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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. ZI CA Presidente
2) dott. AT GR Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1494 R.G.A. 2024 , promossa in grado di rinvio dalla cassazione D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato AMATO CLAUDIA Parte_1
- Ricorrente in riassunzione - C O N T R O
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. GIGLIO LEONARDO
- Resistente - All'udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 425/2020 dell'8.07.2020 questa Corte d'appello, in diversa composizione, in riforma della sentenza di primo grado (n. 3046/2018 resa dal Tribunale di Palermo il 18.10.2018), ha rigettato la domanda proposta da
[...] allo scopo di ottenere il riconoscimento Parte_2 del diritto ad essere inquadrato nel primo livello dei quadri direttivi di cui all'articolo 82 del CCNL del personale dipendente da Equitalia S.p.A.,
[...]
e società partecipate a decorrere dal 6/10/2011; ha, in particolare, Parte_2 attribuito efficacia dirimente, ai fini della decisione, alla previsione relativa ai meccanismi procedimentalizzati di inquadramento contemplati dall'art. 26 dell'Accordo sindacale del 28/9/2010 nel quale si prevedeva un tirocinio della durata di sei mesi, il rilascio della procura di rappresentanza tecnica con l'inquadramento nel quarto livello della terza area professionale e, dopo un anno di espletamento dell'attività di assistente tecnico, l'inquadramento a Quadro direttivo
1 di primo livello subordinatamente alla verifica positiva demandata ad una Commissione tecnica;
ha, dunque, rilevato, in fatto, il difetto di prova del rilascio di siffatta valutazione positiva da parte della Commissione tecnica di valutazione di cui all'articolo 7 dell'Accordo sindacale citato, in difetto della quale non poteva ritenersi integrato il presupposto costitutivo per riconoscimento del passaggio di qualifica e per la riconducibilità stessa delle funzioni agli indici qualitativi di professionalità sottesi al livello superiore rivendicato. Con ordinanza n. 26910/2024 del 16.10.2024 la Corte di Cassazione, adìta dal in accoglimento dei motivi tre, quattro e cinque del ricorso - rigettati gli Pt_1 altri e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale - ha cassato la suddetta sentenza, rinviando a questa Corte per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese di lite. Condivise, preliminarmente, le argomentazioni della Corte di merito circa la possibilità, per la contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale), di derogare alla norma primaria stabilendo quali siano i requisiti di appartenenza alla categoria
“quadri” e prevedendo meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale (nel caso di specie rappresentati dall'istituzione di un percorso professionale all'interno del quale sia previsto il giudizio di idoneità da parte di una Commissione), ha poi osservato che “la circostanza di essere stato valutato idoneo dalla Commissione era stata specificamente affermata dal ricorrente e dedotta a fondamento delle istanze probatorie contenute nel ricorso introduttivo nonché sostenuta dal rilievo che tale circostanza, in difetto di contestazione da parte di , doveva considerarsi un fatto pacifico ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. Parte_2 come aveva pure affermato lo stesso giudice di primo grado all'udienza del 26/3/2015, là dove aveva rilevato che le circostanze dedotte nei capitolati di prova inclusi nel ricorso (tra cui la circostanza della valutazione positiva da parte della Commissione tecnica) non erano state specificamente contestate ed aveva ritenuto pertanto irrilevanti i mezzi di prova rinviando la causa per la discussione e la decisione. Risulta inoltre dal ricorso che sul punto erano state pure reiterate in appello le istanze istruttorie dirette a comprovare il medesimo fatto, sicché la Corte non poteva omettere di provvedere sulle stesse per l'ipotesi in cui avesse ritenuto non comprovato il fatto di cui si discute;
essendo la reiterazione delle prove diretta a comprovare proprio questo fatto nel caso di superamento della già ritenuta non contestazione. In conclusione la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare la non contestazione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla valutazione espressa dal primo giudice;
in ogni caso, non avrebbe potuto rilevare una mancanza di istruttoria sul punto e nel contempo, senza motivazione alcuna, non ammettere proprio i mezzi istruttori formulati allo scopo dalla parte ricorrente fin dal primo grado.”
2 ha tempestivamente riassunto il giudizio con ricorso Parte_1 depositato il 20.12.2024, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed, in via istruttoria, l'ammissione ex art. 437, comma 2° c.p.c. del documento “Giudizio valutazione assistenti tecnici ex art. 7, comma 3 Verbale di Accordo Sindacale sottoscritto con le OO.SS. in data 28.09.2010” del 17.12.2012, acquisito dalla controparte in data 5.11.2024, a seguito di richiesta di accesso agli atti, nonché della prova testimoniale già articolata nel ricorso di primo grado, reiterata e non ammessa nel precedente grado di appello. L' (già ) ha resistito al Controparte_1 Parte_2 gravame, riproponendo il motivo di gravame concernente l'erronea interpretazione delle norme collettive (articoli 1, 2 e 6 dell'accordo sindacale del 28.09.2010, da armonizzarsi con i previgenti contratti collettivi) che prevedono il profilo professionale di assistente tecnico, al quale dovevano ritenersi sovrapponibili le mansioni svolte dal dallo stesso allegate in ricorso, e delineano il percorso Pt_1 professionale che avrebbe condotto al raggiungimento dell'inquadramento nel 4° livello della 3^ area professionale;
deduce, in merito, che le mansioni svolte dal non erano assimilabili a quelle di quadro, atteso che allo stesso era precluso Pt_1
l'esercizio del potere di rappresentanza negoziale ed i rapporti con i terzi e che difettavano alla sua attività i requisiti di autonomia e discrezionalità propri dei quadri di primo livello. Soggiunge (rispetto a quanto già dedotto con il precedente atto di appello) che, ai fini dell'inquadramento nella categoria di quadro direttivo, occorrevano sia il nulla osta, sia la presentazione della domanda, sia l'esito positivo delle valutazioni da parte della Commissione centrale istituita per la variazione di categoria da impiegati a quadri, secondo l'art. 46 del CIA del 28.08.2008; condizioni che non si erano verificate, avendo il presentato la domanda di inquadramento nella Pt_1 categoria quadri direttivi di primo livello soltanto in data 2/8/2013 e non avendo lo stesso prodotto, se non tardivamente nel presente grado, il nulla osta, la cui sussistenza non aveva neppure allegato nei precedenti gradi del giudizio;
eccepisce, ancora, che difetterebbe ogni prova che le mansioni espletate dal lavoratore, successive al 17/12/2012, siano rimaste immutate. All'udienza del 30/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Come noto, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione
3 di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Sotto questo profilo appaiono inammissibili le nuove argomentazioni esposte dall' nella propria memoria difensiva Controparte_1
(attinenti al difetto di “nulla osta” o di domanda di passaggio di categoria da parte del o del parere della Commissione tecnica) mai dedotte nei precedenti gradi Pt_1 del giudizio. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass. 10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095). Sulla scorta di tali premesse, occorre dare atto che il motivo dirimente individuato dalla precedente sentenza di merito per negare il riconoscimento dell'inquadramento del nel profilo dei quadri direttivi fu il difetto di prova del Pt_1 rilascio della valutazione positiva da parte della Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 7 dell'Accordo Sindacale del 28.09.2010; a tale stregua, pur evidenziando come la consistente documentazione prodotta avesse dato prova dello svolgimento, da parte del di “attività di difesa tecnica davanti alle Pt_1
Commissioni provinciali e regionali della , caratterizzata dallo studio dei ricorsi, dalla Pt_2 redazione degli atti difensivi e dalla partecipazione e discussione nelle pubbliche udienza”, in una parola dell'esercizio di attività difensive, la Corte non aveva ritenuto necessario pronunciarsi in ordine alla sussumibilità di tali attività nel profilo professionale dei quadri direttivi, adottando sul punto una posizione meramente ipotetica (“quand'anche astrattamente sussumibile all'interno dei compiti descritti dalla declaratoria contrattuale dei quadri”). Di tale omesso esame oggi l' torna a Controparte_1 dolersi, reiterando l'analogo motivo proposto nel precedente grado di appello e deducendo che una corretta interpretazione delle declaratorie contrattuali
4 imporrebbe di ascrivere l'attività svolta dal nel profilo di assistente tecnico di Pt_1
4° livello. Tanto conduce alla necessità non solo di superare il vulnus della sentenza annullata, rilevato dall'ordinanza di rinvio [ossia “valutare la non contestazione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla valutazione espressa dal primo giudice” e, nel caso di mancato riscontro dei presupposti di cui all'art. 115 c.p.c., “ammettere proprio i mezzi istruttori formulati allo scopo”], ma anche di pronunciare in ordine alla contestata sussumibilità nel profilo rivendicato delle mansioni descritte in ricorso, ed accertate in fatto nei precedenti gradi di merito. Sotto il primo profilo, si osserva che, nel ricorso di primo grado, il Pt_1 aveva allegato che, con comunicato del 20.12.2012, le OOSS avevano informato i lavoratori interessati – assistenti tecnici - che la Commissione valutativa istituita a norma dell'art. 7 dell'Accordo del 28.09.2010, riunitasi il 17 dicembre 2012, aveva
“valutato il lavoro svolto del primo gruppo di colleghi, giudicandoli tutti idonei” (doc. 34 produzione ricorrente primo grado). Tale circostanza non era stata specificamente contestata da
[...] che, invero, non aveva, in fatto, neppure contestato lo svolgimento Parte_2 delle mansioni ed attività elencate in ricorso, limitandosi ad eccepirne la non sussumibilità nella categoria rivendicata dal ricorrente;
sul punto, dunque, merita senz'altro condivisione il rilievo del primo giudice che aveva assunto come dato pacificamente acquisito alla dialettica processuale il fatto che “nel contesto dell'accordo sindacale sottoscritto il 28.09.2010 l'espletamento di funzioni di assistenza tecnica è stato correlato alla (finale) attribuzione di 1° livello dei quadri direttivi, sia pure all'esito del positivo superamento di un periodo di prova come impiegato della 3^ area professionale di 3° livello e di una successiva verifica demandata ad una apposita Commissione”, ed aveva conseguenzialmente accertato la sussistenza, in capo al ricorrente, dei predetti presupposti negoziali per l'accesso alla categoria dei quadri di 1° livello. Solo ad abundantiam, al solo scopo di fugare ogni dubbio in ordine alla sussistenza del menzionato passaggio procedimentale - come detto non tempestivamente contestato dall' - ed ad Controparte_1 integrazione di una pista probatoria già acquisita in atti, può, in ogni caso, oggi acquisirsi la nuova produzione documentale del ricorrente, rappresentata dal
“Giudizio valutazione assistenti tecnici ex art. 7, comma 3 Verbale di Accordo Sindacale sottoscritto con le OO.SS. in data 28.09.2010” del 17.12.2012, documento di cui il Pt_1 ha avuto la disponibilità solo in data 5.11.2024 (v. documenti prodotti in questo grado, ed acquisiti ex art. 437 c.p.c.), cui faceva riferimento il comunicato sindacale del 20.12.2012, già prodotto in primo grado.
5 La sua sussistenza (già di per sé idonea a ribaltare la precedente sentenza di appello) consente, peraltro, anche di superare ed assorbire ogni ulteriore questione in ordine alla sussumibilità nel profilo dei quadri direttivi delle mansioni svolte dal la menzionata valutazione della Commissione tecnica, infatti, perfeziona, Pt_1 costituendone l'ultimo passo, il modello procedimentale previsto dall'Accordo Sindacale del 28.09.2010 al fine del conseguimento della qualifica di quadro direttivo di 1° livello;
tale Accordo, infatti, nel regolamentare il percorso lavorativo ed il successivo inquadramento degli assistenti tecnici, così disponeva all'art. 6 nn. 4) e 5): “-Dopo un anno di espletamento dell'attività di assistente tecnico, potrà essere riconosciuto l'inquadramento a quadro direttivo di 1° livello(...);
-Il riconoscimento all'inquadramento a QD1 è subordinato alla verifica demandata alla Commissione di cui al successivo art. 7.” Stabiliva poi la disposizione denominata “Norma di salvaguardia” che: “In deroga a quanto previsto dall'art. 6 del presente verbale di accordo, le Parti convengono che per i dipendenti in possesso dei titoli per la nomina di Assistente tecnico che abbiano maturato una esperienza lavorativa significativa nel settore legale delle Sedi provinciali o dell'Ufficio legale della Direzione Generale, verrà riconosciuto il grado di 3 Area Professionale 4° livello con decorrenza retroattiva di mesi sei dal rilascio della procura di rappresentanza tecnica;
la successiva valutazione da parte della Commissione di cui al precedente art. 7 , per l'inquadramento a quadro direttivo di 1° livello avverrà sei mesi dopo la nomina”. Dovendosi attribuire alla citata fonte collettiva valenza ricognitiva e costitutiva del diritto al livello superiore di Quadro di 1° livello, le doglianze di parte resistente, tutte incentrate sull'opera di sussunzione delle mansioni all'interno della qualifica di Quadro compiuta dal G.L., recedono di fronte al percorso professionale pacificamente svolto dal il quale: Pt_1
-in data 26/5/2011 ha conseguito l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie per il contenzioso di competenza della
[...]
(doc. 29); Parte_2
- sin da subito ha avuto conferiti degli incarichi di difesa giudiziale innanzi le Commissioni Tributarie in forza di procura a margine dei rispettivi atti difensivi;
- in data 13.10.2011 gli è stata rilasciata la procura generale alle liti per l'assistenza tecnica e la rappresentanza in giudizio dell'ente dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali (doc. 30);
- in data 17/5/2012 è stato inquadrato nel 4° livello della terza Area Professionale in attuazione della citata norma di salvaguardia con decorrenza retroattiva dall'11.04.2011 (“mesi sei dal rilascio della procura di rappresentanza tecnica”);
6 -in data 17/12/2012 ha superato positivamente la valutazione professionale da parte della Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 7 dell'Accordo Sindacale del 28/9/2010. L'ampiezza dei poteri e delle facoltà processuali connesse al rilascio della procura e lo svolgimento delle funzioni di difesa tecnica e di rappresentanza in giudizio e la conseguita valutazione positiva da parte della Commissione tecnica soddisfano, per effetto del riconoscimento ipso iure operato dalla fonte collettiva, i requisiti di professionalità richiesti dalla declaratoria contrattuale del Quadro direttivo di 1° livello. L'appello va, quindi, rigettato, dovendosi confermare integralmente la sentenza di primo grado anche con riferimento al quantum, non espressamente e specificamente contestato. Secondo il principio della soccombenza, le spese del precedente grado di appello, del giudizio di cassazione e del presente grado di rinvio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla cassazione, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3046/ 2018 resa il 18.10.2018 dal Tribunale GL di Palermo. Condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 3.308,00 per il precedente grado di Pt_1 appello, in € 2.757,00 per il giudizio di cassazione ed in € 3.473,00 per questo grado, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Così deciso in Palermo, in data 30.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
AT GR ZI CA
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