TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 1823/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Gaetano Tasca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio degli avv.ti Achille Saletti e Ferruccio Saletti, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615, II c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 13.02.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per la convenuta costituita: come da atto telematico depositato il 14.02.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Rammentato che, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n.
14404), il Tribunale osserva quanto appresso.
Affermata la contumacia della non costituitasi in giudizio ancorchè sia stata Controparte_2
ivi regolarmente evocata, deve, altresì, preliminarmente osservarsi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore.
Conseguentemente, le eventuali “eccezioni” dallo stesso sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Nelle opposizioni esecutive, pertanto, non sono ammesse domande nuove ed ulteriori, né è possibile proporre nuovi e diversi motivi, rispetto a quanto dedotto con l'atto introduttivo (cfr., ex multis,
Cass. Civ. n. 1328/2011; Cass. Civ. n. 37751/2022). Dunque, nell'atto di citazione la domanda non può essere mutata, modificando le eccezioni (già
sollevate in fase cautelare e) che ne costituiscono il fondamento.
Atteso ciò, deve declararsi l'inammissibilità della eccepita, da parte attorea, nullità dei contratti di mutuo azionati esecutivamente a cagione del richiamo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato, al tasso Euribor, manipolato a seguito di accordo restrittivo della concorrenza tra gli istituti bancari incaricati di determinarlo.
Infatti, tale motivo di opposizione non è stato formulato da parte attorea nell'atto introduttivo, ma soltanto nella citazione ex art. 616 c.p.c., ossia intempestivamente.
Chiarito ciò, il Tribunale rileva, siccome già evidenziato dal g.e. nella ordinanza del 22.02.2024,
che le argomentazioni svolte dall'attrice sono le seguenti:
a) l'incertezza del credito portato dal titolo esecutivo, costituito da un contratto di mutuo che “non contiene tutti gli elementi per verificare l'esatto ammontare della pretesa”, posto che “l'Istituto di
Credito, in sede di notifica, non si è premurato di allegare il piano di ammortamento del contratto di mutuo”;
b) l'impossibilità – derivante dal fatto che il rapporto di mutuo sarebbe “proseguito tra l'Istituto di
Credito e l'accollante Unicot” – per l'opponente di “verificare in modo chiaro ed esaustivo quale sia, effettivamente, la posizione” debitoria derivante dal mutuo;
c) la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dei costi del credito e per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B., stante “la mancata allegazione del piano di ammortamento, unitamente alla mancata indicazione dei criteri per determinarlo”;
d) la mancata notifica del titolo esecutivo (rectius di un valido titolo esecutivo, non essendo allegato al contratto il piano di ammortamento), in quanto non sarebbe applicabile l'art. 41 T.U.B. (a norma del quale “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”);
e) l'impignorabilità relativa dei beni oggetto di esecuzione, conseguente alla violazione del divieto contenuto nell'art. 2911 c.c. che preclude il pignoramento di beni del debitore diversi da quelli ipotecati, concretatasi nella mancata preventiva escussione di Unicot s.r.l., che ha acquistato gli immobili gravati dalle iscrizioni ipotecarie a garanzia dei finanziamenti e si è accollata il residuo debito nei confronti della mutuante.
Ebbene, le argomentazioni sub a) e c), tra loro connesse, non hanno pregio in quanto trattasi di contratti di mutuo che prevedono un tasso di interesse variabile indicizzato, nei quali (pur in assenza di piano di ammortamento) l'ammontare delle rate mensili è determinabile alla stregua dei criteri di calcolo contrattualmente pattuiti.
Secondo Cass. 26 giugno 2020 n. 12922, “la predisposizione di un piano di ammortamento (…) non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (conf. Cass. 30 marzo 2018 n. 8028 e 27 novembre 2014 n. 25205).
Quanto all'allegazione sub b) si osserva che, se da un lato è pacifico che in data 11 ottobre 2013
ha venduto tutte le unità immobiliari di cui si discute alla società Unicot Parte_1
s.r.l., con l'accollo di “residui attuali, rate arretrate e interessi dei mutui”, dall'altro la stessa opponente ha precisato che “l'accollo non era liberatorio e, dunque, restava Parte_1
debitrice principale delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo”.
L'asserita impossibilità di “verificare in modo chiaro ed esaustivo quale sia, effettivamente, la posizione” debitoria è argomento generico, non tradotto (nemmeno per implicito) in un'eccezione di pagamento, e dunque irrilevante.
La questione sub d) dell'inapplicabilità dell'art. 41 T.U.B. non ha alcuna rilevanza, in quanto il creditore procedente non si è avvalso di tale norma ma ha notificato il titolo esecutivo stragiudiziale e, stante l'estinzione delle ipoteche a seguito della confisca degli immobili gravati, ha azionato un credito chirografario.
Quanto alle censure sub e) si rileva che non sussisteva alcun beneficium excussionis.
Come, infatti, sancito dalla Suprema Corte, nell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio per il debitore originario, che si perfeziona comunque con il consenso del creditore), in analogia con quanto previsto per la delegazione dall'articolo 1268, secondo comma, c.c., l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante – circostanza verificatasi nella specie de qua e non specificamente contestata da parte attorea -, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato (cfr. Cass. 24 maggio
2004 n. 9982, 24 febbraio 2010 n. 4482).
Ne discende l'infondatezza delle domande attoree, che vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014, come da ultimo modificato col D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
Nulla deve essere disposto circa le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice opponente e la convenuta contumace, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione in ordine all'eccezione proposta nella sola fase di merito;
- rigetta le domande domande attoree;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite, liquidate in euro
6.713,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bergamo il 03.05.2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 1823/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Gaetano Tasca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio degli avv.ti Achille Saletti e Ferruccio Saletti, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615, II c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 13.02.2025, da intendersi integralmente trascritte. Per la convenuta costituita: come da atto telematico depositato il 14.02.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Rammentato che, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n.
14404), il Tribunale osserva quanto appresso.
Affermata la contumacia della non costituitasi in giudizio ancorchè sia stata Controparte_2
ivi regolarmente evocata, deve, altresì, preliminarmente osservarsi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore.
Conseguentemente, le eventuali “eccezioni” dallo stesso sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con il ricorso in opposizione e, pertanto, sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Nelle opposizioni esecutive, pertanto, non sono ammesse domande nuove ed ulteriori, né è possibile proporre nuovi e diversi motivi, rispetto a quanto dedotto con l'atto introduttivo (cfr., ex multis,
Cass. Civ. n. 1328/2011; Cass. Civ. n. 37751/2022). Dunque, nell'atto di citazione la domanda non può essere mutata, modificando le eccezioni (già
sollevate in fase cautelare e) che ne costituiscono il fondamento.
Atteso ciò, deve declararsi l'inammissibilità della eccepita, da parte attorea, nullità dei contratti di mutuo azionati esecutivamente a cagione del richiamo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato, al tasso Euribor, manipolato a seguito di accordo restrittivo della concorrenza tra gli istituti bancari incaricati di determinarlo.
Infatti, tale motivo di opposizione non è stato formulato da parte attorea nell'atto introduttivo, ma soltanto nella citazione ex art. 616 c.p.c., ossia intempestivamente.
Chiarito ciò, il Tribunale rileva, siccome già evidenziato dal g.e. nella ordinanza del 22.02.2024,
che le argomentazioni svolte dall'attrice sono le seguenti:
a) l'incertezza del credito portato dal titolo esecutivo, costituito da un contratto di mutuo che “non contiene tutti gli elementi per verificare l'esatto ammontare della pretesa”, posto che “l'Istituto di
Credito, in sede di notifica, non si è premurato di allegare il piano di ammortamento del contratto di mutuo”;
b) l'impossibilità – derivante dal fatto che il rapporto di mutuo sarebbe “proseguito tra l'Istituto di
Credito e l'accollante Unicot” – per l'opponente di “verificare in modo chiaro ed esaustivo quale sia, effettivamente, la posizione” debitoria derivante dal mutuo;
c) la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dei costi del credito e per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B., stante “la mancata allegazione del piano di ammortamento, unitamente alla mancata indicazione dei criteri per determinarlo”;
d) la mancata notifica del titolo esecutivo (rectius di un valido titolo esecutivo, non essendo allegato al contratto il piano di ammortamento), in quanto non sarebbe applicabile l'art. 41 T.U.B. (a norma del quale “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”);
e) l'impignorabilità relativa dei beni oggetto di esecuzione, conseguente alla violazione del divieto contenuto nell'art. 2911 c.c. che preclude il pignoramento di beni del debitore diversi da quelli ipotecati, concretatasi nella mancata preventiva escussione di Unicot s.r.l., che ha acquistato gli immobili gravati dalle iscrizioni ipotecarie a garanzia dei finanziamenti e si è accollata il residuo debito nei confronti della mutuante.
Ebbene, le argomentazioni sub a) e c), tra loro connesse, non hanno pregio in quanto trattasi di contratti di mutuo che prevedono un tasso di interesse variabile indicizzato, nei quali (pur in assenza di piano di ammortamento) l'ammontare delle rate mensili è determinabile alla stregua dei criteri di calcolo contrattualmente pattuiti.
Secondo Cass. 26 giugno 2020 n. 12922, “la predisposizione di un piano di ammortamento (…) non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (conf. Cass. 30 marzo 2018 n. 8028 e 27 novembre 2014 n. 25205).
Quanto all'allegazione sub b) si osserva che, se da un lato è pacifico che in data 11 ottobre 2013
ha venduto tutte le unità immobiliari di cui si discute alla società Unicot Parte_1
s.r.l., con l'accollo di “residui attuali, rate arretrate e interessi dei mutui”, dall'altro la stessa opponente ha precisato che “l'accollo non era liberatorio e, dunque, restava Parte_1
debitrice principale delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo”.
L'asserita impossibilità di “verificare in modo chiaro ed esaustivo quale sia, effettivamente, la posizione” debitoria è argomento generico, non tradotto (nemmeno per implicito) in un'eccezione di pagamento, e dunque irrilevante.
La questione sub d) dell'inapplicabilità dell'art. 41 T.U.B. non ha alcuna rilevanza, in quanto il creditore procedente non si è avvalso di tale norma ma ha notificato il titolo esecutivo stragiudiziale e, stante l'estinzione delle ipoteche a seguito della confisca degli immobili gravati, ha azionato un credito chirografario.
Quanto alle censure sub e) si rileva che non sussisteva alcun beneficium excussionis.
Come, infatti, sancito dalla Suprema Corte, nell'accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio per il debitore originario, che si perfeziona comunque con il consenso del creditore), in analogia con quanto previsto per la delegazione dall'articolo 1268, secondo comma, c.c., l'obbligazione dell'accollato degrada ad obbligazione sussidiaria, di tal che il creditore ha l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante – circostanza verificatasi nella specie de qua e non specificamente contestata da parte attorea -, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e solo dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all'accollato (cfr. Cass. 24 maggio
2004 n. 9982, 24 febbraio 2010 n. 4482).
Ne discende l'infondatezza delle domande attoree, che vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n.
55/2014, come da ultimo modificato col D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
Nulla deve essere disposto circa le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice opponente e la convenuta contumace, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione in ordine all'eccezione proposta nella sola fase di merito;
- rigetta le domande domande attoree;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite, liquidate in euro
6.713,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bergamo il 03.05.2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni