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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/06/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1453/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 1453/2019 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto Parte_1 C.F._1 di citazione dall'Avv. Raffaele D'Anna ed elett.te domiciliata presso il suo studio, in Pomigliano
d'Arco (Na), alla Via Puglie n. 248;
-attrice contro
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv. Maurizio Massimo Marsico e Vera BerardeLL, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Perillo in Pomigliano d'Arco, alla Via Passariello n. 128;
-convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale d'udienza del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] al fine di ottenerne la condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 28.12.2015, alle ore 15.45 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi il marciapiede destro della Via G. Marconi in Mariglianella, all' altezza del civico n. 47, inciampava in una sconnessione dovuta alla “mancanza di una parte del tappetino
d'asfalto, non visibile in quanto ricoperta da volantini pubblicitari ed altro sudiciume”, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
pagina 1 di 8 Si è costituita in giudizio la ed ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per rinuncia alla azione, avendo parte attrice già attivato analogo giudizio nei confronti del (chiamando in causa anche la ) Controparte_3 Controparte_1 ed avendo rinunciato agli atti (rinuncia non accettata da tutte le parti ex art. 306 c.p.c.); nel merito, ha eccepito la infondatezza della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando la assoluta incertezza in ordine alla individuazione del luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva assegnata in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati in trenta per il deposito di comparse conclusionali e venti per repliche.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta, sul presupposto che la rinuncia agli atti formulata nel precedente giudizio (RG. 3975/2017), in mancanza di rituale accettazione delle parti convenute ex art. 306 c.p.c., andrebbe qualificata quale vera e propria rinuncia alla azione, con conseguente preclusione alla successiva riproposizione della domanda.
Com'è noto, la rinuncia agli atti va distinta dalla rinuncia all'azione, atteso che “con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia. La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree” (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2009, n. 15631).
Nella fattispecie, parte attrice aveva rinunciato agli atti del precedente giudizio ex art. 306 c.p.c. ed il
GOT, dando della mancata accettazione delle parti convenute, ha espressamente rilevato che l' interesse alla prosecuzione del giudizio manifestato dalle stesse atteneva alla sola regolamentazione delle spese di lite, dichiarando, in conseguenza, la estinzione del giudizio e condannando l' attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute.
Sul punto, va ricordato che per espressa previsione dell' art. 306 c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”; costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui l'
“interesse alla prosecuzione del giudizio” vada inteso quale interesse ad una pronuncia di merito, e non possa essere ravvisato nel mero fine di ottenere il rimborso delle spese processuali (ex multis, Cass., n.
11284 del 1999), posto che in ogni caso la norma prevede che le spese di lite vengano poste – salvo diverso accordo tra le parti - a carico del rinunciante.
pagina 2 di 8 Da tanto consegue che la rinuncia formulata da parte attrice nel precedente giudizio vada qualificata espressamente quale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. (non essendo necessaria la accettazione delle parti, in mancanza di un manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio), con conseguente insussistenza di qualsivoglia preclusione alla riproposizione della domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Giova preliminarmente osservarsi, ai fini della qualificazione della domanda, che la fattispecie va ricondotta al paradigma di cui all'art 2051 c.c., in materia di danno cagionato da cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale
(fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie concreta di cui è causa, occorre aggiungere che – come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n. 16015 del 2018; Trib.
Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno pagina 3 di 8 non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da queLL in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”
(Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
Tanto premesso in diritto, è da ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'attrice abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato sia la verificazione del fatto storico con le modalità indicate in citazione, sia il nesso di causalità con la res in custodia della P.A. e le lesioni riportate.
L' istruttoria espletata ha confermato la dinamica del sinistro così come descritta in citazione: in particolare il teste (verbale di udienza dell' 11.11.2021), figlia della attrice, ha Testimone_1 riferito: “mentre camminavamo per il Corso Via G. Marconi sul marciapiede, a terra c' erano dei volantini, dei necrologi strappati;
c' erano della macchine parcheggiate sul marciapiede che impedivano il passaggio, a terra c'erano anche degli abiti usati perché lì c'è un cassonetto per gli abiti usati;
quindi, siamo state costrette a deviare il nostro percorso per superare queste macchine, ma sempre rimanendo sul marciapiedi, e siccome a terra c'erano tutti questi volantini eccetera, mia mamma ha messo il piede in una buca, presente sempre sul marciapiedi, che era ricoperta dai volantini e quindi non si vedeva;
per l' effetto è caduta sul lato sinistro, a terra, e lamentava dolori al braccio sinistro … io mi sono avvicinata ed ho visto la buca”; il teste, inoltre, ha riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto prodotte dall' attrice (in particolare nella foto contrassegnata col numero 1), precisando che la “è caduta proprio in quella disconnessione che è evidente al centro della Pt_1 foto”.
Anche il secondo teste, , indifferente alle parti, ha riferito della caduta avvenuta nelle Testimone_2 medesime circostanza, affermando che “la strada era dissestata in un punto, e la signora ha messo il piede in quel punto;
l' avvallamento non si notava perché era ricoperto da volantini, cartacce eccetera;
l' avvallamento era sul marciapiede”; anche il secondo teste, peraltro, ha riferito che nel punto in cui la attrice è caduta “non è una vera e propria buca, ma proprio una disconnessione del manto stradale” e che “questa buca non si vedeva;
quel giorno non pioveva;
era pomeriggio, c'era ancora luce”.
pagina 4 di 8 La dinamica del sinistro risulta altresì coerente con quanto dichiarato dalla danneggiata al presidio di
P.S. (all. 4, referto di pronto soccorso n. 2015/56022 del 28 dicembre 2015) dell'Ospedale “Santa
Maria La Pietà” di Nola, nel quale la danneggiata “riferisce caduta presso negozio non specificato in
Mariglianella abbigliamento e intimo”.
La titolarità del tratto di strada in questione può dirsi provata alla luce della documentazione depositata dalla attrice, e segnatamente dalla nota del (in atti nella produzione attorea) Controparte_3 con la quale l' ente dà atto che la Via Marconi in Mariglianella è di proprietà della Controparte_1
del resto, non appare dirimente la contestazione formulata in tal senso dalla convenuta, la
[...] quale assume che nel punto indicato non risulterebbe alcun negozio denominato “F.LL ET (come già riscontrato con la nota n. 29877 del 14.02.2018, in atti nella produzione della convenuta), dovendosi rilevare che l' attrice ha dato atto che il sinistro si è verificato alla Via Marconi, altezza civico 45 (come emerge dalle fotografie e dai rilievi di google maps depositati), “ove era ubicata la sede del negozio F.LL Capretti” (atto di citazione), e precisando nelle memorie istruttorie che si tratta della “ex sede”.
Pertanto, appare evidente che il riferimento al richiamato negozio abbia carattere meramente descrittivo
(non rinvenendosi più tale sede al momento della verificazione del sinistro), non essendovi, viceversa, incertezza in ordine al luogo esatto in cui si è verificato il sinistro (Via Marconi, altezza civico 47), come emerge dalle fotografie, riconosciute anche dai testi.
Dalla complessiva istruttoria espletata, pertanto, si evince che – secondo le modalità in cui si è verificato in concreto il sinistro - l'odierna attrice non avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare la caduta, in quanto l'insidia presente sul marciapiede, zona della carreggiata preposta al transito pedonale, non era percepibile né evitabile a causa del materiale che la ricopriva;
sulla scorta di tali emergenze processuali, pertanto, si ritiene che l'attrice abbia fornito la prova su di lei incombente ai CP_ sensi dell'art. 2697 c.c., mentre non è stata fornita alcuna prova da parte dell' convenuto in ordine alla ricorrenza del caso fortuito richiesto al fine di escludere la responsabilità del custode, nè di un concorso colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell' art. 1227 c.c..
La convenuta, quale ente proprietario della strada, è quindi tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
Venendo alla quantificazione dei tali danni, partendo dal pregiudizio di natura non patrimoniale, occorre ricordare che alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia (v. Corte cost. 233/2003;
Corte di Cass. a SS.UU. n. 26972/2008), tale danno assume natura unitaria ed omnicomprensiva, con la conseguenza che esso vada inteso come omnicomprensivo di qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per pagina 5 di 8 il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Al riguardo, occorre dare conto delle risultanze cui è pervenuto il CTU il quale, dopo aver visitato la perizianda ed esaminato la documentazione medica in atti, ha rappresentato che la perizianda ha riportato in conseguenza dell' evento un “trauma al polso ed alla mano di sinistra, in arto non dominante, con frattura scomposta metafiso-epifisaria del radio e concomitante sublussazione del frammento principale sul versante volare”, riconoscendo il rapporto di derivazione causale di tali lesioni dalla caduta.
Tale diagnosi ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura del 4,5%, con un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 31, e parziale al 50% di giorni 49.
Non vi sono motivi per discostarsi da questa valutazione apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente, il quale ha adeguatamente motivato in merito alla loro applicazione al caso concreto, rispondendo altresì alle osservazioni formulate dal ct della convenuta;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Per ciò che attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024 (non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. Micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la somma di euro 4.732,00 che corrisponde al risarcimento per le lesioni di carattere permanente tenuto conto dell'età al momento del fatto (58 anni)
e della percentuale di invalidità riconosciuta (4%), mentre per l' invalidità temporanea va riconosciuto l' importo complessivo di euro 6.382,50, di cui euro 3.565,00 a titolo di ITT, ed euro 2.817,50 per l'ITP al 50%, per un totale di euro 11.114,50.
A tale somma va, poi, aggiunta a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 169,33, corrispondente alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, tenuto conto che tali esborsi integrano un pregiudizio di natura patrimoniale eziologicamente riconducibile in via immediata al sinistro.
Non sono dovute ulteriori voci risarcitorie aggiuntive, non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza delle circostanze concrete idonee a giustificare la richiesta personalizzazione.
Come già rilevato, infatti, il pregiudizio di natura non patrimoniale è da intendersi omnicomprensivo pagina 6 di 8 delle varie voci (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) che assumono natura meramente descrittiva;
pertanto, il cd. “danno morale” (più correttamente, la personalizzazione del danno), non è una voce autonomamente risarcibile, e le eventuali peculiari caratteristiche del caso concreto (in passato considerate rilevanti ai fini del cd. danno morale) possono essere apprezzate solo sotto il profilo della personalizzazione del danno ed al fine di rendere il più possibile integrale il risarcimento, sempre che l'attore abbia svolto una adeguata attività assertiva e probatoria che giustifichi la liquidazione di un ulteriore aumento, in via personalizzata, del credito risarcitorio.
Ed infatti, la determinazione della percentuale di invalidità e la sua liquidazione tenuto conto dell'età della vittima appare di per sé indicativa del pregiudizio di natura non patrimoniale che subisca ogni soggetto di pari età che riporti un pari grado di menomazione, apparendo necessario, ai fini del riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione, che vengano adeguatamente allegate e provate – nel corso del giudizio – ulteriori circostanze idonee a dimostrare che, nella fattispecie concreta, il danneggiato abbia riportato delle conseguenze lesive diverse ed ulteriori rispetto al pregiudizio patito da analogo soggetto di analoga età.
Nella fattispecie, appare evidente la insussistenza dei presupposti per la liquidazione di tale voce di danno, in presenza di una attività assertiva generica ed in totale mancanza di riscontri probatori sul punto (che consentisse, cioè, di ravvisare in capo alla danneggiata profili di sofferenza diversi ed ulteriori rispetto a queLL riportati da altro soggetto, della stessa età, che subisca lo stesso danno); pertanto, l' importo liquidato appare congruo rispetto al danno riconosciuto.
In definitiva, in totale l'importo dovuto ammonta ad euro 11.283,83 comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Tali somme sono, pertanto, determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (28 dicembre 2015), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dai difensori e del valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la sola fase di studio (per la bassa complessità)
e medi per le residue, di cui al D.M. n. 55 del 2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), con attribuzione ai difensori antistatari. pagina 7 di 8 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' ente convenuto, nella misura liquidata con decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_5
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di euro 11.283,83, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione;
- condanna la in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, Controparte_5 in favore dell'attrice e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Raffaele D' Anna, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 270,00 per spese ed euro 4.618,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU espletata.
Nola, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 1453/2019 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto Parte_1 C.F._1 di citazione dall'Avv. Raffaele D'Anna ed elett.te domiciliata presso il suo studio, in Pomigliano
d'Arco (Na), alla Via Puglie n. 248;
-attrice contro
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv. Maurizio Massimo Marsico e Vera BerardeLL, ed elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Perillo in Pomigliano d'Arco, alla Via Passariello n. 128;
-convenuta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale d'udienza del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] al fine di ottenerne la condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 28.12.2015, alle ore 15.45 circa, allorquando, mentre percorreva a piedi il marciapiede destro della Via G. Marconi in Mariglianella, all' altezza del civico n. 47, inciampava in una sconnessione dovuta alla “mancanza di una parte del tappetino
d'asfalto, non visibile in quanto ricoperta da volantini pubblicitari ed altro sudiciume”, riportando le lesioni meglio descritte nella documentazione medica in atti.
pagina 1 di 8 Si è costituita in giudizio la ed ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per rinuncia alla azione, avendo parte attrice già attivato analogo giudizio nei confronti del (chiamando in causa anche la ) Controparte_3 Controparte_1 ed avendo rinunciato agli atti (rinuncia non accettata da tutte le parti ex art. 306 c.p.c.); nel merito, ha eccepito la infondatezza della domanda e la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando la assoluta incertezza in ordine alla individuazione del luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva assegnata in decisione all'udienza del 25 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati in trenta per il deposito di comparse conclusionali e venti per repliche.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta, sul presupposto che la rinuncia agli atti formulata nel precedente giudizio (RG. 3975/2017), in mancanza di rituale accettazione delle parti convenute ex art. 306 c.p.c., andrebbe qualificata quale vera e propria rinuncia alla azione, con conseguente preclusione alla successiva riproposizione della domanda.
Com'è noto, la rinuncia agli atti va distinta dalla rinuncia all'azione, atteso che “con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia. La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree” (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 luglio 2009, n. 15631).
Nella fattispecie, parte attrice aveva rinunciato agli atti del precedente giudizio ex art. 306 c.p.c. ed il
GOT, dando della mancata accettazione delle parti convenute, ha espressamente rilevato che l' interesse alla prosecuzione del giudizio manifestato dalle stesse atteneva alla sola regolamentazione delle spese di lite, dichiarando, in conseguenza, la estinzione del giudizio e condannando l' attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute.
Sul punto, va ricordato che per espressa previsione dell' art. 306 c.p.c. “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”; costituisce, invero, principio pacifico in giurisprudenza quello per cui l'
“interesse alla prosecuzione del giudizio” vada inteso quale interesse ad una pronuncia di merito, e non possa essere ravvisato nel mero fine di ottenere il rimborso delle spese processuali (ex multis, Cass., n.
11284 del 1999), posto che in ogni caso la norma prevede che le spese di lite vengano poste – salvo diverso accordo tra le parti - a carico del rinunciante.
pagina 2 di 8 Da tanto consegue che la rinuncia formulata da parte attrice nel precedente giudizio vada qualificata espressamente quale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. (non essendo necessaria la accettazione delle parti, in mancanza di un manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio), con conseguente insussistenza di qualsivoglia preclusione alla riproposizione della domanda.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Giova preliminarmente osservarsi, ai fini della qualificazione della domanda, che la fattispecie va ricondotta al paradigma di cui all'art 2051 c.c., in materia di danno cagionato da cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A.
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto (custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale
(fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie concreta di cui è causa, occorre aggiungere che – come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n. 16015 del 2018; Trib.
Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno pagina 3 di 8 non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da queLL in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”
(Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib. Roma, sent. 24863 del 2015).
Tanto premesso in diritto, è da ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'attrice abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato sia la verificazione del fatto storico con le modalità indicate in citazione, sia il nesso di causalità con la res in custodia della P.A. e le lesioni riportate.
L' istruttoria espletata ha confermato la dinamica del sinistro così come descritta in citazione: in particolare il teste (verbale di udienza dell' 11.11.2021), figlia della attrice, ha Testimone_1 riferito: “mentre camminavamo per il Corso Via G. Marconi sul marciapiede, a terra c' erano dei volantini, dei necrologi strappati;
c' erano della macchine parcheggiate sul marciapiede che impedivano il passaggio, a terra c'erano anche degli abiti usati perché lì c'è un cassonetto per gli abiti usati;
quindi, siamo state costrette a deviare il nostro percorso per superare queste macchine, ma sempre rimanendo sul marciapiedi, e siccome a terra c'erano tutti questi volantini eccetera, mia mamma ha messo il piede in una buca, presente sempre sul marciapiedi, che era ricoperta dai volantini e quindi non si vedeva;
per l' effetto è caduta sul lato sinistro, a terra, e lamentava dolori al braccio sinistro … io mi sono avvicinata ed ho visto la buca”; il teste, inoltre, ha riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto prodotte dall' attrice (in particolare nella foto contrassegnata col numero 1), precisando che la “è caduta proprio in quella disconnessione che è evidente al centro della Pt_1 foto”.
Anche il secondo teste, , indifferente alle parti, ha riferito della caduta avvenuta nelle Testimone_2 medesime circostanza, affermando che “la strada era dissestata in un punto, e la signora ha messo il piede in quel punto;
l' avvallamento non si notava perché era ricoperto da volantini, cartacce eccetera;
l' avvallamento era sul marciapiede”; anche il secondo teste, peraltro, ha riferito che nel punto in cui la attrice è caduta “non è una vera e propria buca, ma proprio una disconnessione del manto stradale” e che “questa buca non si vedeva;
quel giorno non pioveva;
era pomeriggio, c'era ancora luce”.
pagina 4 di 8 La dinamica del sinistro risulta altresì coerente con quanto dichiarato dalla danneggiata al presidio di
P.S. (all. 4, referto di pronto soccorso n. 2015/56022 del 28 dicembre 2015) dell'Ospedale “Santa
Maria La Pietà” di Nola, nel quale la danneggiata “riferisce caduta presso negozio non specificato in
Mariglianella abbigliamento e intimo”.
La titolarità del tratto di strada in questione può dirsi provata alla luce della documentazione depositata dalla attrice, e segnatamente dalla nota del (in atti nella produzione attorea) Controparte_3 con la quale l' ente dà atto che la Via Marconi in Mariglianella è di proprietà della Controparte_1
del resto, non appare dirimente la contestazione formulata in tal senso dalla convenuta, la
[...] quale assume che nel punto indicato non risulterebbe alcun negozio denominato “F.LL ET (come già riscontrato con la nota n. 29877 del 14.02.2018, in atti nella produzione della convenuta), dovendosi rilevare che l' attrice ha dato atto che il sinistro si è verificato alla Via Marconi, altezza civico 45 (come emerge dalle fotografie e dai rilievi di google maps depositati), “ove era ubicata la sede del negozio F.LL Capretti” (atto di citazione), e precisando nelle memorie istruttorie che si tratta della “ex sede”.
Pertanto, appare evidente che il riferimento al richiamato negozio abbia carattere meramente descrittivo
(non rinvenendosi più tale sede al momento della verificazione del sinistro), non essendovi, viceversa, incertezza in ordine al luogo esatto in cui si è verificato il sinistro (Via Marconi, altezza civico 47), come emerge dalle fotografie, riconosciute anche dai testi.
Dalla complessiva istruttoria espletata, pertanto, si evince che – secondo le modalità in cui si è verificato in concreto il sinistro - l'odierna attrice non avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare la caduta, in quanto l'insidia presente sul marciapiede, zona della carreggiata preposta al transito pedonale, non era percepibile né evitabile a causa del materiale che la ricopriva;
sulla scorta di tali emergenze processuali, pertanto, si ritiene che l'attrice abbia fornito la prova su di lei incombente ai CP_ sensi dell'art. 2697 c.c., mentre non è stata fornita alcuna prova da parte dell' convenuto in ordine alla ricorrenza del caso fortuito richiesto al fine di escludere la responsabilità del custode, nè di un concorso colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell' art. 1227 c.c..
La convenuta, quale ente proprietario della strada, è quindi tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
Venendo alla quantificazione dei tali danni, partendo dal pregiudizio di natura non patrimoniale, occorre ricordare che alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia (v. Corte cost. 233/2003;
Corte di Cass. a SS.UU. n. 26972/2008), tale danno assume natura unitaria ed omnicomprensiva, con la conseguenza che esso vada inteso come omnicomprensivo di qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per pagina 5 di 8 il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Al riguardo, occorre dare conto delle risultanze cui è pervenuto il CTU il quale, dopo aver visitato la perizianda ed esaminato la documentazione medica in atti, ha rappresentato che la perizianda ha riportato in conseguenza dell' evento un “trauma al polso ed alla mano di sinistra, in arto non dominante, con frattura scomposta metafiso-epifisaria del radio e concomitante sublussazione del frammento principale sul versante volare”, riconoscendo il rapporto di derivazione causale di tali lesioni dalla caduta.
Tale diagnosi ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura del 4,5%, con un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 31, e parziale al 50% di giorni 49.
Non vi sono motivi per discostarsi da questa valutazione apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente, il quale ha adeguatamente motivato in merito alla loro applicazione al caso concreto, rispondendo altresì alle osservazioni formulate dal ct della convenuta;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Per ciò che attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2024 (non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. Micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle va riconosciuta alla parte la somma di euro 4.732,00 che corrisponde al risarcimento per le lesioni di carattere permanente tenuto conto dell'età al momento del fatto (58 anni)
e della percentuale di invalidità riconosciuta (4%), mentre per l' invalidità temporanea va riconosciuto l' importo complessivo di euro 6.382,50, di cui euro 3.565,00 a titolo di ITT, ed euro 2.817,50 per l'ITP al 50%, per un totale di euro 11.114,50.
A tale somma va, poi, aggiunta a titolo di danno patrimoniale la somma di euro 169,33, corrispondente alle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU, tenuto conto che tali esborsi integrano un pregiudizio di natura patrimoniale eziologicamente riconducibile in via immediata al sinistro.
Non sono dovute ulteriori voci risarcitorie aggiuntive, non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza delle circostanze concrete idonee a giustificare la richiesta personalizzazione.
Come già rilevato, infatti, il pregiudizio di natura non patrimoniale è da intendersi omnicomprensivo pagina 6 di 8 delle varie voci (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) che assumono natura meramente descrittiva;
pertanto, il cd. “danno morale” (più correttamente, la personalizzazione del danno), non è una voce autonomamente risarcibile, e le eventuali peculiari caratteristiche del caso concreto (in passato considerate rilevanti ai fini del cd. danno morale) possono essere apprezzate solo sotto il profilo della personalizzazione del danno ed al fine di rendere il più possibile integrale il risarcimento, sempre che l'attore abbia svolto una adeguata attività assertiva e probatoria che giustifichi la liquidazione di un ulteriore aumento, in via personalizzata, del credito risarcitorio.
Ed infatti, la determinazione della percentuale di invalidità e la sua liquidazione tenuto conto dell'età della vittima appare di per sé indicativa del pregiudizio di natura non patrimoniale che subisca ogni soggetto di pari età che riporti un pari grado di menomazione, apparendo necessario, ai fini del riconoscimento di un aumento a titolo di personalizzazione, che vengano adeguatamente allegate e provate – nel corso del giudizio – ulteriori circostanze idonee a dimostrare che, nella fattispecie concreta, il danneggiato abbia riportato delle conseguenze lesive diverse ed ulteriori rispetto al pregiudizio patito da analogo soggetto di analoga età.
Nella fattispecie, appare evidente la insussistenza dei presupposti per la liquidazione di tale voce di danno, in presenza di una attività assertiva generica ed in totale mancanza di riscontri probatori sul punto (che consentisse, cioè, di ravvisare in capo alla danneggiata profili di sofferenza diversi ed ulteriori rispetto a queLL riportati da altro soggetto, della stessa età, che subisca lo stesso danno); pertanto, l' importo liquidato appare congruo rispetto al danno riconosciuto.
In definitiva, in totale l'importo dovuto ammonta ad euro 11.283,83 comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Tali somme sono, pertanto, determinate all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (28 dicembre 2015), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da Controparte_1 dispositivo, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dai difensori e del valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la sola fase di studio (per la bassa complessità)
e medi per le residue, di cui al D.M. n. 55 del 2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), con attribuzione ai difensori antistatari. pagina 7 di 8 Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' ente convenuto, nella misura liquidata con decreto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la in persona del Controparte_5
Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di euro 11.283,83, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione;
- condanna la in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, Controparte_5 in favore dell'attrice e con attribuzione al difensore antistatario Avv. Raffaele D' Anna, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 270,00 per spese ed euro 4.618,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU espletata.
Nola, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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