Articolo 67 della Legge 9 luglio 1908, n. 445
Articolo 66Articolo 68
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14 agosto 1908
Art. 67.

Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni caro di famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, sara' assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati.

Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al Comune, potra' pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso potra' chiedere, a prezzo di costo, una quantita' di terreno non superiore ai 300 metri quadrati.

Entrata in vigore il 14 agosto 1908
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