Art. 2.
All'onere relativo, previsto in lire 46.000.000, per il pagamento delle pensioni permanenti ed in lire 170.000.000 per il pagamento una volta tanto degli arretrati, sara' fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
All'onere relativo, previsto in lire 46.000.000, per il pagamento delle pensioni permanenti ed in lire 170.000.000 per il pagamento una volta tanto degli arretrati, sara' fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.