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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 16/10/2025 nella causa n. 3340/2023 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (C.F.
C.F._1
- opponente - e
(C.F./P.IVA: ), quale titolare Controparte_1 C.F._2 dell'Impresa Individuale Petrilli Ciriaco, col ministero/assistenza degli avv.ti MEOLI BRUNO e GARGANO MASSIMO
- opposto – Conclusioni All'udienza del 16/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto dell'importo di € 1.824.446,52, oltre interessi e spese, notificatole ad istanza di e derivante dall'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. n. Controparte_1 cron. 3561/2023 del 12/06/2023 (R.G. n. 6167/2022) emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, provvisoriamente esecutiva. A fondamento dell'opposizione, deduceva l'inesistenza del diritto a procedere in esecuzione forzata in virtù di provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 emesso dalla Prefettura proprio in relazione alle somme per cui si procede e notificato (17-18 ottobre 2023) prima della notifica del precetto e del conferimento della relativa procura (23.10.2023); in via gradata, contestava l'illegittimità del precetto, atteso che l'intimazione in esso contenuta è rivolta alla in proprio e non quale Parte_1
2 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Organo del dell'Interno, quindi a soggetto diverso da quello CP_2 contemplato nel titolo esecutivo. Chiedeva altresì la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo. Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: […] in via cautelare sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, concorrendo gravi motivi, stante l'inesistenza del diritto di controparte di procedere all'esecuzione forzata, la rilevante difficoltà in cui l'Amministrazione incorrerebbe per ripetere le somme indebitamente corrisposte e la notevolissima incidenza sulle attività istituzionali derivante da un'azione esecutiva;
nel merito, dichiarare che l'opposto non ha alcun diritto a procedere ad esecuzione avendo l'Amministrazione legittimamente adottato misura cautelare di sospensione del pagamento della somma portata a precetto con conseguente nullità dell'atto di precetto ex art.615, 1 co., c.p.c.; ancora nel merito, dichiarare che l'opposto non ha alcun diritto di procedere nei confronti dell'esponente in proprio e Parte_1 non quale organo del;
condannare l'opposto al risarcimento Controparte_3 dei danni da responsabilità processuale aggravata, liquidando lo stesso in via equitativa tenendo conto degli interessi coinvolti. Con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio. […]. Con decreto del 31/10/2023, il Tribunale disponeva la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo opposto. Costituitosi in giudizio , quale titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, insisteva per il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi dedotti a fondamento della stessa, deducendo altresì di aver impugnato il citato provvedimento di fermo dinanzi alla Corte dei Conti per carenza di potere e violazione di legge, stante la necessaria diversità tra l'Amministrazione statale che emette il fermo e Amministrazione debitrice.
Instauratosi il contraddittorio, confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (v. ordinanza del 14/12/2023 RG. N. 3340-1/2023), espletate le verifiche preliminari e concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione così come proposta. Giova preliminarmente osservare come, per condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
3 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione di tale principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla scorta delle ragioni - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo
- di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni e doglianze, anche di rito, logicamente sovraordinate, comunque rilevabili e/o sollevate dalle parti. In particolare, rilievo decisivo assumono le contestazioni di parte opponente circa la inidoneità del provvedimento sotteso al precetto (id est: ordinanza ex art. 186ter c.p.c. n. cron. 3561/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 12/06/2023 di cui in atti) a giustificare l'intrapresa azione esecutiva a seguito, e per effetto, del provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 n. 0086143 emesso dalla Prefettura di in data Pt_1
17/10/2023 (debitamente notificato alla controparte anteriormente alla notifica del precetto opposto, avutasi il 23/10/2023), la cui legittimità, contestata anche in questa sede (v. scritti difensivi parte opposta), è stata nelle more confermata dalle pronunce della Corte dei Conti di cui in atti (v. produzione parte opponente), medio tempore adita dall'opposto. Più nel dettaglio, con la sentenza n. 21/2025, la Corte dei Conti-Sezione Seconda giurisdizione centrale d'appello (v. nota di deposito della Prefettura del 04/04/2025) ha respinto l'appello del medesimo opposto avverso la sentenza n. 255 dell'08.05.2024 (allegata alla memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. di parte opponente) con cui la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto, accertando in via definitiva la piena legittimità del provvedimento n. 86143 del 17.10.2023 con cui la Parte_1
ha elevato il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440/1923 sulle
[...] somme dovute, per le argomentazioni da intendersi in questa sede integralmente trascritte e riportate (v. sentenza in atti). Orbene, come noto, il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 comma 6 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 consente ad un'Amministrazione dello Stato di sospendere temporaneamente il pagamento in favore del proprio creditore in attesa di provvedimento definitivo, quando essa debitrice o altra Amministrazione a loro volta abbiano a qualsiasi titolo una contrapposta ragione di credito. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la suddetta facoltà è attribuita alla pubblica Amministrazione per la tutela di interessi della collettività ed in base a una valutazione di predominanza di esigenze erariali sul diritto soggettivo del creditore (v. Cass. Sez. Un. n. 1733/02).
4 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il provvedimento ex art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 è pertanto espressione del potere di autotutela della P.A. con funzione cautelare, volto a sospendere, in presenza di una ragione di credito della P.A. stessa, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile e, anzi, proprio perché attualmente non certo o non liquido o esigibile, potendosi altrimenti procedere direttamente alla compensazione (v. Cass. n. 4567 del 2004). Nella fattispecie in esame, dunque, l'emissione (e notifica) di un provvedimento di tal fatta in data (17-18/10/2023) comprovatamente anteriore a quella della notifica del precetto opposto (avutasi il 23/10/2023), ha fatto sì che il titolo esecutivo azionato (id est: ordinanza ex art. 186ter c.p.c. n. cron. 3561/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 12/06/2023 di cui in atti) aveva in realtà perduto la sua efficacia già al momento in cui era stato posto in esecuzione attraverso l'atto di precetto, qui opposto. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi all'accoglimento dell'opposizione proposta, attesa l'inidoneità del provvedimento sotteso al precetto (id est: ordinanza ex art. 186ter c.p.c. n. cron. 3561/2023 del 12/06/2023 di cui in atti) a giustificare l'intrapresa azione esecutiva a seguito, e per effetto, del provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 n. 0086143 emesso dalla in data 17/10/2023, la Parte_1 cui legittimità è stata medio tempore anche accertata in sede giurisdizionale (v. sentenza Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 255 dell'8 maggio 2024 e relativa conferma di cui alla sentenza n. 21 Corte dei Conti- Sezione Seconda Giurisdizione Centrale d'Appello del 21 gennaio 2025), con il conseguente assorbimento, per le ragioni di cui in apertura, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Quanto alle spese, premesso che in atti vi è prova della prossima risoluzione in via transattiva della controversia, ma non di una effettiva e già avutasi sottoscrizione di un accordo in tal senso (v. verbali in atti), l'obiettiva complessità delle questioni rilevanti ai fini della decisione, e dell'intera vicenda processuale che ne è scaturita, intensificatasi nel corso del procedimento, atteso, tra l'altro, l'involgimento di diversi plessi giurisdizionali, ivi compreso il Tribunale Penale, nelle more pronunciatosi anche in senso favorevole per l'opposto (v. sentenza in atti), ne giustificano, come accaduto in altre sedi (v. sentenze in atti), la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta dalla - U.T.G. Parte_1
5 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
quale titolare dell'Impresa Individuale , Controparte_1 Controparte_1 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione, così come proposta;
dichiara per le ragioni di cui in parte motiva, l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla scorta del precetto per cui è causa;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 16/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
6
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 16/10/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza ex art. 127ter del 16/10/2025 nella causa n. 3340/2023 avente ad oggetto “opposizione a precetto” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI (C.F.
C.F._1
- opponente - e
(C.F./P.IVA: ), quale titolare Controparte_1 C.F._2 dell'Impresa Individuale Petrilli Ciriaco, col ministero/assistenza degli avv.ti MEOLI BRUNO e GARGANO MASSIMO
- opposto – Conclusioni All'udienza del 16/10/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto dell'importo di € 1.824.446,52, oltre interessi e spese, notificatole ad istanza di e derivante dall'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. n. Controparte_1 cron. 3561/2023 del 12/06/2023 (R.G. n. 6167/2022) emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli, provvisoriamente esecutiva. A fondamento dell'opposizione, deduceva l'inesistenza del diritto a procedere in esecuzione forzata in virtù di provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 emesso dalla Prefettura proprio in relazione alle somme per cui si procede e notificato (17-18 ottobre 2023) prima della notifica del precetto e del conferimento della relativa procura (23.10.2023); in via gradata, contestava l'illegittimità del precetto, atteso che l'intimazione in esso contenuta è rivolta alla in proprio e non quale Parte_1
2 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Organo del dell'Interno, quindi a soggetto diverso da quello CP_2 contemplato nel titolo esecutivo. Chiedeva altresì la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo. Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: […] in via cautelare sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo, concorrendo gravi motivi, stante l'inesistenza del diritto di controparte di procedere all'esecuzione forzata, la rilevante difficoltà in cui l'Amministrazione incorrerebbe per ripetere le somme indebitamente corrisposte e la notevolissima incidenza sulle attività istituzionali derivante da un'azione esecutiva;
nel merito, dichiarare che l'opposto non ha alcun diritto a procedere ad esecuzione avendo l'Amministrazione legittimamente adottato misura cautelare di sospensione del pagamento della somma portata a precetto con conseguente nullità dell'atto di precetto ex art.615, 1 co., c.p.c.; ancora nel merito, dichiarare che l'opposto non ha alcun diritto di procedere nei confronti dell'esponente in proprio e Parte_1 non quale organo del;
condannare l'opposto al risarcimento Controparte_3 dei danni da responsabilità processuale aggravata, liquidando lo stesso in via equitativa tenendo conto degli interessi coinvolti. Con vittoria di onorari, competenze e spese del giudizio. […]. Con decreto del 31/10/2023, il Tribunale disponeva la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo opposto. Costituitosi in giudizio , quale titolare dell'omonima Controparte_1 impresa individuale, insisteva per il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi dedotti a fondamento della stessa, deducendo altresì di aver impugnato il citato provvedimento di fermo dinanzi alla Corte dei Conti per carenza di potere e violazione di legge, stante la necessaria diversità tra l'Amministrazione statale che emette il fermo e Amministrazione debitrice.
Instauratosi il contraddittorio, confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (v. ordinanza del 14/12/2023 RG. N. 3340-1/2023), espletate le verifiche preliminari e concessi i termini di rito, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Diritto Sull'opposizione Fondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione così come proposta. Giova preliminarmente osservare come, per condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
3 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione di tale principio, si ritiene di poter decidere la controversia sulla scorta delle ragioni - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo
- di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni e doglianze, anche di rito, logicamente sovraordinate, comunque rilevabili e/o sollevate dalle parti. In particolare, rilievo decisivo assumono le contestazioni di parte opponente circa la inidoneità del provvedimento sotteso al precetto (id est: ordinanza ex art. 186ter c.p.c. n. cron. 3561/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 12/06/2023 di cui in atti) a giustificare l'intrapresa azione esecutiva a seguito, e per effetto, del provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 n. 0086143 emesso dalla Prefettura di in data Pt_1
17/10/2023 (debitamente notificato alla controparte anteriormente alla notifica del precetto opposto, avutasi il 23/10/2023), la cui legittimità, contestata anche in questa sede (v. scritti difensivi parte opposta), è stata nelle more confermata dalle pronunce della Corte dei Conti di cui in atti (v. produzione parte opponente), medio tempore adita dall'opposto. Più nel dettaglio, con la sentenza n. 21/2025, la Corte dei Conti-Sezione Seconda giurisdizione centrale d'appello (v. nota di deposito della Prefettura del 04/04/2025) ha respinto l'appello del medesimo opposto avverso la sentenza n. 255 dell'08.05.2024 (allegata alla memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c. di parte opponente) con cui la Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Campania aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto, accertando in via definitiva la piena legittimità del provvedimento n. 86143 del 17.10.2023 con cui la Parte_1
ha elevato il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440/1923 sulle
[...] somme dovute, per le argomentazioni da intendersi in questa sede integralmente trascritte e riportate (v. sentenza in atti). Orbene, come noto, il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 comma 6 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 consente ad un'Amministrazione dello Stato di sospendere temporaneamente il pagamento in favore del proprio creditore in attesa di provvedimento definitivo, quando essa debitrice o altra Amministrazione a loro volta abbiano a qualsiasi titolo una contrapposta ragione di credito. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la suddetta facoltà è attribuita alla pubblica Amministrazione per la tutela di interessi della collettività ed in base a una valutazione di predominanza di esigenze erariali sul diritto soggettivo del creditore (v. Cass. Sez. Un. n. 1733/02).
4 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Il provvedimento ex art. 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 è pertanto espressione del potere di autotutela della P.A. con funzione cautelare, volto a sospendere, in presenza di una ragione di credito della P.A. stessa, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile e, anzi, proprio perché attualmente non certo o non liquido o esigibile, potendosi altrimenti procedere direttamente alla compensazione (v. Cass. n. 4567 del 2004). Nella fattispecie in esame, dunque, l'emissione (e notifica) di un provvedimento di tal fatta in data (17-18/10/2023) comprovatamente anteriore a quella della notifica del precetto opposto (avutasi il 23/10/2023), ha fatto sì che il titolo esecutivo azionato (id est: ordinanza ex art. 186ter c.p.c. n. cron. 3561/2023 emessa dal Tribunale di Napoli in data 12/06/2023 di cui in atti) aveva in realtà perduto la sua efficacia già al momento in cui era stato posto in esecuzione attraverso l'atto di precetto, qui opposto. Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi all'accoglimento dell'opposizione proposta, attesa l'inidoneità del provvedimento sotteso al precetto (id est: ordinanza ex art. 186ter c.p.c. n. cron. 3561/2023 del 12/06/2023 di cui in atti) a giustificare l'intrapresa azione esecutiva a seguito, e per effetto, del provvedimento di fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 n. 0086143 emesso dalla in data 17/10/2023, la Parte_1 cui legittimità è stata medio tempore anche accertata in sede giurisdizionale (v. sentenza Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 255 dell'8 maggio 2024 e relativa conferma di cui alla sentenza n. 21 Corte dei Conti- Sezione Seconda Giurisdizione Centrale d'Appello del 21 gennaio 2025), con il conseguente assorbimento, per le ragioni di cui in apertura, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Quanto alle spese, premesso che in atti vi è prova della prossima risoluzione in via transattiva della controversia, ma non di una effettiva e già avutasi sottoscrizione di un accordo in tal senso (v. verbali in atti), l'obiettiva complessità delle questioni rilevanti ai fini della decisione, e dell'intera vicenda processuale che ne è scaturita, intensificatasi nel corso del procedimento, atteso, tra l'altro, l'involgimento di diversi plessi giurisdizionali, ivi compreso il Tribunale Penale, nelle more pronunciatosi anche in senso favorevole per l'opposto (v. sentenza in atti), ne giustificano, come accaduto in altre sedi (v. sentenze in atti), la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione a precetto proposta dalla - U.T.G. Parte_1
5 Tribunale di Avellino n. 3340/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
quale titolare dell'Impresa Individuale , Controparte_1 Controparte_1 respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione, così come proposta;
dichiara per le ragioni di cui in parte motiva, l'insussistenza del diritto dell'opposto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla scorta del precetto per cui è causa;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Così deciso in data 16/10/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. ratione temporis applicabile alla fattispecie.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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