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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 49795/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 6.11.2024 , con termine di deposito delle memorie di replica al 27.1.2025, e vertente e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Bernardo Scavo Parte_1
APPELLANTE
E
i mandataria di Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Claudio Paolo Cambieri
[...]
APPELLATA
NONCHE'
CP_3
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
Parte 1.1 Nel giudizio di primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la ha agito, nella Pt_1
qualità di cessionaria del credito già nella titolarità di , proprietario del veicolo Fiat 16 CP_4
targato EP965FK, nei confronti della proprietaria del veicolo Fiat 600, targato CC558PB (sig.ra CP_3
e della compagnia assicuratrice del medesimo, chiedendo, previo
[...] Controparte_2
accertamento della responsabilità esclusiva di parte convenuta, la condanna al risarcimento del danno per complessivi euro 4.100,00, oltre al fermo tecnico, rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, ha dedotto che:
1 - il sinistro, verificatosi il giorno 27 maggio 2019 in Gallicano (Roma), Via Prenestina direzione
Gallicano – Roma, era stato determinato in via esclusiva dalla condotta di guida del conducente il veicolo Fiat 600 targato CC558PB, il quale, provenendo dall'opposto senso di marcia ed a seguito di una invasione di corsia, aveva urtato nella parte anteriore sinistra il veicolo attoreo, modello Fiat 16 targato EP965FK, di proprietà del sig. che procedeva regolarmente;
CP_4
- il veicolo di proprietà del sig. aveva riportato danni materiali quantificati dalla CP_4 [...]
in Euro 7.800,00 (fattura n. 213/2019); Pt_1
- sul luogo dell'evento era intervenuta una pattuglia dei CC che aveva redatto il verbale di incidente, accertando la totale responsabilità del conducente del veicolo CC558PB nella determinazione del sinistro;
- in data 3 giugno 2019 la Società cessionaria del credito aveva inviato richiesta di risarcimento del danno alla , la quale aveva liquidato il danno nella minor somma di Euro Controparte_1
3.700,00, trattenuta a titolo di acconto.
1.2 Rimasta contumace la sig.ra , la , costituitasi nella qualità di CP_3 Controparte_1
mandataria, ha chiesto di respingere la domanda, evidenziando che:
- pur non essendo contestata la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente del veicolo
Fiat 600, la somma già corrisposta, di Euro 3.700,00, era da ritenersi satisfattiva;
- erano di contro ingiustificate ed eccessive le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, non potendo spiegare alcuna efficacia probatoria la fattura prodotta agli atti del giudizio, tanto più quando, come nel caso di specie, il documento fiscale era stato emesso dalla stessa cessionaria del credito;
- il perito della compagnia aveva, inoltre, accertato l'antieconomicità delle riparazioni, stimando il valore commerciale del veicolo in Euro 5.200,00, con un valore del relitto in Euro 1.500,00 e, pertanto, un valore, per differenza, pari ad Euro 3.700,00, somma già corrisposta ante causam.
La ha dedotto, poi, che il contratto di cessione del credito era limitato alle Controparte_1
spese inerenti alla riparazione del veicolo danneggiato, con esclusione del fermo tecnico, con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'attrice ad agire in giudizio per tale voce di danno, ed ha aggiunto che il signor (cedente) aveva ceduto il credito relativo alle spese sostenute CP_4 per il noleggio dell'auto sostitutiva alla la quale ultima aveva già inviato CP_5 CP_6
richiesta risarcitoria alla Società convenuta.
1.3 All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 23/2022, ha ritenuto che “…le emergenze processuali acquisite consentono di ritenere applicabile il criterio sussidiario di cui all'art 2054 comma II c.c e quindi di ritenere equa la somma offerta dalla compagnia;
nulla per fermo tecnico non provato. La natura della questione trattata consente di compensare le spese di lite…”.
2 1.4 La ha proposto appello avverso la sentenza, deducendo i seguenti motivi: Parte_1
a) “Erronea valutazione delle prove dedotte in giudizio – difetto di motivazione. Nullità della sentenza per assenza di motivazione chiara, comprensibile e coerente, Violazione art. 115 c.p.c. Erronea applicazione art 2042 c.c.”;
b) “Sul quantum debeatur. Sul valore commerciale del veicolo e sulla valutazione del costo delle riparazioni. Erronea motivazione ed erronea applicazione di norme di diritto”;
c) “Sull'omesso espletamento della CTU tecnico estimativa”.
Ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente appello, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, per gli esposti motivi, risultanti conformi alla giurisprudenza prevalente, riformare integralmente la sentenza n. 23/2022 e nel merito e in via principale accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto
-in riforma della sentenza nr. 23/22 accogliere la domanda attorea e per l'effetto accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo
CC558PB e condannare conseguentemente i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di Euro 4.100 oltre quanto già offerto e agli interessi legali Pt_1
maturati fino al soddisfo, rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
1.5 La ha chiesto di respingere l'appello. Controparte_1
1.6 Acquisito il fascicolo di primo grado e dichiarata la contumacia della signora , la causa CP_3
è stata trattenuta in decisione.
2. Sui motivi di appello
2.1 Con il primo motivo d'appello la parte si duole del capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2054 co. 2 c.c., non ritenendo superata la presunzione di pari responsabilità delle parti nella causazione dell'evento.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
A tale riguardo la difesa dell'appellante ha censurato il provvedimento pronunciato dal Giudice di
Pace, invocando la non contestazione in punto di an debeatur contenuta nella comparsa di costituzione della , unitamente alla liquidazione del danno dalla stessa Controparte_1
effettuata prima del giudizio senza alcuna clausola di concorsualità, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
Di contro, la difesa della convenuta ha argomentato che la circostanza del non aver essa contestato il sinistro in punto di responsabilità non comportava il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., e ciò a fronte dell'impossibilità di applicare il principio di non contestazione al contumace (sig.ra ), e vista la mancata prova fornita dall'attrice. Parte_2
3 Orbene – seppure l'assenza di contestazioni, ed anzi l'ammissione di responsabilità esclusiva, di cui alle argomentazioni difensive della compagnia, non fossero da sole sufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cc, e ciò a fronte della contumacia del responsabile civile - questo giudice rileva che nel verbale redatto dai CC intervenuti sul luogo si legge: “…il veicolo A
Fiat seicento percorreva la Via Prenestina direzione Roma Gallicano, mentre il veicolo B Fiat 16 percorreva la medesima arteria nella direzione opposta, in prossimità del Km 7+200 per cause non meglio specificate il conducente del veicolo A invadeva la corsia opposta andando ad impattare contro il veicolo B che marciava nella direzione opposta...”.
Tale ricostruzione trova conferma nell'ubicazione dei danni sui veicoli, rilevata dalle autorità (nella parte anteriore sinistra, per entrambi i veicoli, segno evidente di uno scontro frontale), nella posizione statica finale dei veicoli (con le parti anteriori rivolte nelle direzioni, opposte, di rispettiva percorrenza) e nell'individuazione del punto d'urto, nella corsia di percorrenza della Fiat 16 (cfr. schizzo planimetrico allegato al verbale).
La responsabilità dell'evento deve essere, dunque, ascritta in via totale ed esclusiva alla condotta di guida del conducente il veicolo targato CC558PB, di proprietà della sig.ra , che invase CP_3
l'opposta corsia di marcia.
Premesso infatti tale comportamento colposo, deve aggiungersi che è orientamento costante della
Corte di Legittimità (cfr. ex multis Cass. ord. n. 13672/2019) che la prova liberatoria, funzionale al superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
Nel caso di specie, deve ritenersi che, a fronte dell'improvvisa invasione della corsia sulla quale procedeva la Fiat 16, la condotta colposa del conducente del veicolo targato CC558PB abbia avuto assorbente valenza causativa nella dinamica del sinistro, sicché la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cc risulta superata.
La difesa dell'appellata ha eccepito nelle proprie memorie di replica l'inammissibilità del richiamo al verbale di autorità effettuato dall'appellante solo nella propria comparsa conclusionale.
L'eccezione risulta infondata e non può essere accolta.
Invero, secondo l'orientamento del Supremo Collegio, “…l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta
4 connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione» (in questo senso anche, Cass. 1377/2016, 443/2011, 2973/2006, 397/2002, 12911/1995, 7851/1993)….”
(così Cass. 30129/24).
Applicato il principio al caso concreto, ne segue che la censura in ordine all'applicazione dell'art. 2054 comma 2 cc, visto che la Compagnia non aveva sollevato contestazioni in punto an debeatur, è idonea a veicolare in appello la cognizione della questione generale relativa alla dinamica del sinistro ed all'esame del verbale di autorità, trattandosi di una ragione che, pur non specificamente fatta valere dall'appellante, tuttavia appare in rapporto di diretta connessione con quella espressamente dedotta nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
2.2 Con il secondo motivo d'appello la parte ha impugnato la sentenza nel capo in cui il giudice di pace ha respinto la domanda attorea relativamente alla quantificazione del danno materiale.
In particolare, l'appellante ha dedotto di aver sostenuto una spesa per il ripristino dell'autovettura pari ad Euro 7.800,00 e di aver percepito dalla compagnia assicuratrice la minor somma di Euro
3.700,00.
La Società appellata, di contro, ha ribadito la congruità dell'offerta formulata nella fase stragiudiziale, deducendo che, sulla base della perizia redatta dal proprio consulente tecnico, i danni subiti dal veicolo superavano il valore commerciale del mezzo ante sinistro e che, pertanto, essendo le riparazioni antieconomiche, al danneggiato doveva essere liquidato il valore di mercato dei veicolo al netto del costo del relitto pari ad Euro 1.500,00. A tale riguardo, la ha Controparte_1
prodotto copia della perizia tecnica effettuata sull'auto danneggiata nonché copia di un estratto dalla rivista Eurotax da cui risulta che il valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro ammontava ad Euro 5.200,00.
Quanto al valore commerciale del veicolo, la Società appellante, nel giudizio di primo grado, ha depositato, solo unitamente alle note conclusive, una valutazione del valore commerciale del veicolo tratta dal sito web “Auto Scout 24”, per un ammontare di Euro 6.100,00.
In disparte la tardività del deposito documentale, si osserva in ogni caso come la fonte da cui è stata acquisita la menzionata valutazione è una piattaforma online dedicata alla compravendita di veicoli usati che non può certo godere della stessa autorevolezza di una rivista che notoriamente viene utilizzata dagli operatori del settore per la quantificazione del costo degli autoveicoli.
5 Deve pertanto ritenersi che il valore del veicolo fosse pari ad euro 5.200,00.
Ciò posto, quanto all'antieconomicità delle riparazioni, la Corte di Cassazione con ordinanza n.
10686 del 2023 ha di recente disposto che “…va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;
per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato); …la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi "notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato;
si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo;
esigenze che -come detto- debbono trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione;
in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore
a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato…”.
Nel caso di specie l'importo indicato in fattura per la riparazione del veicolo (euro 7.800,00) supera di buona misura (ed in particolare del 50%) il valore commerciale dello stesso e, pertanto, può dirsi che ciò determini uno squilibrio a vantaggio del danneggiato.
Per quanto detto, si ritiene di risarcire il danno materiale, liquidando il valore commerciale del mezzo, come indicato nella rivista Eurotax, nella misura di Euro 5.200,00, senza alcuna decurtazione per il valore del relitto, la cui quantificazione economica non è stata provata.
6 L'assicurazione ha versato un acconto di euro 3.700,00, sicché, residua la debenza di euro 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal 27.5.2019.
2.3 Il terzo motivo d'appello, nel quale si lamenta l'illegittimità della decisione per avere il Giudice rigettato la richiesta di CTU volta a comprovare la congruità dei costi di riparazione di cui alla fattura azionata, rimane assorbito dalle considerazioni di cui al punto che precede in ordine alla antieconomicità delle riparazioni.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese nei due gradi di giudizi, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma. n. 23/2022 così provvede:
1) dichiara che il sinistro di cui in citazione è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo CC558PB;
2) condanna la , nella qualità, e in solido a pagare in favore Controparte_1 CP_3 della a titolo risarcitorio per i danni subiti in conseguenza del sinistro, l'importo di Parte_1
Euro 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal 27.5.2019;
3) condanna la e in solido al rimborso delle spese legali del Controparte_1 CP_3 doppio grado di giudizio in favore dell'Avv. Bernardo Scavo, dichiaratosi antistatario, che liquida rispettivamente in Euro 950,00 per compensi, oltre spese non imponibili pari ad Euro 143,48, ed in
Euro 1.100,00 per compensi, oltre spese non imponibili pari ad Euro 177,98, oltre spese generali, Iva
e Cassa.
Roma, 19.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 49795/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 6.11.2024 , con termine di deposito delle memorie di replica al 27.1.2025, e vertente e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Bernardo Scavo Parte_1
APPELLANTE
E
i mandataria di Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Claudio Paolo Cambieri
[...]
APPELLATA
NONCHE'
CP_3
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 23/2022 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
Parte 1.1 Nel giudizio di primo grado, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, la ha agito, nella Pt_1
qualità di cessionaria del credito già nella titolarità di , proprietario del veicolo Fiat 16 CP_4
targato EP965FK, nei confronti della proprietaria del veicolo Fiat 600, targato CC558PB (sig.ra CP_3
e della compagnia assicuratrice del medesimo, chiedendo, previo
[...] Controparte_2
accertamento della responsabilità esclusiva di parte convenuta, la condanna al risarcimento del danno per complessivi euro 4.100,00, oltre al fermo tecnico, rivalutazione monetaria ed interessi.
In particolare, ha dedotto che:
1 - il sinistro, verificatosi il giorno 27 maggio 2019 in Gallicano (Roma), Via Prenestina direzione
Gallicano – Roma, era stato determinato in via esclusiva dalla condotta di guida del conducente il veicolo Fiat 600 targato CC558PB, il quale, provenendo dall'opposto senso di marcia ed a seguito di una invasione di corsia, aveva urtato nella parte anteriore sinistra il veicolo attoreo, modello Fiat 16 targato EP965FK, di proprietà del sig. che procedeva regolarmente;
CP_4
- il veicolo di proprietà del sig. aveva riportato danni materiali quantificati dalla CP_4 [...]
in Euro 7.800,00 (fattura n. 213/2019); Pt_1
- sul luogo dell'evento era intervenuta una pattuglia dei CC che aveva redatto il verbale di incidente, accertando la totale responsabilità del conducente del veicolo CC558PB nella determinazione del sinistro;
- in data 3 giugno 2019 la Società cessionaria del credito aveva inviato richiesta di risarcimento del danno alla , la quale aveva liquidato il danno nella minor somma di Euro Controparte_1
3.700,00, trattenuta a titolo di acconto.
1.2 Rimasta contumace la sig.ra , la , costituitasi nella qualità di CP_3 Controparte_1
mandataria, ha chiesto di respingere la domanda, evidenziando che:
- pur non essendo contestata la dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente del veicolo
Fiat 600, la somma già corrisposta, di Euro 3.700,00, era da ritenersi satisfattiva;
- erano di contro ingiustificate ed eccessive le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, non potendo spiegare alcuna efficacia probatoria la fattura prodotta agli atti del giudizio, tanto più quando, come nel caso di specie, il documento fiscale era stato emesso dalla stessa cessionaria del credito;
- il perito della compagnia aveva, inoltre, accertato l'antieconomicità delle riparazioni, stimando il valore commerciale del veicolo in Euro 5.200,00, con un valore del relitto in Euro 1.500,00 e, pertanto, un valore, per differenza, pari ad Euro 3.700,00, somma già corrisposta ante causam.
La ha dedotto, poi, che il contratto di cessione del credito era limitato alle Controparte_1
spese inerenti alla riparazione del veicolo danneggiato, con esclusione del fermo tecnico, con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'attrice ad agire in giudizio per tale voce di danno, ed ha aggiunto che il signor (cedente) aveva ceduto il credito relativo alle spese sostenute CP_4 per il noleggio dell'auto sostitutiva alla la quale ultima aveva già inviato CP_5 CP_6
richiesta risarcitoria alla Società convenuta.
1.3 All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 23/2022, ha ritenuto che “…le emergenze processuali acquisite consentono di ritenere applicabile il criterio sussidiario di cui all'art 2054 comma II c.c e quindi di ritenere equa la somma offerta dalla compagnia;
nulla per fermo tecnico non provato. La natura della questione trattata consente di compensare le spese di lite…”.
2 1.4 La ha proposto appello avverso la sentenza, deducendo i seguenti motivi: Parte_1
a) “Erronea valutazione delle prove dedotte in giudizio – difetto di motivazione. Nullità della sentenza per assenza di motivazione chiara, comprensibile e coerente, Violazione art. 115 c.p.c. Erronea applicazione art 2042 c.c.”;
b) “Sul quantum debeatur. Sul valore commerciale del veicolo e sulla valutazione del costo delle riparazioni. Erronea motivazione ed erronea applicazione di norme di diritto”;
c) “Sull'omesso espletamento della CTU tecnico estimativa”.
Ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento del presente appello, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, per gli esposti motivi, risultanti conformi alla giurisprudenza prevalente, riformare integralmente la sentenza n. 23/2022 e nel merito e in via principale accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto
-in riforma della sentenza nr. 23/22 accogliere la domanda attorea e per l'effetto accertare e dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo
CC558PB e condannare conseguentemente i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nella misura di Euro 4.100 oltre quanto già offerto e agli interessi legali Pt_1
maturati fino al soddisfo, rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese competenze e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
1.5 La ha chiesto di respingere l'appello. Controparte_1
1.6 Acquisito il fascicolo di primo grado e dichiarata la contumacia della signora , la causa CP_3
è stata trattenuta in decisione.
2. Sui motivi di appello
2.1 Con il primo motivo d'appello la parte si duole del capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2054 co. 2 c.c., non ritenendo superata la presunzione di pari responsabilità delle parti nella causazione dell'evento.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
A tale riguardo la difesa dell'appellante ha censurato il provvedimento pronunciato dal Giudice di
Pace, invocando la non contestazione in punto di an debeatur contenuta nella comparsa di costituzione della , unitamente alla liquidazione del danno dalla stessa Controparte_1
effettuata prima del giudizio senza alcuna clausola di concorsualità, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
Di contro, la difesa della convenuta ha argomentato che la circostanza del non aver essa contestato il sinistro in punto di responsabilità non comportava il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., e ciò a fronte dell'impossibilità di applicare il principio di non contestazione al contumace (sig.ra ), e vista la mancata prova fornita dall'attrice. Parte_2
3 Orbene – seppure l'assenza di contestazioni, ed anzi l'ammissione di responsabilità esclusiva, di cui alle argomentazioni difensive della compagnia, non fossero da sole sufficienti a superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cc, e ciò a fronte della contumacia del responsabile civile - questo giudice rileva che nel verbale redatto dai CC intervenuti sul luogo si legge: “…il veicolo A
Fiat seicento percorreva la Via Prenestina direzione Roma Gallicano, mentre il veicolo B Fiat 16 percorreva la medesima arteria nella direzione opposta, in prossimità del Km 7+200 per cause non meglio specificate il conducente del veicolo A invadeva la corsia opposta andando ad impattare contro il veicolo B che marciava nella direzione opposta...”.
Tale ricostruzione trova conferma nell'ubicazione dei danni sui veicoli, rilevata dalle autorità (nella parte anteriore sinistra, per entrambi i veicoli, segno evidente di uno scontro frontale), nella posizione statica finale dei veicoli (con le parti anteriori rivolte nelle direzioni, opposte, di rispettiva percorrenza) e nell'individuazione del punto d'urto, nella corsia di percorrenza della Fiat 16 (cfr. schizzo planimetrico allegato al verbale).
La responsabilità dell'evento deve essere, dunque, ascritta in via totale ed esclusiva alla condotta di guida del conducente il veicolo targato CC558PB, di proprietà della sig.ra , che invase CP_3
l'opposta corsia di marcia.
Premesso infatti tale comportamento colposo, deve aggiungersi che è orientamento costante della
Corte di Legittimità (cfr. ex multis Cass. ord. n. 13672/2019) che la prova liberatoria, funzionale al superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
Nel caso di specie, deve ritenersi che, a fronte dell'improvvisa invasione della corsia sulla quale procedeva la Fiat 16, la condotta colposa del conducente del veicolo targato CC558PB abbia avuto assorbente valenza causativa nella dinamica del sinistro, sicché la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cc risulta superata.
La difesa dell'appellata ha eccepito nelle proprie memorie di replica l'inammissibilità del richiamo al verbale di autorità effettuato dall'appellante solo nella propria comparsa conclusionale.
L'eccezione risulta infondata e non può essere accolta.
Invero, secondo l'orientamento del Supremo Collegio, “…l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta
4 connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione» (in questo senso anche, Cass. 1377/2016, 443/2011, 2973/2006, 397/2002, 12911/1995, 7851/1993)….”
(così Cass. 30129/24).
Applicato il principio al caso concreto, ne segue che la censura in ordine all'applicazione dell'art. 2054 comma 2 cc, visto che la Compagnia non aveva sollevato contestazioni in punto an debeatur, è idonea a veicolare in appello la cognizione della questione generale relativa alla dinamica del sinistro ed all'esame del verbale di autorità, trattandosi di una ragione che, pur non specificamente fatta valere dall'appellante, tuttavia appare in rapporto di diretta connessione con quella espressamente dedotta nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
2.2 Con il secondo motivo d'appello la parte ha impugnato la sentenza nel capo in cui il giudice di pace ha respinto la domanda attorea relativamente alla quantificazione del danno materiale.
In particolare, l'appellante ha dedotto di aver sostenuto una spesa per il ripristino dell'autovettura pari ad Euro 7.800,00 e di aver percepito dalla compagnia assicuratrice la minor somma di Euro
3.700,00.
La Società appellata, di contro, ha ribadito la congruità dell'offerta formulata nella fase stragiudiziale, deducendo che, sulla base della perizia redatta dal proprio consulente tecnico, i danni subiti dal veicolo superavano il valore commerciale del mezzo ante sinistro e che, pertanto, essendo le riparazioni antieconomiche, al danneggiato doveva essere liquidato il valore di mercato dei veicolo al netto del costo del relitto pari ad Euro 1.500,00. A tale riguardo, la ha Controparte_1
prodotto copia della perizia tecnica effettuata sull'auto danneggiata nonché copia di un estratto dalla rivista Eurotax da cui risulta che il valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro ammontava ad Euro 5.200,00.
Quanto al valore commerciale del veicolo, la Società appellante, nel giudizio di primo grado, ha depositato, solo unitamente alle note conclusive, una valutazione del valore commerciale del veicolo tratta dal sito web “Auto Scout 24”, per un ammontare di Euro 6.100,00.
In disparte la tardività del deposito documentale, si osserva in ogni caso come la fonte da cui è stata acquisita la menzionata valutazione è una piattaforma online dedicata alla compravendita di veicoli usati che non può certo godere della stessa autorevolezza di una rivista che notoriamente viene utilizzata dagli operatori del settore per la quantificazione del costo degli autoveicoli.
5 Deve pertanto ritenersi che il valore del veicolo fosse pari ad euro 5.200,00.
Ciò posto, quanto all'antieconomicità delle riparazioni, la Corte di Cassazione con ordinanza n.
10686 del 2023 ha di recente disposto che “…va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;
per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio -sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato); …la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi "notevolmente" il valore di mercato del veicolo danneggiato;
si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo;
esigenze che -come detto- debbono trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione;
in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore
a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato…”.
Nel caso di specie l'importo indicato in fattura per la riparazione del veicolo (euro 7.800,00) supera di buona misura (ed in particolare del 50%) il valore commerciale dello stesso e, pertanto, può dirsi che ciò determini uno squilibrio a vantaggio del danneggiato.
Per quanto detto, si ritiene di risarcire il danno materiale, liquidando il valore commerciale del mezzo, come indicato nella rivista Eurotax, nella misura di Euro 5.200,00, senza alcuna decurtazione per il valore del relitto, la cui quantificazione economica non è stata provata.
6 L'assicurazione ha versato un acconto di euro 3.700,00, sicché, residua la debenza di euro 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal 27.5.2019.
2.3 Il terzo motivo d'appello, nel quale si lamenta l'illegittimità della decisione per avere il Giudice rigettato la richiesta di CTU volta a comprovare la congruità dei costi di riparazione di cui alla fattura azionata, rimane assorbito dalle considerazioni di cui al punto che precede in ordine alla antieconomicità delle riparazioni.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese nei due gradi di giudizi, nei rapporti tra le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria in grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma. n. 23/2022 così provvede:
1) dichiara che il sinistro di cui in citazione è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo CC558PB;
2) condanna la , nella qualità, e in solido a pagare in favore Controparte_1 CP_3 della a titolo risarcitorio per i danni subiti in conseguenza del sinistro, l'importo di Parte_1
Euro 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata a decorrere dal 27.5.2019;
3) condanna la e in solido al rimborso delle spese legali del Controparte_1 CP_3 doppio grado di giudizio in favore dell'Avv. Bernardo Scavo, dichiaratosi antistatario, che liquida rispettivamente in Euro 950,00 per compensi, oltre spese non imponibili pari ad Euro 143,48, ed in
Euro 1.100,00 per compensi, oltre spese non imponibili pari ad Euro 177,98, oltre spese generali, Iva
e Cassa.
Roma, 19.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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