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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. CE CE Presidente dott.ssa GA ON Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al n. 2003/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniele Zummo, rappresentante e difensore;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria La Barbera, rappresentante e difensore;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentite le parti e letti gli atti;
scaduto il termine del 12/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 5/5/2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio concordate con l'ex coniuge,
, e recepite con sentenza n. 1847/2021 depositata il 28/4/2021, Controparte_1 emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3015/2020 R.G., nella parte relativa all'obbligo a proprio carico di corrispondere alla resistente un assegno divorzile di € 1.600,00. A fondamento della richiesta di modifica ha esposto, tra l'altro: che la resistente si è dimessa dal rapporto di lavoro con la Diagnostica
che le permetteva di ottenere un reddito personale;
che Parte_2 CP_2
[..
[...] è socia al 50% del predetto laboratorio;
di aver subito un decremento delle
[...]
proprie sostanze reddituali.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile di € 1.600,00, e, in subordine, la riduzione dello stesso ad € 300,00.
Con memoria dell'11/9/2023 si è costituita , precisando che: le Controparte_1
condizioni di divorzio sono state concordate quando la stessa svolgeva attività lavorativa presso la Diagnostica Biomedica s.r.l., della quale è socia al 50%, percependo una retribuzione mensile di € 2.500,00; che, da dicembre 2022, non svolge più attività lavorativa;
di aver rassegnato le dimissioni a causa del mancato pagamento della retribuzione delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e del comportamento ingiurioso tenuto dal ricorrente, amministratore unico della società; di non aver percepito mai alcun utile dalla società; che il ricorrente non versa il mantenimento da gennaio 2022, e che, pertanto, ha avviato procedura esecutiva nei suoi confronti, oltre ad aver sporto querela per il reato di cui all'art. 570 c.p.; di non essere riuscita a reperire un'altra occupazione lavorativa, anche a causa dell'artrosi di cui soffre;
che la situazione reddituale del ricorrente non è mutata, mentre la propria
è peggiorata;
che il ricorrente ha uno studio medico privato (Centro Medico Calipso),
è direttore sanitario della Karol Hospital Cosentino e fa parte dell'équipe medica della Casa di Cura Candela, prestando la propria attività nel reparto di ginecologia ed ostetricia.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto l'aumento dell'assegno divorzile ad € 2.200,00
e, in subordine, la conferma dell'attuale importo.
In corso di causa, con provvedimento del 24/2/2024, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: - conferma dell'importo dell'assegno di €
1.600,00 a carico di da versare in favore di;
- obbligo di Parte_1 Controparte_1
i provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative all'immobile adibito Parte_1
a casa familiare, restando a carico di l'obbligo di pagare le utenze e le spese Controparte_1
ordinarie relative a detto immobile;
- compensazione delle spese di lite;
”.
La predetta proposta è stata accettata dalla resistente, ma rifiutata dal ricorrente.
La causa è stata quindi istruita mediante le indagini reddituali e patrimoniali delegate alla Guardia di Finanza.
2 Infine, scaduto il termine del 12/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda principale di revoca o riduzione dell'assegno divorzile.
Come dianzi premesso, ha promosso il presente giudizio al fine di Parte_1
ottenere la revisione delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n.
1847/2021 depositata il 28/4/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3015/2020 R.G., nella parte relativa all'assegno divorzile corrisposto all'ex coniuge, . Controparte_1
Ebbene, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “in tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale” (Cass. n.
21051/2022; conf., tra le più recenti, Cass. n. 12816/2025, n. 2545/2025).
Occorre, dunque, verificare se, nel caso di specie, rispetto alla pronuncia di divorzio siano effettivamente sopraggiunte circostanze modificative dell'assetto economico previgente, sulla cui base erano state concordate le relative condizioni.
Ebbene, nel caso di specie, ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio Parte_1 carico di corrispondere l'assegno divorzile in favore di , o, in Controparte_1
subordine, la relativa riduzione, allegando, da un lato, le dimissioni volontarie della resistente dal rapporto di lavoro intrattenuto con la Diagnostica Biomedica s.r.l., e, dall'altro, un deterioramento della propria condizione economica.
Di contro, la resistente a fondamento della propria domanda riconvenzionale di incremento dell'assegno divorzile, ha evidenziato, quale circostanza sopravvenuta rispetto alla pronuncia di divorzio, di versare in difficoltà economiche e di non essere riuscita, dopo le dimissioni avvenute a causa del comportamento inadempiente del ricorrente, a reperire una nuova occupazione lavorativa, in considerazione dell'età e della patologia di cui la stessa soffre. Inoltre, la stessa resistente ha evidenziato che il
3 ricorrente, al contrario di quanto dallo stesso rappresentato, ha migliorato la propria condizione reddituale ed economica.
Nel corso nel giudizio, stato onerato di integrare la documentazione Parte_1 mancante di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. con provvedimento del 3/5/2024, onere al quale ha ottemperato solo in via parziale e senza rispettare il termine concesso: da tale condotta possono legittimamente trarsi argomenti di prova ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.18 e 116 c.p.c.
Con successivo provvedimento del 4/10/2024, il Giudice delegato ha disposto le indagini a mezzo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 473 bis.2 comma II c.p.c.
Orbene, dalla disamina delle risultanze istruttorie – acquisite, oltre che in virtù delle produzioni documentali delle parti (gravemente carenti con riferimento al ricorrente), anche grazie alle disposte indagini reddituali e patrimoniali delegate alla Guardia di
Finanza –, risulta che a conseguito, piuttosto che una contrazione, un Parte_1
incremento delle proprie risorse economiche, avendo realizzato nell'anno di imposta
2023 (ultima dichiarazione presente, i cui dati sono contenuti nell'informativa trasmessa dalla GdF) un reddito di € 72.303,00, nettamente superiore rispetto a quello del 2022 (€ 46.037,00) e del 2021 (€ 44.545,00).
Dalle predette indagini, sono emerse, altresì, oltre alle possidenze patrimoniali del ricorrente ed alle cariche societarie dal medesimo ricoperte (il quale risulta anche sostituto d'imposta per i redditi percepiti da varie società: Casa di Cure OL CL
s.p.a.; , anche le cospicue Controparte_3 Controparte_4
movimentazioni in entrata ed in uscita dei conti correnti e dei rapporti bancari
(peraltro, non tutti, come evidenziato dalla GdF) intestati al ricorrente stesso, movimentazioni che risultano sintomatiche, per frequenza e rilevanza economica, di una notevole capacità economica in capo al medesimo.
Pertanto, le allegazioni di parte ricorrente in merito al lamentato deterioramento della propria condizione economica risultano infondate e ampiamente contraddette dagli accertamenti disposti in corso di causa, i quali hanno piuttosto confermato come tra le parti permanga un evidente notevole squilibrio economico, tale da legittimare il diritto di a continuare a percepire l'assegno divorzile da parte dell'ex Controparte_1 coniuge.
3. La domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile.
4 Quanto, invece, alla richiesta di aumento dell'assegno, avanzata in via riconvenzionale dalla resistente, quest'ultima, come già osservato, ha allegato a sostegno di tale domanda un deterioramento della propria condizione economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro con la Diagnostica Biomedica s.r.l., avvenuta a seguito delle proprie dimissioni per giusta causa.
In generale, deve osservarsi come le dimissioni per giusta causa, a differenza di quelle volontarie, rappresentino una sopravvenienza di cui il Giudice deve tenere conto ai fini della revisione dell'assegno divorzile, comportando una contrazione giustificata delle sostanze economiche dell'avente diritto.
Nel caso di specie, ha rappresentato e debitamente provato di essersi Controparte_1
dimessa dalla Diagnostica Biomedica s.r.l. a causa della mancata erogazione di alcune mensilità stipendiali nell'anno 2022, per le quali ha attivato la procedura esecutiva
(relativa anche ad ulteriori crediti vantati nei confronti del ricorrente).
Pertanto, tenuto conto del fatto che la resistente è stata costretta dalle predette circostanze a rinunciare alla propria attività lavorativa e considerata l'oggettiva difficoltà a rinvenire un'altra occupazione in ragione dell'età anagrafica della stessa, sussistono i presupposti per aumentare il quantum dell'assegno divorzile ed adeguarlo all'attuale assetto reddituale ed economico delle parti, assetto che risulta gravemente squilibrato a sfavore della anche in ragione della sopravvenuta perdita del CP_1 reddito mensile (di circa € 2.500,00) percepito al momento del divorzio.
Sicché, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
1847/2021, depositata il 28/4/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3015/2020 R.G., va posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a la somma mensile di € 2.200,00 a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, precisando che per quanto non oggetto di modifica continueranno ad aver vigore le attuali condizioni.
4. Regolamentazione delle spese di lite e condanna del ricorrente ex art. 96 comma III c.p.c.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e, devono, pertanto gravare sul ricorrente, rimasto soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
5 Inoltre, sussistono i presupposti per disporre d'ufficio la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte vittoriosa.
Invero, la circostanza che lo stesso abbia intrapreso il presente procedimento al fine di ottenere la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno divorzile pur in presenza di un miglioramento della propria condizione economico-reddituale – condizione che, nel corso del giudizio, sebbene onerato giudizialmente, ha parzialmente celato – impone la predetta condanna, per l'importo che equitativamente si determina in €
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
1847/2021, depositata il 28/4/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3015/2020 R.G., pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a la somma mensile di € 2.200,00 a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• condanna pagare in favore della resistente Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 98,00 per spese ed in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., la somma equitativamente determinata in €
500,00.
Così deciso in Palermo, camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA ON CE CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. CE CE Presidente dott.ssa GA ON Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al n. 2003/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Daniele Zummo, rappresentante e difensore;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria La Barbera, rappresentante e difensore;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
sentite le parti e letti gli atti;
scaduto il termine del 12/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 5/5/2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio concordate con l'ex coniuge,
, e recepite con sentenza n. 1847/2021 depositata il 28/4/2021, Controparte_1 emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3015/2020 R.G., nella parte relativa all'obbligo a proprio carico di corrispondere alla resistente un assegno divorzile di € 1.600,00. A fondamento della richiesta di modifica ha esposto, tra l'altro: che la resistente si è dimessa dal rapporto di lavoro con la Diagnostica
che le permetteva di ottenere un reddito personale;
che Parte_2 CP_2
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[...] è socia al 50% del predetto laboratorio;
di aver subito un decremento delle
[...]
proprie sostanze reddituali.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere alla resistente l'assegno divorzile di € 1.600,00, e, in subordine, la riduzione dello stesso ad € 300,00.
Con memoria dell'11/9/2023 si è costituita , precisando che: le Controparte_1
condizioni di divorzio sono state concordate quando la stessa svolgeva attività lavorativa presso la Diagnostica Biomedica s.r.l., della quale è socia al 50%, percependo una retribuzione mensile di € 2.500,00; che, da dicembre 2022, non svolge più attività lavorativa;
di aver rassegnato le dimissioni a causa del mancato pagamento della retribuzione delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e del comportamento ingiurioso tenuto dal ricorrente, amministratore unico della società; di non aver percepito mai alcun utile dalla società; che il ricorrente non versa il mantenimento da gennaio 2022, e che, pertanto, ha avviato procedura esecutiva nei suoi confronti, oltre ad aver sporto querela per il reato di cui all'art. 570 c.p.; di non essere riuscita a reperire un'altra occupazione lavorativa, anche a causa dell'artrosi di cui soffre;
che la situazione reddituale del ricorrente non è mutata, mentre la propria
è peggiorata;
che il ricorrente ha uno studio medico privato (Centro Medico Calipso),
è direttore sanitario della Karol Hospital Cosentino e fa parte dell'équipe medica della Casa di Cura Candela, prestando la propria attività nel reparto di ginecologia ed ostetricia.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto l'aumento dell'assegno divorzile ad € 2.200,00
e, in subordine, la conferma dell'attuale importo.
In corso di causa, con provvedimento del 24/2/2024, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa: - conferma dell'importo dell'assegno di €
1.600,00 a carico di da versare in favore di;
- obbligo di Parte_1 Controparte_1
i provvedere al pagamento delle spese straordinarie relative all'immobile adibito Parte_1
a casa familiare, restando a carico di l'obbligo di pagare le utenze e le spese Controparte_1
ordinarie relative a detto immobile;
- compensazione delle spese di lite;
”.
La predetta proposta è stata accettata dalla resistente, ma rifiutata dal ricorrente.
La causa è stata quindi istruita mediante le indagini reddituali e patrimoniali delegate alla Guardia di Finanza.
2 Infine, scaduto il termine del 12/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda principale di revoca o riduzione dell'assegno divorzile.
Come dianzi premesso, ha promosso il presente giudizio al fine di Parte_1
ottenere la revisione delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n.
1847/2021 depositata il 28/4/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3015/2020 R.G., nella parte relativa all'assegno divorzile corrisposto all'ex coniuge, . Controparte_1
Ebbene, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “in tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare
l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale” (Cass. n.
21051/2022; conf., tra le più recenti, Cass. n. 12816/2025, n. 2545/2025).
Occorre, dunque, verificare se, nel caso di specie, rispetto alla pronuncia di divorzio siano effettivamente sopraggiunte circostanze modificative dell'assetto economico previgente, sulla cui base erano state concordate le relative condizioni.
Ebbene, nel caso di specie, ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio Parte_1 carico di corrispondere l'assegno divorzile in favore di , o, in Controparte_1
subordine, la relativa riduzione, allegando, da un lato, le dimissioni volontarie della resistente dal rapporto di lavoro intrattenuto con la Diagnostica Biomedica s.r.l., e, dall'altro, un deterioramento della propria condizione economica.
Di contro, la resistente a fondamento della propria domanda riconvenzionale di incremento dell'assegno divorzile, ha evidenziato, quale circostanza sopravvenuta rispetto alla pronuncia di divorzio, di versare in difficoltà economiche e di non essere riuscita, dopo le dimissioni avvenute a causa del comportamento inadempiente del ricorrente, a reperire una nuova occupazione lavorativa, in considerazione dell'età e della patologia di cui la stessa soffre. Inoltre, la stessa resistente ha evidenziato che il
3 ricorrente, al contrario di quanto dallo stesso rappresentato, ha migliorato la propria condizione reddituale ed economica.
Nel corso nel giudizio, stato onerato di integrare la documentazione Parte_1 mancante di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. con provvedimento del 3/5/2024, onere al quale ha ottemperato solo in via parziale e senza rispettare il termine concesso: da tale condotta possono legittimamente trarsi argomenti di prova ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.18 e 116 c.p.c.
Con successivo provvedimento del 4/10/2024, il Giudice delegato ha disposto le indagini a mezzo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 473 bis.2 comma II c.p.c.
Orbene, dalla disamina delle risultanze istruttorie – acquisite, oltre che in virtù delle produzioni documentali delle parti (gravemente carenti con riferimento al ricorrente), anche grazie alle disposte indagini reddituali e patrimoniali delegate alla Guardia di
Finanza –, risulta che a conseguito, piuttosto che una contrazione, un Parte_1
incremento delle proprie risorse economiche, avendo realizzato nell'anno di imposta
2023 (ultima dichiarazione presente, i cui dati sono contenuti nell'informativa trasmessa dalla GdF) un reddito di € 72.303,00, nettamente superiore rispetto a quello del 2022 (€ 46.037,00) e del 2021 (€ 44.545,00).
Dalle predette indagini, sono emerse, altresì, oltre alle possidenze patrimoniali del ricorrente ed alle cariche societarie dal medesimo ricoperte (il quale risulta anche sostituto d'imposta per i redditi percepiti da varie società: Casa di Cure OL CL
s.p.a.; , anche le cospicue Controparte_3 Controparte_4
movimentazioni in entrata ed in uscita dei conti correnti e dei rapporti bancari
(peraltro, non tutti, come evidenziato dalla GdF) intestati al ricorrente stesso, movimentazioni che risultano sintomatiche, per frequenza e rilevanza economica, di una notevole capacità economica in capo al medesimo.
Pertanto, le allegazioni di parte ricorrente in merito al lamentato deterioramento della propria condizione economica risultano infondate e ampiamente contraddette dagli accertamenti disposti in corso di causa, i quali hanno piuttosto confermato come tra le parti permanga un evidente notevole squilibrio economico, tale da legittimare il diritto di a continuare a percepire l'assegno divorzile da parte dell'ex Controparte_1 coniuge.
3. La domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile.
4 Quanto, invece, alla richiesta di aumento dell'assegno, avanzata in via riconvenzionale dalla resistente, quest'ultima, come già osservato, ha allegato a sostegno di tale domanda un deterioramento della propria condizione economica derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro con la Diagnostica Biomedica s.r.l., avvenuta a seguito delle proprie dimissioni per giusta causa.
In generale, deve osservarsi come le dimissioni per giusta causa, a differenza di quelle volontarie, rappresentino una sopravvenienza di cui il Giudice deve tenere conto ai fini della revisione dell'assegno divorzile, comportando una contrazione giustificata delle sostanze economiche dell'avente diritto.
Nel caso di specie, ha rappresentato e debitamente provato di essersi Controparte_1
dimessa dalla Diagnostica Biomedica s.r.l. a causa della mancata erogazione di alcune mensilità stipendiali nell'anno 2022, per le quali ha attivato la procedura esecutiva
(relativa anche ad ulteriori crediti vantati nei confronti del ricorrente).
Pertanto, tenuto conto del fatto che la resistente è stata costretta dalle predette circostanze a rinunciare alla propria attività lavorativa e considerata l'oggettiva difficoltà a rinvenire un'altra occupazione in ragione dell'età anagrafica della stessa, sussistono i presupposti per aumentare il quantum dell'assegno divorzile ed adeguarlo all'attuale assetto reddituale ed economico delle parti, assetto che risulta gravemente squilibrato a sfavore della anche in ragione della sopravvenuta perdita del CP_1 reddito mensile (di circa € 2.500,00) percepito al momento del divorzio.
Sicché, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
1847/2021, depositata il 28/4/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3015/2020 R.G., va posto a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a la somma mensile di € 2.200,00 a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, precisando che per quanto non oggetto di modifica continueranno ad aver vigore le attuali condizioni.
4. Regolamentazione delle spese di lite e condanna del ricorrente ex art. 96 comma III c.p.c.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e, devono, pertanto gravare sul ricorrente, rimasto soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
5 Inoltre, sussistono i presupposti per disporre d'ufficio la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte vittoriosa.
Invero, la circostanza che lo stesso abbia intrapreso il presente procedimento al fine di ottenere la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno divorzile pur in presenza di un miglioramento della propria condizione economico-reddituale – condizione che, nel corso del giudizio, sebbene onerato giudizialmente, ha parzialmente celato – impone la predetta condanna, per l'importo che equitativamente si determina in €
500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
1847/2021, depositata il 28/4/2021, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3015/2020 R.G., pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere a la somma mensile di € 2.200,00 a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• condanna pagare in favore della resistente Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 98,00 per spese ed in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché, ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c., la somma equitativamente determinata in €
500,00.
Così deciso in Palermo, camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA ON CE CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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