Art. 3. 1. L'unita' nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della convenzione e' l'Unita' nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unita' nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della convenzione.
3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unita' nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unita' nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della convenzione.
3. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unita' nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.