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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 12/12/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.: 414/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° R.G. 414/2015, avente ad oggetto responsabilità ex artt. 2049-2051-
2052 c.c., redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge 69/2009
TRA
, nata a [...], il [...] (C.f.: ), ivi dom.ta alla Parte_1 C.F._1
Via Pendio del Gelso n. 4, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Giuseppe Di Meglio, con studio in Ischia (Na), alla Via Osservatorio n. 40
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...] e dom.to in Casalcipriano (Cb), alla Via Viottorio CP_1
Veneto n. 97 (C.f.: ), titolare dell'impresa individuale , con C.F._2 Controparte_2 sede in Casalcipriano (Cb), alla Via Fontana n. 4/6/10, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv.to Chiara
Capobianco del Foro di Isernia, con studio in Venafro (Is), alla Via delle Milizie n. 5
CONVENUTO
FATTO
- Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Sig.ra conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1 di Napoli, sez, Distaccata di Ischia, il Sig. per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 domande:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, a) in via preliminare alla luce dei fatti sopra menzionati come esposti in narrativa, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è causa ebbe a verificarsi per la esclusiva responsabilità della convenuta;
b) per l'effetto in conseguenza di tale declaratoria accertarsi che la stessa è tenuta a risarcire all'istante tutti i danni, patrimoniale e non, ivi compreso quello biologico e morale patiti dalla medesima in conseguenza del sinistro de quo che si quantificano in euro 25.000 o di ogni altra somma minore o maggiore nella misura che sarà determinata dall'adito giudice in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di
C.T.U. medico legale, che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria del fatto a soddisfo;
c) per l'effetto condannarsi la convenuta a titolo di equa riparazione dei danni subiti dalla medesima che si quantificano in euro 25.000 o di ogni altra somma minore o maggiore nella misura che sarà determinata dall'adito giudice in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di CTU medico legale, che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria del fatto o soddisfo;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese mediche sostenute da parte attrice, ammontanti euro 1.293,52. d) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
- si costituiva il convenuto, che chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande: “del tutto preliminare, in virtù dell'eccezione sollevata al capo 1), qui da intendersi per integralmente ripetuto e trascritto, della presente comparsa costituzionale, accertare e dichiarare la incompetenza per territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 c.p.c. rimettendo gli atti al Tribunale di Campobasso, competente per territorio;
2) dichiararsi l'atto introduttivo del presente giudizio improcedibile ed improponibile, nonché nullo per violazione degli artt. 163 e 164 s.c.p.c., contrariis reiectis, dichiarare parte convenuta carente di legittimazione passiva e per l'effetto rigettare la domanda attrice con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio;
4) nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata sia in fatto, che in diritto per i motivi innanzi esposti;
5) per l'effetto, condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
- il G.U., concessi i termini di legge, ammetteva la prova testimoniale articolata dall'attrice;
- all'udienza del 12/02/2018, venivano escussi i due testi, la Sig.ra e il Sig. Testimone_1 [...]
; Tes_2
- veniva, inoltre, nominato il C.T.U., Dott. ; Persona_1
- in data 15/01/2024, il Giudice, dott.ssa Ragosta, emetteva ordinanza, ex art. 185 bis c.p.c., con cui determinava una responsabilità al 50% per il sinistro di cui è causa e determinava il danno, da pagare all'attrice, in Euro 5.000,00, compensando al 50% anche le spese legali, determinate in Euro 100,00 per spese ed Euro 825,00 per spese legali, nonché le spese di C.T.U. sempre al 50%;
- tale proposta veniva accettata dall'attrice e il convenuto provvedeva al pagamento delle sole spese legali e, nonostante reiterati solleciti e rinvii, non provvedeva a versare altro;
- precisate le conclusioni,all'udienza dell'11/07/2025, la causa veniva introitata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di incompetenza per territorio e la nullità dell'atto di citazione, in quanto, se fondate, renderebbero inutile l'esame del merito. Orbene, entrambe le eccezioni sono del tutto infondate. Sulla incompetenza territoriale, si osserva che l'eccezione, oltre ad essere del tutto infondata, è inammissibile per violazione dell'art. 18 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c. (Cass.
14669/03). Nella nostra fattispecie, si applica il Foro del Consumatore, così come previsto dal decreto leg. 205 del 2006. Dura fatica comprendere l'eccezione di nullità della citazione, in quanto essa ha tutti gli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c. Sulla carenza di legittimazione passiva, si osserva che l'attrice ha dato piena prova dell'esatto contrario, ciò risulta sia dalla prova testimoniale, dalla quale si evince con chiarezza che il locale è formato da una sala ristorante e da un piano inferiore, raggiungibile da una scala, ove si è verificato il sinistro e che porta alle camere per gli ospiti. Tali circostanze sono state provate anche con il deposito di foto e relativa documentazione, che non risultano contestate e, quindi, ai sensi degli artt. 167 e ss c.p.c., devono ritenersi una prova.
Esaminando il merito, si osserva: la nostra fattispecie trova la sua naturale disciplina negli artt. 2043
e 2051 c.c., e, in tal senso, è necessario dare prova della sussistenza della c.d. “insidia e trabocchetto”.
È necessario, quindi, che il danneggiato provi che l'evento si sia verificato per un evento del bene
(ringhiera e dislivello) imprevedibile e non visibile. Orbene, dai rilievi fotografici, esibiti da parte attrice, nonché dalle prove testimoniali, è emerso che la ringhiera sembrava integra ed efficiente, né vi erano cartelli per richiamare l'attenzione sulla presenza di un dislivello e/o di una ringhiera fatiscente. Alla luce di tali osservazioni, deve ritenersi che l'attrice ha dato prova della presenza della c.d. “insidia e trabocchetto”, pertanto nessun comportamento negligente può essere imputato all'attrice stessa (Cass. 7112/13, Cass. 3793/14), tale da far interrompere quel nesso eziologico tra fatto ed evento e per far escludere l'applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. Possiamo, quindi, dire che l'insidia e il trabocchetto, sotto il profilo oggettivo, è dato dalla non visibilità del pericolo e dalla non prevedibilità dello stesso. Questo Giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, ritiene rilevante anche l'orientamento della Suprema Corte, che, per fattispecie analoghe, ha precisato che l'attore non deve provare l'imprevedibilità o la non evitabilità dell'insidia e del trabocchetto, né la condotta omissiva del custode, in quanto, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio, che caratterizza la responsabilità ex art. 2051c.c., sarà il custode a dover fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire situazioni di pericolo (Cass. 09/06/2016 n. 11802). Su tali punti, il convenuto nulla ha provato. Alla luce di tali osservazioni, questo Giudice non ritiene condivisibile la proposta formulata dal G.U. Dott.ssa Ragosta, con ordinanza del 15/01/2024, in quanto, si ripete, nessuna responsabilità e/o imprudenza è emersa a carico dell'attrice. I testi, inoltre, hanno pienamente confermato la dinamica del sinistro, per cui si può ritenere, che il corrimano, che ha la sua naturale funzione di accompagnare una persona che sale o che scende, nonché di sorreggerla in caso di caduta, era inadeguato e/o non correttamente manutenuto e/o fissato al muro. Appare poco credibile, comunque non provato, che la forza dell'attrice, esercitata nella caduta, potesse far staccare il corrimano dal muro. Inoltre, si osserva che il C.T.U., oltre ad aver quantificato il danno, ha ritenuto compatibili i danni subiti dall'attrice, con la dinamica del sinistro, di cui è causa. Infine, si osserva che il comportamento processuale del convenuto è stato di totale indifferenza e disprezzo ai vari solleciti fatti, anche da questo Giudice, per tentare la definizione bonaria della causa, così come previsto dall'ordinanza del 15/01/2024 del G.U. Dott.ssa Ragosta. Si ritiene, pertanto,applicabile l'art. 96 3° comma c.p.c., così come era già stato indicato nella su indicata ordinanza, che, si ripete, è rimasta “lettera morta”.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Onorario del Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Sig,ra contro il Sig. , titolare Parte_1 CP_1 dell'impresa , disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così provvede: Controparte_2
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto a pagare, per i motivi su esposti, a titolo di risarcimento danni, l'importo di Euro 9.900,00, in favore dell'attrice, oltre interessi dalla ordinanza del 15/01/2024 e fino alla data dell'effettivo pagamento;
2) Letto l'art. 96c.p.c 3°comma, condanna il convenuto a pagare l'importo di Euro 350,00 in favore dell'attrice;
3) Condanna il convenuto, al pagamento del saldo delle spese legali, che vengono liquidate in
Euro 200,00 per spese ed Euro 2.500,00 per onorario, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori, se dovuti, con attribuzione all'Avv.to Giuseppe Di Meglio, antistatario, nonché le spese di C.T.U., pari ad Euro 1.155,20;
4) Rigetta tutte le altre domande, in quanto infondate e non provate.
Così deciso.
Ischia, 12/12/2025
Il Giudice
Dr. ACHILLE MAZZUOLO