sanitario della Commissione Medica presso l' CP_4
Allegando il difetto di diligenza professionale in capo al professionista, la Pt_1
ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per la mancata percezione dell'assegno di invalidità e per le spese sostenute nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c..
Si costituiva l'avv. chiedendo il rigetto della domanda e avanzando in CP_1
via riconvenzionale domanda di pagamento dei suoi compensi professionali per l'attività di rappresentanza e difesa della nel procedimento ex art. 445 bis Pt_1
c.p.c..
Il Tribunale, in composizione monocratica, con ordinanza emessa in data
9.2.2022, rilevata la competenza del Tribunale in composizione collegiale ex art. 14 d. lvo 150/2011 con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dall'avv. , disponeva la trasmissione degli atti al Presidente per “le CP_1
determinazioni di competenza sub specie di assegnazione della causa alla competenza del Collegio”, evidenziando l'opportunità della trattazione unitaria delle domande e “profilandosi, piuttosto, una questione di modalità di trattazione in rito, risolubile a mente dell'art. 40 co. IV c.p.c. (trattazione della lite secondo il rito previsto per la causa determinativa della competenza funzionale, ovvero la interposta riconvenzionale)”.
Il Tribunale in composizione collegiale con ordinanza pubblicata il 2.5.2022 rigettava la domanda.
2 Il primo giudice evidenziava che, “a fronte dell'eccezione sollevata dal resistente in ordine alla data di conferimento dell'incarico, dalla documentazione in atti ben può inferirsi l'evidenza di un incolpevole affidamento riposto dal difensore nella tempestività nel deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. - avvenuto, come pacifico tra le parti oltreché documentato, al 10.6.2013 (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente) - avuto riguardo alla documentazione fornitagli dalla stessa assistita odierna ricorrente, consistente, segnatamente, nel plico contenente la raccomandata corredata dall'avviso di ricevimento del verbale di accertamento sanitario, recante data e timbro di notifica al 10.12.2012 (cfr. doc. n. 6 fascicolo resistente)”. In difetto di produzione ulteriore e diversa - il cui onere incombeva in capo alla ricorrente che ha agito per il risarcimento - volta a dimostrare la anteriorità della data di conferimento dell'incarico, il Tribunale riteneva corretto il calcolo dei termini decadenziali da parte del professionista, avuto riguardo alla documentazione fornitagli dalla ricorrente. Aggiungeva che il solo requisito sanitario non sarebbe stato da solo sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale, in quanto al dedotto requisito avrebbero dovuto accompagnarsi ulteriori condizioni (requisiti reddituali, mancato svolgimento di attività lavorativa ed altro) rimaste indimostrate.
Il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale dell'avv. ex art. 14 CP_1
d. lvo 150/2011 e condannava la al pagamento della somma di € 3.879,00 Pt_1
in favore del legale.
Per la riforma dell'ordinanza ha proposto appello . Parte_1
Si è costituito l'avv. chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Assegnata a sentenza, la causa è stata rimessa sul ruolo per un tentativo di conciliazione che, però, non ha avuto esito positivo.
All'udienza del 24.10.2024 la causa è stata, quindi, assegnata nuovamente in decisione senza concessione dei termini, stante la rinuncia ad essi delle parti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di impugnazione la denuncia il travisamento delle Pt_1
prove da parte del primo giudice, dal momento che il documento che il Tribunale ha ritenuto decisivo ai fini dell'esclusione di ogni forma di responsabilità dell'avv.
è rappresentato da una semplice busta di corrispondenza, “peraltro CP_1
anonima – e come tale non riconducibile alla sig.ra – non corredata da alcun Pt_1
avviso di ricevimento”.
Il documento in questione - prosegue l'appellante - reca solo un timbro avente la data del 10.12.2012, la quale non coincide con alcuna comunicazione spedita dall' alla , come può evincersi dalla “stampa digitale in formato pdf. CP_4 Pt_1
dell'intera cassetta postale estratta dalla sig.ra dal proprio profilo MyInps”. Pt_1
Con il secondo motivo la denuncia la contraddizione in cui è incorso il Pt_1
giudice nell'affermare, da un lato, che il plico contenente l'avviso di ricevimento del verbale di accertamento sanitario reca la data del 10.12.2012, e, dall'altro, che la notifica del verbale sanitario è avvenuta in data 17.5.2012.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'errore in cui è incorso il primo giudice nel ritenere inutilizzabili i documenti prodotti in data 4.2.2022 (volti a dimostrare la ricorrenza dei requisiti per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza)
e inammissibile la prova testimoniale finalizzata alla dimostrazione del momento in cui era stato conferito il mandato professionale all'avv. . CP_1
Con il quarto motivo la si duole dell'erronea liquidazione dei compensi Pt_1
professionali spettanti all'avv. per l'attività svolta nel procedimento ex CP_1
art. 445 bis c.p.c., liquidazione avvenuta sul presupposto errato del valore indeterminabile della controversia e in violazione dell'art. 13 c.p.c..
3. L'appello proposto dalla è inammissibile. Pt_1
Nel caso di specie, la domanda principale proposta dalla , volta ad affermare Pt_1
la responsabilità professionale dell'avv. , era stata introdotta con ricorso CP_1
4 ex art. 702 c.p.c., mentre il via riconvenzionale il professionista aveva chiesto il pagamento dei suoi compensi per l'attività di assistenza e rappresentanza della nel giudizio per il quale la cliente aveva fatto valere la sua responsabilità Pt_1
professionale.
Sennonchè il Tribunale ha ritenuto di disporre mutarsi il rito e di procedere collegialmente e, quindi, con il rito di cui all'art. 14 d. lvo 150/2011. Il Tribunale di Barcellona P.G. ha, quindi, emesso l'ordinanza oggi impugnata in composizione collegiale, decidendo anche sulla domanda principale introdotta inizialmente con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., anziché in composizione monocratica, valutando di non dover separare la trattazione delle domande contrapposte. Ha, quindi, deciso con le forme dell'art. 14 d. lvo 150/2011, che al comma 4 prevede l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio;
inappellabilità conseguente anche al principio dell'apparenza in virtù del quale:
“l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va infatti operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato” (Cassazione 17646/2021), e ciò a prescindere dall'erroneità del rito prescelto.
Il Tribunale avrebbe dovuto trattare la controversia o con il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., laddove la trattazione della domanda riconvenzionale proposta dal difensore si prestava ad un'istruttoria sommaria, o, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande” (Cassazione
6321/2022 che richiama Cass., Sez. Un., n. 4485 del 2018 e Cass. n. 3687 del
2021).
Il Tribunale ha scelto una terza via, escludendo la separazione delle domande e disponendo la trattazione della lite “secondo il rito previsto per la causa determinativa della competenza funzionale, ovvero la interposta riconvenzionale”
5 (v. ordinanza del Tribunale, composizione monocratica, emessa all'udienza del
9.2.2022).
4. Ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente grado, avuto riguardo al fatto che l'odierno gravame scaturisce da un'ordinanza che è stata emessa dopo che il Tribunale in composizione monocratica aveva evidenziato la sussistenza di esigenze di economia processuale che suggerivano la esclusione della separazione delle domande contrapposte “salvo il differente regime di impugnazione prospettabile
(l'appello nel caso della ordinanza sulla domanda principale;
il ricorso per cassazione nel caso di riconvenzionale)”. L'affermazione del Tribunale ora riportata era errata, posto che, la trattazione unitaria delle due domande in sede collegiale con il rito ex art. 14 d. lvo 150/2011 delineava un unico rimedio impugnatorio (il ricorso per cassazione), con conseguente inammissibilità dell'appello, che questa Corte ha rilevato d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. cron. Parte_1
152/2022 del 2.5.2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti dell'avv. , così decide: Controparte_3
dichiara inammissibile l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte della di un ulteriore importo pari a Pt_1
quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli 6