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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16171 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico dr. Dott. Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 54393 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) elettivamente dom.ta in Roma alla Via Carlo Alberto C.F._1
Racchia n.2 presso l'avv. Giovanna Cantoni, dalla quale è rapp.ta e difesa nel presente giudizio, in virtù della procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Parte attrice -
E
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in margine alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Flavio degli Abbati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cesare Fracassini n. 46;
- Parte convenuta-
NONCHE'
CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARZANO Renata che C.F._3 lo difende in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma al Corso Trieste 150;
-Parte convenuta –
NONCHE'
Controparte_3
( C.F. ), elettivamente dom.to in Roma alla Via Carlo Alberto CodiceFiscale_4
Racchia n.2 presso l'avv. Giovanna Cantoni dalla quale è rapp.to e difeso nel presente giudizio, in virtù della procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-Interveniente-
Oggetto: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“accertare e dichiarare che il violoncello per cui è causa– nonostante le ripara-zioni fatte eseguire dalla sig.ra dopo l'acquisto – ha un valore commerciale Parte_1 attuale compreso tra € 3.300,00 ed € 3.900,00; accertare e dichiarare che il violoncello per cui è causa fu acquistato dalla sig.ra nei modi e nei termini descritti Parte_1
e per il prezzo di € 20.000,00 perché a ciò indotta dolosamente in errore dal Maestro
circa le ottime qualità e caratteristiche dello strumento e nella Controparte_1 convinzione che il prezzo pagato fosse non solo congruo, ma addirittura conveniente;
conseguentemente, annullare il contratto di acquisto dello strumento in questione e condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuno secondo la rispettiva responsabilità, alla restituzione del prezzo di € 20.000,00, nonchè dell'importo di € 1200,00 pagato per le riparazioni fatte eseguire a spese della sig.ra allo strumento dopo l'acquisto, Pt_1 oltre gli interessi di legge dalla data degli esborsi;
condannare inoltre i convenuti alla refusione delle spese di lite del presente giudizio e delle spese ed onorari di Avvocato per
l'esperita mediazione in misura esemplare, tenuto anche conto della loro mancata par- tecipazione alla procedura”.
Per : CP_2
“dichiarare la parte decaduta dalla garanzia dei vizi perché prescritta, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, e comunque non provata, in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice dichiarare che nessuna responsabilità può essere imputata al convenuto e per l'effetto CP_2 manlevarlo da ogni richiesta risarcitoria. Con vittoria di spese”.
Per : Controparte_1
“in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra nonché la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto per Parte_1 i motivi esposti nel presente atto. Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare
l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1495
c.c. e comunque dichiararla infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare l'esclusione di ogni responsabilità imputabile al Maestro manlevandolo da ogni Controparte_1 richiesta risarcitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di costituzione e risposta e quello della comparsa di costituzione dell'interveniente, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate, delle comparse conclusionali e delle repliche e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione: citava in giudizio dinanzi a questo Tribunale i maestri Parte_1 CP_1
e al quale giudizio si costituiva con intervento volontario il di
[...] CP_2 lei marito per sentire accertare che il violoncello per cui è causa Parte_2 ha un valore commerciale attuale compreso tra € 3.300,00 ed € 3.900,00 e non quello effettivamente pagato di € 20.000,00 perché a ciò indotta dolosamente in errore dal maestro circa le ottime qualità e caratteristiche dello strumento e nella Controparte_1 convinzione che il prezzo pagato fosse non solo congruo, ma addirittura conveniente;
conseguentemente, annullare il contratto di acquisto dello strumento in questione e condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuno secondo la rispettiva responsabilità, alla restituzione del prezzo di € 20.000,00, nonché dell'importo di € 1200,00 pagato per le riparazioni fatte eseguire a spese della sig.ra allo strumento dopo l'acquisto, Pt_1 oltre gli interessi di legge dalla data degli esborsi.
A sostegno della domanda l'attrice assumeva che, avendo necessità di procurare alla propria figlia un violoncello di migliore qualità rispetto a quello Persona_1 sino ad allora suonato, di essersi rivolta fiduciosa al maestro di musica della figlia
[...]
(che seguiva la ragazza sin da quando aveva 12 anni), il quale le CP_1 proponeva e consigliava l'acquisto di un violoncello, di proprietà di un suo collega il maestro ritenendolo di eccellente fattura e certamente adatto alla CP_2 ragazza oltre che conveniente sotto il profilo economico, tanto che dall'iniziale prezzo di
€ 22.000,00, asseritamente richiesto dal proprietario/venditore, egli sarebbe riuscito a spuntare uno sconto di € 2.000,00. Che fiduciosa dei consigli del maestro , CP_1 lei e suo marito si convincevano della bontà dell'affare di talché, alla fine di giugno/inizio luglio 2016, concordava con il medesimo maestro (che di fatto si rendeva CP_1 mediatore dell'affare), l'acquisto del violoncello in questione, per il prezzo finale di €
20.000,00 pagandolo con le modalità descritte in citazione (ovverosia € 9.000 in contanti al maestro DI BLASIO e € 11.000 con bonifico bancario al maestro . CP_2
Assumeva ancora l'attrice: - che dopo pochi giorni dall'acquisto la figlia Per_1 lamentava una serie di difetti e di specifiche problematiche per i quali la necessità di eseguire una serie di interventi riparatori sullo strumento ad opera del Per_2 Per_3 spendendo l'ulteriore somma di € 1.200,00 e che nonostante le predette riparazioni le difficoltà si riproponevano ancora tant'è che la figlia il 03.07.2019 conseguiva Per_1 il diploma con votazione 9/10 e non riusciva dunque ad ottenere il massimo dei voti
(10/10) a causa del perdurare dei difetti del;
- che l'11 febbraio 2020 faceva Parte_3 verificare il violoncello dal dott. Persona_4 Controparte_4
(antica e rinomata casa d'aste londinese, specializzata in strumenti musicali) -, il quale accertava trattarsi di uno strumento di scarsa qualità, con una serie di gravi problematiche tecniche e strutturali;
- che l'aver saputo che quello strumento non aveva le caratteristiche e le qualità promesse (e comunque adeguate al prezzo pagato), che mai avrebbe potuto produrre una musica di qualità elevata e che quanto accaduto aveva gravemente compromesso il percorso di studi di - che il giorno 12.02.2020 il sig. Per_1 [...]
padre di comunicava telefonicamente le risultanze della suddetta CP_3 Per_1 valutazione al Maestro , il quale replicava sostenendone l'inattendibilità e CP_1 ribadendo ancora una volta le ottime qualità dello strumento;
- che il 13.02.2020 il
[...]
nell'intento di dimostrare il valore del violoncello in questione – inviava la CP_1 fotografia di una “dichiarazione di proprietà” datata 03.07.2016 ed a firma del maestro attestante che costui avrebbe acquistato lo strumento da tale CP_2 Per_2
NN SQ di Alatri, il quale lo avrebbe costruito nel 1984; - che tuttavia, mai nessun documento attestante la provenienza dello strumento è stato mai prodotto, neanche nel corso della presente causa;
- che sono risultati infruttuosi i tentativi per dirimere bonariamente la vicenda.
L'attrice concludeva deducendo che i consigli e le indicazioni del maestro Pt_4 hanno certamente inciso in modo determinante all'acquisto del violoncello, tanto che senza di essi mai la stessa avrebbe concluso il contratto, neanche a condizioni meno onerose, che dunque la volontà negoziale della stessa si è dunque formata e si è Pt_1 conclusa sulla base di un vizio del consenso determinato da un errore essenziale circa le qualità del , qualità ingannevolmente decantate e garantite dal maestro Parte_3 [...]
, ritenuto sotto il profilo economico competente quanto alla valutazione dello CP_1 strumento.
Nel corso del giudizio, con atto del 10.9.21 l'attrice ha dichiarato di rinunciare al capo della domanda relativa alla restituzione di parte del prezzo complessivamente pagato per l'acquisto del violoncello per cui è causa ed esattamente ha rinunciato– in favore del marito intervenuto in causa - alla restituzione della quota di € 11.000,00, pagata a mezzo bonifico bancario da lei stessa materialmente disposto con rifermento al c/c intestato a
Parte_5
Si costituivano in giudizio e i quali nel contestare Controparte_1 CP_2 specificamente tutte le deduzioni attoree, svolgevano pressappoco identiche difese argomentando sull'errore di fatto quale causa di annullamento del contratto ex art. 1428
e segg. c.c. ed eccependo entrambi in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c. e nel caso di condanna chiedevano la rispettiva esclusione di ogni responsabilità. Il convenuto CP_1 eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva del
[...]
CP_1 Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni di legittimazione attiva della Parte_1
e passiva del sollevate entrambe dallo stesso convenuto, in
[...] Controparte_1 quanto risulta documentalmente provato ( cfr. messaggi Whatsapp del 19.6.16 ) che sia le trattative che i pagamenti del siano stati condotti rispettivamente da Parte_3
e direttamente con il maestro Parte_1 Controparte_3 CP_1
quale intermediario.
[...]
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che nel presente giudizio l'attrice sostiene che la volontà negoziale si è formata e si è conclusa sulla base di un vizio del consenso determinato da un errore essenziale circa le qualità del violoncello, qualità ingannevolmente decantate e garantite dal maestro , CP_1 ritenuto dall'acquirente competente quanto alla valutazione dello strumento, oltre che disinteressato dal punto di vista economico. Ha, dunque, proposto domande volte ad ottenere la declaratoria di annullamento della compravendita dello strumento musicale
“violoncello” di proprietà del maestro tramite l'intermediazione del CP_2 maestro in quanto la vendita sarebbe stata stipulata in violazione Controparte_1 degli artt. 1322, 1427, 1428 e 1429 c.c.
Ebbene, tali domande sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Ed invero, prima di procedere all'esame delle emergenze concrete, appare opportuno richiamare per brevi cenni la normativa in questione.
Al riguardo occorre rilevare che nella fattispecie in esame non ricorre assolutamente l'ipotesi prevista dall'art. 1427 c.c., giacché in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, solo qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434
c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (v. Cass. Civ. nr.
12058/22).
Proseguendo con i successivi articoli, va osservato che affinché possa configurarsi il vizio dell'errore relativo alla mancanza di qualità oggetto della prestazione del contratto, ex art. 1429 c.c., lo stesso, oltre ad essere “essenziale” (tale cioè da determinare la parte a concludere il contratto) deve essere anche “riconoscibile” dall'altro contraente (nel senso che quest'ultimo, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ed alle qualità dei contraenti avrebbe dovuto rilevarlo usando la normale diligenza).
In particolare, l'errore “essenziale” che inficia il processo formativo del consenso ricorre allorquando cade sulle qualità idonee ad identificare la cosa rispetto allo scopo, all'uso ovvero alla normale destinazione economico - sociale del bene.
Ne segue, pertanto, che l'azione di annullamento del contratto di compravendita per vizio dell'errore, cui astrattamente ha diritto il compratore, trova il suo fondamento giuridico nella falsa rappresentazione delle qualità essenziali promesse della res tradita e, segnatamente, nella circostanza per la quale il compratore si inganni su quanto dovutogli secondo la sua obiettiva ricostruzione del reale per come formalizzato nel contratto.
Orbene, nel caso di specie ci si trova innanzi ad un contratto di compravendita avente ad oggetto uno strumento musicale e dalle emergenze istruttorie, non risulta che il consenso dell'attrice sia stato estorto con inganno né che il violoncello sia privo delle caratteristiche idonee a classificarlo come non idoneo alle esigenze della figlia Persona_1 che peraltro su esplicita ammissione della stessa attrice la figlia ha superato Per_1
l'esame con 9/10 su 10/10.
Non risulta che l'attrice abbia richiesto al maestro uno strumento con CP_1 caratteristiche particolari, ma solo un consiglio per l'acquisto di un violoncello performante per lo studio della figlia.
Orbene, alla luce di quanto innanzi precisato, è evidente che, anche ove si dovessero ritenere fondate le doglianze dell'attrice in ordine alla violazione degli obblighi di condotta gravanti sull'intermediario , non potrebbe in ogni caso pervenirsi CP_1 alla declaratoria della nullità del contratto dalla stessa stipulato.
Ed invero, a supporto della stessa, l'attrice ha invocato il disposto di cui agli artt. 1427,
1428, 1429 e/o 1439 c.c. deducendo – in termini, invero, generici – che l'intermediario avrebbe rappresentato una falsa realtà dello stato del violoncello e dunque CP_1 avrebbe (semmai) omesso di fornire le informazioni necessarie per comprendere le reali qualità dello stesso, atteso che il prezzo richiesto per il predetto strumento musicale era esorbitante rispetto al suo reale valore di mercato, essendo invece uno strumento modesto che presenta vizi e difetti dovuti sia ad errori costruttivi che a mal fatte riparazioni eseguite prima dell'acquisto. Tuttavia, devesi innanzitutto evidenziare che tale domanda risulta formulata in maniera generica, priva di specifiche e puntuali allegazioni, non potendosi ritenere probanti ex art. 2697 c.c. le sole generiche deduzioni personali dell'attrice né tantomeno la relazione peritale di parte del liutaio In particolare, non è specificato e provato in qual modo Per_5
e con quale incidenza le (omissioni) informazioni sulla natura del violoncello abbiano indotto l'attrice a formarsi un erroneo convincimento sulla qualità dello strumento, sicché
è preclusa la possibilità di accertare se quelle dichiarazioni/omissioni siano state determinanti nella formazione del consenso.
E comunque, anche a voler dar seguito all'assunto dell'attrice circa il difetto di corrette informazioni, devesi rilevare che il dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, non è integrato dal mero silenzio o dalla reticenza, richiedendosi allo scopo che il comportamento passivo si inserisca in una condotta configurabile, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno perseguito.
Dai messaggi whatsapp intercorsi tra le parti prima dell'acquisto del nulla Parte_3 emerge sulla falsificazione della realtà dei fatti da parte del convenuto atta CP_1
a , né tantomeno risulta che lo stesso abbia decantato e/o garantito le pregevoli qualità dello strumento ma si è limitato a rispondere alla domanda: Le che ne pensa Sto facendo bene? “Beh…. Certo!” (faccina che ride). Quanto invece alla registrazione del 3.3.20 (4 anni dopo l'acquisto), nessuna confessione pregiudizievole emerge dal : CP_1 mentre per quanto riguarda la posizione del convenuto ai predetti messaggi CP_2 nulla risulta nelle trattative pre-acquisto; ed è anche da escludere, se non altro per completo difetto di prova, che gli asseriti difetti del violoncello potessero essere stati noti al convento non risultando che il convenuto abbia suonato e/o provato il CP_1 predetto strumento prima della conclusione della vendita. Risulta invece che il maestro si è adoperato a ricercare per la sua allieva un CP_1 Persona_1 violoncello di buona fattura senza però garantire nulla ai suoi genitori sulla provenienza, individuando sul mercato della libera compravendita tra privati, il violoncello del maestro
(che non è un commerciante di strumenti musicali ma un noto musicista CP_2 nel mondo accademico – circostanza questa non smentita dalle parti - per cui è verosimile ritenere che il violoncello in questione non fosse uno strumento di scarso pregio, dato che lo ha utilizzato per svariati anni nelle esibizioni presso il Teatro dell'Opera CP_2
e l'Accademia di Santa Cecilia), il quale ha di fatto messo in contatto le parti per la conclusione dell'affare ottenendo dal collega uno sconto di 2.000,00 sul CP_2 prezzo da questi richiesto (22.000,00), lasciando poi alla famiglia della sua allieva la decisione sull'acquisto o meno del violoncello.
Quanto poi all'annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile, è necessario che concorrano le seguenti condizioni a) il contratto sia specificamente indicato dalla parte attrice;
b) l'errore sia specificamente allegato e dimostrato;
c) l'errore non abbia ad oggetto la mera convenienza economica dell'operazione di compravendita posta in essere, ma incida esclusivamente sulle qualità essenziali del contratto stipulato.
Nel caso in esame, però non risulta né dedotta né dimostrata l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore (art. 1428 c.c.). Infatti, devesi ricordare sul punto che la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore “non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio, ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta” (v. Cass. n. 3378/1993), e deve dimostrare che, “secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze”,
l'errore verteva proprio sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione
(art. 1429, n. 2, c.c.), intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale, e non già sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare, che è ipotesi certamente estranea alla previsione degli artt. 1427 ss. c.c. (v. Cass. n.5139/2003; 5900/1997;
5773/1996; 9067/1995).
Sul punto nulla emerge.
Trattandosi, poi, di vizio determinante la formazione della volontà negoziale, l'attrice e l'interveniente avrebbero dovuto comunque dimostrare che, qualora avessero ricevuto le informazioni corrette dovute al momento della contrattazione, non avrebbero certamente concluso il contratto.
A tal fine, inoltre, appare irrilevante l'affermazione attorea di non avere conoscenze in materia di strumenti musicali. Infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 1428 e
1431 c.c., l'errore di fatto o di diritto, quale causa di annullamento del contratto, deve essere, oltre che essenziale -cioè, tale da determinare la parte a concludere il contratto- anche riconoscibile dall'altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ed alle qualità dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo, adoperando la normale diligenza.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, non può non considerarsi che le informazioni asseritamente dichiarate dal convenuto riguardano non certo l'identità ovvero la conformazione giuridica o materiale dell'operazione posta in essere, bensì, essenzialmente, la maggiore o minore convenienza economica della stessa e, dunque, un profilo che esula dall'ambito della tutela apprestata dagli artt. 1427 e ss. c.c..
Non va taciuto, poi, che, anche a voler ritenere che la volontà dell'attrice fosse effettivamente viziata al momento della “accettazione della proposta di vendita”, non potrebbe, comunque, pervenirsi all'annullamento richiesto, atteso che – per quanto inferibile dagli elementi acquisiti in atti – tale contratto è stato tacitamente convalidato, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1444 c.c., avendo, l' attrice, dato ad esso esecuzione per svariati anni ( 4 anni).
Ed a tale ultimo proposito par d'uopo rammentare che – come evidenziato dalla Suprema
Corte – “l'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile ai sensi dell'art. 1444, II co., c.c., consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2001, n. 4441).
Infine, anche a voler prescindere da tale constatazione, e volendo qualificare la domanda ex art. 1490 c.c. (come erroneamente qualificata dalle parti convenute che hanno impostato le rispettive difese dandone preminente rilevanza), risultano, in ogni caso, definitivamente spirati i termini brevi di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c., con la conseguenza che la domanda sarebbe, anche sotto tale profilo, comunque, infondata.
In conclusione, la domanda risulta infondata e va rigettata.
Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità e complessità della vicenda processuale in oggetto e in considerazione dell'atteggiamento processuale dei convenuti che non hanno aderito alla procedura di mediazione senza giustificato motivo (cfr. allegati
9 e 10 parte attrice) ed anche del diniego espresso dalle parti convenute alla proposta transattiva di questo giudice e tenuto altresì conto della reciproca soccombenza con il convenuto , i convenuti devono essere condannati alle spese di lite nella CP_1 misura indicata nel dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali 2022 d.m. Giustizia n.147 rispondenti al compenso tabellare dei massimi con scaglione di riferimento da 5..201 a 26.000 ( ex art. 4 comma 5 ), ciò in quanto la mancata partecipazione alla mediazione costituisce una violazione del dovere di lealtà processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziandosi nella causa tra Parte_1
e e nonché nei confronti di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da parte attrice in ordine alla declaratoria di annullamento della compravendita intercorsa tra le parti per errore essenziale ex art. 1427 e segg. c.c.;
2. Rigetta le eccezioni di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto
[...]
CP_1
3. Compensa le spese di lite tra e Controparte_3 CP_2 [...]
CP_1
4. Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.617,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge -, nella misura di € 1.000,00 a carico di ed euro 6.617,00 a carico di CP_2 Controparte_1
Così deciso in Roma 18.11.25
Il Giudice Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice monocratico dr. Dott. Vincenzo
Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 54393 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) elettivamente dom.ta in Roma alla Via Carlo Alberto C.F._1
Racchia n.2 presso l'avv. Giovanna Cantoni, dalla quale è rapp.ta e difesa nel presente giudizio, in virtù della procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Parte attrice -
E
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in margine alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Flavio degli Abbati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Cesare Fracassini n. 46;
- Parte convenuta-
NONCHE'
CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARZANO Renata che C.F._3 lo difende in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma al Corso Trieste 150;
-Parte convenuta –
NONCHE'
Controparte_3
( C.F. ), elettivamente dom.to in Roma alla Via Carlo Alberto CodiceFiscale_4
Racchia n.2 presso l'avv. Giovanna Cantoni dalla quale è rapp.to e difeso nel presente giudizio, in virtù della procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di intervento;
-Interveniente-
Oggetto: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“accertare e dichiarare che il violoncello per cui è causa– nonostante le ripara-zioni fatte eseguire dalla sig.ra dopo l'acquisto – ha un valore commerciale Parte_1 attuale compreso tra € 3.300,00 ed € 3.900,00; accertare e dichiarare che il violoncello per cui è causa fu acquistato dalla sig.ra nei modi e nei termini descritti Parte_1
e per il prezzo di € 20.000,00 perché a ciò indotta dolosamente in errore dal Maestro
circa le ottime qualità e caratteristiche dello strumento e nella Controparte_1 convinzione che il prezzo pagato fosse non solo congruo, ma addirittura conveniente;
conseguentemente, annullare il contratto di acquisto dello strumento in questione e condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuno secondo la rispettiva responsabilità, alla restituzione del prezzo di € 20.000,00, nonchè dell'importo di € 1200,00 pagato per le riparazioni fatte eseguire a spese della sig.ra allo strumento dopo l'acquisto, Pt_1 oltre gli interessi di legge dalla data degli esborsi;
condannare inoltre i convenuti alla refusione delle spese di lite del presente giudizio e delle spese ed onorari di Avvocato per
l'esperita mediazione in misura esemplare, tenuto anche conto della loro mancata par- tecipazione alla procedura”.
Per : CP_2
“dichiarare la parte decaduta dalla garanzia dei vizi perché prescritta, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, e comunque non provata, in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice dichiarare che nessuna responsabilità può essere imputata al convenuto e per l'effetto CP_2 manlevarlo da ogni richiesta risarcitoria. Con vittoria di spese”.
Per : Controparte_1
“in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra nonché la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto per Parte_1 i motivi esposti nel presente atto. Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare
l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1495
c.c. e comunque dichiararla infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre oneri di legge. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare l'esclusione di ogni responsabilità imputabile al Maestro manlevandolo da ogni Controparte_1 richiesta risarcitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparse di costituzione e risposta e quello della comparsa di costituzione dell'interveniente, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate, delle comparse conclusionali e delle repliche e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione: citava in giudizio dinanzi a questo Tribunale i maestri Parte_1 CP_1
e al quale giudizio si costituiva con intervento volontario il di
[...] CP_2 lei marito per sentire accertare che il violoncello per cui è causa Parte_2 ha un valore commerciale attuale compreso tra € 3.300,00 ed € 3.900,00 e non quello effettivamente pagato di € 20.000,00 perché a ciò indotta dolosamente in errore dal maestro circa le ottime qualità e caratteristiche dello strumento e nella Controparte_1 convinzione che il prezzo pagato fosse non solo congruo, ma addirittura conveniente;
conseguentemente, annullare il contratto di acquisto dello strumento in questione e condannare i convenuti in solido, ovvero ciascuno secondo la rispettiva responsabilità, alla restituzione del prezzo di € 20.000,00, nonché dell'importo di € 1200,00 pagato per le riparazioni fatte eseguire a spese della sig.ra allo strumento dopo l'acquisto, Pt_1 oltre gli interessi di legge dalla data degli esborsi.
A sostegno della domanda l'attrice assumeva che, avendo necessità di procurare alla propria figlia un violoncello di migliore qualità rispetto a quello Persona_1 sino ad allora suonato, di essersi rivolta fiduciosa al maestro di musica della figlia
[...]
(che seguiva la ragazza sin da quando aveva 12 anni), il quale le CP_1 proponeva e consigliava l'acquisto di un violoncello, di proprietà di un suo collega il maestro ritenendolo di eccellente fattura e certamente adatto alla CP_2 ragazza oltre che conveniente sotto il profilo economico, tanto che dall'iniziale prezzo di
€ 22.000,00, asseritamente richiesto dal proprietario/venditore, egli sarebbe riuscito a spuntare uno sconto di € 2.000,00. Che fiduciosa dei consigli del maestro , CP_1 lei e suo marito si convincevano della bontà dell'affare di talché, alla fine di giugno/inizio luglio 2016, concordava con il medesimo maestro (che di fatto si rendeva CP_1 mediatore dell'affare), l'acquisto del violoncello in questione, per il prezzo finale di €
20.000,00 pagandolo con le modalità descritte in citazione (ovverosia € 9.000 in contanti al maestro DI BLASIO e € 11.000 con bonifico bancario al maestro . CP_2
Assumeva ancora l'attrice: - che dopo pochi giorni dall'acquisto la figlia Per_1 lamentava una serie di difetti e di specifiche problematiche per i quali la necessità di eseguire una serie di interventi riparatori sullo strumento ad opera del Per_2 Per_3 spendendo l'ulteriore somma di € 1.200,00 e che nonostante le predette riparazioni le difficoltà si riproponevano ancora tant'è che la figlia il 03.07.2019 conseguiva Per_1 il diploma con votazione 9/10 e non riusciva dunque ad ottenere il massimo dei voti
(10/10) a causa del perdurare dei difetti del;
- che l'11 febbraio 2020 faceva Parte_3 verificare il violoncello dal dott. Persona_4 Controparte_4
(antica e rinomata casa d'aste londinese, specializzata in strumenti musicali) -, il quale accertava trattarsi di uno strumento di scarsa qualità, con una serie di gravi problematiche tecniche e strutturali;
- che l'aver saputo che quello strumento non aveva le caratteristiche e le qualità promesse (e comunque adeguate al prezzo pagato), che mai avrebbe potuto produrre una musica di qualità elevata e che quanto accaduto aveva gravemente compromesso il percorso di studi di - che il giorno 12.02.2020 il sig. Per_1 [...]
padre di comunicava telefonicamente le risultanze della suddetta CP_3 Per_1 valutazione al Maestro , il quale replicava sostenendone l'inattendibilità e CP_1 ribadendo ancora una volta le ottime qualità dello strumento;
- che il 13.02.2020 il
[...]
nell'intento di dimostrare il valore del violoncello in questione – inviava la CP_1 fotografia di una “dichiarazione di proprietà” datata 03.07.2016 ed a firma del maestro attestante che costui avrebbe acquistato lo strumento da tale CP_2 Per_2
NN SQ di Alatri, il quale lo avrebbe costruito nel 1984; - che tuttavia, mai nessun documento attestante la provenienza dello strumento è stato mai prodotto, neanche nel corso della presente causa;
- che sono risultati infruttuosi i tentativi per dirimere bonariamente la vicenda.
L'attrice concludeva deducendo che i consigli e le indicazioni del maestro Pt_4 hanno certamente inciso in modo determinante all'acquisto del violoncello, tanto che senza di essi mai la stessa avrebbe concluso il contratto, neanche a condizioni meno onerose, che dunque la volontà negoziale della stessa si è dunque formata e si è Pt_1 conclusa sulla base di un vizio del consenso determinato da un errore essenziale circa le qualità del , qualità ingannevolmente decantate e garantite dal maestro Parte_3 [...]
, ritenuto sotto il profilo economico competente quanto alla valutazione dello CP_1 strumento.
Nel corso del giudizio, con atto del 10.9.21 l'attrice ha dichiarato di rinunciare al capo della domanda relativa alla restituzione di parte del prezzo complessivamente pagato per l'acquisto del violoncello per cui è causa ed esattamente ha rinunciato– in favore del marito intervenuto in causa - alla restituzione della quota di € 11.000,00, pagata a mezzo bonifico bancario da lei stessa materialmente disposto con rifermento al c/c intestato a
Parte_5
Si costituivano in giudizio e i quali nel contestare Controparte_1 CP_2 specificamente tutte le deduzioni attoree, svolgevano pressappoco identiche difese argomentando sull'errore di fatto quale causa di annullamento del contratto ex art. 1428
e segg. c.c. ed eccependo entrambi in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1495 c.c. e nel caso di condanna chiedevano la rispettiva esclusione di ogni responsabilità. Il convenuto CP_1 eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva del
[...]
CP_1 Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni di legittimazione attiva della Parte_1
e passiva del sollevate entrambe dallo stesso convenuto, in
[...] Controparte_1 quanto risulta documentalmente provato ( cfr. messaggi Whatsapp del 19.6.16 ) che sia le trattative che i pagamenti del siano stati condotti rispettivamente da Parte_3
e direttamente con il maestro Parte_1 Controparte_3 CP_1
quale intermediario.
[...]
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che nel presente giudizio l'attrice sostiene che la volontà negoziale si è formata e si è conclusa sulla base di un vizio del consenso determinato da un errore essenziale circa le qualità del violoncello, qualità ingannevolmente decantate e garantite dal maestro , CP_1 ritenuto dall'acquirente competente quanto alla valutazione dello strumento, oltre che disinteressato dal punto di vista economico. Ha, dunque, proposto domande volte ad ottenere la declaratoria di annullamento della compravendita dello strumento musicale
“violoncello” di proprietà del maestro tramite l'intermediazione del CP_2 maestro in quanto la vendita sarebbe stata stipulata in violazione Controparte_1 degli artt. 1322, 1427, 1428 e 1429 c.c.
Ebbene, tali domande sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Ed invero, prima di procedere all'esame delle emergenze concrete, appare opportuno richiamare per brevi cenni la normativa in questione.
Al riguardo occorre rilevare che nella fattispecie in esame non ricorre assolutamente l'ipotesi prevista dall'art. 1427 c.c., giacché in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, solo qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434
c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (v. Cass. Civ. nr.
12058/22).
Proseguendo con i successivi articoli, va osservato che affinché possa configurarsi il vizio dell'errore relativo alla mancanza di qualità oggetto della prestazione del contratto, ex art. 1429 c.c., lo stesso, oltre ad essere “essenziale” (tale cioè da determinare la parte a concludere il contratto) deve essere anche “riconoscibile” dall'altro contraente (nel senso che quest'ultimo, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ed alle qualità dei contraenti avrebbe dovuto rilevarlo usando la normale diligenza).
In particolare, l'errore “essenziale” che inficia il processo formativo del consenso ricorre allorquando cade sulle qualità idonee ad identificare la cosa rispetto allo scopo, all'uso ovvero alla normale destinazione economico - sociale del bene.
Ne segue, pertanto, che l'azione di annullamento del contratto di compravendita per vizio dell'errore, cui astrattamente ha diritto il compratore, trova il suo fondamento giuridico nella falsa rappresentazione delle qualità essenziali promesse della res tradita e, segnatamente, nella circostanza per la quale il compratore si inganni su quanto dovutogli secondo la sua obiettiva ricostruzione del reale per come formalizzato nel contratto.
Orbene, nel caso di specie ci si trova innanzi ad un contratto di compravendita avente ad oggetto uno strumento musicale e dalle emergenze istruttorie, non risulta che il consenso dell'attrice sia stato estorto con inganno né che il violoncello sia privo delle caratteristiche idonee a classificarlo come non idoneo alle esigenze della figlia Persona_1 che peraltro su esplicita ammissione della stessa attrice la figlia ha superato Per_1
l'esame con 9/10 su 10/10.
Non risulta che l'attrice abbia richiesto al maestro uno strumento con CP_1 caratteristiche particolari, ma solo un consiglio per l'acquisto di un violoncello performante per lo studio della figlia.
Orbene, alla luce di quanto innanzi precisato, è evidente che, anche ove si dovessero ritenere fondate le doglianze dell'attrice in ordine alla violazione degli obblighi di condotta gravanti sull'intermediario , non potrebbe in ogni caso pervenirsi CP_1 alla declaratoria della nullità del contratto dalla stessa stipulato.
Ed invero, a supporto della stessa, l'attrice ha invocato il disposto di cui agli artt. 1427,
1428, 1429 e/o 1439 c.c. deducendo – in termini, invero, generici – che l'intermediario avrebbe rappresentato una falsa realtà dello stato del violoncello e dunque CP_1 avrebbe (semmai) omesso di fornire le informazioni necessarie per comprendere le reali qualità dello stesso, atteso che il prezzo richiesto per il predetto strumento musicale era esorbitante rispetto al suo reale valore di mercato, essendo invece uno strumento modesto che presenta vizi e difetti dovuti sia ad errori costruttivi che a mal fatte riparazioni eseguite prima dell'acquisto. Tuttavia, devesi innanzitutto evidenziare che tale domanda risulta formulata in maniera generica, priva di specifiche e puntuali allegazioni, non potendosi ritenere probanti ex art. 2697 c.c. le sole generiche deduzioni personali dell'attrice né tantomeno la relazione peritale di parte del liutaio In particolare, non è specificato e provato in qual modo Per_5
e con quale incidenza le (omissioni) informazioni sulla natura del violoncello abbiano indotto l'attrice a formarsi un erroneo convincimento sulla qualità dello strumento, sicché
è preclusa la possibilità di accertare se quelle dichiarazioni/omissioni siano state determinanti nella formazione del consenso.
E comunque, anche a voler dar seguito all'assunto dell'attrice circa il difetto di corrette informazioni, devesi rilevare che il dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto, non è integrato dal mero silenzio o dalla reticenza, richiedendosi allo scopo che il comportamento passivo si inserisca in una condotta configurabile, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno perseguito.
Dai messaggi whatsapp intercorsi tra le parti prima dell'acquisto del nulla Parte_3 emerge sulla falsificazione della realtà dei fatti da parte del convenuto atta CP_1
a , né tantomeno risulta che lo stesso abbia decantato e/o garantito le pregevoli qualità dello strumento ma si è limitato a rispondere alla domanda: Le che ne pensa Sto facendo bene? “Beh…. Certo!” (faccina che ride). Quanto invece alla registrazione del 3.3.20 (4 anni dopo l'acquisto), nessuna confessione pregiudizievole emerge dal : CP_1 mentre per quanto riguarda la posizione del convenuto ai predetti messaggi CP_2 nulla risulta nelle trattative pre-acquisto; ed è anche da escludere, se non altro per completo difetto di prova, che gli asseriti difetti del violoncello potessero essere stati noti al convento non risultando che il convenuto abbia suonato e/o provato il CP_1 predetto strumento prima della conclusione della vendita. Risulta invece che il maestro si è adoperato a ricercare per la sua allieva un CP_1 Persona_1 violoncello di buona fattura senza però garantire nulla ai suoi genitori sulla provenienza, individuando sul mercato della libera compravendita tra privati, il violoncello del maestro
(che non è un commerciante di strumenti musicali ma un noto musicista CP_2 nel mondo accademico – circostanza questa non smentita dalle parti - per cui è verosimile ritenere che il violoncello in questione non fosse uno strumento di scarso pregio, dato che lo ha utilizzato per svariati anni nelle esibizioni presso il Teatro dell'Opera CP_2
e l'Accademia di Santa Cecilia), il quale ha di fatto messo in contatto le parti per la conclusione dell'affare ottenendo dal collega uno sconto di 2.000,00 sul CP_2 prezzo da questi richiesto (22.000,00), lasciando poi alla famiglia della sua allieva la decisione sull'acquisto o meno del violoncello.
Quanto poi all'annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile, è necessario che concorrano le seguenti condizioni a) il contratto sia specificamente indicato dalla parte attrice;
b) l'errore sia specificamente allegato e dimostrato;
c) l'errore non abbia ad oggetto la mera convenienza economica dell'operazione di compravendita posta in essere, ma incida esclusivamente sulle qualità essenziali del contratto stipulato.
Nel caso in esame, però non risulta né dedotta né dimostrata l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore (art. 1428 c.c.). Infatti, devesi ricordare sul punto che la parte che chiede l'annullamento del contratto per errore “non può limitarsi ad affermare la qualità essenziale di quel vizio, ma ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta” (v. Cass. n. 3378/1993), e deve dimostrare che, “secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze”,
l'errore verteva proprio sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione
(art. 1429, n. 2, c.c.), intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale, e non già sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare, che è ipotesi certamente estranea alla previsione degli artt. 1427 ss. c.c. (v. Cass. n.5139/2003; 5900/1997;
5773/1996; 9067/1995).
Sul punto nulla emerge.
Trattandosi, poi, di vizio determinante la formazione della volontà negoziale, l'attrice e l'interveniente avrebbero dovuto comunque dimostrare che, qualora avessero ricevuto le informazioni corrette dovute al momento della contrattazione, non avrebbero certamente concluso il contratto.
A tal fine, inoltre, appare irrilevante l'affermazione attorea di non avere conoscenze in materia di strumenti musicali. Infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 1428 e
1431 c.c., l'errore di fatto o di diritto, quale causa di annullamento del contratto, deve essere, oltre che essenziale -cioè, tale da determinare la parte a concludere il contratto- anche riconoscibile dall'altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ed alle qualità dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo, adoperando la normale diligenza.
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, non può non considerarsi che le informazioni asseritamente dichiarate dal convenuto riguardano non certo l'identità ovvero la conformazione giuridica o materiale dell'operazione posta in essere, bensì, essenzialmente, la maggiore o minore convenienza economica della stessa e, dunque, un profilo che esula dall'ambito della tutela apprestata dagli artt. 1427 e ss. c.c..
Non va taciuto, poi, che, anche a voler ritenere che la volontà dell'attrice fosse effettivamente viziata al momento della “accettazione della proposta di vendita”, non potrebbe, comunque, pervenirsi all'annullamento richiesto, atteso che – per quanto inferibile dagli elementi acquisiti in atti – tale contratto è stato tacitamente convalidato, ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1444 c.c., avendo, l' attrice, dato ad esso esecuzione per svariati anni ( 4 anni).
Ed a tale ultimo proposito par d'uopo rammentare che – come evidenziato dalla Suprema
Corte – “l'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida tacita del contratto annullabile ai sensi dell'art. 1444, II co., c.c., consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato” (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2001, n. 4441).
Infine, anche a voler prescindere da tale constatazione, e volendo qualificare la domanda ex art. 1490 c.c. (come erroneamente qualificata dalle parti convenute che hanno impostato le rispettive difese dandone preminente rilevanza), risultano, in ogni caso, definitivamente spirati i termini brevi di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1495 c.c., con la conseguenza che la domanda sarebbe, anche sotto tale profilo, comunque, infondata.
In conclusione, la domanda risulta infondata e va rigettata.
Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità e complessità della vicenda processuale in oggetto e in considerazione dell'atteggiamento processuale dei convenuti che non hanno aderito alla procedura di mediazione senza giustificato motivo (cfr. allegati
9 e 10 parte attrice) ed anche del diniego espresso dalle parti convenute alla proposta transattiva di questo giudice e tenuto altresì conto della reciproca soccombenza con il convenuto , i convenuti devono essere condannati alle spese di lite nella CP_1 misura indicata nel dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri basato sui nuovi parametri ministeriali 2022 d.m. Giustizia n.147 rispondenti al compenso tabellare dei massimi con scaglione di riferimento da 5..201 a 26.000 ( ex art. 4 comma 5 ), ciò in quanto la mancata partecipazione alla mediazione costituisce una violazione del dovere di lealtà processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziandosi nella causa tra Parte_1
e e nonché nei confronti di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata da parte attrice in ordine alla declaratoria di annullamento della compravendita intercorsa tra le parti per errore essenziale ex art. 1427 e segg. c.c.;
2. Rigetta le eccezioni di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto
[...]
CP_1
3. Compensa le spese di lite tra e Controparte_3 CP_2 [...]
CP_1
4. Condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 7.617,00 per compensi professionali – oltre IVA e CPA come per legge -, nella misura di € 1.000,00 a carico di ed euro 6.617,00 a carico di CP_2 Controparte_1
Così deciso in Roma 18.11.25
Il Giudice Vincenzo Giuliano