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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO AR presidente dott. UC AU PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Rossella VERDEROSA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 4 giugno 2025 vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Donnici
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f.: )
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Nuzzo e Tiziana Serrani
APPELLATA
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. 639/1910
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
12098/2022, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione di Pt_1 pagamento del 27 giugno 2018 con cui l'
[...]
(d'ora in poi anche solo ”) Controparte_2 CP_1 ha chiesto la restituzione della somma di 71.926,75 € oltre interessi (per un importo totale ingiunto di 92.210,06 €), corrispondente all'importo erogato da – al netto di quanto CP_1 già restituito dalla - in forza del contratto del 23 dicembre 2004 con cui sono state Pt_1 concesse alla di le agevolazioni in materia di autoimpiego di Parte_2 Parte_1 cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, poi revocate da a causa CP_1 del mancato pagamento delle rate di finanziamento da parte della società beneficiaria.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente fondato la propria decisione sulla documentazione depositata da , trattandosi di documenti inutilizzabili in quanto “tardivamente CP_1 depositati alla prima udienza e non reiterati con la 2^ memoria” (pag. 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha ignorato l'istanza di inibitoria formulata dalla con Pt_1 provvedimento emesso all'udienza del 22 febbraio 2019 “senza nemmeno riportare il rigetto della stessa ed eventuali motivazioni, oltre a non provvedere sull'eccezione della tardiva costituzione dell'opposta” (pag. 6 dell'atto di appello);
3) il tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente (pagg.
6-8 dell'atto di appello);
4) il tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva di , in violazione dell'art. 2495 c.c. e dei princìpi Parte_1 enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2010 e nel 2013 (pagg.
8 - 13 dell'atto di appello);
5) il tribunale non ha tenuto conto del fatto che , in violazione dell'art. 2304 CP_1
c.c., non ha provveduto alla preventiva escussione del patrimonio sociale – che costituisce condizione per l'esercizio dell'azione nei confronti dei soci - né ha dimostrato in giudizio l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del credito (pag. 14 dell'atto di appello);
6) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'ingiunzione di pagamento fosse legittima, mentre essa è affetta da nullità in quanto (pag. 15 dell'atto di appello):
a) non è stata rispettata la procedura formale prevista all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910
(e successive modifiche), in quanto la notificazione è stata effettuata a mezzo posta e non a
2 mezzo di ufficiale giudiziario;
b) manca un idoneo titolo esecutivo;
c) l'addebito è generico e il provvedimento è privo di motivazione e di indicazione della causale del pagamento;
7) il tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione fondata sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi richiesti con l'ingiunzione, benché nel dettaglio delle somme da restituire allegato all'ingiunzione “mancano il tasso applicato, la sorte capitale, la data iniziale e quella finale” (pag. 16 dell'atto di appello). ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
l'accertamento della nullità dell'ingiunzione di pagamento del 27 giugno 2018 emessa da
, con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e domandandone, nel merito, il rigetto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata è infondata e va pertanto rigettata.
Cass., Sez. Un., 27199/2017 - nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza - ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Si osserva al riguardo che l'appellante ha censurato in maniera sufficientemente dettagliata la sentenza impugnata individuando gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice a accogliere l'opposizione.
Ciò premesso quanto all'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, nel merito si osserva quanto segue.
Il tribunale ha respinto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa da affermando che la revoca del finanziamento è CP_1 stata disposta da a causa dell'inadempimento di quanto previsto dall'art. 12 del CP_1 contratto di finanziamento stipulato con la , che obbligava Parte_2 Parte_3 la beneficiaria alla restituzione del finanziamento “mediante il pagamento di n. 28 (ventotto) rate trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitale ed interessi la prima con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del
3 finanziamento”: circostanza che ha comportato la comunicazione della risoluzione del contratto da parte di in data 8 marzo 2017. CP_1
Secondo il tribunale, ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente con CP_1 il deposito della documentazione in atti e “nessuna contestazione ha sollevato l'opponente su quanto documentato da , né ha fornito alcuna prova circa l'inadempimento agli CP_1 obblighi contrattuali assunti, relativi al mancato pagamento dei ratei”.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia fondato la propria decisione sulla documentazione depositata da , benché tale documentazione CP_1 sia inutilizzabile in quanto depositata solo alla prima udienza di comparizione delle parti e non con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e che, pertanto, non incombeva sull'opponente alcun onere di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115, primo comma,
c.p.c. sul contenuto di tali documenti, trattandosi di prove non ritualmente acquisite nel processo.
La doglianza è infondata.
Come si evince dal combinato disposto degli artt. 166, 167 e 171, secondo comma,
c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), le conseguenze della tardiva costituzione in giudizio del convenuto attengono al solo regime delle domande riconvenzionali e delle eccezioni e non alla fase istruttoria del giudizio, in quanto la costituzione tardiva non preclude al convenuto il deposito di documenti, purché esso avvenga nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Benché si sia costituita in giudizio oltre il termine previsto per la costituzione CP_1 del convenuto dall'art. 166 c.p.c. (la costituzione è avvenuta all'udienza di prima comparizione delle parti) essa ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta la documentazione offerta in comunicazione, su cui il giudice ha legittimamente fondato la propria decisione, trattandosi di documenti depositati nel rispetto dei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, trattandosi di documenti ritualmente depositati, la convenuta non era in alcun modo tenuta a depositare nuovamente tali documenti in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello va dunque respinto.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale, oltre a non aver provveduto sull'eccezione della tardiva costituzione dell'opposta, abbia rigettato l'istanza inibitoria formulata dalla con provvedimento emesso all'udienza del 22 febbraio Pt_1
2019, primo di motivazione.
Il motivo è inammissibile, in quanto non investe un capo della sentenza impugnata, ma un mero provvedimento interinale privo di effetti decisori.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il tribunale avrebbe dovuto accogliere
4 l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, in quanto:
a) “il dies a quo per il calcolo della prescrizione è da individuarsi nell'ottobre del 2006, data in cui è stata deliberata la revoca delle agevolazioni e la risoluzione del contratto da parte di ” e, di conseguenza, la prescrizione decennale sarebbe maturata nell'ottobre CP_1
2016 (pag. 6 dell'atto di appello);
b) in ogni caso, “ritenuto che l'appellata reclama un presunto credito erogato nel 2004 con termine finale il 2009” è applicabile la prescrizione quinquennale, poiché, in caso di crediti della Pubblica Amministrazione, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del titolo giudiziale divenuto definitivo (pag.
8 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
L'affermazione dell'appellante (secondo cui il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme finanziate da decorrerebbe dal mese di ottobre 2006, data in CP_1 cui sarebbe stata deliberata la revoca delle agevolazioni e la risoluzione del contratto da parte di ) è del tutto sfornita di prova e in contrasto con quanto risulta dalla CP_1 documentazione depositata in giudizio da . CP_1
La volontà di risolvere il contratto di finanziamento (avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 19 del contratto di finanziamento) è stata comunicata da soltanto con lettera raccomandata dell'8 marzo 2017 (documento n. 15 allegato alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta di ) e non risulta che analoghe comunicazioni CP_1 fossero state inviate in precedenza.
Con lettera del 19 giugno 2007 si era limitata a sollecitare il pagamento delle CP_1 rate scadute, rammentando alla di NN PU che in caso di Parte_2 inadempimento avrebbe potuto decidere di avvalersi dei mezzi di autotutela previsti CP_1 dal contratto di finanziamento (documento n. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP_1
Con successiva lettera raccomandata del 21 aprile 2008 aveva inviato una CP_1 mera diffida, riservandosi di adire l'autorità giudiziaria per il recupero coattivo del credito ovvero di revocare le agevolazioni concesse nel caso in cui il pagamento non fosse avvenuto nel termine indicato (documento n. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di
). CP_1
Solo con la lettera raccomandata dell'8 marzo 2017 ha comunicato alla CP_1 [...]
NN PU la propria volontà di risolvere il contratto ed è da tale data che Parte_4 decorre quindi il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto di ripetizione delle somme finanziate.
Poiché alla data in cui è stata notificata l'ingiunzione di pagamento (27 giugno 2018) era trascorso poco più di un anno dalla risoluzione del contratto di finanziamento, il diritto alla ripetizione delle somme non si era ancora prescritto, indipendentemente dalla durata quinquennale (come sostiene l'appellante) o decennale del termine di prescrizione (come ha
5 correttamente affermato il tribunale alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia: v. per una fattispecie analoga Cass. 26559/2021).
Con il quarto motivo l'appellante sostiene che il tribunale – premesso che il finanziamento era stato concesso alla - avrebbe dovuto Parte_4 Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in proprio, ai sensi Parte_1 dell'art. 2495 c.c. e in base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal registro delle imprese (per cui i creditori possono agire nei confronti dei soci della società dissolta soltanto fino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione).
Anche tale doglianza è infondata.
La di è una società in accomandita semplice, a cui si Parte_2 Parte_1 applica la disciplina sulla cancellazione della società prevista dall'art. 2312, secondo comma,
c.c. e non già l'art. 2495 c.c. - come invece erroneamente ritenuto dall'appellante – che regola la sorte dei debiti delle società di capitali estinte (a cui si applica il principio secondo cui i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società nei limiti di quanto essi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione).
L'art. 2312, secondo comma, c.c. – applicabile anche alle società in accomandita semplice in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 c.c. – prevede invece che “dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possano far valere
i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è “illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate” (v. ex multis Cass. 17117/2024; Cass. 24246/2023; Cass. 12593/2017).
Per quanto attiene alle società in accomandita semplice, la stessa giurisprudenza citata a pag. 11 dell'atto di appello precisa che, in virtù della “ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società” è il solo socio accomandante a rispondere entro i limiti della sua quota di liquidazione (art. 2324 c.c.), a differenza del socio accomandatario, che è illimitatamente e solidalmente responsabile per i debiti contratti dalla società (Cass., Sez. Un., 6070/2013).
Totalmente inconferente è poi l'assunto dell'appellante secondo cui “qualificare gli ex soci come “parti in senso stretto” del processo instaurato dalla società estinta significherebbe renderli responsabili degli effetti sostanziali di una pretesa tributaria oggetto di un processo di cui potrebbero essere all'oscuro” (così pag. 13 dell'atto di appello), dato che il processo è stato promosso da per opporsi all'ingiunzione di Parte_1
6 pagamento emessa nei suoi confronti e non dalla società estinta.
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve quindi ritenere che Parte_1 risponda per intero delle obbligazioni della di , in quanto Parte_2 Parte_1 socia accomandataria della società estinta.
Con il quinto motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia tenuto conto del fatto che , violando l'art. 2304 c.c., non ha provveduto alla preventiva CP_1 escussione del patrimonio della di né ha dimostrato in Parte_2 Parte_1 giudizio che il patrimonio sociale non fosse sufficiente a consentire il soddisfacimento del credito.
Anche tale doglianza è infondata.
La responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell'art. 2304 c.c., applicabile anche alle società in accomandita semplice in forza del richiamo operato dall'art. 2315 c.c. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata (Cass. 33176/2023; Cass., Sez. Un., 28709/2020).
Nel caso di specie la di risulta cancellata dal registro Parte_2 Parte_1 delle imprese fin dal 22 agosto 2013, ciò che consente di escludere l'esistenza di un patrimonio sociale in grado di soddisfare le ragioni di credito di e l'operatività del CP_1 beneficium excussionis invocato dall'appellante.
Con l'ultimo motivo di appello la sostiene che il tribunale avrebbe dovuto Pt_1 dichiarare la nullità dell'ingiunzione opposta, perché non è stata rispettata la procedura formale prevista dall'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 e il provvedimento impugnato è generico e privo di motivazione.
Anche tale doglianza è infondata.
Per quanto attiene al lamentato vizio di notificazione dell'ingiunzione di pagamento, si osserva che l'art. 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209
(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo), convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 265, prevede che “I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati
«concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.
Tale disposizione ha dunque esteso l'applicabilità delle norme in materia di riscossione
7 coattiva mediante ruolo al modello della riscossione mediante ingiunzione fiscale di cui al r.d.
n. 639 del 1910, con conseguente validità della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ingiunzione reca, inoltre, tutti gli elementi richiesti ai fini della sua legittimità, tra cui l'importo dovuto dalla e le Pt_1 causali con il rispettivo dettaglio delle somme di cui è stato ingiunto il pagamento, corrispondenti a 71.926,75 € per rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate e
20.283,31 € per interessi di mora su rate finanziamento agevolato scadute e non pagate (v. pag. 2 dell'ingiunzione di pagamento opposta: documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP_1
In merito all'asserita carenza di motivazione, si osserva che in materia di ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato “anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni” (Cass. 35482/2022; Cass. 20513/2006).
Il contratto di finanziamento reca del resto una puntuale disciplina delle obbligazioni assunte dalla beneficiaria, delle modalità di restituzione del finanziamento agevolato, della quantificazione degli interessi dovuti e della revoca delle agevolazioni (v. il documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da nel giudizio di primo CP_1 grado).
L'art. 12 del contratto dispone che “[…] 12.2 La Beneficiaria sarà obbligata a rimborsare all'Agenzia il finanziamento che avrà ricevuto mediante il pagamento di n. 28
(ventotto) rate trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitale ed interessi la prima con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del finanziamento”
L'art. 19 del contratto prevede che “l'Agenzia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate qualora la Beneficiaria […]:
h) non paghi puntualmente ed esattamente anche una sola rata del finanziamento agevolato indicato nell'art. 12 che precede […]”.
Gli artt. 19.2 e 19.3 del contratto prevedono infine che:
(i) “in tutti i casi di Revoca delle agevolazioni, la Beneficiaria oltre a restituire in un'unica soluzione i contributi, dovrà corrispondere all'Agenzia interessi semplici, da calcolare sulle somme da quest'ultima erogate dalle date di erogazione fino a quelle della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, già tasso Ufficiale di Sconto, di cui all'art. 12, comma 3 che precede e maggiorato di volta in volta di cinque punti percentuali, così come stabilito nell'art. 9 del D. Leg.vo n. 123 del 31 marzo 1998”;
(ii) “la Beneficiaria, inoltre, dovrà rimborsare in unica soluzione il capitale residuo del finanziamento agevolato ricevuto, unitamente con gli interessi di mora eventualmente dovuti
8 per rate scadute e con gli interessi corrispettivi maturati, i quali dovranno essere ricalcolati dal momento dell'erogazione al Tasso di riferimento annuale, intero, indicato nell'art. 12 comma 3 che precede, dovendosi, però, dedurre gli interessi nel frattempo già eventualmente corrisposti”.
Anche la doglianza relativa alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati dall'Amministrazione si rivela infondata, sia perché il contratto di finanziamento contiene una dettagliata descrizione dei criteri di calcolo degli interessi sia perché l'ingiunzione di pagamento richiama il criterio, contrattualmente previsto, applicato in concreto per il calcolo degli interessi che deve corrispondere (v. il Parte_1 documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da nel CP_1 giudizio di primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque integralmente respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , spese che si liquidano in complessivi 9.991,00 € per CP_1 compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 12098/2022;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
Controparte_1 CP_1
liquidandole in complessivi 9.991,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...] del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
UC AU PELLEGRINI CO AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. CO AR presidente dott. UC AU PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Rossella VERDEROSA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5885 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata in data 4 giugno 2025 vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Donnici
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f.: )
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Nuzzo e Tiziana Serrani
APPELLATA
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione di pagamento ex art. 2 r.d. 639/1910
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
12098/2022, che ha rigettato l'opposizione proposta dalla avverso l'ingiunzione di Pt_1 pagamento del 27 giugno 2018 con cui l'
[...]
(d'ora in poi anche solo ”) Controparte_2 CP_1 ha chiesto la restituzione della somma di 71.926,75 € oltre interessi (per un importo totale ingiunto di 92.210,06 €), corrispondente all'importo erogato da – al netto di quanto CP_1 già restituito dalla - in forza del contratto del 23 dicembre 2004 con cui sono state Pt_1 concesse alla di le agevolazioni in materia di autoimpiego di Parte_2 Parte_1 cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, poi revocate da a causa CP_1 del mancato pagamento delle rate di finanziamento da parte della società beneficiaria.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente fondato la propria decisione sulla documentazione depositata da , trattandosi di documenti inutilizzabili in quanto “tardivamente CP_1 depositati alla prima udienza e non reiterati con la 2^ memoria” (pag. 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale ha ignorato l'istanza di inibitoria formulata dalla con Pt_1 provvedimento emesso all'udienza del 22 febbraio 2019 “senza nemmeno riportare il rigetto della stessa ed eventuali motivazioni, oltre a non provvedere sull'eccezione della tardiva costituzione dell'opposta” (pag. 6 dell'atto di appello);
3) il tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente (pagg.
6-8 dell'atto di appello);
4) il tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva di , in violazione dell'art. 2495 c.c. e dei princìpi Parte_1 enunciati in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2010 e nel 2013 (pagg.
8 - 13 dell'atto di appello);
5) il tribunale non ha tenuto conto del fatto che , in violazione dell'art. 2304 CP_1
c.c., non ha provveduto alla preventiva escussione del patrimonio sociale – che costituisce condizione per l'esercizio dell'azione nei confronti dei soci - né ha dimostrato in giudizio l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento del credito (pag. 14 dell'atto di appello);
6) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'ingiunzione di pagamento fosse legittima, mentre essa è affetta da nullità in quanto (pag. 15 dell'atto di appello):
a) non è stata rispettata la procedura formale prevista all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910
(e successive modifiche), in quanto la notificazione è stata effettuata a mezzo posta e non a
2 mezzo di ufficiale giudiziario;
b) manca un idoneo titolo esecutivo;
c) l'addebito è generico e il provvedimento è privo di motivazione e di indicazione della causale del pagamento;
7) il tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione fondata sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi richiesti con l'ingiunzione, benché nel dettaglio delle somme da restituire allegato all'ingiunzione “mancano il tasso applicato, la sorte capitale, la data iniziale e quella finale” (pag. 16 dell'atto di appello). ha concluso domandando, in riforma della sentenza impugnata, Parte_1
l'accertamento della nullità dell'ingiunzione di pagamento del 27 giugno 2018 emessa da
, con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e domandandone, nel merito, il rigetto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata è infondata e va pertanto rigettata.
Cass., Sez. Un., 27199/2017 - nel decidere una questione interpretativa di particolare importanza - ha affermato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Si osserva al riguardo che l'appellante ha censurato in maniera sufficientemente dettagliata la sentenza impugnata individuando gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero dovuto indurre il giudice a accogliere l'opposizione.
Ciò premesso quanto all'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, nel merito si osserva quanto segue.
Il tribunale ha respinto l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa da affermando che la revoca del finanziamento è CP_1 stata disposta da a causa dell'inadempimento di quanto previsto dall'art. 12 del CP_1 contratto di finanziamento stipulato con la , che obbligava Parte_2 Parte_3 la beneficiaria alla restituzione del finanziamento “mediante il pagamento di n. 28 (ventotto) rate trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitale ed interessi la prima con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del
3 finanziamento”: circostanza che ha comportato la comunicazione della risoluzione del contratto da parte di in data 8 marzo 2017. CP_1
Secondo il tribunale, ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente con CP_1 il deposito della documentazione in atti e “nessuna contestazione ha sollevato l'opponente su quanto documentato da , né ha fornito alcuna prova circa l'inadempimento agli CP_1 obblighi contrattuali assunti, relativi al mancato pagamento dei ratei”.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia fondato la propria decisione sulla documentazione depositata da , benché tale documentazione CP_1 sia inutilizzabile in quanto depositata solo alla prima udienza di comparizione delle parti e non con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e che, pertanto, non incombeva sull'opponente alcun onere di contestazione specifica ai sensi dell'art. 115, primo comma,
c.p.c. sul contenuto di tali documenti, trattandosi di prove non ritualmente acquisite nel processo.
La doglianza è infondata.
Come si evince dal combinato disposto degli artt. 166, 167 e 171, secondo comma,
c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), le conseguenze della tardiva costituzione in giudizio del convenuto attengono al solo regime delle domande riconvenzionali e delle eccezioni e non alla fase istruttoria del giudizio, in quanto la costituzione tardiva non preclude al convenuto il deposito di documenti, purché esso avvenga nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Benché si sia costituita in giudizio oltre il termine previsto per la costituzione CP_1 del convenuto dall'art. 166 c.p.c. (la costituzione è avvenuta all'udienza di prima comparizione delle parti) essa ha allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta la documentazione offerta in comunicazione, su cui il giudice ha legittimamente fondato la propria decisione, trattandosi di documenti depositati nel rispetto dei termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, trattandosi di documenti ritualmente depositati, la convenuta non era in alcun modo tenuta a depositare nuovamente tali documenti in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello va dunque respinto.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale, oltre a non aver provveduto sull'eccezione della tardiva costituzione dell'opposta, abbia rigettato l'istanza inibitoria formulata dalla con provvedimento emesso all'udienza del 22 febbraio Pt_1
2019, primo di motivazione.
Il motivo è inammissibile, in quanto non investe un capo della sentenza impugnata, ma un mero provvedimento interinale privo di effetti decisori.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che il tribunale avrebbe dovuto accogliere
4 l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, in quanto:
a) “il dies a quo per il calcolo della prescrizione è da individuarsi nell'ottobre del 2006, data in cui è stata deliberata la revoca delle agevolazioni e la risoluzione del contratto da parte di ” e, di conseguenza, la prescrizione decennale sarebbe maturata nell'ottobre CP_1
2016 (pag. 6 dell'atto di appello);
b) in ogni caso, “ritenuto che l'appellata reclama un presunto credito erogato nel 2004 con termine finale il 2009” è applicabile la prescrizione quinquennale, poiché, in caso di crediti della Pubblica Amministrazione, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del titolo giudiziale divenuto definitivo (pag.
8 dell'atto di appello).
Il motivo è infondato.
L'affermazione dell'appellante (secondo cui il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme finanziate da decorrerebbe dal mese di ottobre 2006, data in CP_1 cui sarebbe stata deliberata la revoca delle agevolazioni e la risoluzione del contratto da parte di ) è del tutto sfornita di prova e in contrasto con quanto risulta dalla CP_1 documentazione depositata in giudizio da . CP_1
La volontà di risolvere il contratto di finanziamento (avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 19 del contratto di finanziamento) è stata comunicata da soltanto con lettera raccomandata dell'8 marzo 2017 (documento n. 15 allegato alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta di ) e non risulta che analoghe comunicazioni CP_1 fossero state inviate in precedenza.
Con lettera del 19 giugno 2007 si era limitata a sollecitare il pagamento delle CP_1 rate scadute, rammentando alla di NN PU che in caso di Parte_2 inadempimento avrebbe potuto decidere di avvalersi dei mezzi di autotutela previsti CP_1 dal contratto di finanziamento (documento n. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP_1
Con successiva lettera raccomandata del 21 aprile 2008 aveva inviato una CP_1 mera diffida, riservandosi di adire l'autorità giudiziaria per il recupero coattivo del credito ovvero di revocare le agevolazioni concesse nel caso in cui il pagamento non fosse avvenuto nel termine indicato (documento n. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di
). CP_1
Solo con la lettera raccomandata dell'8 marzo 2017 ha comunicato alla CP_1 [...]
NN PU la propria volontà di risolvere il contratto ed è da tale data che Parte_4 decorre quindi il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto di ripetizione delle somme finanziate.
Poiché alla data in cui è stata notificata l'ingiunzione di pagamento (27 giugno 2018) era trascorso poco più di un anno dalla risoluzione del contratto di finanziamento, il diritto alla ripetizione delle somme non si era ancora prescritto, indipendentemente dalla durata quinquennale (come sostiene l'appellante) o decennale del termine di prescrizione (come ha
5 correttamente affermato il tribunale alla luce della condivisibile giurisprudenza in materia: v. per una fattispecie analoga Cass. 26559/2021).
Con il quarto motivo l'appellante sostiene che il tribunale – premesso che il finanziamento era stato concesso alla - avrebbe dovuto Parte_4 Parte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in proprio, ai sensi Parte_1 dell'art. 2495 c.c. e in base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di responsabilità per i debiti fiscali delle società cancellate dal registro delle imprese (per cui i creditori possono agire nei confronti dei soci della società dissolta soltanto fino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione).
Anche tale doglianza è infondata.
La di è una società in accomandita semplice, a cui si Parte_2 Parte_1 applica la disciplina sulla cancellazione della società prevista dall'art. 2312, secondo comma,
c.c. e non già l'art. 2495 c.c. - come invece erroneamente ritenuto dall'appellante – che regola la sorte dei debiti delle società di capitali estinte (a cui si applica il principio secondo cui i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società nei limiti di quanto essi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione).
L'art. 2312, secondo comma, c.c. – applicabile anche alle società in accomandita semplice in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 c.c. – prevede invece che “dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possano far valere
i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è “illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente pendente societate” (v. ex multis Cass. 17117/2024; Cass. 24246/2023; Cass. 12593/2017).
Per quanto attiene alle società in accomandita semplice, la stessa giurisprudenza citata a pag. 11 dell'atto di appello precisa che, in virtù della “ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società” è il solo socio accomandante a rispondere entro i limiti della sua quota di liquidazione (art. 2324 c.c.), a differenza del socio accomandatario, che è illimitatamente e solidalmente responsabile per i debiti contratti dalla società (Cass., Sez. Un., 6070/2013).
Totalmente inconferente è poi l'assunto dell'appellante secondo cui “qualificare gli ex soci come “parti in senso stretto” del processo instaurato dalla società estinta significherebbe renderli responsabili degli effetti sostanziali di una pretesa tributaria oggetto di un processo di cui potrebbero essere all'oscuro” (così pag. 13 dell'atto di appello), dato che il processo è stato promosso da per opporsi all'ingiunzione di Parte_1
6 pagamento emessa nei suoi confronti e non dalla società estinta.
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve quindi ritenere che Parte_1 risponda per intero delle obbligazioni della di , in quanto Parte_2 Parte_1 socia accomandataria della società estinta.
Con il quinto motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale non abbia tenuto conto del fatto che , violando l'art. 2304 c.c., non ha provveduto alla preventiva CP_1 escussione del patrimonio della di né ha dimostrato in Parte_2 Parte_1 giudizio che il patrimonio sociale non fosse sufficiente a consentire il soddisfacimento del credito.
Anche tale doglianza è infondata.
La responsabilità del socio illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell'art. 2304 c.c., applicabile anche alle società in accomandita semplice in forza del richiamo operato dall'art. 2315 c.c. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata (Cass. 33176/2023; Cass., Sez. Un., 28709/2020).
Nel caso di specie la di risulta cancellata dal registro Parte_2 Parte_1 delle imprese fin dal 22 agosto 2013, ciò che consente di escludere l'esistenza di un patrimonio sociale in grado di soddisfare le ragioni di credito di e l'operatività del CP_1 beneficium excussionis invocato dall'appellante.
Con l'ultimo motivo di appello la sostiene che il tribunale avrebbe dovuto Pt_1 dichiarare la nullità dell'ingiunzione opposta, perché non è stata rispettata la procedura formale prevista dall'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 e il provvedimento impugnato è generico e privo di motivazione.
Anche tale doglianza è infondata.
Per quanto attiene al lamentato vizio di notificazione dell'ingiunzione di pagamento, si osserva che l'art. 4, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209
(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo), convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 265, prevede che “I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati
«concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.
Tale disposizione ha dunque esteso l'applicabilità delle norme in materia di riscossione
7 coattiva mediante ruolo al modello della riscossione mediante ingiunzione fiscale di cui al r.d.
n. 639 del 1910, con conseguente validità della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ingiunzione reca, inoltre, tutti gli elementi richiesti ai fini della sua legittimità, tra cui l'importo dovuto dalla e le Pt_1 causali con il rispettivo dettaglio delle somme di cui è stato ingiunto il pagamento, corrispondenti a 71.926,75 € per rate del finanziamento agevolato scadute e non pagate e
20.283,31 € per interessi di mora su rate finanziamento agevolato scadute e non pagate (v. pag. 2 dell'ingiunzione di pagamento opposta: documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP_1
In merito all'asserita carenza di motivazione, si osserva che in materia di ingiunzione fiscale il requisito della motivazione deve ritenersi osservato “anche tramite la sola indicazione della causale e dell'ammontare del pagamento richiesto, in quanto idonea ad evidenziare la pretesa fatta valere dalla amministrazione e, quindi, a porre il contribuente in grado di svolgere le opportune contestazioni” (Cass. 35482/2022; Cass. 20513/2006).
Il contratto di finanziamento reca del resto una puntuale disciplina delle obbligazioni assunte dalla beneficiaria, delle modalità di restituzione del finanziamento agevolato, della quantificazione degli interessi dovuti e della revoca delle agevolazioni (v. il documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da nel giudizio di primo CP_1 grado).
L'art. 12 del contratto dispone che “[…] 12.2 La Beneficiaria sarà obbligata a rimborsare all'Agenzia il finanziamento che avrà ricevuto mediante il pagamento di n. 28
(ventotto) rate trimestrali, posticipate, consecutive a quote costanti di capitale ed interessi la prima con scadenza il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del saldo del finanziamento”
L'art. 19 del contratto prevede che “l'Agenzia avrà la facoltà di revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risoluto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate qualora la Beneficiaria […]:
h) non paghi puntualmente ed esattamente anche una sola rata del finanziamento agevolato indicato nell'art. 12 che precede […]”.
Gli artt. 19.2 e 19.3 del contratto prevedono infine che:
(i) “in tutti i casi di Revoca delle agevolazioni, la Beneficiaria oltre a restituire in un'unica soluzione i contributi, dovrà corrispondere all'Agenzia interessi semplici, da calcolare sulle somme da quest'ultima erogate dalle date di erogazione fino a quelle della restituzione, ad un saggio annuale pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, già tasso Ufficiale di Sconto, di cui all'art. 12, comma 3 che precede e maggiorato di volta in volta di cinque punti percentuali, così come stabilito nell'art. 9 del D. Leg.vo n. 123 del 31 marzo 1998”;
(ii) “la Beneficiaria, inoltre, dovrà rimborsare in unica soluzione il capitale residuo del finanziamento agevolato ricevuto, unitamente con gli interessi di mora eventualmente dovuti
8 per rate scadute e con gli interessi corrispettivi maturati, i quali dovranno essere ricalcolati dal momento dell'erogazione al Tasso di riferimento annuale, intero, indicato nell'art. 12 comma 3 che precede, dovendosi, però, dedurre gli interessi nel frattempo già eventualmente corrisposti”.
Anche la doglianza relativa alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati dall'Amministrazione si rivela infondata, sia perché il contratto di finanziamento contiene una dettagliata descrizione dei criteri di calcolo degli interessi sia perché l'ingiunzione di pagamento richiama il criterio, contrattualmente previsto, applicato in concreto per il calcolo degli interessi che deve corrispondere (v. il Parte_1 documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata da nel CP_1 giudizio di primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque integralmente respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , spese che si liquidano in complessivi 9.991,00 € per CP_1 compensi oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 12098/2022;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
Controparte_1 CP_1
liquidandole in complessivi 9.991,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura
[...] del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
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