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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il giudice unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 137 / 2021 r.g.n. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. MOLFETTINI Parte_1
MAXIMILIAN APPELLANTE CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. MARRONE Controparte_1
UBALDO APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1862
/ 2020. Udienza di precisazione delle conclusioni: 10 /06/2024. I procuratori delle parti hanno concluso come da atti introduttivi dell'appello chiedendo che la causa sia decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Con atto di appello ritualmente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1862 / 2020 emessa dal Giudice di Pace di Palermo emessa il 23/1172020 nel proc. N. 15351/2019 con cui veniva rigettata l'opposizione all'atto di intimazione a precetto della signora per euro 890,40=, notificato a titolo di assegni di Controparte_1 mantenimento derivanti dalla sentenza di separazione n. 6507/2016. Ha eccepito la nullità e /o l'annullabilità della sentenza n. 1862 /2020 per violazione dell'art. 112 c.p.c e l'erronea e omessa valutazione circa le risultanze istruttorie.
Con la comparsa di costituzione e risposta la signora ha Controparte_1 dedotto l'infondatezza delle ragioni sottese al gravame e ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza del 4/5/2021 il Tribunale avendo rilevato che non risultava acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado ha rinviato al 15/672021 invitando la cancelleria ad acquisire dall'ufficio del Giudice di Pace di Palermo il fascicolo d'ufficio del giudizio RG n. 15351 / 2019.
Rigettata quindi con ordinanza del 15/6/2021 l'istanza per la sospensione della esecutività, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni una prima volta al 2/10/2023 e, quindi, al 10/6/2024, non essendosi tenuta l'udienza del 2/10/2023 a causa dell'imminente tramutamento del Giudice ad altro ufficio a domanda,
(2) Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, occorre preliminarmente precisare che, scaduto il termine di deposito delle comparse di replica concessi con ordinanza 10/6/2024 dal G.I. nominato in sostituzione, il fascicolo (cartaceo) non è stato rimesso al Giudicante, ai fini del discarico c.d. a vista della definizione. Essendo stato quindi rintracciato e riscontrato il detto fascicolo, ritiene il giudicante che non occorra una ripetizione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo il deposito della presente decisione contenuto nel più esteso termine di tolleranza ministeriale.
L'appello è infondato.
Col primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di Pace avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda avendo rilevato per un verso l'irripetibilità delle somme aventi funzione alimentare secondo la giurisprudenza di legittimità e per altro verso che l'opponente non avrebbe dato prova dell'autosufficienza dei figli maggiorenni;
col secondo motivo lamenta invece che il Giudice di Pace avrebbe errato nell'interpretazione delle risultanze documentali prodotte nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, della sentenza n. 2005/2020 Tribunale di Palermo prodotta in sede di trattazione, con la quale nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti il Tribunale ha accertato che nessuna somma doveva essere corrisposta dal sig. alla controparte. Pt_1 Innanzitutto è errata la conclusione dell'appellata riversata in comparsa là dove si sostiene, a chiarimento, che a seguito della definizione dell'esecuzione forzata con l'ordinanza 26/9/2019 è cessata la materia del contendere dell'opposizione, e che il Giudice avrebbe dovuto esaminare il merito della controversia solo ai fini della c.d. soccombenza virtuale. La definizione dell'esecuzione forzata riposa, infatti, sulla cessazione della materia sul contendere cautelare, ma non già sulla fondatezza dei motivi di opposizione, che, se giudicati fondati, sono suscettibili di valutazione ai fini delle eventuali possibili ripetizioni e restituzioni.
Nel merito i motivi di opposizione sono infondati. Con la sentenza di divorzio del 2/7/2020 è venuto meno il diritto del coniuge di percepire l'assegno di mantenimento per sé e per le figlie, per l'avvenire, mentre l'esecuzione riguardava ratei di assegno pregressi.
La doglianza dell'appellante deve armonizzarsi con l'effetto costitutivo, attributivo di un uovo status, che è stato sancito dalla sentenza di divorzio tra le parti. Sotto tale aspetto il Tribunale non dubita che il pronunciamento reso dal giudice della separazione sui profili patrimoniali del rapporto, ove non espressamente confermato in sede di divorzio, non spieghi efficacia ultrattiva;
ma che la sua efficacia non ne resti automaticamente caducata per effetto della discordante valutazione che in relazione alla rilevanza dell'evoluzione delle condizioni personali dei coniugi o del raggiungimento della maggiore età dei figli è resa dal Giudice del divorzio o dello scioglimento degli effetti del matrimonio. Si tratta, infatti, di una interpretazione e di una valutazione delle condizioni dei diritti patrimoniali che la parte interessata ha il potere di rappresentare al Giudice che è competente a conoscere del diritto, anche con ricorso d'urgenza. Tale giudizio può impegnare soltanto il competente Tribunale, con statuizione adeguata, che è resa secondo il procedimento previsto dagli artt. 706 e segg. c.p.c, ma non anche il giudice dell'opposizione all'esecuzione. Si tratta di un principio di diritto discendente dalla regola della inderogabilità del procedimento di revisione dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, secondo la disciplina sancita dagli artt. 710 e 711 comma V c.p.c. Tale procedimento è certamente diverso, e altro, rispetto a quello di opposizione all'esecuzione, che è la causa oggetto del presente giudizio di appello, e prescelta da questo appellante.
E può osservarsi che, in relazione alla materia trattata, solo questa diversità d'ordine funzionale può d'altronde giustificare nel procedimento innanzi al Tribunale dell'opposizione all'esecuzione la mancata partecipazione del P.M. ovvero la mancata trasmissione allo stesso degli atti per le sue conclusioni in camera di Consiglio. Il credito intimato, che è relativo alle rate non versate per il periodo marzo – giugno 2019, è dunque assistito da valido titolo esecutivo, non essendo stati adottati all'udienza presidenziale della causa di divorzio provvedimenti provvisori di natura patrimoniale di segno contrario. L'appello è rigettato. Seguono le spese secondo il criterio della soccombenza, liquidate per valore, durata ed entità della lite coma da dispositivo che segue.
Sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal signor
[...]
contro la signora osì provvede: Parte_1 Controparte_1
• rigetta l'appello proposto da e conferma la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1862/2020 che conferma;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 410,00=
[...] oltre maggiorazione forfettaria, c.p.a. e i.v.a.
• Sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
• Così deciso in Palermo nella camera di consiglio, 19/01/2025
Il Giudice Dott. Michele Alajmo